Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2217 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 10.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(nato il [...] a [...] -ME- Parte_1
cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Elisa Alecci, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Argine dx Annunziata n.13 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina CodiceFiscale_2
pagina 1 di 5
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 10.06.2025 entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.09.2024, Parte_1
agiva in giudizio davanti a questo Tribunale perché venisse
[...]
accertato e dichiarato che egli è figlio naturale di CP_1
avendo quest'ultimo intrattenuto una relazione extraconiugale per circa
25 anni con la madre, , all'epoca coniugata Persona_1
con durante la quale era stato concepito. Persona_2
Si costituiva il quale eccepiva, in via pregiudiziale, CP_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda, poiché essendo l'attore nato in [...] matrimonio, si sarebbe dovuta intentare prioritariamente l'azione di disconoscimento di paternità per poi procedere eventualmente all'instaurazione del presente giudizio di riconoscimento di paternità naturale.
L'atto di citazione veniva comunicato all'ufficio del P.M. in data
25.06.2025.
Invitate le parti a precisare le conclusioni sulla pregiudiziale eccezione di improcedibilità-inammissibilità del giudizio, all'udienza cartolare del pagina 2 di 5 10.06.2025, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati nelle note scritte depositate, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda, per le ragioni qui appresso esplicitate.
Ed invero, come si ha avuto modo di sottolineare con l'ordinanza del
13.02.2025, il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità, e proprio di recente le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.8268/2023) hanno avuto modo di ribadire che “sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano
«in contrasto» con lo stato di figlio preesistente (art.253 c.c.), allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status.
Questa Corte ha più volte precisato che «È impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo
[da] cui risulta uno status contrastante la condizione di "figlio legittimo"
è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di "figlio legittimo", con accertamento efficace erga omnes» (Cass. n.27560/2021), e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento
(Cass. n.15990/2013).
pagina 3 di 5 Nel nostro ordinamento non è infatti ammesso il c.d. «riconoscimento di rottura» che, in certi sistemi giuridici, estingue autonomamente, senza
l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto.
Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art.243-bis e ss. c.c., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio
(art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art.263 c.c.)”.
Sebbene sia stato chiarito con l'arresto giurisprudenziale citato
(n.8268/2023) che tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità sussista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, con conseguente possibilità di sospensione ex art.295 c.p.c., tale ultimo effetto può discendere soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di accertamento giudiziale della paternità possa soccorrere e conservare gli effetti dell'azione già incardinata, contestualmente o separatamente al giudizio di disconoscimento, a condizione che sia stata già incardinata, contestualmente o separatamente al giudizio di disconoscimento.
In altri termini, la richiesta di sospensione ex art.295 c.p.c. formulata dall'attore poteva trovare accoglimento soltanto nel caso di contemporanea pendenza dei due giudizi (di riconoscimento e di disconoscimento, anche eventualmente proposte cumulativamente), ma pagina 4 di 5 non già nel caso che qui occupa in cui l'azione di disconoscimento non risulta ancora incardinata (…. rilevandosi che tale soluzione ermeneutica della sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio e art.269 c.p.c. non sarebbe applicabile nel giudizio a quo, nel quale non era stato neppure ancora avviato il processo relativo al disconoscimento di paternità).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il CP_1
16.09.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese processuali del presente giudizio che liquida CP_1
in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzina
Leone;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 25.06.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
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