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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ND LA ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, piazza Ponti n. 12, Fornacette (PI)
e da
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 28 ottobre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_2 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 17 ottobre 1979 in Milano con dall'unione con il quale è nato il figlio, , il 17 ottobre 1979. Controparte_1 Per_1
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro Parte_2 coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 6 giugno 2022, n. cron.
10151/22, r.g.c. 39220/21. Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_2 matrimonio, senza statuizione accessoria alcuna.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Controparte_2 personalmente all'udienza del 24 settembre 2024, all'esito della quale la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in data 17 ottobre 1979 in Milano e trascritto nei registri Parte_2 Controparte_1 dello stato civile del comune di Pisa, al n. 0928, parte I, serie, anno 1979, registro 02.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, non essendovi domanda alcuna della parte.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
[...]
e celebrato in Milano, in data 17 ottobre 1979, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del comune di Milano, al n. 0928, parte I, anno 1979, registro 02.
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Milano il giorno 17 ottobre 1979, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n. 0928, parte I, serie, anno 1979, registro 02.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28.10.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ND LA ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, piazza Ponti n. 12, Fornacette (PI)
e da
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 28 ottobre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_2 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 17 ottobre 1979 in Milano con dall'unione con il quale è nato il figlio, , il 17 ottobre 1979. Controparte_1 Per_1
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro Parte_2 coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 6 giugno 2022, n. cron.
10151/22, r.g.c. 39220/21. Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_2 matrimonio, senza statuizione accessoria alcuna.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Controparte_2 personalmente all'udienza del 24 settembre 2024, all'esito della quale la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in data 17 ottobre 1979 in Milano e trascritto nei registri Parte_2 Controparte_1 dello stato civile del comune di Pisa, al n. 0928, parte I, serie, anno 1979, registro 02.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, non essendovi domanda alcuna della parte.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
[...]
e celebrato in Milano, in data 17 ottobre 1979, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del comune di Milano, al n. 0928, parte I, anno 1979, registro 02.
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Milano il giorno 17 ottobre 1979, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n. 0928, parte I, serie, anno 1979, registro 02.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28.10.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina