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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 34248/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti TABBI FRANCA e FERRI PIETRO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 25.9.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo, sul presupposto del decreto di omologa del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, decreto emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 22.4.2024,
1 accertarsi e dichiararsi il relativo diritto e condannarsi l' al CP_2 pagamento, in proprio favore, dei ratei maturati e maturandi dell'indennità con decorrenza dal 1.12.2023, oltre accessori come per legge.
La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- con decreto depositato in data 22.4.2024, il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento ex art. 445bis c.p.c., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale riconoscendo in suo favore il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di dicembre 2023;
- quindi, in data 30.4.2024, è stato trasmesso il modello AP70 attestante i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione;
- ciò nonostante e nonostante il decorso del termine di 120 giorni stabilito dalla legge, l' non ha provveduto. CP_2
Ciò esposto, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' non si è costituito in CP_2 giudizio. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
La prestazione di cui si tratta è l'indennità di accompagnamento. Giova brevemente premettere che essa spetta, ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980, alla persona la quale, essendo invalida totalmente, si trovi nella
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” abbisogni di una “assistenza continua”. È una prestazione di natura assistenziale indipendente dall'età; ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 118/1971, come aggiunto dall'art. 6 D.Lgs. 509/1988, “si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. L'indennità prescinde, anche, dal reddito dell'assistibile ed è incompatibile con il ricovero gratuito in istituto (art. 1, comma 3, L. 18/1980 prima cit.). L' , come si è visto, non si è costituito in giudizio;
ne va, pertanto, CP_2 dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.). Ciò premesso, figurano in particolare, agli atti del fascicolo della parte ricorrente, all.ti 1 e 2, il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma
2 depositato in data 22.4.2024 con il quale il Tribunale ha riconosciuto il possesso, in capo alla sig.ra , del necessario Parte_1 requisito sanitario dalla domanda amministrativa e documentazione attestante l'avvenuta trasmissione del modello AP70, in data 30.4.2024. Ne discende che, accertati i requisiti dell'indennità richiesta, e tenuto conto:
- del fatto che l' non si è costituito in giudizio e non ha, perciò CP_2 dimostrato di aver liquidato la prestazione;
- dell'avvenuto decorso del termine previsto per il “pagamento” dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c., di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa che, in base alla ricevuta di avvenuta consegna in all. 2 al fascicolo di parte ricorrente ed ai documenti allegati al messaggio, si deve ritenere avvenuta contestualmente alla notificazione del modello AP70, il 30.4.2024, l'Istituto deve essere condannato ad erogare i ratei maturati e maturandi dell'indennità con la decorrenza specificata nel decreto di omologa.
***
Per quanto esposto, il ricorso va accolto con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di percepire i ratei Parte_1 maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre interessi legali da corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di percepire i ratei maturati e maturandi dell'indennità CP_3 di accompagnamento con decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre interessi legali da corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento, in favore di , dei Parte_1 ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza sopra specificata, oltre interessi legali da
3 corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, infine, l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, al pagamento, in favore di , delle spese di lite, CP_3 liquidate nella somma complessiva di € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 18/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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