Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di ammissione al gratuito patrocinio, l'interessato è tenuto a comunicare nel termine prescritto dal comma 1 lett. c) dell'art.5 della legge n.217 del 1990, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che le dette variazioni reddituali superino il tetto massimo previsto dalla legge e, quindi, indipendentemente dalla entità della variazione dei limiti di reddito, in quanto la valutazione della rilevanza della variazione compete al giudice escludendosi qualsivoglia discrezionalità da parte del soggetto beneficiario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 14403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14403 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 25/01/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 434
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 020275/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA EO N. IL 03/10/1962
avverso ORDINANZA del 15/02/2000 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 15/2/2000 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il ricorso avverso il provvedimento 7/12/1999 della stessa Corte, con il quale, previa revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era stata rigettata l'istanza diretta ad ottenere la liquidazione dei compensi avanzata dal difensore di MO LE.
In motivazione la Corte di merito osservava in particolare che il MO non aveva provveduto a comunicare le variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, di guisa che doveva ritenersi non influente la verifica se le variazioni di reddito intervenute "sfiorino o superino il tetto di legge". Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 5 L.217/1990 sul rilievo che la comunicazione della variazione del reddito è dovuta solo se la variazione di reddito supera il tetto massimo previsto dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Invero, dal combinato disposto degli artt, 10 e 11 della L.217/1990, si evince in modo evidente che l'interessato è tenuto a comunicare nel termine prescritto dal comma 1 lett. c) dell'art. 5 legge citata le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Tale comunicazione, come giustamente rilevato dalla Corte di merito, deve essere fatta a prescindere dalla entità della variazione dei limiti di reddito. Infatti la valutazione della rilevanza della variazione non può che competere al giudice di merito, dovendosi escludere ogni discrezionalità da parte del soggetto beneficiario. Pertanto, trattandosi di censura manifestamente infondata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 611 - 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000.000 (un milione) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001