Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
Nel procedimento di convalida dell'arresto dello straniero per il reato previsto dall'art. 14, comma quinto-ter D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 (permanenza nel territorio dello Stato senza giustificato motivo dello straniero espulso con provvedimento amministrativo), il controllo del giudice non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria circa i presupposti richiesti per la privazione dello "status libertatis" indipendentemente da approfondite valutazioni attinenti alla fondatezza dell'accusa, riservate alla fase del giudizio di merito. (Nella specie, la Corte, rilevando che il reato in questione perdura per tutto il tempo della permanenza illegale in Italia, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del G.i.p. che aveva negato la convalida dell'arresto perché esso risultava tardivo rispetto all'acquisizione della notizia di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 113
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 030142/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VARESE;
nei confronti di:
EL AHDAL EL HASSANE, N. IL 12/05/1973;
avverso ORDINANZA del 21/08/2008 GIP TRIBUNALE di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Mura A. il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 21.8.2008, il GIP del Tribunale di Varese non convalidava l'arresto di El ND El Hassane per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, rilevando che l'arresto risultava tardivo rispetto all'acquisizione della notizia di reato;
che il P.M. ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 388 c.p.p. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, sull'assunto che il GIP aveva illegittimamente negato la convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in presenza delle condizioni di legge;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni;
che preliminarmente deve rilevarsi che nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte chiarito che, nel procedimento di convalida dell'arresto dello straniero per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, come modificato dalla L. n. 189 del 2002 (permanenza nel territorio dello stato senza giustificato motivo dello straniero espulso con provvedimento amministrativo), il controllo del giudice non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria circa i presupposti richiesti per la privazione dello status libertatis dell'indagato, indipendentemente da approfondite valutazioni attinenti alla fondatezza dell'accusa, riservate alla fase del giudizio di merito (Cass., Sez. 1, 5 ottobre 2004, Osaikhimoonnoan, rv. 229816; Sez. 4, 1 dicembre 2004, Guaman, rv. 230957; Sez. 1, 5 novembre 2003, P.M. in proc. Tiriri, rv. 226481);
che - come ha esattamente rilevato il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta - il reato anzidetto si perfeziona alla scadenza del termine di cinque giorni fissato dal Questore e perdura per tutto il tempo della permanenza illegale in Italia, di talché sussistono le condizioni dell'arresto, che peraltro è prescritto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009