Sentenza 15 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché non può ritenersi di per sè attendibile la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, il cronista, che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato la sussistenza del delitto di diffamazione in un'ipotesi in cui il giornalista aveva riferito nell'articolo la falsa notizia, appresa nel corso di colloqui informali con un operatore di polizia giudiziaria, del ritrovamento di reperti archeologici sospetti nella casa di un indagato).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Diffamazione: il giornalista non è punibile se ha esaminato, controllato e verificato l’informazione (Cass. Pen. n. 14013/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il cronista che raccoglie notizie in via confidenziale dalle forze dell'ordine che hanno condotto un'operazione di polizia giudiziaria può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un cronista che, nel riportare la notizia di un arresto, aveva erroneamente indicato …
Leggi di più… - 4. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2001, n. 41135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41135 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/10/2001
Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1565
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 48052/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RU RT, n. a Palermo il 5 marzo 1966
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 5 luglio 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dott. V. Monetti che ha chiesto l'ammissibilità del ricorso
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermò la dichiarazione di colpevolezza di RT RU, redattore dell'Agenzia Giornalistica Italia, in ordine al delitto di diffamazione ai danni di SE VO, sovraintendente ai beni culturali del Lazio.
I giudici del merito rilevarono che RT RU, nel riferire di una conferenza stampa tenuta dai Carabinieri per chiarire le ragioni della misura cautelare applicata a SE VO, aveva riportato anche la falsa notizia del ritrovamento di reperti archeologici sospetti nell'abitazione dell'indagato. Ritennero, perciò, che RT RU dovesse rispondere del delitto di diffamazione in quanto la falsa notizia non era stata comunicata nel corso della conferenza stampa, bensì solo successivamente, in colloqui privati e informali concessi da qualche carabiniere a una parte dei giornalisti.
2. Ricorre per cassazione RT RU e deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità e per travisamento del fatto desumibile dal testo della sentenza impugnata.
Sostiene che i giudici del merito, travisando il senso dei motivi d'appello, abbiano erroneamente escluso dal contesto della conferenza stampa il colloquio nel corso del quale egli aveva appreso del rinvenimento di reperti archeologici in casa di SE VO. Anche quel colloquio, invece, era parte della conferenza stampa, perché, come sempre avviene, i Carabinieri, dopo avere fornito informazioni generiche e generali, avevano abbandonato il tavolo della conferenza e avevano risposto alle domande insistenti dei giornalisti riuniti in distinti "capannelli" e "gruppetti". Sicché doveva considerarsi ufficiale anche la notizia del rinvenimento di reperti archeologici nell'abitazione di VO, come del resto avevano almeno in parte riconosciuto gli stessi giudici d'appello, pur ritenendo contraddittoriamente che quella notizia non fosse attendibile. Infatti ciò che contava, ai fini dell'attendibilità della notizia, era la sua provenienza dai carabinieri, a prescindere dalla considerazione che ne avessero parlato seduti al tavolo della conferenza ovvero in separate conversazioni con i giornalisti. Nè i giudici d'appello hanno chiarito, probabilmente per un errore di stampa, per quale ragioni fosse irrilevante che due testimoni indicati dalla difesa avessero confermato la provenienza della controversa notizia da un colloquio con gli stessi carabinieri impegnati nella conferenza stampa.
Chiede, pertanto, che l'esimente dell'esercizio almeno putativo del diritto di cronaca.
3. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte" (Cass., sez. 5^, 8 maggio 1998, Calamita, m. 211539). Si ritiene, in particolare, che, quando sia pubblicata una notizia non vera, non è possibile allegare a riscontro dell'esercizio putativo del diritto di cronaca la provenienza della notizia da fonti privilegiate di informazione, dal momento che per gli organi dello Stato sono previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile (Cass., sez. 5^, 14 giugno 1996, Scalfari, m. 206793). Sicché è indiscusso che "non può ritenersi 'fonte attendibile' un funzionario di polizia che, violando l'obbligo istituzionale della riservatezza, fornisca notizie ai giornalisti" (Cass., sez. 6^, 20 giugno 1980, Fata, m. 147136, Cass., sez. 5^, 14 giugno 1996, Scalfari, m. 206792). In realtà la cronaca giudiziaria è lecita quando diffonde la notizia di un provvedimento giudiziario in sè, specie ove adottato nei confronti di persona investita di pubbliche funzioni, ovvero riferisca o commenti l'attività investigativa o giurisdizionale;
non lo è invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, ed autonomamente offensive;
in tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, senza poter esibire il provvedimento giudiziario quale sua unica fonte di in: formazione e di legittimazione (Cass., sez. 5^, 2 giugno 1998, Scalfari, m. 211635). Nel caso in esame la falsità della notizia riferita da RT RU è indiscussa. Come è indiscusso che quella falsa notizia non fu comunicata a tutti i giornalisti presenti alla conferenza stampa tenuta dai Carabinieri.
Sulla base delle prove testimoniali acquisite, pertanto, i giudici d'appello hanno riconosciuto che fu probabilmente un carabiniere a suggerire la notizia a RT RU. Ma hanno ritenuto che, in quanto riferita privatamente e a conferenza stampa ormai conclusa, quella notizia non avesse l'attendibilità delle informazioni ufficiali e dovesse essere direttamente verificata dal giornalista. In questo senso va interpretata la sentenza, che, nel valutare le prove testimoniali addotte dalla difesa, richiama le argomentazioni esibite per dimostrare l'irrillevanza della tesi difensiva esposta nei motivi d'appello.
Il ricorrente denuncia come contraddittoria l'affermazione di inattendibilità della notizia pur riconosciuta proveniente dai Carabinieri;
e lamenta un travisamento del fatto, perché nei motivi d'appello egli aveva incluso nella conferenza stampa anche il momento in cui gli era stato riferito del rinvenimento di reperti archeologici nell'abitazione di SE NZ.
Sennonché, come s'è visto, non può considerarsi di per sè attendibile la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria;
e, quindi, non è illogico il ragionamento esibito dai giudici del merito quando hanno affermato che il giornalista non era esentato da un'accorta verifica della notizia proveniente da un carabiniere. Nè può essere considerata travisante la ricostruzione dei fatti proposta dai giudici del merito, sol perché difforme da quella prospettata nei motivi d'appello sull'effettivo svolgimento della conferenza stampa tenuta dai Carabinieri.
Secondo una risalente tradizione, invero, si ha travisamento del fatto quando il giudice del merito abbia ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti del procedimento ovvero abbia escluso un fatto manifestamente risultante dagli stessi atti (Cass., sez. 2^, 22 gennaio 1951, Rossi, Giust. pen., 1951, 3?^, 213, 178;
Cass., sez. un., 11 dicembre 1965, Tarantini, Riv. pen., 1966, 2^, 156; Cass., sez. 1^, 24 giugno 1982, Ciarniello, m. 155099). Mentre nel caso in esame, indiscussa la provenienza della notizia da un carabiniere, i giudici del merito hanno ritenuto che quella comunicazione avvenne in via confidenziale, quando la conferenza stampa si era ormai conclusa. E questa valutazione non è certamente censurabile in questa sede, perché, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 1999, Moro G, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001