Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2003, n. 22869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22869 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
AL MASSIMARIO อ ๆ
22869/0 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. DIRODI Udienza per dirit 297 REPUBBLICA ITALIANA pubblica in il 110 MAG. 2007 In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE data 8/4/2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 536 T
QUINTA SEZIONE PENALE
REGISTRO GENERALE
38760/2002
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Carle Coguent Presidente 3 dott. Francesco Tricentro Consigliere dott. Pierfrancesce Marini Consigliere
dott. Maurinio Feug Consigliere
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere dott. Aniello Nappi UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. AND OL SENTENZA per diritti € 4.65 28 sul ricorso proposto da
-3 IL CANCELLIERE NE TO, n. a Palermo il 22 novembre 1956
Civitavecchia il 6 aprile CA EU, n. a
1924
E
avversO Richiesta copia studio
G5 dal Sig. la sentenza della Corte d'appello di Milano deposi- per diritti € 1-85 tata il 22 aprile 2002 il 3/06/03 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi IL CANCELLIERE оло Esposito Udite le conclusioni del P.M. . Vitali che ha chiesto i rigide CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udito, per la parte civile, l'avv. UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Arr. Le Pare forami udit i difensore 'ani dal Sig.
1.55 perdiritt Motivi della decisione 5 OII 2003
IL CANCELLIERE 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevo- lezza di TO NE ed EU CA per la pubblicazione sul quotidiano Le Repubblica del 19 novembre 1995 di un articolo, intitolato Traffico
di pazienti. Amnistia per i medici», ritenuto of- fensivo della reputazione del dr. IA AN, primario cardiologo dell'Ospedale Fatebenefratelli
di Milano. Risulta dalla sentenza impugnata che il giorno pre- cedente la pubblicazione dell'articolo controverso il Tribunale di Milano aveva prosciolto per amni- didall'imputazione abuso il dr. AN stia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d'ufficio, contestatagli per avere favorito la cli- UFFICIO COPIE dirottandovi i clienti del nica privata Columbus suo reparto ospedaliero, lo aveva assolto dai con- Richiesta copla studio nessi addebiti di falso nelle cartelle cliniche di dal Sig.Reppian... tali pazienti, ma lo aveva condannato alla pena di per diritti 1.55 nove mesi di reclusione per un falso e per un abuso 15 UIT 2003 commessi allo scopo di coprire gli errori profes- il
IL CANCELLIERE sionali di due fidati aiuti ospedalieri, addebiti questi contestatigli nel corso del dibattimento.
Nell'articolo pubblicato sul quotidiano, pur dando- si atto del proscioglimento per amnistia del dr.
AN dall'abuso relativo al dirottamento dei pa- zienti, la notizia della sua condanna era stata ri- ferita come relativa anch'essa a un pur isolato ca-
So di dirottamento, anziché al rapporto con gli aiuti. Di tanto s'era doluto IA AN, con una querela che ha portato alla condanna di TO
NE per diffamazione e di EU CA, all'epoca direttore del quotidiano La Repubblica, per omesso controllo sulla pubblicazione.
I giudici d'appello, nella sentenza ora impugnata, hanno ritenuto che la riconosciuta colpevolezza del dr. AN, per il delitto commesso in favore dei suoi aiuti, non esclude la lesività della falsa no- tizia relativa alla ben più infamante accusa di di- rottamento dei pazienti, sicché non sussiste la scriminante dell'esercizio, neppure putativo, del diritto di cronaca, perché TO NE aveva il dovere di documentarsi adeguatamente prima di pub- blicare la notizia e, avendo presumibilmente segui- to il processo, avrebbe dovuto sapere che la con- danna riguardava fatti diversi dal dirottamento.
2. Ricorrono per cassazione TO NE ed Euge- nio CA, che propongono due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazio- ne dell'art. 595 c.p. e illogicità di motivazione, non sia lamentando che stata riconosciuta l'insussistenza della contestata diffamazione.
Sostengono che l'art. 595 c.p. non tutela la verità
0 l'esattezza della notizia pubblicata, bensì la reputazione della persona cui la notizia si riferi- sce, sicché, quando si tratti di persona la cui re- putazione sia già compromessa rispetto a quello 3
stesso settore della sua personalità, come nel caso in esame è avvenuto in ragione proprio della sen- tenza riportata nell'articolo controverso, il reato non sussiste.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono viola- zione degli art. 47, 51, 59 e 595 c.p. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano riconosciuto al giornalista l'esercizio putativo del diritto di cronaca neppure nella forma colposa, che nel caso in esame avrebbe avuto egualmente effetto scrimi- nante, attesa la non punibilità della diffamazione a titolo di colpa. Risulta infatti palese dallo stesso testo dell'articolo controverso che per mero errore la notizia della condanna del dr. AN per l'abuso e il falso relativi al favore per gli aiuti fu riferita al dirottamento dei clienti. E quindi la sentenza impugnata è certamente mancante di mo- tivazione in relazione alla possibilità che questo errore, benché non incolpevole, fosse comunque ini- doneo a integrare il profilo soggettivo del delitto contestato perché solo colposo anziché doloso.
3. Il primo motivo del ricorso è infondato. E' certamente vero che l'art. 595 c.p. tutela la reputazione personale e non l'attendibilità della comunicazione pubblica. Infatti, secondo la giuri- sprudenza, la veridicità della notizia non è suffi- ciente a giustificare la diffusione di informazioni offensive dell'altrui reputazione, che siano prive di rilevanza pubblica. E sarebbe certamente illibe- rale sistema che pretendesse di garantire in הנו ogni caso per via giudiziaria la verità delle in- formazioni diffuse dalla stampa, benché inoffensive di qualsiasi reputazione personale.
Non meno illiberale, peraltro, risulterebbe il no- stro sistema giuridico, se fosse accolta la tesi, sostenuta dai ricorrenti, della non tutelabilità della reputazione di chi sia già socialmente disi- stimato. Questa impostazione, invero, finirebbe per attribuire allo Stato il potere di rilasciare un marchio di indegnità morale del tutto incompatibile con la tutela della dignità umana imposta dagli art. 2 e 3 della nostra Costituzione.
In realtà, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche «la reputazione che per ta- luni aspetti sia stata compromessa può formare og- getto di ulteriori illecite lesioni» (Cass., sez.
V, 4 dicembre 1991, Cecchetti, m. 189095, Cass., sez. V, 6 marzo 2002, Perria, m. 221381); e la ef- fettiva offensività di una notizia giornalistica va accertata con riferimento non solo alle condizioni personali di chi lamenti di essere stato offeso, ma 4
all'intero contesto della comunicazione in cui si inserisce la diffusione della notizia controversa
(Cass., sez. V, 3 marzo 1987, Gambescia, m.
176282). In altri termini possono darsi notizie che risulti- no in concreto inoffensive anche per particolari qualità morali della persona cui si riferiscono, ma non possono darsi persone che per tali qualità sia- no incapaci di ricevere offese alla reputazione.
Anche quando si tratti di qualità morali specifica- mente attinenti allo stesso settore della persona- lità dell'offeso cui si riferisce la comunicazione diffamatoria. Sicché sarebbe illecito, ad esempio, dare del diffamatore professionale a un giornalista che abbia riportato qualche condanna per diffama- zione a mezzo stampa.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno rite- nuto che fosse offensivo il riferimento della con- danna riportata dal dr. AN al dirottamento dei pazienti anziché alla protezione dei suoi aiuti. E tale valutazione, non essendo implausibile, non può essere censurata nel giudizio di legittimità.
4. Fondato è invece il secondo motivo del ricorso.
In realtà i giudici del merito, benché con una mo- tivazione a tratti ambigua, hanno ritenuto che fos- se colposo l'errore del giornalista sulla veridici- tà della notizia, perché gli hanno addebitato di non avere bene interpretato il dispositivo della sentenza di condanna del querelante o almeno di non aver verificato l'attendibilità della propria in- terpretazione. E quindi in definitiva gli imputati si sono vista negata la scriminante dell'esercizio di un diritto, solo perché l'errore sul fatto giu- stificativo era dovuto a colpa.
Ma, secondo quanto prevede l'art. 59 comma 4 c. p., giustificazione l'errore colposo sulla causa di esclude la colpevolezza quando il reato contestato non è punibile a titolo di colpa. Ne consegue che il fatto ascritto a Leone non è punibile per l'esercizio putativo del diritto di cronaca e che non sussiste il delitto ascritto a CA. Secon- do la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il reato commesso dall'autore della pubblicazione deve considerarsi, nella sua interezza, cioè completo dei suoi elementi materiali e psichici, quale even- to del reato omissivo del direttore responsabile, sicché se esso fa difetto per mancanza di qualche requisito oggettivo o anche soltanto sotto il pro- filo soggettivo, viene meno la responsabilità del direttore>> (Cass., sez. V. 25 febbraio 1983, De
Santis, m. 158270, Cass., sez. V, 28 maggio 1999,
Monti, m. 214128).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per avere l'imputato NE agito nell'esercizio pu- tativo del diritto di cronaca e perché il fatto ad- debitato all'imputato CA non sussiste.
Roma, 8 aprile 2003
Il Presidente
Il consigliere relatore
(dr. Aniello Nappi)' сои
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 23 MAG. 2003. Pouluise IL CANCELLIDHE C1 Carmela Lanzuise