CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21897 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "21897", "szdec": "5", "datdep": ["20230522"], "kind": "snpen", "datdec": "20230428", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023521897S", "anno": "2023", "filename": ["./20230522/snpen@s50@a2023@n21897@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE NZ nato a [...] il [...] L' IN nato a [...] il [...] LA CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso proposto da CE NZ e per il rigetto dei ricorsi esperiti da HE IN e LA CE. udito il difensore Il Difensore AT RE del foro di TIVOLI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. Il Difensore RC FR del foro di VITERBO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18.3.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti - tra l'altro - di EN NZ, HE LE e NZ CA, che le aveva dichiarate colpevoli del reato di furto in abitazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 2 e 7 c.p.
2.Ricorrono per cassazione le imputate, tramite i rispettivi difensori di fiducia. In particolare, nell'interesse di EN NZ, si deducen(P tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo si deduce la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione mancando essa completamente di logicit\u00e0 reale poich\u00e9 le premesse dalle quali procede sono del tutto false. In particolare, non si d\u00e0 conto del motivo del mancato ritrovamento della refurtiva seppure il furto risultasse appena commesso e le imputate fermate vicinissimo al luogo del delitto;
ed ancora, non \u00e8 logico che le imputate si siano disfatte della refurtiva e non anche dei presunti arnesi da scasso che sono peraltro comunissimi attrezzi in dotazione a qualunque automezzo, con particolare riferimento al cacciavite. Quanto alle forbici, sulle quali sostanzialmente si fonda tutto il percorso argomentativo in entrambe le pronunce di merito, in verit\u00e0 esse non sono state affatto riconosciute dalla persona offesa la quale ha espressamente riferito di non ricordare n\u00e9 la forma n\u00e9 la marca n\u00e9 se ci fossero, alla stregua di quelle poste in sequestro, numeri o marchi di fabbrica. Considerazioni sovrapponibili possono essere poste con riferimento al rinvenimento del foulard che risulta essere affatto diverso da quello descritto dai testi dell'accusa per fantasia e colore. Infine risultano a dir poco contraddittorie le popolazioni del teste LE NA IO con riferimento alla presenza di una Ford FO nelle immediate vicinanze del portone dell'abitazione ove venne perpetrato il furto.
2.2.Col secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione nonch\u00e9 l'erronea applicazione degli artt. 192 e 546, 533 del codice di rito. Nel caso di specie non pu\u00f2 ritenersi rispettato il metodo del prudente apprezzamento che implica che il giudice nel valutare le prove osservi la regola della logica e della comune esperienza. N\u00e8 risulta rispettato il parametro valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, si lamenta che l'ipotesi alternativa fornita dalla difesa basata sul fatto che le imputate si trovassero nel quartiere ove era stato perpetrato il furto per attendere a delle incombenze relative alla salute di un familiare non \u00e8 stata adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che si \u00e8 illogicamente e contraddittoriamente limitata a sostenere l'inattendibilit\u00e0 dei testi adducendo un fatto che non aveva attinenza con la credibilit\u00e0 degli stessi e cio\u00e8 quello che le quattro imputate erano tra loro parenti o affini;
sicch\u00e9 la Corte territoriale sulla tesi antagonista difensiva ha avanzato mere illazioni di contenuto illogico e non conferenti rispetto al giudizio di attendibilit\u00e0 del teste addotto dalla difesa, che trova tra l'altro riscontro nel ricovero presso l'ospedale di Viterbo della figlia dell'imputata il giorno successivo al fatto, circostanza che fornisce ampio riscontro alla tesi dell'acquisto del medicinale presso la farmacia adiacente ai luoghi di causa.
2.3.Col terzo motivo si deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto, essendo la condotta della ricorrente al pi\u00f9 riconducile alla fattispecie del favoreggiamento, dal momento che la stessa \u00e8 stata unicamente rinvenuta alla guida del veicolo su cui viaggiavano anche le tre imputate asseritamente riconosciute dalle persone offese.
3.Nell'interesse di L\ LE e NZ CA si deducono tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Col primo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 495, comma 2 del codice di rito, ex articolo 606, comma 1 lett. d). c.p.p. ovvero la mancata assunzione della prova decisiva della ricognizione di persona, ex art. 213 cod. proc. pen., da parte dei testimoni oculari LE CH IO e LE CH AN. Il primo giudice in luogo di soddisfare la richiesta avanzata dalla difesa ha disposto l'escussione del teste IE - uno dei militari che procedettero all'arresto delle imputate - il quale in palese spregio del disposto normativo di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. deponeva sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni suindicati, sebbene ai predetti in sede di escussione dibattimentale non erano state neppure mostrate le fotografie delle imputate al fine di consentire il loro riconoscimento. La corte di appello a sua volta, a fronte della eccepita mancata risposta da parte del primo giudice in ordine alla richiesta istruttoria in argomento, si \u00e8 limitata ad osservare che sarebbe stato corretto da parte del giudice non esprimersi affatto sulla richiesta e piuttosto sentire sul riconoscimento ex art. 507 c.p.p. un appartenente dell'arma dei carabinieri che aveva partecipato all'arresto delle imputate;
in ogni caso la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata al riguardo col secondo motivo di appello;
incorrendo nella violazione per mancata ammissione di una prova a discarico ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
3.2.Col secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione. La Corte di appello ha inteso fondare il proprio giudizio di responsabilit\u00e0 sul verbale di arresto e sulle sommarie informazioni contenute in detto documento oltre che sull'annotazione dei Carabinieri di Viterbo, e ci\u00f2 nonostante non sia stato scelto il rito abbreviato bens\u00ec quello ordinario dibattimentale. Parimenti inutilizzabili erano i riconoscimenti effettuati dai testi nella fase delle indagini, non essendo stati essi trasfusi attraverso la richiesta istruttoria avanzata sia in primo che in secondo grado.
3.3.Col terzo motivo si deduce la contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione nella parte in cui si \u00e8 inteso confermare la condanna delle imputate ad una pena palesemente eccessiva, di anni due di reclusione, e ci\u00f2, nonostante l'avvenuta concessione in primo grado delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, laddove all'epoca del fatto la pena minima era di un anno di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso nell'interesse di CE NZ.
2.1.1 primi due motivi di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione, violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dei criteri di valutazione della prova, sono, al di l\u00e0 delle qualificazioni indicate, di fatto volti a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici nelle conformi pronunce di merito in ordine alla responsabilit\u00e0 della EN, e, in quanto tali, deducono censure non valutabili nella presente sede di legittimit\u00e0; essi sono anche generici non confrontandosi con gli argomenti della sentenza impugnata che non risultano superati da quelli prospetti in ricorso non aventi valore dirimente n\u00e9 disarticolante rispetto alla compiuta ricostruzione del fatto svolta dai giudici di merito;
essi sono, in definitiva, anche manifestamente infondati, in quanto deducono vizi evidentemente insussistenti. Ed invero, in buona sostanza, si lamenta che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza del mancato rinvenimento delle refurtiva allorquando le imputate vennero fermate dai verbalizzanti poco dopo la perpetrazione del furto, laddove tale circostanza \u00e8 stata, con argomenti non affatto illogici e contraddittori, ritenuta non dirimente dai giudici a fronte del fatto che a incastrare senza ombra di dubbio le imputate vi era stato il rinvenimento, sotto il tappetino dell'autovettura a bordo della quale esse viaggiavano, delle particolari forbici che la persona offesa aveva riconosciuto come proprie in ragione delle loro caratteristiche e della loro vetust\u00e0. La certa identificazione dell'oggetto da parte della persona offesa - unitamente agli altri elementi emersi tra i quali il riconoscimento di due delle imputate - non \u00e8 stata evidentemente ritenuta scalfita dalla mancata indicazione della marca delle forbici ovvero di quegli altri caratteri pure indicati in ricorso, trattandosi di particolari non idonei ad incidere n\u00e9 sull'identit\u00e0 dell'oggetto in s\u00e9 n\u00e9 sulla certezza della sua identificazione da parte della proprietaria. Quanto al foulard, parimenti rinvenuto all'interno del veicolo a bordo del quale viaggiavano le imputate, esso era stato indicato come indossato da una delle due donne in cui si era imbattuta, mentre saliva per le scale del palazzo in cui era stato perpetrato il furto, la teste LE CH AN (la quale aveva anche precisato che la persona che lo indossava sul capo aveva anche tentato di coprirsi il volto con esso allorquando aveva incrociato la teste); sicch\u00e9, avendo la teste parlato di un foulard di colore chiaro, correttamente il giudice di merito lo ha ritenuto compatibile con quello rinvenuto nella disponibilit\u00e0 delle imputate che pur a fantasia non era comunque di colore scuro. Del tutto marginali rimangono quindi i rilievi che il ricorso ha inteso sollevare riguardo a tali elementi che non sono peraltro gli unici che hanno contribuito all'identificazione delle imputate. Giova, in proposito, d'altra parte, rammentare i limiti del sindacato di legittimit\u00e0 sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. (la cui violazione \u00e8 espressamente evocata in ricorso), a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. \u00c8 cio\u00e8 da ribadire come la predetta novella non abbia comportato la possibilit\u00e0, per il giudice della legittimit\u00e0, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gi\u00e0 effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimit\u00e0 limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si \u00e8 avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali pu\u00f2 essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. \u00abtravisamento della prova\u00bb (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessit\u00e0 che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivit\u00e0 nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purch\u00e9 siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessit\u00e0 di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilit\u00e0, nel giudizio di legittimit\u00e0, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. n. 253099); laddove nel caso di specie, come sopra esposto, gli argomenti prospettati peccano della dovuta decisivit\u00e0 ai fini della decisione e sono comunque il frutto di una visione parziale del compendio probatorio. Per altro verso, le censure portate esclusivamente sulla valutazione dei compendio probatorio, non evidenziano effettive illogicit\u00e0 o contraddittoriet\u00e0 del discorso giustificativo, ma semplicemente ne invocano uno di segno diverso;
la stessa doglianza con cui si assume che l'ipotesi alternativa secondo la quale le imputate si trovavano nel quartiere ove \u00e8 stato perpetrato il furto per recarsi in farmacia non sarebbe stata \"adeguatamente confutata\" dalla corte territoriale, non solo si esplica attraverso la inammissibile valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri, ma soprattutto non considera che l'assetto logico della ricostruzione difensiva \u00e8 stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso attraverso, da un lato, la evidenziazione delle contraddizioni riscontrate nelle emergenze a sostegno dell'ipotesi difensiva e, dall'altro, della graniticit\u00e0 del costrutto accusatorio, e che rispetto a tale motivazione i due motivi di ricorso omettono ogni confronto critico e specifico. D'altronde, neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimit\u00e0, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, tale regola dell'<<al di l\u00e0 ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se \u00e8 possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalit\u00e0 e plausibilit\u00e0, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimit\u00e0, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cio\u00e8 desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901); laddove nel caso di specie l'ipotesi alternativa prospettata, a rigore, non costituisce neppure di per s\u00e9 una vera e propria ipotesi alternativa risolvendosi essa in una giustificazione della presenza delle imputate nella zona del furto, non essendo in realt\u00e0 l'acquisto di medicinale in farmacia incompatibile con la perpetrazione del furto. In ogni caso, detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, come pure ha gi\u00e0 avuto modo di osservare questa Corte, non ha quindi mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non pu\u00f2 essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicit\u00e0 di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicit\u00e0 sia stata - come accaduto nel caso di specie - oggetto di disamina da parte del giudice dell'appello; rimane il fatto che la Corte \u00e8 chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). N\u00e9 potrebbe assumere di per s\u00e9 rilievo la singola affermazione di un teste o di un imputato a fronte di una pluralit\u00e0 di convergenti elementi che attestano un determinato svolgimento del fatto, soprattutto se avente ad oggetto unicamente un aspetto della vicenda di per s\u00e9 non idoneo a stravolgere l'apparato argonnentativo, n\u00e9, tanto meno, a insinuare un dubbio ragionevole sulla ricostruzione.
2.2.11 terzo motivo di ricorso \u00e8 affetto da genericit\u00e0 intrinseca ed estrinseca, assumendo genericamente che all'imputata si sarebbe potuto al pi\u00f9 ascrivere una condotta di favoreggiamento per essere stata ella unicamente trovata, poco dopo il furto, alla guida del veicolo a bordo del quale viaggiavano le imputate quando furono fermate dalle forze del'ordine; ci\u00f2 si afferma senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della vicenda che vede l'autovettura in questione sostare, con all'interno delle donne, proprio nei pressi del palazzo ove fu perpetrato il furto (trattasi della stessa autovettura a bordo della quale fu anche vista salire una delle due donne incontrate dai testimoni oculari all'interno dell'edifico teatro del furto). In ogni caso, la corte territoriale ha fornito una motivazione non affetta da manifesta illogicit\u00e0 circa la condotta concorsuale della EN, fermata alla guida della Ford FO ove sono stati rinvenuti - oltre che le due donne notate dai testi - il cacciavite a croce e taglio compatibile con l'arnese utilizzato per aprire la porta dell'abitazione della persona offesa, le forbici riconosciute dalla persona offesa e la busta con monili della quale l'imputata affermava di essere proprietaria. Sicch\u00e9 il vizio denunciato \u00e8 anche manifestamente infondato.
3.11 ricorso nell'interesse di HE IN e di LA CE.
3.1.11 primo motivo di ricorso \u00e8 manifestamente infondato. Quanto alla mancata assunzione della prova decisiva della ricognizione di persona ex art. 213 c.p.p. da parte dei testimoni oculari, che sarebbe stata - inspiegabilmente richiesta al primo giudice come prova contraria ex art. 495 co. 2 c.p.p. laddove i testi avevono gi\u00e0 operato nell'immediatezza il riconoscimento delle imputate (HE e LA) - si impongono le seguenti precisazioni. Ed invero, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del pi\u00f9 generale concetto di dichiarazione, sicch\u00e9 la sua forza probatoria non discende dalle modalit\u00e0 formali del riconoscimento bens\u00ec dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalit\u00e0 di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01); valore della dichiarazione che allorquando sia resa in dibattimento non pu\u00f2 che essere quello della deposizione testimoniale, e che, ove resa nella fase delle indagini preliminari, andr\u00e0 valutato al pari di un elemento indiziario, collocandolo innanzitutto nel contesto di riferimento e collegandolo agli altri indizi emersi;
e nel caso di specie, i testi che operarono il riconoscimento delle due imputate nell'immediatezza del fatto, lo hanno confermato in dibattimento previa descrizione delle fattezze fisiche delle persone riconosciute e dell'abbigliamento indossato, sicch\u00e9 correttamente il giudice non ha ritenuto necessario procedere alla ricognizione di persona ritenendo evidentemente esaustiva la deposizione resa sul punto dai testimoni a prescindere dalla diretta applicazione dei parametri di cui agli artt. 212 e 213 del codice di rito, che peraltro costituiscono pur sempre meri indici utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice.A fronte di tale impostazione, il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della corte di appello trova piena giustificazione, rientrando nella sua prudente valutazione la decisione riguardo alla necessit\u00e0, o meno, di disporre il mezzo istruttorio richiesto. D'altra parte, quanto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve rammentare che nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove gi\u00e0 acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione \"ex officio\") dell'art. 603 cod. proc. pen. \u00e8 necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessit\u00e0 (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 - 01). Si \u00e8, altres\u00ec, affermato al riguardo che in tema di ricorso per cassazione, pu\u00f2 essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicit\u00e0, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile \u00e8 quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie. Nella specie, dall'apparato argomentativo della sentenza impugnata si evince che la
contro
- prova richiesta dalle ricorrenti non \u00e8 stata ritenuta necessaria ai fini del decidere e che, in ogni caso, la mancata assunzione della prova non assume i contorni della decisivit\u00e0 entro i quali \u00e8 consentito avanzare ricorso in sede di legittimit\u00e0 ai sensi della lett. d) dell'art. 606 co. 1 c. p. p.. Invero, la sentenza impugnata d\u00e0 conto del riconoscimento di LA JE in caserma, da parte del teste LE CH IO, come una delle donne viste uscire dal condominio per poi salire sulla Ford FO parcheggiata l\u00ec vicino - ovvero della stessa autovettura a bordo della quale furono poi trovate tutte le imputate - e del riconoscimento, in caserma, da parte della teste LE CH AN, di HE LE come la persona incrociata sulle scale;
mentre, a ben vedere, sulle modalit\u00e0 del riconoscimento effettuato nell'immediatezza del fatto dai due testi (circostanza confermata dal teste AI) nessun rilievo viene sollevato dalle ricorrenti. Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 195 co. 4 c.p.p., si deve innanzitutto osservare che non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento effettuato dal testimone oculare, poich\u00e9 l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attivit\u00e0 di indagine. E nel caso di specie a ben vedere la testimonianza si rendeva necessaria non tanto per apprendersi il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da suo padre in ordine ai riconoscimenti effettuati nell'immediatezza avendo i predetti confermato in dibattimento i riconoscimenti all'epoca effettuati, quanto piuttosto affinch\u00e9 il teste indicasse le generalit\u00e0 delle persone individuate delle quali non potevano evidentemente riferire i testi che avevano proceduto al riconoscimento, non conoscendo essi le persone riconosciute. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che LE CH IO e LE CH AN sono stati escussi in dibattimento (ove, peraltro, ben avrebbero potuto essere
contro
-esaminati dalla difesa) e che il AI si \u00e8 limitato a confermare il riconoscimento operato dai testi in caserma, nell'immediatezza del fatto. La doglianza appare, dunque, del tutto priva di pregio. Tanto premesso, si deve concludere che la corte d'appello ha quindi giustamente ritenuto implicitamente disattesa la richiesta avanzata ex art. 495 co. 2 c.p.p. in primo grado, posto che i testi avevano gi\u00e0 confermato i riconoscimenti effettuati nell'immediatezza e il primo giudice aveva provveduto, ex art. 507 c.p.p., all'assunzione della testimonianza del AI per sopperire alla carenza di indicazione sulle generalit\u00e0 delle persone riconosciute.
3.2. Relativamente al secondo motivo, \u00e8 il caso di rilevare che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la corte territoriale fonda la conferma dell'affermazione di responsabilit\u00e0 delle ricorrenti su plurimi elementi indizianti tratti dalle dichiarazioni dei testi LE CH IO e AN, che hanno confermato di avere riconosciuto in caserma l'LA e la HE come le due donne viste uscire dal condominio e salire poi sulla Ford FO, come detto, guidata dalla EN (cos\u00ec, in specie, il teste LE CH IO) e con a bordo anche la NZ;
oltre che da quelle del teste AI, che ha confermato di avere intercettato la Ford FO nei pressi dell'abitazione della persona offesa, con a bordo le tre ricorrenti e la LA;
la stessa sentenza precisa che il giudizio di responsabilit\u00e0 deve essere confermato non solo alla luce delle risultanze del verbale di arresto e dell'annotazione di P.g. - i cui contenuti sono peraltro utilizzabili nelle parti contenenti la descrizione di attivit\u00e0 irripetibili quale sono certamente quelle di rinvenimento e sequestro degli oggetti di interesse investigativo trovati all'interno dell'autovettura (rinvenimento, sotto il tappetino dell'auto, di un cacciavite compatibile con l'arnese utilizzato per forzare la porta di casa della persona offesa;
rinvenimento, sempre nell'autovettura, del foulard chiaro notato dalla teste LE CH AN indosso alla donna incrociata all'interno del condominio, di una busta di plastica con all'interno monili d'oro e d'argento, delle forbici inequivocabilmente riconosciute dalla persona offesa come proprie e, dunque, sottratte dall'interno della sua abitazione - ma anche e soprattutto alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento.\u2022 Alla luce di ci\u00f2, evidente \u00e8 la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso che impropriamente lamenta che la sentenza impugnata si fondi su atti delle indagini preliminari non utilizzabili.
3.2. Il terzo motivo di ricorso \u00e8 inammissibile in quanto manifestamente infondato. La corte d'appello ha confermato il trattamento sanzionatorio del primo giudice con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimit\u00e0, tenuto conto del fatto che si tratta di pena - anni due - che \u00e8 inferiore a quella media edittale, prevista alla data del commesso reato, per il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. (da un anno a sei anni;
sicch\u00e9 la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cos\u00ec ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01) \u00e8 pari ad anni tre e mesi sei). In ogni caso la corte di appello ha dato conto delle ragioni per le quali la pena base di anni due dovesse ritenersi congrua, facendo espresso riferimento ai precedenti penali risultanti a carico delle imputate, spiegando anche che invece la minore entit\u00e0 della pena per la LA si spiegava perch\u00e9 la stessa a differenza delle altre era incensurata. Come noto, la determinazione della pena costituisce, ex art. 132 c.p., esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito che, in quanto adeguatamente motivato, non \u00e8 sindacabile in sede di legittimit\u00e0, e cecondo il costante orientamento di questa Corte, l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena \u00e8 adempiuto allorch\u00e9 sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice del merito tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, essendo sufficiente, in una visione globale del caso, l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi.
4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilit\u00e0 dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonch\u00e9, trattandosi di causa di inammissibilit\u00e0 determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritie"], "relatore": ["SESSA RENATA"], "presidente": ["MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA"], "decision_date": "2023-05-22", "hearing_date": "2023-04-28", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.21897 del 22/05/2023", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.21897 del 22/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21897PEN), udienza del 28/04/2023,Presidente
MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore SESSA RENATA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:21897PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230522/snpen@s50@a2023@n21897@tS.clean.pdf"}
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso proposto da CE NZ e per il rigetto dei ricorsi esperiti da HE IN e LA CE. udito il difensore Il Difensore AT RE del foro di TIVOLI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. Il Difensore RC FR del foro di VITERBO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18.3.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti - tra l'altro - di EN NZ, HE LE e NZ CA, che le aveva dichiarate colpevoli del reato di furto in abitazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 2 e 7 c.p.
2.Ricorrono per cassazione le imputate, tramite i rispettivi difensori di fiducia. In particolare, nell'interesse di EN NZ, si deducen(P tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo si deduce la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione mancando essa completamente di logicit\u00e0 reale poich\u00e9 le premesse dalle quali procede sono del tutto false. In particolare, non si d\u00e0 conto del motivo del mancato ritrovamento della refurtiva seppure il furto risultasse appena commesso e le imputate fermate vicinissimo al luogo del delitto;
ed ancora, non \u00e8 logico che le imputate si siano disfatte della refurtiva e non anche dei presunti arnesi da scasso che sono peraltro comunissimi attrezzi in dotazione a qualunque automezzo, con particolare riferimento al cacciavite. Quanto alle forbici, sulle quali sostanzialmente si fonda tutto il percorso argomentativo in entrambe le pronunce di merito, in verit\u00e0 esse non sono state affatto riconosciute dalla persona offesa la quale ha espressamente riferito di non ricordare n\u00e9 la forma n\u00e9 la marca n\u00e9 se ci fossero, alla stregua di quelle poste in sequestro, numeri o marchi di fabbrica. Considerazioni sovrapponibili possono essere poste con riferimento al rinvenimento del foulard che risulta essere affatto diverso da quello descritto dai testi dell'accusa per fantasia e colore. Infine risultano a dir poco contraddittorie le popolazioni del teste LE NA IO con riferimento alla presenza di una Ford FO nelle immediate vicinanze del portone dell'abitazione ove venne perpetrato il furto.
2.2.Col secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione nonch\u00e9 l'erronea applicazione degli artt. 192 e 546, 533 del codice di rito. Nel caso di specie non pu\u00f2 ritenersi rispettato il metodo del prudente apprezzamento che implica che il giudice nel valutare le prove osservi la regola della logica e della comune esperienza. N\u00e8 risulta rispettato il parametro valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, si lamenta che l'ipotesi alternativa fornita dalla difesa basata sul fatto che le imputate si trovassero nel quartiere ove era stato perpetrato il furto per attendere a delle incombenze relative alla salute di un familiare non \u00e8 stata adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che si \u00e8 illogicamente e contraddittoriamente limitata a sostenere l'inattendibilit\u00e0 dei testi adducendo un fatto che non aveva attinenza con la credibilit\u00e0 degli stessi e cio\u00e8 quello che le quattro imputate erano tra loro parenti o affini;
sicch\u00e9 la Corte territoriale sulla tesi antagonista difensiva ha avanzato mere illazioni di contenuto illogico e non conferenti rispetto al giudizio di attendibilit\u00e0 del teste addotto dalla difesa, che trova tra l'altro riscontro nel ricovero presso l'ospedale di Viterbo della figlia dell'imputata il giorno successivo al fatto, circostanza che fornisce ampio riscontro alla tesi dell'acquisto del medicinale presso la farmacia adiacente ai luoghi di causa.
2.3.Col terzo motivo si deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto, essendo la condotta della ricorrente al pi\u00f9 riconducile alla fattispecie del favoreggiamento, dal momento che la stessa \u00e8 stata unicamente rinvenuta alla guida del veicolo su cui viaggiavano anche le tre imputate asseritamente riconosciute dalle persone offese.
3.Nell'interesse di L\ LE e NZ CA si deducono tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Col primo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 495, comma 2 del codice di rito, ex articolo 606, comma 1 lett. d). c.p.p. ovvero la mancata assunzione della prova decisiva della ricognizione di persona, ex art. 213 cod. proc. pen., da parte dei testimoni oculari LE CH IO e LE CH AN. Il primo giudice in luogo di soddisfare la richiesta avanzata dalla difesa ha disposto l'escussione del teste IE - uno dei militari che procedettero all'arresto delle imputate - il quale in palese spregio del disposto normativo di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. deponeva sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni suindicati, sebbene ai predetti in sede di escussione dibattimentale non erano state neppure mostrate le fotografie delle imputate al fine di consentire il loro riconoscimento. La corte di appello a sua volta, a fronte della eccepita mancata risposta da parte del primo giudice in ordine alla richiesta istruttoria in argomento, si \u00e8 limitata ad osservare che sarebbe stato corretto da parte del giudice non esprimersi affatto sulla richiesta e piuttosto sentire sul riconoscimento ex art. 507 c.p.p. un appartenente dell'arma dei carabinieri che aveva partecipato all'arresto delle imputate;
in ogni caso la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata al riguardo col secondo motivo di appello;
incorrendo nella violazione per mancata ammissione di una prova a discarico ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
3.2.Col secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione. La Corte di appello ha inteso fondare il proprio giudizio di responsabilit\u00e0 sul verbale di arresto e sulle sommarie informazioni contenute in detto documento oltre che sull'annotazione dei Carabinieri di Viterbo, e ci\u00f2 nonostante non sia stato scelto il rito abbreviato bens\u00ec quello ordinario dibattimentale. Parimenti inutilizzabili erano i riconoscimenti effettuati dai testi nella fase delle indagini, non essendo stati essi trasfusi attraverso la richiesta istruttoria avanzata sia in primo che in secondo grado.
3.3.Col terzo motivo si deduce la contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione nella parte in cui si \u00e8 inteso confermare la condanna delle imputate ad una pena palesemente eccessiva, di anni due di reclusione, e ci\u00f2, nonostante l'avvenuta concessione in primo grado delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, laddove all'epoca del fatto la pena minima era di un anno di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso nell'interesse di CE NZ.
2.1.1 primi due motivi di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione, violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dei criteri di valutazione della prova, sono, al di l\u00e0 delle qualificazioni indicate, di fatto volti a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici nelle conformi pronunce di merito in ordine alla responsabilit\u00e0 della EN, e, in quanto tali, deducono censure non valutabili nella presente sede di legittimit\u00e0; essi sono anche generici non confrontandosi con gli argomenti della sentenza impugnata che non risultano superati da quelli prospetti in ricorso non aventi valore dirimente n\u00e9 disarticolante rispetto alla compiuta ricostruzione del fatto svolta dai giudici di merito;
essi sono, in definitiva, anche manifestamente infondati, in quanto deducono vizi evidentemente insussistenti. Ed invero, in buona sostanza, si lamenta che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza del mancato rinvenimento delle refurtiva allorquando le imputate vennero fermate dai verbalizzanti poco dopo la perpetrazione del furto, laddove tale circostanza \u00e8 stata, con argomenti non affatto illogici e contraddittori, ritenuta non dirimente dai giudici a fronte del fatto che a incastrare senza ombra di dubbio le imputate vi era stato il rinvenimento, sotto il tappetino dell'autovettura a bordo della quale esse viaggiavano, delle particolari forbici che la persona offesa aveva riconosciuto come proprie in ragione delle loro caratteristiche e della loro vetust\u00e0. La certa identificazione dell'oggetto da parte della persona offesa - unitamente agli altri elementi emersi tra i quali il riconoscimento di due delle imputate - non \u00e8 stata evidentemente ritenuta scalfita dalla mancata indicazione della marca delle forbici ovvero di quegli altri caratteri pure indicati in ricorso, trattandosi di particolari non idonei ad incidere n\u00e9 sull'identit\u00e0 dell'oggetto in s\u00e9 n\u00e9 sulla certezza della sua identificazione da parte della proprietaria. Quanto al foulard, parimenti rinvenuto all'interno del veicolo a bordo del quale viaggiavano le imputate, esso era stato indicato come indossato da una delle due donne in cui si era imbattuta, mentre saliva per le scale del palazzo in cui era stato perpetrato il furto, la teste LE CH AN (la quale aveva anche precisato che la persona che lo indossava sul capo aveva anche tentato di coprirsi il volto con esso allorquando aveva incrociato la teste); sicch\u00e9, avendo la teste parlato di un foulard di colore chiaro, correttamente il giudice di merito lo ha ritenuto compatibile con quello rinvenuto nella disponibilit\u00e0 delle imputate che pur a fantasia non era comunque di colore scuro. Del tutto marginali rimangono quindi i rilievi che il ricorso ha inteso sollevare riguardo a tali elementi che non sono peraltro gli unici che hanno contribuito all'identificazione delle imputate. Giova, in proposito, d'altra parte, rammentare i limiti del sindacato di legittimit\u00e0 sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. (la cui violazione \u00e8 espressamente evocata in ricorso), a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. \u00c8 cio\u00e8 da ribadire come la predetta novella non abbia comportato la possibilit\u00e0, per il giudice della legittimit\u00e0, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gi\u00e0 effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimit\u00e0 limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si \u00e8 avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali pu\u00f2 essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. \u00abtravisamento della prova\u00bb (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessit\u00e0 che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivit\u00e0 nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purch\u00e9 siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessit\u00e0 di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilit\u00e0, nel giudizio di legittimit\u00e0, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. n. 253099); laddove nel caso di specie, come sopra esposto, gli argomenti prospettati peccano della dovuta decisivit\u00e0 ai fini della decisione e sono comunque il frutto di una visione parziale del compendio probatorio. Per altro verso, le censure portate esclusivamente sulla valutazione dei compendio probatorio, non evidenziano effettive illogicit\u00e0 o contraddittoriet\u00e0 del discorso giustificativo, ma semplicemente ne invocano uno di segno diverso;
la stessa doglianza con cui si assume che l'ipotesi alternativa secondo la quale le imputate si trovavano nel quartiere ove \u00e8 stato perpetrato il furto per recarsi in farmacia non sarebbe stata \"adeguatamente confutata\" dalla corte territoriale, non solo si esplica attraverso la inammissibile valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri, ma soprattutto non considera che l'assetto logico della ricostruzione difensiva \u00e8 stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso attraverso, da un lato, la evidenziazione delle contraddizioni riscontrate nelle emergenze a sostegno dell'ipotesi difensiva e, dall'altro, della graniticit\u00e0 del costrutto accusatorio, e che rispetto a tale motivazione i due motivi di ricorso omettono ogni confronto critico e specifico. D'altronde, neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimit\u00e0, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, tale regola dell'<<al di l\u00e0 ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se \u00e8 possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalit\u00e0 e plausibilit\u00e0, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimit\u00e0, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cio\u00e8 desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901); laddove nel caso di specie l'ipotesi alternativa prospettata, a rigore, non costituisce neppure di per s\u00e9 una vera e propria ipotesi alternativa risolvendosi essa in una giustificazione della presenza delle imputate nella zona del furto, non essendo in realt\u00e0 l'acquisto di medicinale in farmacia incompatibile con la perpetrazione del furto. In ogni caso, detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, come pure ha gi\u00e0 avuto modo di osservare questa Corte, non ha quindi mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non pu\u00f2 essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicit\u00e0 di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicit\u00e0 sia stata - come accaduto nel caso di specie - oggetto di disamina da parte del giudice dell'appello; rimane il fatto che la Corte \u00e8 chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). N\u00e9 potrebbe assumere di per s\u00e9 rilievo la singola affermazione di un teste o di un imputato a fronte di una pluralit\u00e0 di convergenti elementi che attestano un determinato svolgimento del fatto, soprattutto se avente ad oggetto unicamente un aspetto della vicenda di per s\u00e9 non idoneo a stravolgere l'apparato argonnentativo, n\u00e9, tanto meno, a insinuare un dubbio ragionevole sulla ricostruzione.
2.2.11 terzo motivo di ricorso \u00e8 affetto da genericit\u00e0 intrinseca ed estrinseca, assumendo genericamente che all'imputata si sarebbe potuto al pi\u00f9 ascrivere una condotta di favoreggiamento per essere stata ella unicamente trovata, poco dopo il furto, alla guida del veicolo a bordo del quale viaggiavano le imputate quando furono fermate dalle forze del'ordine; ci\u00f2 si afferma senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della vicenda che vede l'autovettura in questione sostare, con all'interno delle donne, proprio nei pressi del palazzo ove fu perpetrato il furto (trattasi della stessa autovettura a bordo della quale fu anche vista salire una delle due donne incontrate dai testimoni oculari all'interno dell'edifico teatro del furto). In ogni caso, la corte territoriale ha fornito una motivazione non affetta da manifesta illogicit\u00e0 circa la condotta concorsuale della EN, fermata alla guida della Ford FO ove sono stati rinvenuti - oltre che le due donne notate dai testi - il cacciavite a croce e taglio compatibile con l'arnese utilizzato per aprire la porta dell'abitazione della persona offesa, le forbici riconosciute dalla persona offesa e la busta con monili della quale l'imputata affermava di essere proprietaria. Sicch\u00e9 il vizio denunciato \u00e8 anche manifestamente infondato.
3.11 ricorso nell'interesse di HE IN e di LA CE.
3.1.11 primo motivo di ricorso \u00e8 manifestamente infondato. Quanto alla mancata assunzione della prova decisiva della ricognizione di persona ex art. 213 c.p.p. da parte dei testimoni oculari, che sarebbe stata - inspiegabilmente richiesta al primo giudice come prova contraria ex art. 495 co. 2 c.p.p. laddove i testi avevono gi\u00e0 operato nell'immediatezza il riconoscimento delle imputate (HE e LA) - si impongono le seguenti precisazioni. Ed invero, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del pi\u00f9 generale concetto di dichiarazione, sicch\u00e9 la sua forza probatoria non discende dalle modalit\u00e0 formali del riconoscimento bens\u00ec dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalit\u00e0 di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01); valore della dichiarazione che allorquando sia resa in dibattimento non pu\u00f2 che essere quello della deposizione testimoniale, e che, ove resa nella fase delle indagini preliminari, andr\u00e0 valutato al pari di un elemento indiziario, collocandolo innanzitutto nel contesto di riferimento e collegandolo agli altri indizi emersi;
e nel caso di specie, i testi che operarono il riconoscimento delle due imputate nell'immediatezza del fatto, lo hanno confermato in dibattimento previa descrizione delle fattezze fisiche delle persone riconosciute e dell'abbigliamento indossato, sicch\u00e9 correttamente il giudice non ha ritenuto necessario procedere alla ricognizione di persona ritenendo evidentemente esaustiva la deposizione resa sul punto dai testimoni a prescindere dalla diretta applicazione dei parametri di cui agli artt. 212 e 213 del codice di rito, che peraltro costituiscono pur sempre meri indici utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice.A fronte di tale impostazione, il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della corte di appello trova piena giustificazione, rientrando nella sua prudente valutazione la decisione riguardo alla necessit\u00e0, o meno, di disporre il mezzo istruttorio richiesto. D'altra parte, quanto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve rammentare che nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove gi\u00e0 acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione \"ex officio\") dell'art. 603 cod. proc. pen. \u00e8 necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessit\u00e0 (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 - 01). Si \u00e8, altres\u00ec, affermato al riguardo che in tema di ricorso per cassazione, pu\u00f2 essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicit\u00e0, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile \u00e8 quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie. Nella specie, dall'apparato argomentativo della sentenza impugnata si evince che la
contro
- prova richiesta dalle ricorrenti non \u00e8 stata ritenuta necessaria ai fini del decidere e che, in ogni caso, la mancata assunzione della prova non assume i contorni della decisivit\u00e0 entro i quali \u00e8 consentito avanzare ricorso in sede di legittimit\u00e0 ai sensi della lett. d) dell'art. 606 co. 1 c. p. p.. Invero, la sentenza impugnata d\u00e0 conto del riconoscimento di LA JE in caserma, da parte del teste LE CH IO, come una delle donne viste uscire dal condominio per poi salire sulla Ford FO parcheggiata l\u00ec vicino - ovvero della stessa autovettura a bordo della quale furono poi trovate tutte le imputate - e del riconoscimento, in caserma, da parte della teste LE CH AN, di HE LE come la persona incrociata sulle scale;
mentre, a ben vedere, sulle modalit\u00e0 del riconoscimento effettuato nell'immediatezza del fatto dai due testi (circostanza confermata dal teste AI) nessun rilievo viene sollevato dalle ricorrenti. Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 195 co. 4 c.p.p., si deve innanzitutto osservare che non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento effettuato dal testimone oculare, poich\u00e9 l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attivit\u00e0 di indagine. E nel caso di specie a ben vedere la testimonianza si rendeva necessaria non tanto per apprendersi il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da suo padre in ordine ai riconoscimenti effettuati nell'immediatezza avendo i predetti confermato in dibattimento i riconoscimenti all'epoca effettuati, quanto piuttosto affinch\u00e9 il teste indicasse le generalit\u00e0 delle persone individuate delle quali non potevano evidentemente riferire i testi che avevano proceduto al riconoscimento, non conoscendo essi le persone riconosciute. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che LE CH IO e LE CH AN sono stati escussi in dibattimento (ove, peraltro, ben avrebbero potuto essere
contro
-esaminati dalla difesa) e che il AI si \u00e8 limitato a confermare il riconoscimento operato dai testi in caserma, nell'immediatezza del fatto. La doglianza appare, dunque, del tutto priva di pregio. Tanto premesso, si deve concludere che la corte d'appello ha quindi giustamente ritenuto implicitamente disattesa la richiesta avanzata ex art. 495 co. 2 c.p.p. in primo grado, posto che i testi avevano gi\u00e0 confermato i riconoscimenti effettuati nell'immediatezza e il primo giudice aveva provveduto, ex art. 507 c.p.p., all'assunzione della testimonianza del AI per sopperire alla carenza di indicazione sulle generalit\u00e0 delle persone riconosciute.
3.2. Relativamente al secondo motivo, \u00e8 il caso di rilevare che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la corte territoriale fonda la conferma dell'affermazione di responsabilit\u00e0 delle ricorrenti su plurimi elementi indizianti tratti dalle dichiarazioni dei testi LE CH IO e AN, che hanno confermato di avere riconosciuto in caserma l'LA e la HE come le due donne viste uscire dal condominio e salire poi sulla Ford FO, come detto, guidata dalla EN (cos\u00ec, in specie, il teste LE CH IO) e con a bordo anche la NZ;
oltre che da quelle del teste AI, che ha confermato di avere intercettato la Ford FO nei pressi dell'abitazione della persona offesa, con a bordo le tre ricorrenti e la LA;
la stessa sentenza precisa che il giudizio di responsabilit\u00e0 deve essere confermato non solo alla luce delle risultanze del verbale di arresto e dell'annotazione di P.g. - i cui contenuti sono peraltro utilizzabili nelle parti contenenti la descrizione di attivit\u00e0 irripetibili quale sono certamente quelle di rinvenimento e sequestro degli oggetti di interesse investigativo trovati all'interno dell'autovettura (rinvenimento, sotto il tappetino dell'auto, di un cacciavite compatibile con l'arnese utilizzato per forzare la porta di casa della persona offesa;
rinvenimento, sempre nell'autovettura, del foulard chiaro notato dalla teste LE CH AN indosso alla donna incrociata all'interno del condominio, di una busta di plastica con all'interno monili d'oro e d'argento, delle forbici inequivocabilmente riconosciute dalla persona offesa come proprie e, dunque, sottratte dall'interno della sua abitazione - ma anche e soprattutto alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento.\u2022 Alla luce di ci\u00f2, evidente \u00e8 la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso che impropriamente lamenta che la sentenza impugnata si fondi su atti delle indagini preliminari non utilizzabili.
3.2. Il terzo motivo di ricorso \u00e8 inammissibile in quanto manifestamente infondato. La corte d'appello ha confermato il trattamento sanzionatorio del primo giudice con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimit\u00e0, tenuto conto del fatto che si tratta di pena - anni due - che \u00e8 inferiore a quella media edittale, prevista alla data del commesso reato, per il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. (da un anno a sei anni;
sicch\u00e9 la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cos\u00ec ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01) \u00e8 pari ad anni tre e mesi sei). In ogni caso la corte di appello ha dato conto delle ragioni per le quali la pena base di anni due dovesse ritenersi congrua, facendo espresso riferimento ai precedenti penali risultanti a carico delle imputate, spiegando anche che invece la minore entit\u00e0 della pena per la LA si spiegava perch\u00e9 la stessa a differenza delle altre era incensurata. Come noto, la determinazione della pena costituisce, ex art. 132 c.p., esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito che, in quanto adeguatamente motivato, non \u00e8 sindacabile in sede di legittimit\u00e0, e cecondo il costante orientamento di questa Corte, l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena \u00e8 adempiuto allorch\u00e9 sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice del merito tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, essendo sufficiente, in una visione globale del caso, l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi.
4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilit\u00e0 dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonch\u00e9, trattandosi di causa di inammissibilit\u00e0 determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritie"], "relatore": ["SESSA RENATA"], "presidente": ["MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA"], "decision_date": "2023-05-22", "hearing_date": "2023-04-28", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.21897 del 22/05/2023", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.21897 del 22/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21897PEN), udienza del 28/04/2023,Presidente
MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore SESSA RENATA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:21897PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230522/snpen@s50@a2023@n21897@tS.clean.pdf"}