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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- Dott.ssa NA De NC Presidente rel.
- Dott. Giusi Ianni Giudice
- Dott. Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 1846/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
30/09/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELA ALBO;
Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA ALBO;
Controparte_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rende (CS) in data 06/08/1994, dal quale sono nati i figli (29/05/1995) E (19/11/2000). Per_1 Per_2
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n.1228/2024 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 29/05/2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente est.
NA De NC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- Dott.ssa NA De NC Presidente rel.
- Dott. Giusi Ianni Giudice
- Dott. Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 1846/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
30/09/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELA ALBO;
Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA ALBO;
Controparte_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rende (CS) in data 06/08/1994, dal quale sono nati i figli (29/05/1995) E (19/11/2000). Per_1 Per_2
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n.1228/2024 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 29/05/2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente est.
NA De NC