Art. 69.
Scaduto il termine di cui all'art. 66 il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, deliberera' entro sessanta giorni sul piano della nuova localita' e formera' l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantita' di terreno da ciascuno di essi richiesta.
Contro la deliberazione del Consiglio comunale e' ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che decidera' definitivamente.
Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova localita' saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Scaduto il termine di cui all'art. 66 il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, deliberera' entro sessanta giorni sul piano della nuova localita' e formera' l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantita' di terreno da ciascuno di essi richiesta.
Contro la deliberazione del Consiglio comunale e' ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che decidera' definitivamente.
Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova localita' saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.