Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2020, n. 1865
CASS
Sentenza 29 settembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di peculato la condotta del commissario di una società in amministrazione straordinaria che si liquidi il compenso per l'attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, essendo irrilevante l'esistenza di crediti nei confronti della procedura, in quanto non è sufficiente la pretesa sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella disciplina dell'amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, il compenso spettante al commissario viene liquidato dal Ministro dopo il deposito del bilancio finale e del rendiconto di gestione, non essendo prevista la possibilità di percepire acconti).

Commentario1

  • 1La Cassazione si esprime nuovamente riguardo la differenza tra i delitti di peculato e di truffa aggravata ai danni dello Stato.
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 maggio 2021

    Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2020, n. 30637 “Integra il delitto di peculato e non di quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria” Sommario: 1. Lo svolgimento del processo. – 2. L'interversio possessionis e il possesso o la disponibilità come presupposto della condotta del delitto di peculato. – 3. L'artifizio e il …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2020, n. 1865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1865
Data del deposito : 29 settembre 2020

Testo completo