Sentenza 29 settembre 2020
Massime • 1
Integra il reato di peculato la condotta del commissario di una società in amministrazione straordinaria che si liquidi il compenso per l'attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, essendo irrilevante l'esistenza di crediti nei confronti della procedura, in quanto non è sufficiente la pretesa sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella disciplina dell'amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, il compenso spettante al commissario viene liquidato dal Ministro dopo il deposito del bilancio finale e del rendiconto di gestione, non essendo prevista la possibilità di percepire acconti).
Commentario • 1
- 1. La Cassazione si esprime nuovamente riguardo la differenza tra i delitti di peculato e di truffa aggravata ai danni dello Stato.Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 maggio 2021
Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2020, n. 30637 “Integra il delitto di peculato e non di quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria” Sommario: 1. Lo svolgimento del processo. – 2. L'interversio possessionis e il possesso o la disponibilità come presupposto della condotta del delitto di peculato. – 3. L'artifizio e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2020, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2020 |
Testo completo
01865-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo Sent.n.sez. 628/20 -Presidente - UP - 29/09/2020 Gaetano De Amicis Maria Silvia Giorgi R.G.N. 5665/2020 Alessandra Bassi Maria Sabina Vigna Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RT TO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/10/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Procedure di Amministrazione Straordinaria del Gruppo LD Spa, avvocato Francesco Giuseppe Catullo, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e si è riportato alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Fabrizio Galluzzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma a RT IO per il reato di peculato, riducendo la pena a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. e sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione per il periodo di anni cinque. RT è stato condannato perché, quale Presidente del Comitato di Sorveglianza della Procedura del Gruppo LD Spa in amministrazione straordinaria, nonché commissario ad interim per la medesima procedura, giuste nomine del 19/03/09 e del 30/07/09, avendone la disponibilità per effetto delle predette cariche, si appropriava di circa 53.204,00 euro, relativi a liquidazione dei suoi compensi con provvedimenti di "autoliquidazione" del 2/10/2009, del 14/10/2009 e del 2/11/2009 che non avrebbe potuto adottare in quanto revocato dall'incarico.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RT, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314, 323, 323-bis cod. pen. e agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. La condotta contestata all'imputato è riconducibile nella fattispecie dell'abuso di ufficio posto che: il passaggio delle consegne con il nuovo Commissario avvenne solo il 4/11/2009 con la conseguenza che l'imputato aveva pieni poteri per porre in essere le condotte che gli sono contestate;
l'imputato aveva, in ogni caso, diritto a - ricevere i compensi oggetto di autoliquidazione per i quali aveva emesso regolare fattura, mai ricusata dalla Procedura;
i compensi dovutigli quale Presidente del Comitato di Sorveglianza erano già stati predeterminati in euro 11.000,00 (su tale aspetto anche il nuovo Commissario ha dichiarato che tale somma era congrua pur essendo stato liquidato in largo anticipo); la liquidazione dei compensi come Commissario ad interim era dovuta anche se spettava alla Autorità ministeriale liquidarla. La Corte di appello, nel rigettare i motivi della difesa, ha, tuttavia, riconosciuto la circostanza della particolare tenuità di cui all'art. 323-bis cod. pen., motivandone la concessione sulla base di quei parametri che avrebbero dovuto portare alla riqualificazione della fattispecie nel reato di cui all'art. 323 cod. pen. ed in 2 particolare argomentando che "le somme complessivamente autoliquidate gli furono riconosciute dagli organi istituzionalmente deputati a curare gli interessi del Gruppo LD".
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla avvenuta prescrizione del reato, nel corso del giudizio di appello, in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civilistiche. RT è stato condannato al risarcimento del danno patrimoniale in favore della parte civile, Procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo LD Spa, di euro 53.180,00 e di euro 7.000,00 quale danno morale. L'accoglimento del primo motivo di ricorso non potrà che condurre all'annullamento della condanna al risarcimento del danno. Se gli onorari erano dovuti e sono solo stati anticipati non è ravvisabile alcun danno. Quanto al risarcimento morale, nessuna motivazione viene fornita dai giudici di merito per giustificare la condanna.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. La riqualificazione del reato come abuso di ufficio determinerebbe anche l'annullamento della confisca, non essendo prevista come obbligatoria nel reato di cui all'art. 323 cod. pen. Qualora dovesse poi essere dichiarata la prescrizione del reato, la confisca dovrebbe essere revocata.
3.E' pervenuta memoria, datata 10/09/2020, della parte civile nella quale si evidenzia che: la Corte di appello ha concesso l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. non perché la somma autoliquidata da RT fosse stata riconosciuta come dovuta, ma perché, limitatamente al compenso per la carica di Presidente del Comitato di Sorveglianza un compenso era stato determinato, anche se non era ancora esigibile;
quanto alla determinazione del compenso per l'incarico di Commissario Straordinario, nuovo Commissario, Professore Avvocato Giovanni Bruno, non ha mai quietanzato la somma autoliquidata dall'imputato, né tantomeno, ha riconosciuto l'esistenza di un diritto al pagamento al medesimo di un compenso;
le condotte poste in essere dall'imputato, lungi dall'essere riconducibili a meri atti di liquidazione, evidenziano, invece, la palese volontà di disporre uti dominus dei denari della procedura. L'imputato, invece di versare a sé stesso somme a titolo di onorario, emettendo tempestiva fattura, ha preferito disporre bonifici e assegni 3 circolari a favore di terzi, in un caso apponendo la falsa firma di girata dell'originario beneficiario.
4. Il 23/09/20 è pervenuta memoria di replica dell'imputato che ha ribadito le censure già espresse nel ricorso e, in particolare, quella secondo la quale la propria condotta deve essere riqualificata come abuso di ufficio, circostanza, questa, che ha notevoli ripercussioni sotto il profilo del risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Quanto al primo motivo di ricorso, mette conto evidenziare che costituisce peculato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio l'utilizzazione del bene pubblico per interesse esclusivamente personale, non giustificata da finalità corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua, o per finalità che, seppur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti. In questi casi, la mancanza di connessione con la funzione determina uno stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica (Sez. 6, n. 33069 del 12/05/2003, Tretter, Rv. 226531; Sez. 6, n.10908 del 1/02/2006, Caffaro, Rv. 234105). L'elemento oggettivo del reato di peculato è costituito dall'appropriazione, che si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede e che sottrae al patrimonio dell'avente diritto il bene incamerato dall'agente, mentre l'elemento soggettivo coincide con il mutare dell'atteggiamento psichico dell'agente, che non si rappresenta più di essere possessore della cosa per conto di altri ma di possedere per conto proprio (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Finocchi, Rv. 211011). L'abuso d'ufficio consiste, invece, nel distrarre un bene per il proprio vantaggio con un uso del bene indebito perché volto a finalità diverse da quelle - specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del 4 ruolo istituzionale svolto-che non comporti la perdita del bene e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766; Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Provenzano, Rv. 244061; Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009, De Mari, Rv. 243311).
3.Ciò premesso, occorre osservare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo il quale il peculato è reato a carattere plurioffensivo, inteso, da un lato, alla tutela dell'interesse statale della "funzionalità operativa" della pubblica amministrazione, sotto i molteplici profili della legalità, efficienza, probità e imparzialità, e, dall'altro, alla protezione dei beni patrimoniali che sono affidati come nella specie ai pubblici funzionari. Da tale natura plurioffensiva deriva che l'eventuale mancanza o particolare modestia del danno patrimoniale, conseguente all'appropriazione, non esclude la sussistenza del reato, considerato che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (ex multis, Sez. 6, n. 30141 del 04/06/2015, Zanetti, Rv. 265745). In questa prospettiva, si è autorevolmente affermato che a nulla rileva che l'agente pubblico, appropriandosi delle somme gestite per ragione del suo ufficio o servizio, abbia preteso di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una sorta di autoliquidazione del proprio credito, trattandosi di comportamento non tollerabile a fronte del suddetto interesse della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione). Conseguentemente, alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della esclusione del reato, alla circostanza che il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abbia trattenuto somme di denaro in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza, non essendo previsto, in linea di massima, e salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti, ne' potendosi ritenere sufficiente l'astratta pretesa di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge (tra tante, Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190).
3.1. Questa Corte (Sez. 6, n. 33472 del 22/06/2011, Siciliano, Rv. 250904) ha, conseguentemente, evidenziato che l'amministratore di beni confiscati, al pari del commissario liquidatore (Sez. 6, n. 5576/1998, Ferri, Rv. 2105483), commette peculato nella autoliquidazione ed auto assegnazione di denaro pertinente a beni di cui abbia la disponibilità per motivi di ufficio non spettandogli un tale potere;
5 l'assegnazione va, infatti, disposta sulla base di un provvedimento dell'autorità e non è prevista alcuna forma di autotutela. Non è, dunque, contemplato in capo all'amministratore alcun potere di autoliquidazione del compenso spettantegli per l'attività svolta e, a maggior ragione, dell'acconto su tale compenso. Sussiste, ovviamente, il diritto soggettivo dell'amministratore a ricevere un compenso per l'attività svolta, ma la determinazione del suo ammontare è di competenza dell'autorità ministeriale territoriale, che la esercita in applicazione del principio generale della posticipazione del compenso o della postnumerazione - secondo cui il compenso matura solo a prestazione completamente eseguita, sicché non è previsto alcun diritto ad acconti. Sarebbe, del resto, del tutto illogico ritenere che l'espressa previsione che "il compenso per l'amministratore (...) è determinato con provvedimento dell'intendenza di finanza" non copra anche eventuali acconti di tale compenso.
4.La Corte di appello di Roma ha dato corretta applicazione di tali principi motivando, in maniera congrua e logica, anche sul fatto che "la circostanza che l'imputato avesse avuto diritto a ricevere i compensi non giustifica un provvedimento di autoliquidazione non consentito dalla procedura di settore, né la circostanza che i pagamenti non siano stati ricusati o addirittura che il gruppo LD abbia rilasciato la certificazione di ritenuta d'acconto o che, quale Presidente del comitato di sorveglianza, l'imputato abbia sostenuto di essere creditore di una somma residua di circa euro 1.000,00, incide sulla condotta di reato". Correttamente, inoltre, nella sentenza di primo grado si rimarca che "l'art. 75 del decreto n. 270/1999 - che disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza dispone che il compenso del Commissario - straordinario viene liquidato dal Ministero dopo il deposito, da parte del commissario, del bilancio finale della procedura e del rendiconto della gestione, quindi nella fase di chiusura della procedura;
che nessuna norma del citato decreto prevede un diritto del commissario al pagamento di acconti;
che l'eventuale decisione di corrispondere acconti sul compenso finale, nel corso della procedura è rimessa alla valutazione dell'autorità amministrativa di vigilanza quale espressione del suo potere discrezionale;
che di conseguenza il commissario non è titolare di un diritto soggettivo all'acconto ma tutt'al più di un interesse legittimo". Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per il compenso del Presidente del comitato di sorveglianza il cui compenso è stato predeterminato con disposizione ministeriale nella misura di euro 11.000 annuali;
ciò significa che la relativa 6 prestazione attribuisce un diritto di credito a scadenza annuale esigibile solo dopo la scadenza dell'anno di riferimento ossia dopo l'adempimento della prestazione". La Corte territoriale si è così conformata alla giurisprudenza di legittimità (vedi anche: Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017, Sica, Rv. 271508) ribadendo che non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non è previsto il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti.
5. Come correttamente evidenziato dalla parte civile, in ogni caso, non ci si trova di fronte a meri atti di autoliquidazione, ma a una condotta dalla quale traspare la volontà da parte dell'imputato di disporre uti dominus dei denari della Procedura. Ed, in particolare, dalla motivazione della sentenza risulta che: -l'imputato, invece di bonificare a sè stesso somme a titolo di onorario, emettendo tempestiva fattura, ha preferito disporre bonifici e assegni circolari a favore di terzi, in un caso anche estraneo all'amministrazione in una circostanza apponendo la falsa firma di girata dell'originario beneficiario;
-l'imputato in una occasione ha emesso un assegno circolare a favore di un creditore della LD Spa, apponendo la falsa firma di girata del beneficiario per appropriarsi della provvista. Solo dopo un anno e mezzo ed esclusivamente perché sollecitato, ha fatturato l'importo incassato, imputandolo a parziale compensazione di un preteso credito personale.
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo configurabile, come si è detto, il reato di abuso di ufficio e non essendosi, quindi, verificata la prescrizione del reato.
7. Proprio in ragione del fatto che è stata riconosciuta la sussistenza del peculato, correttamente è stato liquidato il danno alla parte civile, essendo pacifico che lo stesso corrisponde alla somma della quale il pubblico ufficiale si è appropriato. Il terzo motivo di ricorso è, quindi, inammissibile quanto alla censura relativa all'esistenza di un danno risarcibile. Per quanto concerne la censura sul risarcimento del danno morale, il motivo dedotto dalla difesa è del pari inammissibile poiché, sebbene nel caso in esame non venga effettivamente fornita una motivazione specifica sul punto, la stessa può facilmente desumersi dall'intero 7 contesto della sentenza nella quale si evidenzia che la condotta del pubblico ufficiale è stata in totale spregio dei suoi doveri di correttezza e di lealtà (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450).
8. Il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la confisca del denaro dell'imputato, è inammissibile, poiché presuppone la riqualificazione del reato contestato in abuso di ufficio, riqualificazione che non è stata correttamente ritenuta dal Collegio di appello.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Gruppo LD Procedura di Amministrazione straordinaria in persona del Commissario straordinario, che liquida come richiesto in complessivi euro 3015,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 29 settembre 2020 Il Presidente Consigliere estensore Giorgio Fidelbo, Maria Sabina Vigna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN 2021 Patrizia Di Lorenzio 8