Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2011, n. 33472
CASS
Sentenza 22 giugno 2011

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Massime1

Risponde del delitto di peculato l'amministratore di beni confiscati in sede di prevenzione il quale stipuli a proprio favore polizza assicurative a nome delle società destinatarie del provvedimento di confisca, e con frequenza periodica prelevi, versandole sul proprio conto corrente, somme ad asserito titolo di acconto sul suo compenso professionale, senza munirsi della preventiva e necessaria autorizzazione dell'Agenzia del Demanio.

Commentari2

  • 1Art. 314 - Peculato (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …

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  • 2Peculato per l’amministratore di beni confiscati con autoliquidazione del compensoAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2011, n. 33472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33472
Data del deposito : 22 giugno 2011

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