Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 30141
CASS
Sentenza 4 giugno 2015

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Massime1

Integra il delitto di peculato la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che si appropri di sostanza stupefacente in sequestro, previa manomissione dei relativi reperti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la natura plurioffensiva del peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale - nella specie correlata alla non commerciabilità del bene oggetto della condotta - non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, costituito dal buon andamento della P.A., sotto i molteplici profili della legalità, efficienza, probità ed imparzialità).

Commentario1

  • 1La Cassazione si esprime nuovamente riguardo la differenza tra i delitti di peculato e di truffa aggravata ai danni dello Stato.
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 maggio 2021

    Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2020, n. 30637 “Integra il delitto di peculato e non di quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria” Sommario: 1. Lo svolgimento del processo. – 2. L'interversio possessionis e il possesso o la disponibilità come presupposto della condotta del delitto di peculato. – 3. L'artifizio e il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 30141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30141
Data del deposito : 4 giugno 2015

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