Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
Non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non è previsto il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come peculato della condotta appropriativa di somme di denaro, depositate sul conto corrente intestato ad una persona interdetta, posta in essere dal suo tutore in compensazione di pregressi crediti vantati dal predetto per il suo mantenimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2017, n. 47003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47003 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
47003-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1048 - Presidente - Anna Petruzzellis -UP 11/07/2017 Andrea Tronci Angelo Costanzo R.G.N. 36094/2016 -Relatore - Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2016 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Lucio Basco, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NC SI ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. All'imputato era stato contestato di essersi appropriato, in più tempi dal 2005, di somme di danaro, mediante reiterati prelievi da due libretti di risparmio G intestati alla sorella IA, dei quali aveva la gestione, in qualità di tutore della medesima, nominato dal Tribunale in data 26 giugno 2001. Da quanto accertato in sede di merito, gli illeciti ascritti all'imputato nella gestione del patrimonio dell'interdetta, erano emersi a seguito di un controllo disposto nel 2009, su istanza delle altre sorelle della persona offesa, dal giudice tutelare, che aveva nominato un consulente tecnico affinché ricostruisse la situazione patrimoniale della predetta. Il consulente aveva rilevato che, nel periodo relativo alla gestione ad opera dell'imputato, il tutore aveva fornito al giudice tutelare i rendiconti relativi ai soli anni 2006, 2007 e 2008, ritenuti inattendibili, perché non analitici e privi di pezze di appoggio;
aveva quindi proceduto a ricostruire le spese necessarie per il sostentamento personale e patrimoniale dell'interdetta, ritenendo all'esito non giustificati i prelievi sui libretti postali intestati alla tutelata per una somma di oltre 35 mila euro, poi ridotta a 26 mila euro, a seguito dei rilievi avanzati dall'imputato e dai suoi consulenti. Quanto alla ricostruzione delle spese medie annuali effettuata dal consulente d'ufficio, il Tribunale aveva dato atto che erano state prese in considerazione le spese per farmaci non forniti dal S.S.N. e per vestiario, oltre alle spese per la benzina e altre somme per acquistare piccoli donativi per la tutelata, non essendovi spese correnti necessarie per il suo ricovero, assistenza e alloggio presso il Centro dove la stessa era ospite, poste a carico del S.S.N. In primo grado, l'imputato si era difeso sostenendo da un lato che le uscite non documentate riscontrate dal consulente erano in realtà prelievi effettuati per compensare i crediti maturati anni prima nei confronti della interdetta, allorquando nel periodo 2001-2004 si era trovato a dover anticipare delle somme (in quanto "tutore senza portafoglio", avendo la loro madre, precedente tutrice, continuato a gestire il conto postale sul quale transitava la pensione di invalidità della interdetta), e, dall'altro, che la ricostruzione delle spese medie annuali doveva essere effettuata sulla base delle spese documentate effettuate nel periodo 2010-2012. L'imputato aveva allegato a sostegno della sua versione una dichiarazione rilasciata nell'ottobre 2008 dal responsabile del Centro che attestava che il tutore SI era un familiare molto presente e attento sin dal 1985 alle esigenze della sorella, e che aveva sempre risposto come tutore alle loro richieste per il miglioramento della qualità di vita della tutelata;
nonché la consulenza di parte che aveva illustrato il metodo per la ricostruzione alternativa delle spese. Il Tribunale aveva ritenuto che la tesi difensiva dell'imputato della "compensazione", sprovvista di qualsiasi aggancio documentale, si scontrava con l'obbligo su di lui incombente di documentare e giustificare ogni spesa effettuata G 2 nell'interesse dell'interdetto: obbligo che era stato adempiuto compiutamente dal suddetto solo allorquando nel 2009 le sorelle si risolsero a chiedere al giudice tutelare la verifica della sua gestione. A ciò doveva aggiungersi, ad avviso del Tribunale, altresì che, benché fosse emerso che i genitori della tutelata avevano destinato l'intero introito della pensione di invalidità al Centro dove la stessa era ricoverata, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che per il periodo 2001-2004, accanto alla interdetta, vi era sempre la madre che da sola provvedeva alle sue necessità quotidiane. Ulteriori elementi di riscontro della fondatezza dell'ipotesi accusatoria erano stati rinvenuti dai primi Giudici da alcune circostanze dedotte dall'imputato a sua difesa: così la scrittura privata del 2006, all'origine del dissidio con le sorelle, con la quale il padre, all'epoca ultraottantenne, della interdetta aveva disposto che le altre due figlie avrebbero dovuto corrisponderle una somma di 400 mila euro (vicenda per la quale l'imputato era stato sottoposto a procedimento penale, per circonvenzione di incapace, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere), così come la interruzione da parte dell'imputato delle visite alla sorella interdetta (giustificata dal predetto con un sentimento di offesa per l'accaduto, benché la sorella interdetta non ne avesse alcuna responsabilità), dopo la revoca dell'incarico tutelare avvenuta nel giugno 2012. Infine, quanto alle ipotesi alternative per la ricostruzione delle uscite della gestione a lui imputabile, il Tribunale aveva ritenuto non utilmente utilizzabile come parametro il periodo successivo al 2009, posto che l'imputato, consapevole del controllo subito e per difendersi dalle accuse, aveva interesse a documentare spese molto elevate.
2. In sede di appello, l'imputato aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di una perizia che ricostruisse le movimentazioni del libretto postale della persona offesa e le spese sostenute dall'imputato in qualità di tutore dal 2001 sino al 2011, da un lato riproponendo per il periodo 2001-2004 la tesi del credito maturato nei confronti della interdetta e dall'altro contestando per il periodo 2005-2009 l'accertamento compiuto dal consulente d'ufficio. Secondo l'appellante, la media mensile di spesa stabilita dal consulente risultava sganciata da dati certi ed incontrovertibili: era stata soltanto considerata l'assenza di documenti giustificativi fiscali di spesa e non era invece stato tenuto conto di quanto fornito alla sorella (e registrato dal Centro di ricovero), della media delle spese documentate nel biennio 2010-2011, dei documenti non fiscali per il periodo 2004-2009 e dei rendiconti della precedente tutrice. 3 Nel merito, oltre a ribadire la tesi del credito maturato, alla luce dell'attestato del titolare del Centro, l'imputato aveva evidenziato a sua discolpa che il Giudice tutelare non aveva mai chiesto una rendicontazione scritta, ritenendo sufficiente la convocazione del tutore per una esposizione orale. I Giudici dell'appello rigettavano la richiesta dell'imputato di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, in quanto la consulenza acquisita agli atti aveva esaurientemente esaminato la situazione patrimoniale dell'interdetta, calcolando in modo corretto le spese necessarie alla interdetta, comprese anche quelle voluttuarie, e rispondendo ai rilievi sollevati dalla difesa sull'ammontare degli ammanchi contestati. In ordine alla penale responsabilità dell'imputato, la Corte di appello rilevava che gran parte delle censure erano state già esaminate e risolte dal primo giudice (in particolare quanto alle movimentazioni del conto corrente ad opera della loro madre negli anni 2001-2004 e alle spese correnti mediamente necessarie). Secondo la Corte territoriale, il consulente d'ufficio aveva tenuto presente la certificazione rilasciata dal Centro di ricovero in ordine a quanto consegnato per l'assistita e, anche a voler tener presente gli indumenti non registrati, la quantificazione degli ammanchi non avrebbe subito una modifica sostanziale.
3. Il ricorrente deduce in questa sede, quali motivi di annullamento, le censure di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
3.1 Vizio di motivazione sulla corretta ricostruzione anche temporale delle condotte ascritte all'imputato; travisamento della prova circa la mancata valutazione delle movimentazioni effettuate negli anni 2001-2004 sul libretto postale rimasto nella disponibilità della precedente tutrice, anche dopo la nomina del ricorrente;
mancata valutazione delle spese sostenute dall'imputato, con conseguente errata determinazione del fabbisogno della persona offesa. La sentenza impugnata, aderendo acriticamente e fideisticamente per relationem alle motivazioni del primo giudice, avrebbe disatteso le emergenze documentali e processuali evidenziate nell'appello, così determinando che la motivazione fosse affetta da vizi ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, la Corte di appello non si sarebbe avveduta che la precedente tutrice della persona offesa non aveva consegnato all'imputato la gestione del patrimonio di quest'ultima, ma aveva continuato ad averne la piena disponibilità (in particolare del libretto oggetto del procedimento, versando la pensione percepita dalla interdetta al Centro presso il quale la stessa era ricoverata) e ciò fino al 2005, epoca in cui venne mutata l'intestazione del libretto. La Corte di appello avrebbe erroneamente travisato i motivi di appello, così bypassando le questioni sollevate, in particolare ritenendo che la gestione del libretto postale in questione ad opera della madre della interdetta riguardasse un'epoca precedente alla nomina dell'imputato quale tutore e che il consulente non avesse esaminato tale gestione. Attraverso il versamento di tutte le somme percepite dalla interdetta al Centro sopraindicato per sola finalità di liberalità, era stato depauperato il suo patrimonio con la conseguente necessità che il ricorrente provvedesse con il proprio patrimonio alle necessità quotidiane della sorella, come attestato dal Centro stesso in ordine alle spese per vestiario sostenute dal 2001 al 2009 e alla assistenza fornita dall'imputato alla sorella da quando era stato nominato tutore. Tali circostanze rendevano pertanto necessaria la perizia richiesta dall'imputato per la ricostruzione dell'intera vicenda (richiesta fatta propria anche dal P.G.).
3.2. Vizio di motivazione in ordine alla presentazione dei rendiconti annuali e alla ricostruzione effettuata dal consulente delle spese medie annuali sostenute dal tutore. La Corte di appello, nel ritenere assiomaticamente che il consulente d'ufficio avesse adempiuto correttamente all'incarico conferitogli, avrebbe pretermesso tutte le questioni sollevate con l'appello, affidandosi ad una motivazione per relationem. In particolare, nell'appello si era dedotto che il consulente non aveva valutato le modalità di rendicontazione seguite dai tutori negli anni, ovvero che fino al 2007 gli stessi furono presentati in forma orale, e non aveva considerato, nel calcolare (senza alcuna giustificazione tra l'altro) la spesa mensile necessaria per la persona offesa (66 euro al mese, circa 800 euro l'anno), che la precedente tutrice spendeva per la figlia l'intera pensione (pari a 370 euro mensili), ovvero la stessa somma spesa dall'imputato, secondo la consulenza di parte, e che lo stesso consulente di ufficio aveva riconosciuto nel rendiconto del 2011 un fabbisogno annuale di oltre 2.000 euro. Inoltre, il suddetto consulente d'ufficio non avrebbe considerato le spese necessarie per una vita dignitosa (non essendo persona allettata).
3.3. Vizio di motivazione, con riferimento alla ricostruzione delle spese medio-normali mensili negli anni 2001-2010; travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe disatteso le conclusioni del consulente di parte sulle spese nel suddetto periodo. Per l'anno 2010 le spese non ammissibili, sarebbero state imputate al ricorrente sulla base di una responsabilità di tipo civilistico. 5 Per gli anni 2005-2009 la spesa media mensile fatta propria dalla Corte di appello e indicata dal consulente d'ufficio (senza peraltro indicare i parametri e le modalità di calcolo) risulterebbe del tutto sganciata dalla realtà quotidiana. D'altronde se il ricorrente avesse voluto attuare una condotta appropriativa non avrebbe dichiarato al Giudice delegato con la rendicontazione del 2009 il credito maturato sino al 2004 e di aver poi effettuato dei prelievi di quanto anticipato di sua tasca. Va inoltre tenuto conto che il patrimonio della persona offesa alla fine della gestione era pari ad oltre 107 mila euro e la presunta appropriazione sarebbe pari a 26.663 euro come spese non ammissibili.
3.4. Erronea applicazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione del teste TR e della consulenza assunta in sede civile. Il consulente nominato in sede civile è stato assunto come teste nel processo a carico del ricorrente e pertanto i Giudici di merito avrebbero dovuto distinguere i fatti riferiti dalle sue valutazioni tecniche. La Corte di appello e il Tribunale avrebbero utilizzato, oltre ai dati fattuali estrapolabili dalla consulenza depositata in sede civile, anche le sue valutazioni tecniche, in violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo formula censure non consentite, manifestamente infondate e anche aspecifiche.
2.1. Quanto alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla corretta ricostruzione delle condotte, deve constatarsi che il ricorrente reitera pedissequamente le censure avanzate in sede di appello e alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta non censurabile in questa sede. Va ribadito preliminarmente, quanto alla critica relativa al ricorso alla motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, che, nel giudizio di appello, è consentita una motivazione siffatta, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (tra tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056). Ed invero, nel caso in esame, l'appellante si era limitato alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, non introducendo rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore. 60 In particolare, sia nel processo civile sia nel procedimento penale di primo grado, la linea difensiva del SI si era incentrata sul "credito" maturato nei confronti dell'interdetta sulla base di anticipazioni per spese fatte di tasca propria nel periodo 2001-2004 a favore di quest'ultima (comprovata da un attestato scritto del direttore del Centro in ordine alla costante disponibilità dell'imputato a sostenere le spese per la sorella ricoverata), che veniva a motivare i prelievi in compensazione fatti nel periodo successivo e che costituivano le uscite prive di giustificazione, secondo il consulente. Nell'ambito di tale tesi, l'imputato aveva contestato la ricostruzione delle spese effettuata dal consulente d'ufficio per il periodo 2005-2009 (nella quale non vi erano giustificativi di spesa), proponendo di utilizzare come parametro indicativo il periodo successivo in cui vi erano spese documentate. Orbene, già in primo grado, come esposto in narrativa, il Tribunale aveva ritenuto la tesi difensiva non accoglibile, fornendo una motivazione non solo manifestamente logica, ma anche giuridicamente ineccepibile, quanto alla rilevanza delle uscite "in compensazione", come si dirà di seguito. In sede di appello, come evidenziato dalla Corte territoriale, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime lagnanze. Pertanto, tutte le censure ora versate nel motivo di ricorso in esame, nel quale si lamenta la mancata o inadeguata valutazione dei medesimi punti, sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, non correlandosi alla motivazione della sentenza impugnata.
2.2. Né risultano dirimenti, tenuto anche conto di quanto ora esposto, i lamentati "travisamenti" da parte della Corte di appello sulle questioni affrontate con l'appello. Invero, la tesi difensiva è ben illustrata a pag. 6 della sentenza impugnata (ovvero che la madre della interdetta, quale precedente tutrice, avesse continuato ad avere la disponibilità del patrimonio della figlia, tanto da donare al Centro la pensione di invalidità di quest'ultima) e la Corte di appello ha in ogni caso fatto rinvio su tale punto alla sentenza di primo grado per relationem, dove la versione dell'imputato è stata esattamente illustrata ed esaminata. Pertanto, anche a voler tacere della rilevanza della questione (per quanto si avrà modo di precisare), non è stato certo dedotto travisamento a determinare, come si sostiene, la omessa valutazione della censura difensiva. Quanto all'oggetto della consulenza, la Corte di appello, come anche il Tribunale, non pongono in discussione che la madre abbia versato al Centro di ricovero della interdetta la pensione di invalidità (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado), avendo invece ritenuto non giustificati piuttosto i prelievi effettuati dal ricorrente non documentati.
2.3. Quanto infine alla necessità della perizia, la Corte di appello ha fornito risposta adeguata e priva di vizi censurabili in questa sede. Va ribadito che, nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (tra tante, Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062). E' sufficiente rilevare che la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per farsi luogo a perizia era stata chiesta dal ricorrente sia al fine di ricostruire le spese sostenute nel periodo 2001-2004 (che ancorché estranee al capo di imputazione, costituivano, secondo la difesa, il presupposto necessario ed indispensabile per addivenire ad una ricostruzione patrimoniale della vicenda) sia per individuare le spese medio-normali per il restante periodo 2005-2011. E ciò sulla base (come si legge nell'appello) sia del "credito" maturato nel periodo 2001-2004 sia del metodo di accertamento utilizzato dalla consulenza acquisita, che non aveva adoperato i giustificativi del periodo 2010-2011. La Corte territoriale ha sul punto evidenziato che la situazione patrimoniale della interdetta era stata esaurientemente esaminata già in sede civile, nella quale erano state sia determinate in modo adeguato le spese sostenute per l'interdetta (comprese quelle voluttuarie), sia recepite le critiche difensive, con la riduzione dell'ammontare degli ammanchi. In particolare, si era precisato che il consulente aveva esaminato la situazione patrimoniale della tutelata dal 2001 al 2009 (ovvero sino al momento in cui era scattata la verifica in sede tutelare a seguito dell'esposto), aveva descritto analiticamente tutti i rendiconti presentati dal tutore (nella specie le sole annualità 2006, 2007 e 2008, per le quali non era stata allegata documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'interesse dell'interdetta), aveva indicato le spese correnti mediamente necessarie per il sostentamento della interdetta (essendo il ricovero, l'assistenza e l'alloggio a carico del S.S.N., si trattava solo di spese per farmaci e vestiario), sulla base della certificazione rilasciata dal Centro in cui la donna era ricoverata, e aveva rilevato l'esistenza di somme prelevate dal tutore nel periodo 2005-2011 sfornite di giustificazione. A ciò deve aggiungersi ad ulteriore motivo di inammissibilità della questione che la richiesta di rinnovazione mirava a vanificare l'elaborato tecnico depositato in sede civile, cercando in realtà di introdurre surrettiziamente elementi per la ricostruzione del patrimonio della interdetta che risultavano, ad avviso dei Giudici di merito, del tutto indimostrati (oltre che irrilevanti, come si dirà di 8 seguito) o non obiettivi: il credito maturato nel periodo 2001-2004 e le spese successive al 2009 (allorquando era stato avviato il controllo sulla gestione).
2.4. Appare opportuno avanzare alcune precisazioni in ordine alla tesi più volte evocata dal ricorrente della "compensazione" a giustificazione dei prelievi effettuati nel periodo 2005-2009, non supportati da "pezze di appoggio". Il UL è reato a carattere plurioffensivo, inteso da un lato, alla tutela dell'interesse statale della "funzionalità operativa" della pubblica amministrazione, sotto i molteplici profili della legalità, efficienza, probità e dell'imparzialità, e, dall'altro, alla protezione dei beni patrimoniali che sono affidati come nella specie ai pubblici funzionari.- Invero, da tale natura plurioffensiva deriva che l'eventuale mancanza o particolare modestia del danno patrimoniale, conseguente all'appropriazione, non esclude la sussistenza del reato, considerato che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (ex multis, Sez. 6, n. 30141 del 04/06/2015, Zanetti, Rv. 265745). In questa prospettiva, si è autorevolmente affermato che a nulla rileva che l'agente pubblico, appropriandosi delle somme gestite per ragione del suo ufficio o servizio, abbia preteso di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una sorta di autoliquidazione del proprio credito, trattandosi di comportamento non tollerabile a fronte del suddetto interesse della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione). Conseguentemente, alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della esclusione del reato, alla circostanza che il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abbia trattenuto somme di denaro in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza, non essendo previsto, in linea di massima, e salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti, ne' potendosi ritenere sufficiente l'astratta pretesa di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge (tra tante, Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190). I medesimi principi sono applicabili anche al tutore dell'incapace, che, come più volte affermato in sede di legittimità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e la cui condotta di appropriazione di somme delle quali venga in possesso per ragione del suo ufficio integra il reato di UL (tra le tante, Sez. 6, n. 23353 del 04/02/2014, Mameli, Rv. 259910). La disciplina della tutela è infatti improntata alle caratteristiche proprie degli istituti di diritto pubblico per l'assoluta inderogabilità di tutte le norme che ne 9 regolano l'attività, che sono dettate nell'interesse pubblico alla tutela delle persone che non sono capaci di gestire i propri affari. Le potestà che l'ordinamento attribuisce infatti al tutore consistono in un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare non solo nell'interesse dell'interdetto, ma anche della collettività. I poteri certificativi del tutore, propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono in particolare negli atti che la legge gli impone di redigere per "dar conto" al giudice tutelare della corretta amministrazione dei beni (Sez. 6, n. 27570 del 16/04/2007, Villa, Rv. 237604). L'art. 380 cd. civ. impone infatti al tutore di tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Con tale rendicontazione annua, il tutore deve presentare e documentare al giudice tutelare le uscite e le entrate della sua gestione, congiuntamente allo stato patrimoniale esistente all'inizio e alla fine del periodo rendicontato. Pertanto, è solo attraverso questo imprescindibile meccanismo di controllo sulla gestione economica della tutela che gli eventuali crediti vantanti dal tutore nei confronti del tutelato divengono certi, liquidi ed esigibili. Diversamente opinando, si consentirebbe la realizzazione di una inammissibile commistione tra i patrimoni del tutore e del tutelato (Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, dep. 2004, Bosinco, Rv. 229766), che la disciplina di settore non solo vieta, ma che opportunamente previene sin dall'avvio della gestione della tutela nella redazione dell'inventario (cfr. artt. 367 cod. civ.), prevedendo la decadenza di ogni diritto di credito del tutore non espressamente dichiarato in tale sede (art. 368 cod. civ.). Sulla base di quanto premesso, perdono di rilievo quindi tutte le censure mosse in questa sede dal ricorrente, che si fondano sulla tesi della autonoma liquidazione nelle annualità successive al 2004 dei pregressi crediti vantati nel confronti dell'interdetta (maturati, a suo dire, tra il 2001 e il 2004) attraverso diretti prelievi dai conti della persona tutelata, al di fuori di ogni forma di controllo costituito dalla rendicontazione annuale alla quale era tenuto il tutore.
2.5. Né a giustificazione dell'operato del ricorrente possono essere invocate "pacifiche prassi" di una gestione elusiva degli obblighi imposti dall'art. 380 cod. civ. Tale norma è infatti integrativa di quella penale, quanto alla gestione del patrimonio del tutelato. Conseguentemente risulta irrilevante una invocata prassi in senso contrario alla suddetta disciplina (tra tante, Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996, Pravisani, Rv. 206365; Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, in motivazione).
2.6. Quanto poi alla prova delle appropriazioni per le somme di danaro prelevate senza giustificazione nel periodo 2005-2009 dai conti dell'interdetta, va 10 altresì rammentato che, nei casi in cui il soggetto investito di una funzione pubblica sia gravato da obbligo di rendiconto, deve ascriversi al predetto, in assenza di specifica e alternativa giustificazione, di aver conferito alle somme non contabilizzate una destinazione diversa da quella dovuta e quindi di aver esercitato su di esse i tipici poteri proprietari, in definitiva "appropriandosene" (ex multis, Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070). Gli obblighi di contabilizzazione imposti al tutore dalla normativa codicistica, sopra richiamata, impongono invero la giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre, che viene pertanto a costituire condizione necessaria per la liceità della spesa stessa. In assenza di tale coeva giustificazione la spesa che è passaggio della somma di denaro, o - della relativa disponibilità giuridica autonoma, dal soggetto che ancora legittimamente possiede in ragione della sua qualità a soggetti terzi, ovvero a se stesso in un contesto estraneo alle specifiche attribuzioni istituzionali che sole legittimano la disponibilità e l'utilizzazione per sé determina interversione del possesso ed appropriazione, perché realizza un'utilizzazione intrinsecamente illecita. La coeva giustificazione della destinazione nei sensi e nel contenuto - prima chiariti è quindi onere strutturale proprio della fattispecie, in definitiva imposto appunto dalle precondizioni di liceità dell'utilizzazione del denaro gestito dal pubblico agente. Deve necessariamente concludersi che nel caso di specie del tutto correttamente sia stata rinvenuta la prova del UL contestato al ricorrente anche nella mancanza di attendibili spiegazioni in ordine ai valori sottratti al conto della tutelata.
3. Anche il secondo motivo è affetto dalla medesima causa di inammissibilità. La risposta fornita dalla sentenza impugnata è all'evidenza non censurabile per i profili denunciati, non correlandosi le critiche al tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente reitera, infatti, come evidenziato anche dalla stessa Corte di appello, questioni già risolte in primo grado e rappresentate anche per iscritto nel procedimento civile (tanto che il consulente le ha prese in considerazione rispondendo ai quesiti). In particolare, le critiche sull'inattendibilità della consulenza nella determinazione della spesa media mensile risultano invero trovare diretta puntuale smentita nella risposta della Corte di appello. 11 La sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato i seguenti elementi: la consulenza aveva tenuto conto che per l'interdetta non vi erano spese fisse connesse al ricovero, assistenza e alloggio (poste a carico del S.S.N.); le uniche spese da sostenere erano quelle relative ai farmaci e al vestiario;
queste ultime erano state ricostruite grazie alla certificazione rilasciata dal Centro in ordine ai farmaci a pagamento consegnati e agli indumenti riportati nell'elenco in possesso del Centro;
in seguito ad osservazioni presentate nell'interesse dell'imputato, era stato precisato, quanto al vestiario, che, benché per i capi consegnati direttamente in reparto non fossero tenuta una registrazione, la quantificazione della spesa media non avrebbe subito per tale voce una modifica sostanziale. In definitiva, appare all'evidenza come il metodo seguito dal consulente fosse basato su parametri certi e controllabili, rispetto alle ipotesi alternative suggerite dal ricorrente, che richiamavano viepiù come parametro gestioni sulla cui attendibilità è lo stesso ricorrente a rappresentare elementi di criticità (ovvero la gestione della precedente tutrice, che avrebbe, a suo dire, seguito la medesima prassi di presentare rendiconti informali senza giustificativi) o la cui attendibilità era stata già esclusa dai giudici di merito (ovvero la gestione successiva al 2009, che, come già detto in precedenza, era successiva all'esposto presentato dalle sorelle). Quanto alle modalità di rendicontazione seguite dai precedenti tutori, che il consulente avrebbe omesso di valutare, si tratta di censura, che lungi dal dimostrare la incompletezza e la lacunosità, e quindi l'inattendibilità dell'accertamento del consulente tecnico di ufficio, mira in realtà ad introdurre questioni che di certo non competevano a quest'ultimo. Come esattamente rilevato concordemente dai Giudici di merito, gli unici rendiconti forniti dal ricorrente al giudice tutelare erano quelli delle annualità 2006, 2007 e 2008, giudicati inattendibili dal consulente d'ufficio perché non analitici e privi di documenti che giustificassero le spese effettuate. A fronte di tale dato di fatto obiettivo, il ricorrente aveva denunciato nell'appello l'omessa considerazione da parte del consulente d'ufficio di "pacifiche" prassi su rendicontazioni orali, prive di giustificativi, come anche di rendiconti relativi a periodi non oggetto dell'incarico di consulenza (ancorché anch'essi redatti seguendo la medesima prassi). Anche in tal caso, la risposta della Corte di appello risulta incensurabile in questa sede, posto che sono stati rigettati i rilievi difensivi, dando atto dell'oggetto della consulenza (l'analisi analitica dei rendiconti presentati dal tutore avendo riguardo alle voci di entrata e alle giustificazioni delle voci di uscita) e della documentazione presentata dal tutore. 12 4. Il quarto motivo articola censure non consentite, oltre che manifestamente infondate. Il ricorrente ritorna sul tema del metodo di ricostruzione delle spese, sul quale, come si è già detto, la Corte di appello ha risposto con motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Quanto alle restanti censure, si tratta all'evidenza di questioni di merito, con le quali il ricorrente sollecita una non consentita diversa lettura delle risultanze processuali, a suo avviso più persuasiva.
5. L'ultimo motivo risulta affetto da più profili di inammissibilità. Va rammentato, in primis, che il divieto di apprezzamenti personali di cui all'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., secondo un consolidato orientamento, testimoneopera qualora il come nella specie sia persona non - - particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (tra tante, Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444). Sotto altro verso, il ricorrente formula una censura generica, non avendo indicato l'incidenza dell'inutilizzabilità denunciata che viene a colpire non - l'intero atto ma soltanto le parti colpite dal divieto - sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Quanto all'utilizzazione dell'elaborato tecnico redato in sede civile, come si evince dalla sentenza di primo grado, lo stesso è stato acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., ovvero come prova assunta in diverso procedimento. Pertanto era legittimamente utilizzabile in giudizio e, comunque, nessun rilievo era stato sollevato dal ricorrente in sede di appello (né da quanto risulta dalle sentenze di merito e dal ricorso, neppure al momento della acquisizione).
6. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500. 13
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Ersilia Calvanese e stelt DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GJUDIZIARIO | Pier Esposito 14