Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3346 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Francesco Giampaolo, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via vico I Crotone n. 25
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bavasso, con il quale è elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Nicola Serra, n. 96
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via D. Romeo, n. 15
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 009420229005513217000, notificata in data 29/08/2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui ai seguenti avvisi di addebito: nn.
39420120001048382000, 39420120003926029000, 39420130000433656000,
39420130002597122000, 39420140000466488000, 39420140002067611000,
39420140003748479000, 39420150000970186000, 39420150003279422000,
39420160000529332000 e 39420160002931661000, relativi a contributi I.V.S. per gli anni dal 2010 al 2015, ente creditore . CP_2
A tal fine, ha esposto che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9
e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui agli avvisi di addebito n.
39420120001048382000, n. 39420120003926029000, n.
39420130000433656000, n. 39420130002597122000,
n.39420140000466488000, n. 39420140002067611000, n.
39420140003748479000, n. 39420150000970186000, n.
39420150003279422000, n. 39420160000529332000 e n.
39420160002931661000, per come richiamati dalla intimazione di pagamento
n. 009420229005513217/000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo la tardività dell'opposizione, la regolare notifica Controparte_1 3
degli avvisi di addebito e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 26/05/2023, si è costituito l' CP_2
eccependo la regolare notifica degli avvisi di addebito e la pendenza dinanzi a questo Tribunale di altri ricorsi aventi il medesimo oggetto, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va preliminarmente evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_3
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione 4
di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412;
Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass.
n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'intervenuta prescrizione dei crediti, sul presupposto della mancata notifica degli avvisi di addebito, ma anche successivamente maturata.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti la prova CP_2
della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Infatti, l'avviso di addebito n. 39420120001048382000 è stato notificato il
16.05.2012, l' avviso di addebito n. 39420120003926029000 è stato notificato in data 09.01.2013; l'avviso di addebito n. 39420130000433656000 è stato 5
notificato il 09.04.2013; l'avviso di addebito n. 39420130002597122000 è stato notificato in data 09.01.2014; l'avviso di addebito n.39420140000466488000, è stato notificato in data 27.05.2014; l'avviso di addebito n.
39420140002067611000 è stato notificato in data 10.10.2014; l'avviso di addebito n. 39420140003748479000 è stato notificato in data 19.01.2015;
l'avviso di addebito n. 39420150000970186000 è stato notificato in data
26.10.2015; l'avviso di addebito n. 39420150003279422000 è stato notificato in data 29.12.2015; l'avviso di addebito n. 39420160000529332000 è stato notificato in data 12.05.2016; l'avviso di addebito n. 39420160002931661000 è stato notificato in data 11.11.2016.
Essendo stata provata la regolare notifica degli avvisi di addebito,
l'opposizione sarebbe inammissibile, perché tardiva, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i predetti atti entro il termine di 40 giorni dalla notifica.
Tuttavia, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
(come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini. 6
Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente non può più far valere la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica della cartella, che non
è stata impugnata entro il termine di 40 giorni, ma può invocare l'eventuale prescrizione successiva, maturata tra la notifica della cartella e la notifica dell'atto oggetto del presente giudizio.
Ci si riferisce alla prescrizione quinquennale che sarebbe maturata, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, fino alla notifica dell'atto oggetto dell'odierna impugnazione: pertanto, tale eccezione va esaminata, singolarmente per ogni atto portato dall'atto oggetto della presente opposizione.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte di Cassazione ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando 7
che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420120001048382000 è stato notificato il 16.05.2012, l' avviso di addebito n. 39420120003926029000 è stato notificato in data 09.01.2013; l'avviso di addebito n. 39420130000433656000 è stato notificato il 09.04.2013; l'avviso di addebito n. 39420130002597122000 è stato notificato in data 09.01.2014; l'avviso di addebito n.39420140000466488000, è stato notificato in data 27.05.2014; l'avviso di addebito n.
39420140002067611000 è stato notificato in data 10.10.2014; l'avviso di addebito n. 39420140003748479000 è stato notificato in data 19.01.2015;
l'avviso di addebito n. 39420150000970186000 è stato notificato in data
26.10.2015; l'avviso di addebito n. 39420150003279422000 è stato notificato in data 29.12.2015; l'avviso di addebito n. 39420160000529332000 è stato notificato in data 12.05.2016; l'avviso di addebito n. 39420160002931661000 è stato notificato in data 11.11.2016, mentre l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, secondo quanto allegato da Controparte_1
, è stata notificata in data 29/08/2022.
[...]
Tuttavia, l'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti i seguenti atti interruttivi della prescrizione, corredati dalla prova della notifica correttamente eseguita, che richiamano in tutto o in parte gli avvisi di addebito impugnati: intimazione di pagamento n. 09420139046141846000, notificata in data 10/07/2013; preavviso di fermo n. 09480201400004275000, notificato in data 1/07/2014; intimazione di pagamento n. 09420199000756019000, notificata in data 8/03/2019; intimazione di pagamento n.
09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019. 8
Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120001048382000, notificato il 16.05.2012, la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420139046141846000, notificata in data 10/07/2013, con preavviso di fermo n. 09480201400004275000, notificato in data 1/07/2014, con intimazione di pagamento n.
09420199000756019000, notificata in data 8/03/2019, con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420120003926029000 notificato in data 09.01.2013, la prescrizione è stata interrotta con preavviso di fermo n. 09480201400004275000, notificato in data 1/07/2014, con intimazione di pagamento n. 09420199000756019000, notificata in data 8/03/2019, con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data
28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130000433656000 notificato il 09.04.2013, la prescrizione è stata interrotta con preavviso di fermo n. 09480201400004275000, notificato in data 1/07/2014, con intimazione di pagamento n. 09420199000756019000, notificata in data 8/03/2019, con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data
28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130002597122000 notificato in data 09.01.2014, la prescrizione è stata interrotta con preavviso di fermo n. 09480201400004275000, notificato in data 1/07/2014, con intimazione di pagamento n. 09420199000756019000, notificata in data 8/03/2019, con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data
28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140000466488000, notificato in data 27.05.2014 la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420199000756019000, notificata in data 8/03/2019, con 9
intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data
28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140002067611000 notificato in data 10.10.2014, la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140003748479000 notificato in data 19.01.2015, la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420150000970186000 notificato in data 26.10.2015 la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420150003279422000 notificato in data 29.12.2015, la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160000529332000 notificato in data 12.05.2016, la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160002931661000 notificato in data 11.11.2016, la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 09420199009480631000, notificata in data 28/10/2019.
Pertanto, essendo stata validamente interrotta la prescrizione per tutti gli avvisi di addebito impugnati, alla data del 29/08/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229005513217000, oggetto del presente giudizio, la stessa non era maturata.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle stesse in favore dei due enti convenuti. Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto 10
spiccatamente complesse, con un aumento del 30%, in ragione della presenza di più parti aventi la stessa posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
3346/2022 , disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
6.029,40 di cui € 3014,70 in favore dell' e € 3014,70 in favore CP_2
di . Controparte_1
Locri, 08/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci