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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/09/2025, n. 30119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30119 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto 1. RG CO, nato a [...] il [...] 2. GI EB, nato a [...] il [...] 3. ME OR, nato in [...] il [...] 4. EA OL SA nei confronti di: - RG CO - GI EB - AK OR 5. EA OL LY DI SR nei confronti di: - RG CO - GI EB - AK OR 6. Società LE Société Anonyme Penale Sent. Sez. 6 Num. 30119 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 17/06/2025 7. VE EM Ltd 8. SA Energie Alternative SR avverso la sentenza EL 04/07/2024 ELla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona ELla Sostituta Procuratrice generale TT LA, che ha concluso chiedendo: annullamento con rinvio nei confronti di RG CO e GI EB limitatamente alla confisca con rigetto nel resto;
rigetto EL ricorso di ME OR;
annullamento con rinvio in relazione alle statuizioni di cui al capo F); rigetto EL ricorso di LE Société Anonyme;
annullamento senza rinvio in relazione al primo motivo di ricorso di VE EM Ltd., annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione EL danno patrimoniale e rigetto nel resto;
annullamento con rinvio con riferimento al ricorso di SA Energie Alternative SR limitatamente alla determinazione EL danno patrimoniale e rigetto nel resto;
uditi i difensori: - Avv. Colotti CE, quale sostituto processuale ELl'Avv. Bongiorno Giulia, in difesa di AM SO AS e AM SO IT HO SRL, che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
-Avv. Dresda Vincenzo, in difesa di Unicredit S.P.A., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati;
- Avv. Andò Bruno, quale sostituto processuale ELl'Avv. Cagnola Fabio, in difesa di UBI LEASING S.P.A., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi degli imputati;
- Avv. Sarandrea Agostino, quale sostituto processuale ELl'Avv. Nanni Angelo, in difesa di G.S.E. Gestore Servizi ERi S.P.A., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi degli imputati;
- Avv. Masucci SIliano, in difesa di VE EM LT, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Gualazzi Alessandra, in difesa di Società LE Société Anonyme, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso e il rigetto dei ricorsi di AM SO AS e AM SO IT HO SRL;
-Avv. Campanile Alceste, in difesa di SA Energie Alternative Sri che chiede l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Laforgia Michele, in difesa di GI EB, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Padrone Raffaele Emilio, in difesa di GI EB, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Pisano Roberto, in difesa di RG CO, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
-Avv. Padovani Chiara, anche in sostituzione ELl'Avv. Saponara Vincenzo, in difesa di AK OR, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso e il rigetto dei ricorsi ELle parti civili AM SO AS e AM SO IT HO SRL. -4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/4/2019 il Tribunale di Milano dichiarava: -ME OR e EC ES colpevoli dei ELitti di truffa aggravata e falso in concorso ascritti ai capi B) ed E) ELla rubrica, limitatamente ad alcuni dei campi fotovoltaici oggetto di contestazione e con riferimento al II Conto Energia;
-ME OR, CO RG, EB GI e EP TT colpevoli dei ELitti di truffa e falso ascritti ai capi D) ed E) ELla rubrica in relazione al IV Conto Energia e con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, richieste di concessione ELla tariffa incentivante, schede tecniche finali di impianto, flash list e certificati di conformità; -ME OR e RG CO responsabili EL ELitto di truffa aggravato al capo F). Condannava i predetti imputati a pena di giustizia. Dichiarava, inoltre, la parziale estinzione per prescrizione dei reati contestati al capo E), per quanto concerne il II Conto Energia, con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali di impianto relative ai campi fotovoltaici oggetto ELle statuizioni di condanna per i reati di cui al capo B), assolvendo gli imputati dai residui addebiti per insussistenza EL fatto Dichiarava insussistente la responsabilità ELle società a giudizio in relazione agli illeciti amministrativi contestati ex D.Lgs 231/2001. Condannava OR ME, ES EC, CO RG, EB GI e EP TT, in solido con VE SA, VE EM e SA s.r.I., al risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui ai capi B) e D) ELla rubrica in favore di G.S.E. S.p.A., da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale. Condannava, inoltre, ME e RG, unitamente al responsabile civile LE SA, al risarcimento dei danni in favore di AM SO IT HO e 3 AM SO AS con assegnazione di provvisionale;
ME, RG e TT al risarcimento EL danno in favore ELl'IN CA AM VE con assegnazione di provvisionale;
ME, RG, GI e TT al risarcimento EL danno in favore di Agr.En.Fo 60 a r.l. con assegnazione di provvisionale;
ME al risarcimento dei danni in favore di Unicredit Spa con assegnazione di provvisionale;
AK e EC al risarcimento EL danno in favore di Ubi Leasing con assegnazione di provvisionale. Disponeva, infine, la confisca per equivalente EL profitto dei reati di cui ai capi B) e D) ELla rubrica. Con sentenza EL 20/01/2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma ELla decisione impugnata dal Pubblico Ministero, dalle parti civili G.S.E. S.p.A., AM SO AS e AM SO IT HO, dai responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE SA, VE EM Ltd. e dagli imputati, assolveva gli imputati ME e EC dal ELitto di truffa sub B) per insussistenza EL fatto;
ME, RG e GI dal ELitto sub D) in parte per insussistenza EL fatto e in parte per non averlo commesso, nonché con detta ultima formula dal capo E); assolveva parzialmente la TT dalla contestazione sub D) in relazione ad alcuni degli impianti in contestazione e dichiarava l'estinzione per prescrizione ELle condotte ascrittele sub E). Assolveva ME e RG dal ELitto sub F) per insussistenza ELl'addebito, revocava le statuizioni civili a carico di ME, RG, GI e EC e dei responsabili civili LE S.A., VE EM e SA Energie Alternative SR. Revocava le statuizioni civili a carico ELla TT in favore di IN CA e revocava la condanna al pagamento di una provvisionale a favore di GSE. Revocava la disposta confisca EL profitto dei reati nei confronti di ME, EC, RG e GI, rideterminando l'importo confiscabile nei confronti ELla TT in euro 1.219,52. Con sentenza EL 06/10/2021 la Corte di cassazione, a seguito — per quanto in questa sede di interesse - dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e da AM OL SA e AM OL LY DI s.r.l. ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di RG CO, AK OR e GI EB in relazione ai capi B), D) e F) rispettivamente ascritti con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ELla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza EL 4 luglio 2024 in epigrafe la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, sull'appello proposto dagli imputati OR AK, CO RG, EB GI e dalle parti civili GSE S.p.A., AM OL SA e AM OL LY DI, nonché dai responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE S.A., VE EM Ltd avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma ELla decisione: 4 - ha assolto OR ME e CO RG dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha revocato le statuizioni civili in favore di AM OL SA e AM OL LY DI a carico degli imputati e EL responsabile civile LE S.A.; - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OR ME, CO RG e EB GI in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e D) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermando in relazione alle predette imputazioni le statuizioni civili ELla sentenza pronunciate a carico degli imputati e dei responsabili civili SA Energie alternative SR, LE S.A., VE EM Ltd in favore ELle parti civili costituite e, per l'effetto, ha revocato le confische per equivalente disposte a carico dei predetti imputati;
- ha rigettato, per quanto in questa sede di interesse, l'appello ELle parti civili AM OL SA e AM OL LY DI e dei responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE S.A., VE EM Ltd;
- ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione — con atti dei rispettivi difensori e procuratori speciali - i predetti imputati, i responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE S.A. e VE EM Ltd nonché le parti civili AM OL AS e AM OL LY DI SR, i cui motivi si riportano nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Nell'interesse ELl'imputato CO RG si deducono i seguenti motivi. 3.1.Con il primo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio EL ruolo svolto da ER CE nella fornitura di 18 dei 26 impianti oggetto di contestazione sub capo D). Manca l'individuazione EL contributo causale da parte EL ricorrente alla realizzazione ELla condotta truffaldina, sostanziata nella sostituzione ELle etichette cinesi con quelle europee, direttamente sui campi fotovoltaici, rispetto alla quale era fondamentale e preponderante il ruolo di S/ e dei suoi più stretti collaboratori, senza alcuna necessità di intervento di più alti livelli. Quanto al ruolo di ER CE, ritenuto elemento più rilevante dal Tribunale, nell'ambito ELla condotta fraudolenta, nonostante la Corte territoriale riconosca la linearità ELl'acquisto dalla società cinese e la sua rivendita ad ON, non individua quale sia il contributo causale, consapevole e volontario, fornito da RG rispetto al "successivo camuffamento di tali pannelli come di provenienza europea che segna l'inizio ELla condotta illecita", soprattutto dopo aver affermato che la riapposizione fraudolenta e l'estensione EL Factory Inspection Attestation I . . era avvenuta successivamente, proprio attraverso la rimozione ELle etichette "Made in China - importato da ER CE spa", con la prova certa che tale operazione era stata direttamente svolta sui campi fotovoltaici su istruzioni EL LA. 3.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio dei pagamenti effettuati da ER/ON al fornitore cinese PL (ritenuti eccessivi) e alla società polacca UT IX (ritenuti troppo modesti). Quanto ai pagamenti di ER/ON a PL, nulla dimostra la loro eccessività, anzi, risultando il contrario dalle dichiarazioni EL LA. Né risultano anomalie nella ELegazione di pagamento, su richiesta di IO, a propria volta creditrice di ER/ON. Quanto ai pagamenti da ER/ON a IO, la Corte di appello confonde gli importi dei pagamenti effettuati da ON a PL, in virtù ELla citata ELegazione di pagamento, con gli importi dei pagamenti effettuati da ON a IO per la successiva cessione da IO ad ON di moduli venduti come europei (in realtà frutto di simulato assemblaggio in Polonia da parte di UT IX), solo questo oggetto di critiche sul troppo elevato prezzo di vendita praticato da IO ad ON (corrispondenza TI, ET e LA). In ogni caso, tale circostanza non costituisce per ON - e, per essa, per il suo amministratore ELegato RG - alcuna spia ELla truffa che LA/IO stanno realizzando attraverso il fittizio assemblaggio in Polonia, documentandosi - invece - un effettivo valore aggiunto che IO, tramite la sua fabbrica polacca, fornisce alla lavorazione per la realizzazione dei pannelli. Quanto ai pagamenti a UT IX, il dato probatorio certo è che ON non vedeva né pagava le fatture emesse da UT IX a IO per la simulata attività di assemblaggio dei materiali forniti dalla cinese PL in quanto, secondo il meccanismo ELla fittizia interposizione creato da LA, una parte dei compensi di UT IX era incorporata in false fatture di trasporto dei moduli emesse da UT IX nei confronti di IO, saldate da ON quale acquirente finale degli stessi moduli. 3.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio ELla mali EL 12 settembre 2011, avente per oggetto "Sostituzione targhette pannelli FV". 6 La conclusione secondo la quale il ricorrente era edotto ELla massiccia e illecita sostituzione ELle etichette, così come la ricostruzione EL contenuto ELle dichiarazioni rese dallo stesso, sono manifestamente illogiche ed espressione di un travisamento probatorio. Richiamato quanto già detto sul ruolo di ER CE, la prova EL contributo causale EL ricorrente non può essere dedotta dalla indicata mai!, come è certa la prova che la sostituzione ELle etichette avveniva direttamente sui campi fotovoltaici, su istruzioni EL LA. Segnatamente, con riguardo alla predetta mali, l'affermazione EL ricorrente di non averla letta è EL tutto compatibile con la circostanza secondo la quale egli non ne era diretto destinatario e la comunicazione interveniva tra due soggetti tecnico-operativi (GI e LA), risultando estranea all'area di competenza di RG ed essendo stati - comunque - espunti dalla mail tutti i campanelli d'allarme ELla truffa, invece presenti nelle precedenti corrispondenze e trovando il contenuto di quella mail giustificazione lecita in quel preciso contesto operativo e temporale. 3.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio EL comportamento tenuto dal ricorrente dopo il sequestro EL 19 dicembre 2012. Erronea è l'affermazione secondo la quale, dopo tale sequestro, LA, anziché essere licenziato da HM e RG, "veniva assunto da ON", posto che risulta incontroverso che LA è stato assunto da ON intorno a "circa la metà EL 2012", come confermato da vari testi EL processo e, in particolare, nel giugno 2012 (teste ZU). Inoltre, il 18 dicembre 2012 ON era stata ammessa alla procedura di concordato in bianco, così risultando sottoposta a controllo ELl'autorità pubblica, così apparendo EL tutto illogica la pretesa reazione nei confronti EL LA, laddove il decreto di perquisizione non indicava i campi oggetto di indagine e riguardava, oltre ON ed IO, anche e soprattutto RE, di gran lunga la partecipata più importante nel bilancio ELla controllante ON oggetto di vicende di mala gestio indagate e denunciate da RG che, pertanto, aveva ben ragione di riferire le indagini a dette vicende. 3.5. Con il quinto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente sulla base ELla valutazione frazionata ELle dichiarazioni di LA e in ragione ELla ritenuta inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie da egli rese nei confronti EL ricorrente. 7 Il ricorso evidenzia la insuperabile attendibilità, oggettiva e soggettiva, EL LA con riguardo al meccanismo fraudolento, alle ragioni ELla sua ideazione e realizzazione, ai partecipanti, a quelli estranei e inconsapevoli (tra cui RG e .ME) e alle ragioni ELla loro estraneità, al tema dei pagamenti effettuati da ON a PL e alla mail EL 12 settembre 2011 sulla pretesa conoscenza ELla massiccia ri-etichettatura. Come pure, la insuperabile verifica dei riscontri esterni di natura individualizzante, sia dichiarativi che documentali, che danno conto ELla idoneità decettiva ELle condotte di IO in danno di ON, a riprova ELla inconsapevolezza di RG circa la sussistenza EL meccanismo fraudolento. Così, si palesa EL tutto illogica la esclusione da parte ELla Corte di appello ELla completa credibilità EL LA tanto da ritenere provata la consapevole partecipazione EL ricorrente alla truffa sub D), basata sul travisamento ELla prova in ordine al "prezzo fuori mercato", comunque inidoneo a provare la pretesa consapevolezza in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 640-bis cod. pen. 3.6.Con il sesto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio ELla circostanza secondo cui il ricorrente, nella qualità di amministratore ELegato di ON, acquistava tutta la produzione di IO a un "prezzo fuori mercato", affermata secondo un travisamento ELle dichiarazioni EL LA e in base all'errore di diritto sopraindicato. 3.7. Con il settimo motivo vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente a titolo di dolo eventuale, avendo il dovere specifico di impedire altrui condotte illecite. Invero, era LA — e non RG - a rivestire ed esercitare la carica di amministratore ELegato di IO, né RG ha mai compiuto atti di gestione in IO, al di là EL suo ruolo di mero consigliere di amministrazione ELla stessa IO. Cosicché, l'espressione "ti arrangi" usata da RG nei confronti di LA non ha alcuna connotazione negativa e non implica alcuna accettazione EL rischio che LA ponesse in atto anche comportamenti illeciti. 3.8. Con motivo aggiunto si deduce erronea applicazione degli artt. 240, comma 1, 640-quater, 322-ter e 578-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla confisca diretta ELle somme di denaro di proprietà EL ricorrente in relazione al principio di diritto espresso dalla informazione provvisione sulla decisione assunta dalle Sezioni Unite in data 26 settembre 2024. La sentenza impugnata ha fatto derivare la confisca ELle somme dalla loro mera natura di denaro, in assenza di qualsiasi prova e motivazione circa la derivazione causale di tali somme dal reato di cui al capo D). 8 4. Nell'interesse ELl'imputato EB GI si deducono i seguenti motivi. 4.1.Con il primo motivo, mancanza ELla motivazione in relazione alla responsabilità civile EL ricorrente e ai motivi di appello proposti in ordine al reato di cui al capo . D). La Corte di appello, in difformità rispetto al principio che presiede alla affermazione ELla responsabilità civile in costanza ELla contestuale declaratoria di prescrizione EL reato, ha riaffermato la condanna penale EL ricorrente in violazione EL principio di presunzione di innocenza e omettendo di esprimere una qualsiasi valutazione civilistica ai fini ELle statuizioni civili (v. pg. 117 ELla sentenza impugnata). Quanto alla posizione EL ricorrente, oltre alla trascrizione EL capo di imputazione, la sentenza non si perita di motivare sugli specifici motivi di impugnazione, limitandosi ad enunciarne alcuni temi. La difesa ha contestato il presunto ruolo concorsuale EL ricorrente deducendo l'estraneità di SA all'approvvigionamento dei pannelli, all'acquisto dei moduli, all'interposizione fittizia tra il produttore cinese e le società europee fornitrici dei pannelli e alla sostituzione dei dati identificativi ELla provenienza dei materiali - e con quanto pertineva alle attività dirette al conseguimento ELle tariffe incentivanti -, l'assenza di coinvolgimento EL ricorrente nelle logiche di gruppo, il mancato svolgimento in concreto da parte EL ricorrente ELle attività attribuitegli dalla sentenza di primo grado, la sua estraneità soggettiva alle condotte contestate, l'assenza di elementi certi che riconducano a lui la mail con la quale si comunicava la mobilitazione degli operai per la sostituzione ELle targhette sui pannelli e l'effettiva sua verificazione. A tali deduzioni la sentenza ha omesso di rispondere, giustificando la conferma ELla prima statuizione, in parte qua, con quanto riportato a pg. 115 ELla sentenza. 4.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in ordine al ritenuto concorso nel ELitto di truffa contestato al capo D) nonché inosservanza ed erronea applicazione ELl'art. 640-bis cod. pen. La sentenza ha illogicamente affermato la responsabilità EL ricorrente, nonostante egli sia stato mandato assolto "per non aver commesso il fatto", in via definitiva, dalla falsificazione ELle schede tecniche di cui al capo E), ovvero per la medesima condotta. A tal riguardo, la Corte di appello ha ritenuto non ostativa tale decisione sul capo E) richiamando il principio di diritto in ordine al possibile concorso materiale tra falso e truffa, laddove - invece - si trattava ELl'applicazione ELlo stesso principio nel caso concreto e nei confronti EL ricorrente, che è questione di fatto, esclusivamente rimessa alla valutazione EL giudice di merito. 9 Nella specie, la sentenza di appello ha omesso EL tutto l'accertamento in ordine alla possibilità che il ricorrente possa rispondere EL reato di truffa essendo estraneo - non avendo commesso il fatto - alle condotte a lui soggettivamente •attribuite sia a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., sia a titolo di falso, attesa la formulazione letterale dei capi D) ed E) ELla rubrica di accusa. Il concorso nella truffa relativa al IV Conto Energia non può essere desunto dalla attività di "apposizione ELle etichette dissimulanti l'origine cinese dei pannelli". La contraria affermazione ELla Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la dedotta mancanza di prova in ordine alla effettiva sostituzione dei pannelli e al contributo materiale EL GI. In ogni caso, la sostituzione ELle etichette non ha avuto né poteva avere alcuna incidenza causale rispetto alla erogazione ELle somme, non essendo mai avvenuto il relativo controllo in situ e conseguendo l'erogazione alla sola trasmissione ELle schede tecniche false, da cui GI è stato assolto per non aver commesso il fatto. 4.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione ELle legge penale in relazione ai campi per i quali (DI LE05, DILE06, ZELLA, BUFALARIA, CARLUCCI, DILE07, DI STASI, INTERPORTO CA GO CI S.P.A.) non è stata mai richiesta, quindi mai ottenuta, la maggiorazione EL 10% sull'incentivo per l'origine europea dei componenti, così risultando irrilevante l'immutazione ELla provenienza dei moduli installati come pure la comunicazione dei dati non veritieri, priva di incidenza sull'atto di disposizione patrimoniale ELl'ente correlata al conseguimento ELla tariffa incentivante, così difettando l'ingiusto profitto. 4.4. Con il quarto motivo, inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale in relazione alla confisca;
mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura diretta e, quindi, alla derivazione dal reato ELle somme sequestrate al ricorrente. Alla revoca ELla confisca per equivalente sui beni diversi dal denaro di proprietà degli imputati destinatari ELla declaratoria di prescrizione, non ha fatto seguito alcun accertamento ELla derivazione diretta ELle predette somme di denaro (al ricorrente è stata sequestrata la complessiva somma di euro 1.781.122,91) dal reato, mentre risulta pacifica l'assenza di qualsiasi prova ELla percezione di alcun vantaggio dall'imputato, consulente esterno ELla subappaltatrice "SA", a seguito ELla truffa aggravata sub D). La Corte, in ogni caso, ha omesso di provvedere in ordine alla pacifica eccedenza ELle somme in sequestro rispetto all'importo ELla misura ablatoria disposta dal Tribunale, pari ad Euro 692.284,30. 10 4.5. Con il quinto motivo inosservanza ELla legge penale e mancanza ELla motivazione in ordine all'importo ELle provvisionali, non essendosi giustificata la quantificazione dei danni asseritamente già acquisita. 5. Nell'interesse ELl'imputato OR ME si deducono i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo, falsa applicazione ELl'art. 640-bis cod. pen. e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti di cui al capo D) posti a base ELla condanna alle statuizioni civili a favore EL GSE S.p.A., di IN CA S.p.A. e di Enfo.60 per gli impianti che non hanno richiesto il contributo incentivante EL 10% (DiLeo5, DiLeo6, Zella, Bufalaria, Carlucci, DiLeo7, DiStasi, IN CA). Nell'adeguarsi al dictum ELla sentenza rescindente, secondo la quale "pur in presenza ELla possibilità di scorporo a fini amministrativi EL bonus europeo dalla tariffa base, l'innmutazione ELla provenienza dei moduli installati attraverso il corredo di documentazione falsa mantiene integra l'attitudine eziologica all'induzione in errore rispetto all'ente erogatore e connota d'ingiustizia l'intero profitto conseguito", la sentenza impugnata ha omesso di indagare sulla effettiva inidoneità dei pannelli ad ottenere il contributo. In assenza di tale accertamento - limitato al rinvio alla prima sentenza, sul punto, di maggiore debolezza - il principio indicato non poteva essere applicato. Del resto, la conferma EL fatto che i pannelli fossero tecnicamente idonei è data dal fatto che G.S.E., in applicazione ELl'art. 42, comma 4-bis, EL d.lgs.
3.3.2011 n. 28 (come modificato dall'art. 57- quater ELla legge 21.6.2017 n. 96) ha riammesso gli impianti Enfo3, Enfo18, NF, 46 ed FO all'erogazione ELla tariffa incentivante anche in ragione EL fatto che i moduli fossero "rispondenti a specifici criteri funzionali e di sicurezza". Tale circostanza non è stata considerata né dal Tribunale né dalla Corte di appello, derivandone l'assenza di ingiusto profitto, in ragione EL fatto che gli impianti - tecnicamente idonei - avevano diritto all'ottenimento ELla tariffa base. 5.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione ELl'art. 42 cod. pen., travisamento e omessa valutazione ELla prova con riferimento alla responsabilità EL ricorrente in ordine al reato di cui al capo B). La sentenza impugnata riprende totalmente la sentenza di primo grado, che si era limitata a valorizzare la posizione di vertice ricoperta dal ricorrente all'interno di VE NE e ELle società veicolo, senza indagare sulla conoscenza e volontà ELlo stesso circa i fatti in contestazione, in base a un automatismo completamente illogico e ignorando tutti quegli elementi dai quali si poteva ritenere che ME fosse estraneo - sotto il profilo soggettivo - alle vicende di cui al capo B). A tal riguardo, i Giudici di merito hanno travisato il chiarissimo contenuto di una mail inviata il 30 dicembre 2010 da EC ad ME e Christnach - in cui il primo informava il secondo ELl'avvenuta richiesta ELle tariffe incentivanti a seguito EL 11 completamento degli impianti -, sostenendo un'ipotetica funzione di controllo;
come pure, ELla successiva mail EL 31 dicembre 2010 con la quale RA GI di SA si congratulava con i suoi collaboratori che avevano "lavorato anche fino a notte inoltrata per rendere concreti gli obiettivi di tutti . noi". Tale scambio di-mail rende manifesto che i campi furono terminati per tempo o, a tutto concedere, che OR ME fu tenuto all'oscuro di eventuali ritardi nella loro realizzazione. Del tutto illogicamente, poi, la sentenza assume il superamento ELla tesi difensiva ELla mancanza di poteri effettivi in capo al ricorrente, non indicando gli elementi a supporto. 5.3. Con il terzo motivo, omissione e travisamento ELla prova e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti di cui al capo B) con riferimento alla condanna alle statuizioni civili a favore EL G.S.E. S.p.A., di Ubi Leasing S.p.A. e di Unicredit S.p.A. Nell'accogliere la ricostruzione posta a base ELla sentenza EL Tribunale con riguardo al valore probatorio dei S.A.L., la sentenza non ha risposto alle doglianze difensive in appello in ordine all'assenza EL presidio tecnico che avrebbe dovuto garantire la congruità tra i dati riportati nei computi e l'effettivo stato ELle opere sui campi;
e, inoltre, alla mancanza di ogni ulteriore conforto probatorio (vedi documenti di trasporto e mail di PA SO) a conferma EL dato riportato nei SAL. Anzi, la Corte ha travisato il contenuto ELle mail di PA SO desumendo da queste che i parchi fossero incompleti alla data EL 31 dicembre 2010, senza considerare la mancanza di un univoco contesto indiziario, non potendosi fare riferimento alle dichiarazioni EL teste assistito IT UR, la cui inattendibilità era stata stigmatizzata dalla difesa e, invece, apoditticamente avallate dalla Corte di appello che ha fornito una lettura fuorviante ELle predette dichiarazioni, attribuendo ingiustificatamente al UR il ruolo di una "testa di legno". 5.4. Con il quarto motivo, illogicità ELla motivazione e travisamento ELla prova con riferimento alle dichiarazioni di PI LA, secondo le quali ME e RG erano stati da lui tenuti all'oscuro EL meccanismo fraudolento - da lui stesso ideato e realizzato all'interno di IO S.p.A. e condiviso con i suoi sottoposti DO e TT. Il giudizio di inattendibilità di tali dichiarazioni liberatorie, fondato sul c.d. principio ELla frazionabilità ELla valutazione, è giuridicamente infondato in quanto in contrasto con il necessario canone ELl'indipendenza ELle dichiarazioni, che non devono riguardare argomenti connessi, laddove, nel caso di specie, si tratta di un unico fatto storico riguardante l'asserita falsificazione ELl'origine dei pannelli. Quanto, poi, ai riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la Corte, nel ritenerli insussistenti, incorre in una palese contraddizione interna: 12 • mentre conferisce credibilità al UR, anche se i riscontri sono affievoliti, la nega al LA per mancanza di "riscontri all'innocenza". In ogni caso, in base al principio di presunzione di innocenza, non può • sostenersi la necessità di riscontri anche per le dichiarazioni favorevoli sul fatto • altrui, bastando il semplice dubbio a determinare l'assoluzione ELl'imputato. Comunque, un netto riscontro circa l'estraneità di OR ME si rinviene nella mai! EL 14 febbraio 2014 inviata da ME a LA, depositata dalla difesa il 16 novembre 2018, il cui contenuto la Corte ha omesso di valutare. Anche la ragione per la quale la non credibilità EL LA è legata al suo tentativo di scagionare anche il RG, si fonda su un costrutto illogico che, da un lato, valorizza la posizione apicale e il correlato "non poteva non sapere", e - dall'altro - l'affermazione secondo la quale AK "non era interessato alle decisioni organizzative e quindi non ne era informato". 6. Nell'interesse ELla responsabile civile Società LE S.A. si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo violazione ELl'art. 591, lett. a) cod. proc. pen. e vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla doglianza difensiva relativa al proprio difetto di legittimazione passiva e alla ipotizzata sussistenza di un "abuso di personalità giuridica" da parte ELla controllante rispetto agli altri enti rappresentati da ME e RG. L'assunto ELla sentenza impugnata, che ha dichiarato "irricevibile" l'appello sul punto, in quanto precluso dal rigetto ELl'appello proposto dalla parte civile G.S.E. in relazione alla mancata estensione alle SPVs ELla responsabilità civile, travisa il motivo di appello che non aveva ad oggetto la vocatio in iudicium di altri soggetti (le SPVs), ma l'insussistenza nel caso di specie EL meccanismo giuridico di ascrizione ELla responsabilità civile ad LE, riconosciuto dalla sentenza EL Tribunale. Non osta all'esame di detta doglianza la conseguenza logica per la quale l'accoglimento degli argomenti difensivi sarebbe il riconoscimento ELla responsabilità civile ELle SPVs che, tuttavia, per le ragioni processuali espresse dalla Corte, non potrebbero essere chiamate a rispondere, non potendo per tale ragione risultare "intoccabile" la condanna ELla ricorrente. L'accoglimento ELl'appello ELla ricorrente responsabile civile avrebbe comportato, al più, un'affermazione ELla responsabilità ELle SPVs incidenter tantum, che non sarebbe stata affatto preclusa in tale sede, non certo la necessità di introdurre nel procedimento un nuovo responsabile civile, esito precluso dalle norme processuali. Quanto alla contestuale - peraltro dissonante - valutazione di genericità e "ai limiti ELla inammissibilità" dei motivi proposti con rinvio alla completezza ELla sentenza di primo grado, si ribadiscono le censure in ordine alla sussistenza EL 13 . . preteso "abuso di personalità giuridica", segnatamente con riguardo alla mancanza EL necessario quid pluris illogicamente riconosciuto rispetto alle massime di esperienza note nel settore ELle rinnovabili con riguardo alla mancanza di struttura operativa e all'uso strumentale ELle società da parte EL • socio unico LE. 6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla dedotta violazione ELl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla condanna degli imputati per le condotte sub D), sulla base di congetture e elementi privi di valenza individualizzante ed in assenza di esame di indici di gravità, precisione e concordanza degli indizi riguardanti i fatti ignoti oggetto di accertamento. La Corte di appello ha omesso di valutare l'indizio costituito dalle dichiarazioni liberatorie EL teste ex art. 197-bis cod. proc. pen., LA, in uno agli altri 14 elementi probatori rilevanti indicati nel ricorso (v. pg. 17), affermandosi che risulta sufficiente ad infirmare la declaratoria di responsabilità anche un solo indizio, purché grave e preciso. Il ricorso procede, poi, ad analizzare la consistenza logica EL ragionamento posto a fondamento ELla valutazione degli indizi disponibili (v. pg. 2 e ss. ELl'atto di ricorso) per affermare il difetto di gravità, precisione e concordanza degli stessi e la loro inidoneità a condurre a una pronuncia di colpevolezza. 6.3.Con il terzo motivo vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla condanna degli imputati in ordine alle condotte sub D) in relazione ai risultati probatori e ai criteri adottati nella valutazione dei riscontri alle dichiarazioni liberatorie rese dal testimone ex art. 197-bis cod. proc. pen., ai sensi ELl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello, nell'ambito ELla valutazione ELla credibilità soggettiva EL teste ex art. 197-bis cod. proc. pen. LA, tenuto all'obbligo di verità, a fronte ELle deduzioni difensive, ha omesso di dar conto EL criterio di valutazione adottato, fondando la non credibilità ELle sue dichiarazioni liberatorie su elementi privi di certezza senza considerare le esigenze proprie di riscontro esterno a tale tipo di dichiarazioni, secondo la giurisprudenza, di portata affievolita. D'altro canto, trattandosi di dichiarazioni liberatorie idonee a fondare una conclusione assolutoria è sufficiente che le medesime facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza ELle tesi di accusa, così palesandosi l'illogicità EL percorso argomentativo espresso dalla sentenza a sostegno non ELl'esistenza di un quadro indiziario scevro da ragionevoli dubbi sulla colpevolezza degli imputati, ma ELla assenza di riscontri ad una prova di natura "liberatoria" offerta da un testimone obbligato alla verità. 14 Altrimenti, la Corte avrebbe potuto individuare i quattro elementi probatori di natura indiziaria indicati in ricorso (v. pg. 47) dotati di certezza, gravità e precisione, in quanto di carattere oggettivo e non sconfessati da elementi di segno contrario, a conferma ELla attendibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA. 7. Nell'interesse ELla responsabile civile VE EM Ltd. si deducono i seguenti motivi. 7.1. Con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 83 e 538 cod. proc. pen. in relazione alla condanna ELla ricorrente in solido al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo B), nonostante l'assoluzione definitiva in sede penale con riferimento alla posizione ELl'ing. EC. Nonostante il rilievo a riguardo operato dalla sentenza EL Giudice EL rinvio, questi ha confermato la sentenza di primo grado a carico ELla ricorrente anche per il reato di cui al capo B) in favore ELla parte civile GSE. 7.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo ELla motivazione con riferimento al capo D). La sentenza impugnata, nel valutare la non credibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA nei confronti di ME e RG, incorre in fondamentali travisamenti. In particolare, con riguardo alla posizione di socio di maggioranza di VE NE nei confronti di IO solo nel 2012 e alla consapevolezza di RG EL meccanismo fraudolento ideato dal LA posto che VE NE non aveva alcun interesse al conseguimento degli incentivi mai da essa richiesti o riscossi, come pure VE EM, provider interno, essendo destinatari degli incentivi le società veicolo proprietarie degli impianti. Del resto, a riguardo ELla plausibilità ELla mancanza di interventi di RG, milita la assenza di risposta al motivo in appello che si incentrava sul protagonismo di DO, più che di LA, nel concepire la truffa, come da lui stesso rivendicato nelle sue dichiarazioni. Inoltre, la illazione con la quale la Corte milanese inferisce la responsabilità di RG si pone in antitesi con la necessità di escludere dall'accertamento EL dolo meccanismi presuntivi, individuando indici concreti, nella specie assenti. Ancora, analoghi vizi sono rinvenibili nel giudizio di non credibilità di LA, ricorrendo a ragionamenti virtuali, omettendo di considerare le censura difensive a riguardo e basandosi su congetture in ordine alla mancata adozione di sanzioni disciplinari a carico EL LA che, in ogni caso, non ha mai più assunto incarichi professionali ricollegabili a RG o OV. Illogico è poi l'assunto incentrato su OV, da un lato, ritenuto estraneo a decisioni organizzative e, dall'altro, ritenuto responsabile in base al "non poteva non sapere". 15 Infine, quanto al pagamento ELle fatture emesse da OS a carico di ON, la reazione di chiusura EL LA nei confronti EL direttore amministrativo di ON sugli importi fatturati, non è affatto indice ELl'autorizzazione ricevuta dal LA da parte dei "vertici", quanto piuttosto espressione di naturale reazione ELl'autore ELla truffa. 7.3. Con il terzo motivo, violazione di legge penale con riferimento al concorso di OR ME e CO RG nella truffa contestata al capo D); difetto di correlazione tra accusa e sentenza per l'intervenuta condanna sulla base di una condotta omissiva anziché EL concorso commissivo contestato, essendo rimasto inevaso il corrispondente vizio dedotto in appello ed essendo ribadito il profilo omissivo censurato. 7.4. Con il quarto motivo, violazione di legge penale e omessa motivazione con riferimento al danno patrimoniale e all'ingiusto profitto in relazione al capo D), avendo la Corte di appello omesso di considerare le posizioni difensive sviluppate nel corso EL giudizio di rinvio circa la assenza di danno patrimoniale derivante dalla pretesa truffa in ragione ELlo sviluppo di un rapporto sinallagmatico connotato da piena corrispettività, nell'ambito ELla quale la corresponsione degli incentivi da parte EL GSE ha trovato contropartita nella efficiente produzione di energia elettrica. Manca, inoltre, la motivazione sulla "non idoneità tecnica degli impianti", oggetto EL nono motivo di appello e ripresa nella memoria depositata nel corso EL giudizio, in quanto il rinvio operato alla prima decisione reitera il vizio. Ancora, la sentenza non considera le doglianze difensive riguardanti l'utilizzo a carico ELla ricorrente di elementi provenienti dal separato giudizio abbreviato nei confronti di DO, al quale la ricorrente era rimasta ex lege estranea. Infine, vizio di omessa motivazione è individuabile nella ritenuta inammissibilità ELle critiche sollevate in appello sulla incompletezza degli accertamenti svolti presso i campi interessati dalla contestazione. 7.5. E' pervenuta nota difensiva nell'interesse ELla ricorrente con la quale si evidenzia che la società VE EM Ltd. non è mai stata citata quale responsabile civile per il fatto di cui al capo F), in relazione al quale pende ricorso per cassazione proposto dal AM OL, sollecitando la Corte di legittimità a rilevare l'errore contenuto nel dispositivo ELla sentenza emessa dal Giudice EL rinvio, nella parte in cui, dopo aver confermato l'assoluzione di OR ME e CO RG dal ELitto di truffa loro ascritto al capo F) ELl'imputazione, "revoca le statuizioni civili in favore di EA OL SA e AM OL LY DI a carico degli imputati e dei responsabili civili SA, VE EM e LE S.A.", in quanto nessuna statuizione civile in relazione al capo F) ha mai riguardato VE EM Ltd., non potendo, per l'effetto neppure essere revocata. Cosicché il 16 ricorso proposto da AM OL LY DI S.r.l. ed AM OL AS non potrà avere nessuna ricaduta pregiudizievole per la posizione di VE EM Ltd. 8. Nell'interesse ELla responsabile civile SA Energie Alternative SR si deducono i seguenti motivi. 8.1. Con il primo motivo, inosservanza ELl'art. 578 cod. proc. pen. e mancanza ELla motivazione in relazione alle statuizioni civili anche con riferimento a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 182/2021. La Corte di appello non si è attenuta ai principi espressi dalla recentissima pronuncia ELle S.U. n. 36208/2024, che ha condiviso quanto stabilito dalla richiamata decisione costituzionale, omettendo di valutare la responsabilità civile in rapporto alla fattispecie ELl'illecito aquiliano, esprimendosi secondo un'ottica esclusivamente processual-penalistica, come si manifesta nella presa di distanza da parte ELla sentenza rispetto ai principi espressi dall'Adunanza Plenaria EL Consiglio di Stato EL 11/09/2020 che, invece, nel contesto dato non avrebbero potuto essere svalutati;
né appare sufficiente il rinvio alla decisione di primo grado in ragione EL diverso criterio applicabile dal giudice penale per la valutazione ELl'illecito aquiliano. 8.2. Con il secondo motivo, vizio ELla motivazione in ordine alla responsabilità civile ELla ricorrente con riferimento alla posizione apicale rivestita da ME in SA, segnatamente suo legale rappresentante. Nessuna ELle condotte addebitate al predetto imputato sono state poste nella anzidetta qualità, essendo piuttosto realizzate nella diversa veste di legale rappresentante ELle c.d. società veicolo proprietarie degli impianti e beneficiarie degli incentivi. Fuorviante è, poi, l'assunto secondo il quale "soggetti apicali" di SA (tra cui ME) avrebbero realizzato "l'operazione fraudolenta di sostituzione ELle etichette, nonché la mendace stesura ELle schede finali d'impianto", condotte riguardanti il capo D) e non quello sub B). Né può sostenersi l'assunto secondo il quale la responsabilità ELl'AK può fondarsi genericamente sul ruolo dallo stesso ricoperto all'interno ELle società EL Gruppo, rimandando ad una censurata "responsabilità per posizione". 8.3. Con il terzo motivo, vizio ELla motivazione in ordine all'ammontare ELla provvisionale, a seguito ELla riammissione degli impianti sub D) alla tariffazione incentivante. 9. Nell'interesse ELle parti civili AM SO AS ed AM SO IT HO S.R.L. si deducono i seguenti motivi. 9.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla assoluzione degli imputati di cui al capo F), emergente dal testo ELla sentenza e dagli indicati atti EL procedimento. 17 Si censura la contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione all'accertamento ELla responsabilità degli imputati rispetto ai fatti contestati al capo B) e quelli di cui al capo F), con particolare riferimento agli impianti ammessi al Secondo Conto Energia, mancando qualsiasi motivazione in ordine alla assoluzione degli imputati per la truffa commessa ai danni di AM di cui al capo F), con particolare riguardo agli impianti ammessi al Secondo Conto Energia. La Corte di appello, in contrasto con le plurime indicazioni ELla Corte di legittimità e al cospetto di una puntuale motivazione ELla prima sentenza, ha ripercorso le medesime argomentazioni logico-giuridiche EL primo Giudice di appello, restituendo, pertanto, nuovamente un apparato giustificativo illogico e contraddittorio. Risulta, invero, contraddittoria la motivazione ELla sentenza impugnata allorché, da un lato, ritiene raggiunta la prova ELla responsabilità degli imputati in riferimento al capo B (afferente alla truffa perpetrata ai danni EL G.S.E. in relazione agli impianti ammessi al Secondo Conto Energia) e, dall'altra, assolve i medesimi per i fatti descritti al capo F), riverberandosi la prima decisione sulla seconda in ragione ELla indubbia affinità oggettiva ELle condotte descritte nei due capi di imputazione. Dopo aver riportato quanto affermato dalla Corte in relazione agli appelli proposti dagli imputati in relazione al capo B) (v. pg. 10 e ss. ELl'atto di ricorso), si assume la manifesta illogicità ELla pronuncia assolutoria in relazione al capo F, trattandosi - nell'ambito ELl'unica operazione di cessione - degli identici artifici e raggiri commessi nei confronti EL GSE e ELla medesima induzione in errore. Non vale ad inficiare l'assunto logico ELla difesa l'argomento secondo il quale AM avrebbe potuto reperire aliunde informazioni in ordine alle irregolarità cui erano affetti gli impianti ai fini ELl'accesso alle tariffe incentivanti, a prescindere dalla condotta omissiva consistita nella mancata ostensione EL decreto di perquisizione e relativo verbale di operazioni compiute nel 2012. Tale argomento omette di confrontarsi con le condotte contestate sub F, ignora gli elementi posti a base ELla prima decisione ed è in contraddizione rispetto alla affermazione di responsabilità sub B). Peraltro, l'argomentazione varrebbe - al più - con riferimento agli aspetti riguardanti il Quarto Conto Energia in quanto per gli impianti riguardanti il Secondo Conto Energia, di oggettivo maggior rilievo nella truffa, si tratta ELla comunicazione ad AM di documentazione radicalmente falsa. A tal riguardo, si palesa il vizio ELla motivazione nella considerazione ELle dichiarazioni EL teste UR, in relazione al quale - a differenza che per il capo B) - non è dato rinvenire alcun cenno ELle falsità commesse in relazione al Secondo Conto Energia;
come pure in relazione alla assenza di qualsiasi 18 considerazione rispetto alla possibilità EL c.d. rischio di "contagio" esaminato dalla prima sentenza. 9.2. Con il secondo motivo, mancanza ELla motivazione in relazione alle censure proposte in appello in ordine alla sussistenza EL ELitto di truffa relativamente all'impianto fotovoltaico "Piangevino", venduto ad AM, riguardante un segmento di truffa autonomo, proiezione ELla frode contestata agli imputati al capo C, relativo agli incentivi EL III Conto Energia, rispetto alla quale era stata provata la conclusione ELl'impianto in data successiva al termine ultimo previsto dalla legislazione vigente (31 maggio 2011). 9.3. Con il terzo motivo, inosservanza ELl'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrilevanza ELla mancata ostensione EL verbale di perquisizione locale e sequestro EL 19 dicembre 2012 ELla Guardia di Finanza di Reggio Emilia ai fini ELla truffa contrattuale perpetrata ai danni ELle ricorrenti con riferimento agli impianti ammessi al Quarto Conto Energia. A tal riguardo, la sentenza di legittimità si era ampiamente pronunciata in ordine alla portata decettiva ELla condotta tenuta dagli imputati nel corso ELle trattative, confermando in maniera inequivoca la portata ingannatoria insita nella predetta mancata ostensione. Tuttavia, la decisione, nel riproporre il medesimo errore EL precedente giudice di appello, si pone in contrasto — in aperta violazione ELl'art. 627 cod. proc. pen. - con quanto affermato dalla sentenza rescindente in ordine alla incompatibilità ELla effettuazione ELla prova di resistenza rispetto all'onere informativo a carico ELla promittente venditrice, né risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dalla sentenza riguardo alla necessità di un "quid pluris" rispetto alla mera inazione ai fini ELla integrazione EL ELitto di truffa contrattuale nella sua variante omissiva. 9.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla omissione comunicativa da parte degli imputati quale elemento costitutivo ELla truffa subita dalle ricorrenti risultante dal testo ELla sentenza nonché dagli indicati atti EL procedimento. Gli atti ai quali la Corte di merito attribuisce pregnante valenza informativa non sono affatto equiparabili a quelli pacificamente omessi, non contenendo informazioni sulla natura ELle indagini e sulle finalità degli accertamenti equiparabili a quelle contenute negli atti omessi, contenenti, invece, decisive informazioni per AM. Né può attribuirsi oggettiva efficacia dirimente al carteggio intercorso tra AM e LE, ripercorso dall'atto di ricorso (v. pg. 40 e ss.) o al c.d. "Report SI & NI". 9.5. Con il quinto motivo, inosservanza ELl'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza ELla responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo F) anche sulla base dei lodi emessi dalla Camera Arbitrale di 19 Milano, rispetto ai quali la sentenza rescindente si era puntualmente espressa in senso contrario. 9.6. Con il sesto motivo, inosservanza ELl'art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrevocabilità dei lodi emessi dalla Camera Arbitrale di Milano, nonostante la pendenza dei relativi giudizi di annullamento. 10. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse ELla responsabile civile LE S.A. a sostegno ELla inammissibilità o EL rigetto dei ricorsi di AM OL SA e EA OL LY. 11. All'udienza EL 18 marzo 2025 è stato disposto il rinvio ELla trattazione all'odierna udienza, disponendo la notifica degli avvisi alle parti civili non ricorrenti GSE SPA, UNICREDIT S.P.A., UBI LEASING S.P.A. e Società agricola a R.L. Energia fotovoltaica 60. 12. E' pervenuta memoria ELla parte civile UBI LEASING S.P.A. a sostegno EL rigetto dei ricorsi degli imputati e dei responsabili civili. 13. E' pervenuta nota di udienza per SA Energie Alternative Srl a sostegno ELla revoca ELla disposta provvisionale o ELla sua sospensione a seguito ELla riammissione da parte di GSE alla tariffa incentivante in favore degli ultimi due impianti che l'avevano richiesta. 14. All'odierna udienza è stata rigettata l'eccezione proposta dal difensore ELle ricorrenti AM OL SA e AM OL LY DI in ordine alla mancata citazione ELle responsabili civili EO LU e VE NE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di CO RG è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. I motivi EL ricorso principale riguardano tutti la affermazione di responsabilità EL ricorrente in ordine al reato di cui al capo D) in relazione ai singoli argomenti espressi a suo fondamento. 1.2. Deve essere premessa la censura di fondo formulata dalla sentenza rescindente in ordine al ribaltamento ELla prima sentenza di condanna, che designa il criterio di legittimità, puntualmente seguito dalla sentenza impugnata, nell'esaminare nuovamente i motivi di gravame proposti avverso la predetta sentenza. A tal riguardo, richiamando il massimo orientamento nonnofilattico, ha affermato che « la riforma in senso assolutorio ELla condanna di primo grado comporta per il giudice la necessità di una confutazione completa ELle precedenti 20 argomentazioni, atta a scardinare il percorso logico dimostrativo EL primo giudice. Pertanto, il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, non può esimersi dal confrontarsi con le ragioni poste a sostegno ELla decisione impugnata né giustificarne l'integrale riforma inserendo nella struttura argomentativa ELla pronunzia d'appello ELle generiche notazioni critiche o di dissenso;
è, altresì, tenuto a riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione ELle difformi conclusioni assunte. Che si intenda o meno ricondurre siffatto obbligo al sintagma "motivazione rafforzata", che plasticamente sintetizza la necessità di dare compiuta ragione, con un apparato giustificativo autonomo, ELla decisione, certo è che in caso di ribaltamento ELla sentenza di condanna di primo grado al giudice d'appello si richiede di dar conto ELla difforme valenza dimostrativa assegnata alle prove già scrutinate in primo grado e di esplicitare i passaggi logici che rendono giuridicamente e fattualmente sostenibile, con la necessaria forza persuasiva, l'esito decisorio assunto (Sez. 6 , n. 51898 EL 11/07/2019,P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 4222 EL 20/12/2016 dep.2017, P.c. in proc. GA e altro, Rv. 268948; Sez. 2, n. 50643 EL 18/11/2014, P.c. in proc. Fu e altri;
Rv. 261327). Nella specie la Corte territoriale non ha assolto all'obbligo di motivazione nei richiamati termini, risultando l'apparato giustificativo affetto in più parti da palesi illogicità e incongruenze valutative, rapportabili all'erroneo apprezzamento EL compendio probatorio, di natura dichiarativa e documentale, acquisito». In ultimo, la sentenza rescindente ha ricordato che «con riguardo al disposto annullamento agli effetti penali che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato EL vizio di motivazione, il compito EL giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità ELle fonti di prova ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni ELle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole ELla logica nello sviluppo ELle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., n. 930 EL 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che, allorché il vizio che determina l'annullamento ELla sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, sicché gli eventuali elementi di fatto contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine ELla individuazione EL vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli, che può ed, anzi, deve procedere ad una completa 21 rivisitazione EL materiale probatorio, facendo corretta applicazione dei principi di diritto e ELle regole ELla logica come sopra evidenziati». 1.3. A riguardo EL capo D), la sentenza rescindente ha affermato quanto segue. «La Corte d'Appello ha mandato assolti gli imputati OR ME, CO RG e EB GI dal reato di cui al capo D) per insussistenza EL fatto in relazione ai campi DiLeo5, DiLeo6, Zella, Bufalaria, Carlucci, DiLeo7, Di Stasi, IN CA, CA e VE e per non aver commesso il fatto in relazione ai residui campi di cui all'imputazione. Secondo i giudici d'appello con riguardo ai predetti campi, in ordine ai quali non risulta avanzata richiesta di riconoscimento EL c.d. bonus europeo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto la finalità decettiva per effetto ELla presentazione di documentazione inveritiera, senza considerare che, anche ammettendo la comunicazione di dati totalmente o parzialmente falsi circa l'origine ELle vele fotovoltaiche installate, l'accesso alla tariffa incentivante non è preclusa all'origine extraeuropea dei pannelli, con conseguente impossibilità di configurare il beneficio ELla tariffa quale ingiusto profitto EL reato. Con riguardo ai residui impianti ha argomentato l'integrale attendibilità ELle dichiarazioni di PI LA in ordine ai profili partecipativi alla truffa e l'assenza di prove in ordine al coinvolgimento dei prevenuti nell'illecito.[...] Secondo quanto recepito anche dalla sentenza impugnata e ampiamente esposto alle pagg. 179 e segg. ELla sentenza EL Tribunale, è dato incontroverso l'utilizzo, da parte ELle società EL gruppo ER-ON, nell'ambito dei campi ammessi ai benefici EL Quarto Conto Energia, di pannelli fotovoltaici EL tipo NEP, dei quali era stata dissimulata l'origine cinese, risultando impiantati principalmente nei siti EL Sud Italia (Puglia e la Basilicata), entrati in funzione alla fine EL 2011, pannelli acquistati con l'intermediazione di ER CE mentre, per quelli entrati in funzione nel 2012, pannelli approvvigionati con l'interposizione fittizia ELla Società polacca, UT IX, usata per dissimulare l'origine extra-europea dei pannelli e creare l'apparenza che le lavorazioni fossero state eseguite in Polonia. Anche a voler accedere alla tesi avvalorata dalla sentenza EL Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ELl'Il settembre 2020 in ordine alla possibilità di scorporare il bonus europeo dalla tariffa incentivante di base, la tesi demolitoria ELla Corte territoriale presta il fianco a censura, avendo di fatto incongruamente svalutato la rilevanza ELle plurime ipotesi di falso che costituiscono condotta strumentale rispetto all'illecito conseguimento dei benefici normativi. [...] Secondo il costrutto accusatorio condensato nell'incolpazione sub D) le condotte strumentali dispiegate dagli imputati sono consistite non solo nella dissimulazione ELl'origine cinese dei moduli fotovoltaici installati mediante l'applicazione di targhe Made in Ue ma anche nella esibizione di "falsa documentazione, in particolare schede tecniche finali 22 d'impianto dalle quali si rileva l'origine comunitaria dei moduli installati, flash-list dei moduli, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, certificati di garanzia, etichette seriali e tecniche incollate sui moduli, schede tecniche dei moduli, certificati di • conformità alle norme tecniche IEC 61215 e 61730 ed attestati di ispezioni di fabbrica ottenuti dalla UV IN ...sulla scorta di documentazione non veritiera, inducendo l'Ente pagatore GSE spa ad erogare per i 26 impianti gli importi di cui alla tariffa incentivante e, per n.18 di essi, anche il contributo maggiorato", così procurandosi ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale di rilevante gravità per le casse pubbliche, mediante accredito di complessivi euro 21.776.772,19. La Corte di merito non ha considerato che le determinazioni EL Consiglio di Stato non hanno valore dirimente nella valutazione EL compendio probatorio giacché, pur in presenza ELla possibilità di scorporo a fini amministrativi EL bonus europeo dalla tariffa di base, l'immutazione ELla provenienza dei moduli installati attraverso il corredo di documentazione falsa mantiene integra l'attitudine eziologica all'induzione in errore rispetto all'ente erogatore e connota d'ingiustizia l'intero profitto conseguito. I principi fissati in sede di giustizia amministrativa, in buona sostanza, non refluiscono automaticamente in termini liberatori in sede penale in ragione dei diversi ambiti giurisdizionali e degli autonomi criteri di accertamento EL fatto. Nella specie, l'esclusione EL reato in relazione ai campi per i quali non risulta formulata la richiesta di bonus non si misura in termini adeguati con le emergenze processuali valorizzate in primo grado a sostegno ELla sussistenza dei plurimi falsi strumentali ascritti in rubrica. In particolare [...] risulta preternnessa ogni considerazione ex art. 238-bis cod. proc. pen. ELla sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti EL concorrente DO CO, separatamente giudicato con rito abbreviato, e risultano, altresì, trascurate le dichiarazioni rese dal DO stesso in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. (pag. 188 e segg sent. Trib.) nella parte in cui ricostruisce le operazioni intese a rendere compatibili i moduli importati con i dati ELla Factory Inspection di IO, operazione che coinvolse anche personale ELl'ente certificatore UV Intercet, che DO aveva messo a conoscenza degli intenti fraudolenti che si volevano perseguire con la revisione ELle certificazioni: "Con... la mia interfaccia diretta in Tuv IN avevo un rapporto anche molto cordiale insomma e accadde che a valle ELla mia .... ennesima richiesta di modifica dei certificati io condivisi con lui quale era il motivo... .e cioè era perché c'erano dei moduli fotovoltaici con un numero di serie che non era proprio conforme a quello che era, che erano prodotti da IO Technology e bisognava in qualche maniera, mio malgrado gli dissi, bisognava in qualche maniera che fossero coperti da certificazione anche questi moduli". Né ha tenuto conto che, come segnalato dal primo giudice (pag. 195), lo stesso LA 23 ha riconosciuto che i moduli installati nei campi, provenienti da EO, non erano quelli previsti dall'accordo di branding e avevano dimensioni differenti: "Per EO produrre pannelli con le nostre specifiche era comunque uno sforzo, perché le nostre specifiche erano diverse rispetto alla produzione standard. Quindi i pannelli, finchè glieli abbiamo chiesti con congruo anticipo li producevano con le nostre specifiche, poi a un certo punto,....quando abbiamo avuto successivamente bisogno di pannelli, i pannelli erano quelli che c'erano. Cioè erano pannelli loro, con le loro specifiche". La Corte territoriale sul punto si è limitata a richiamare [....] le dichiarazioni ELla consulente Roncarolo, senza alcun confronto critico con le plurime ed ulteriori fonti scrutinate dal primo giudice ed attestanti esiti diversi in punto di conformità alla normativa dei pannelli installati. Del tutto sottostimato è, dunque, il dato ELla generalizzata contraffazione ELle targhe e EL concorso di esponenti ELl'ente di certificazione nelle infeELi attestazioni di conformità. Né può sfuggire che anche il Tribunale ha richiamato detta consulente per far constare come in tutti i campi si sia verificata la manipolazione ELle etichette adesive poste sul retro dei moduli, dunque sia quelli acquisiti da IO tramite EO mediante la fittizia interposizione di UT IX (installati su 8 campi indicati nel capo D), sia quelli provenienti da EO e originariamente sequestrati presso la Dogana di Taranto, venduti da ER CE a ER ed installati su 18 dei campi indicati nel capo D. La Roncarolo, consulente di ER CE, nella propria relazione [...] ha, infatti, segnalato che su alcuni dei pannelli tipo HEPxxxP, erano presenti residui di colla, proprio come se fosse stata tolta un'etichetta (attendibilmente quella con la dicitura "Made in China importato da ER CE SpA Milano LY" apposta da ER CE in sede di regolarizzazione presso l'Ufficio ELle Dogane di Taranto), mentre su altri, pur essendo rimasta tale etichetta, ne era presente una seconda riportante la garanzia di provenienza Made in Europe con il logo ELl'azienda di certificazione UV IN e il numero seriale associato al sito di produzione 00009509 Site A (ossia quello italiano). Del tutto irrilevante, invero, s'appalesa la circostanza che non sussistesse alcun obbligo, ai sensi ELle disposizioni impartite dal G.S.E., di indicare sulle targhette il numero seriale EL modulo ma solo EL sito di produzione giacché anche detta ultima indicazione infeELe è da sola sufficiente a dar conto ELl'operata dissimulazione e la stessa ha rilievo decisivo giacché si collega a una certificazione di conformità dei moduli anch'essa infeELe per effetto ELle artificiose modifiche alle stringhe alfanumeriche congegnata da DO con personale EL UV IN.[...] Quanto alla pronunzia assolutoria resa nei confronti degli imputati per il capo D) con la formula per non aver commesso il fatto in relazione ai campi ammessi alla maggiorazione per il bonus europeo, la Corte ha ritenuto di non condividere la valutazione frazionata ELle dichiarazioni rese da LA PI, esaminato ai 24 sensi ELl'art. 197-bis cod. proc. pen., avendo definito mediante patteggiamento la propria posizione processuale. In particolare, i giudici d'appello hanno stimato integralmente attendibili le dichiarazioni EL predetto non solo con riguardo alle modalità ELla truffa ma anche all'assunto ELl'estraneità di ME, RG e GI alla sua realizzazione, reputando "vaghi ed astratti" gli elementi posti dal primo giudice a fondamento ELla contraria determinazione. La valutazione ELla Corte di merito presenta diffuse lacune motivazionali conseguenti alla ricusazione ELla prova logica nell'approccio metodologico ai materiali processuali e nella conseguente dissolvenza ELla complessiva capacità dimostrativa ELle fonti, esaminate in maniera frammentaria e decontestualizzata. A fronte di fatti di reato che si inseriscono in un complesso reticolo societario, caratterizzato dalla concentrazione e sovrapposizione di ruoli apicali in capo agli imputati AK e RG, che il primo giudice ha scandagliato alle pag. 89 e segg., correttamente reputando la ricostruzione ELle cointeressenze societarie una ineludibile condizione per la valutazione dei profili soggettivi di responsabilità, la sentenza impugnata ha EL tutto trascurato di confrontarsi con il tema ELla logica di gruppo che, secondo l'impostazione accusatoria, ha governato gli indirizzi e le scelte operative, anche di carattere illecito, ELle società coinvolte. Una volta svincolate le concrete vicende in incolpazione dalla puntuale analisi EL contesto di riferimento, segnato da una grave crisi imprenditoriale e dalla conseguente necessità di interventi di risanamento economico-finanziario, l'analisi ELla sentenza impugnata muove entro coordinate che misurano i profili di addebitabilità soggettiva secondo canoni meramente formali, con esiti sovente privi di congruenza e persuasività. [...] Con riguardo alla ritenuta integrale attendibilità EL LA i giudici d'appello hanno concentrato la loro attenzione su elementi che nell'assetto argonnentativo EL primo giudice rivestivano valenza solo rafforzativa, quali la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti EL dichiarante da parte dei vertici aziendali una volta appurata, in coincidenza con le perquisizioni eseguite presso le sedi di ON, RE e IO il 19 dicembre 2012, l'esistenza di indagini in ordine ai campi EL quarto conto, ovvero l'assunzione EL medesimo alle dipendenze di ER-ON nella primavera ELlo stesso anno. Il primo giudice, al contrario, ha effettuato alle pagg. 204-214 un dettagliato scrutinio ELle circostanze ritenute indicative ELla personale e diretta consapevolezza degli imputati EL meccanismo truffaldino posto in essere, nell'interesse ELl'intero gruppo, dal LA, con evocazione di specifiche circostanze che, lungi dal configurare mere congetture, meritavano una completa ed esaustiva confutazione critica. Infatti, nella trama giustificativa EL Tribunale la solo parziale attendibilità accreditata al LA deriva dall'individuazione di una serie di elementi indizianti che contraddicono l'asserita estraneità dei prevenuti al 25 progetto ELittuoso, che sono stati analiticamente illustrati e la cui rilevanza è stata ampiamente argomentata. A partire da alcuni stralci ELl'interrogatorio di LA al P.m. in data 23 luglio 2014, da cui risulta che la sua investitura ad amministratore di IO si accompagnava al mandato di attivarsi "per tenere in piedi la società', in considerazione ELlo stato di difficoltà ELla capogruppo e ELle società controllate;
dal richiamo al meccanismo ELla ELegazione di pagamento, per cui le fatture emesse da EO nei confronti di IO venivano pagate da ER (operazione che per la rilevanza degli esborsi, ammontanti a circa due milioni e quattrocentomila euro, era stata avallata a livello apicale) mentre, nel contempo, le stesse forniture venivano rivendute, con un consistente ricarico, da IO a ER per euro tre milioni e settecentomila, triangolazione che lo stesso LA ha giustificato riferendo che "faceva parte ELle logiche di distribuzione interna EL gruppo" in quanto "l'esigenza finale, l'esigenza ultima nostra era quella di passare, di rimetterci in sesto, riscadenziare il debito, tutto questo sarebbe finito - diciamo ne! grosso calderone e si ricominciava". [...] Né si presta alla svalutazione operatane dalla sentenza censurata il dato relativo all'installazione in 18 dei 26 impianti richiamati sub D) di moduli oggetto di compravendita tra EO ed ER CE dal momento che il LA e la IO sono rimasti estranei alla vicenda relativa all'acquisto, allo sdoganamento e al trasporto presso i campi di detti elementi, sicché la tesi in ordine alla paternità esclusiva ELla truffa in capo al LA e ai suoi più stretti collaboratori risulta esposta ad una decisiva frizione ricostruttiva. In proposito, alla stregua di quanto riferito da AK, non avendo la società produttrice cinese inteso trattare con ER, era subentrata nell'acquisto ER CE, in persona ELl'amministratore ELegato RG, ferma restando la destinazione dei materiali ai campi in corso di costruzione da parte di ER, che li riacquistava integralmente a stretto giro al prezzo di 6,2 milioni di euro, come emerge dalla consulenza ELla Dott.ssa Roncarolo. Sulla regolarità di siffatta operazione alcuno ha sollevato dubbi ma non possono, nondimeno, trascurarsene le ricadute in relazione alla complessiva ricostruzione fattuale ELla vicenda a giudizio e alle implicazioni logiche in punto di consapevolezza dei prevenuti circa la destinazione e l'utilizzo degli oltre 20mila pannelli importati e sdoganati, previa apposizione su ciascuno di una targhetta indicativa EL paese di produzione, tra il 18 e il 29 agosto 2011. E' questa la data che funge da spartiacque tra la rietichettatura dei moduli previa apposizione di targhe indicanti la loro provenienza cinese e le successive vicende di più stretto interesse processuale relative all'occultamento ELl'origine extracomunitaria ELle vele installate nei campi. E sulla base di detti dati deve essere valutata l'attendibilità ELle proteste d'innocenza EL RG e EL GI nonché l'attitudine probatoria ELla mail da quest'ultimo inviata il 12 settembre seguente con cui si 26 comunicava di aver impegnato 40 dipendenti SA nella sostituzione ELle targhette, pacificamente approvvigionate da DO e dalla TT di IO, su indicazione EL LA, contenenti i falsi dati circa la produzione europea dei pannelli. [..] Anche con riguardo ai • moduli acquistati da IO attraverso • l'interposizione fittizia di UT IX la sentenza impugnata ha trascurato, ai fini ELla valutazione ELle responsabilità soggettive, elementi di sicura rilevanza probatoria quali l'anomalia costituita dall'esiguità degli importi richiesti da UT IX per l'asserita attività di assemblaggio di componenti d'origine cinese e il valore esorbitante degli acquisti fatturati da PL, all'origine di una richiesta di spiegazioni rivolta al LA dal Direttore amministrativo di ER, dott. TI, bruscamente redarguito, in quanto, come spiegato dal dichiarante, "quello che non capiva TI era che quando falliva IO falliva anche ON". Il TI, come ricordato dal Tribunale a pag. 209, con mail inviata in data 7 maggio 2011 a PA ET, direttore amministrativo finanza e controllo di ER, e a LA, scriveva che risultava "inaccettabile acquistare pannelli a 0,93 euro a watt (più i costi di trasporto) e rivenderli a 0,83 euro a watt Prego rettificare il vs. ordine d'acquisto e concordare con sig. LA un prezzo corretto per ER". L'assordante silenzio opposto alle rimostranze EL TI, vieppiù incomprensibile in un quadro di conclamata difficoltà economica EL gruppo, e la stessa protervia EL LA nell'invitarlo "a farsi i fatti suoi" mal si conciliano con l'assunto ELla totale ignoranza da parte dei vertici aziendali di quanto il LA orchestrava per creare le migliori condizioni d'accesso alle incentivazioni EL quarto conto energia. [...] Con riguardo alla posizione di CO RG e EB GI deve ulteriormente rilevarsi che la Corte è incorsa in plurime incongruenze ricostruttive e in sostanziali travisamenti ELle emergenze processuali laddove, con riguardo alla mail in data 12 settembre 2011, con cui EB GI informava LA e, per conoscenza anche RG e EC, che "per la sostituzione ELle targhette abbiamo mobilitato 40 operai', sostiene che "quand'anche CO RG avesse preso visione ELla mail, il contenuto ELla stessa non disvela in alcun modo la strutturazione fraudolenta ELla procedura di sostituzione di etichette" nonché che l'oggetto ELla mali in esame è generico e riferito a "targhette e pannelli FV', mentre, nelle altre comunicazioni, l'oggetto è quasi sempre individuato con espresso riferimento a moduli HEP. Trattasi di argomenti privi di pregnanza logica poiché non considerano che la comunicazione si pone a valle ELl'importazione dalla Cina EL cospicuo quantitativo di pannelli acquistati da ER CE con contratto firmato proprio da CO RG, rivenduti a ER e destinati ai campi in corso di realizzazione nel Sud Italia;
la collocazione temporale ELla mail non consentiva alcun equivoco con l'operazione di rietichettatura ai fini ELlo sdoganamento dei moduli, essendo la stessa avvenuta prima ELlo svincolo ELla 27 merce, EL quale costituiva precisa condizione;
né l'operazione poteva ritenersi routinaria a seguito ELle indicazioni regolamentari ELla Gse, non giustificandosi in siffatto caso né l'enorme spiegamento di capitale umano né la necessità di informare non solo il LA ma il EC e RG. V'è da aggiungere che non può riconoscersi valenza significativa al fatto che RG non sia stato destinatario ELle mail di EP TT e CO DO, aventi ad oggetto il procacciamento ELle etichette Made in Europe, trattandosi all'evidenza di soggetti che nell'assetto societario di IO non avevano un ruolo che giustificasse l'interlocuzione con l'imputato, gestita, come ricordato dallo stesso DO, in via esclusiva dal LA. Costituisce, inoltre, assunto smentito dalle emergenze processuali che alla data EL 12 settembre 2011 le targhette Made in Europe nemmeno fossero pronte. Invero, come peraltro annotato dalla stessa sentenza impugnata, in data 28 Luglio 2011 la TT inoltrava a PA SO, e per conoscenza a PI LA e CO DO, una mail contenente, in allegato, il "frame" ELle etichette da apporre sui moduli EOPPLY, recante la dicitura "Made in Europe" mentre il 24 agosto 2011, alle ore 17,05, la stessa TT informava l'amministratore ELegato ELla IO, PI LA, di avere la disponibilità di 5000 etichette con logo UV e "made in Europe" e di essere in attesa ELle indicazioni di PA SO in ordine alla loro sede di destinazione (sent. Trib. pag. 118). La TT informava, altresì, il LA EL costo, chiedendo conferma circa l'indicazione di "fatturare tale importo a ER. Inoltre, attendo conferma per procedere alla stampa EL resto per il totale ... di moduli PL'. Il SO, in risposta, il 26 agosto seguente inviava all'imputata "il dettaglio dei campi, con a lato il numero di etichette necessarie. Si potrebbero inviare tutte le etichette alla SA e dividerle in tante buste quanti sono i campi interessati". Seguiva, il 29 agosto, una nnail con cui l'imputata TT inviava una richiesta di quotazione ad Arte Grafica Munari per circa 16.000 etichette con la scritta "Made in Europe", recapitate ad IO il 2 settembre 2011 e successivamente, come di consueto, inviate a SA (pag. 210 sent. Trib.). L'imponente numero di etichette "made in Europe" (almeno 21mila) disponibili ad inizio settembre, da un lato, contrasta radicalmente la tesi di ipotizzate sostituzioni postume di pannelli o targhe per danneggiamenti, malfunzionamenti o furti e non tiene conto che, pacificamente, le società proprietarie erano tenute a comunicare al GSE le sostituzioni dei moduli, inviando la relativa documentazione, tra cui l'elenco ELle matricole dei pannelli rimossi e di quelli nuovi da installare, adempimenti nella specie non documentati. Inoltre, la sequenza temporale desumibile in atti e ampiamente evidenziata dal primo giudice dimostra l'illogicità ELl'apparato motivazionale dispiegato a sostegno ELl'estraneità all'illecito ELl'imputato GI e ELl'acquiescenza prestata alla tesi accreditata dal LA che la SA, 28 appaltatrice dei lavori di realizzazione ELla quasi totalità dei campi in contestazione, non avesse un referente certo nell'operazione di occultamento ELl'origine cinesi dei moduli utilizzati, che richiedeva un dispendio di tempo e di capitale umano che non poteva essere ignorato dai responsabili ELla società. Né a fronte ELl'accertata inesistenza di figure di vertice alternative a quella di EB GI, concretamente operative nei cantieri appaltati alla SA, appare appagante assumerne il mancato coinvolgimento negli illeciti a giudizio esclusivamente sulla base ELle competenze contrattualmente riconosciutegli, sottovalutando la circostanza che la SA è società d'impronta squisitamente familiare che vedeva l'imputato investito ELla gestione e direzione tecnica dei campi mentre al fratello CE, che sedeva all'epoca nel Consiglio di amministrazione di ON, era assegnato il ruolo di gestione manageriale e finanziaria ELla compagine. La definizione ELl'imputato GI quale "proprietario" ELla SA, per quanto non corrispondente all'assetto azionario, coglie un'evidenza operativa e decisionale se IL De Nisi, ingegnere elettronico che prestava attività continuativa di consulenza nei confronti di VE, collaborando in particolare con SA, e, come ricordato dal primo giudice, fu destinataria di varie mail riguardanti la sostituzione ELle etichette, ha riferito in dibattimento che non aveva accesso libero ai cantieri di SA, anche per ragioni di sicurezza, chiarendo, tuttavia, che in SA si rapportava in particolare con la "parte tecnica" ELla società, chiarendo, a 'specifica domanda su chi coordinasse il gruppo di tecnici, che il responsabile tecnico era "il proprietario, GI l'ingegner GI è il capo tecnico ELla SA" [...]. Tanto vale anche con riguardo all'avvenuto disconoscimento ELla sottoscrizione ELle schede tecniche degli impianti giacché con le articolate considerazioni svolte al riguardo dal primo giudice la Corte non si è misurata, privilegiando un dato formale che non appare coerente con le risultanze processuali acquisite in ordine alla struttura aziendale e alle competenze professionali ELl'imputato». 1.4. L'esteso richiamo alla sentenza rescindente si rende opportuno in relazione all'obbligo che, a seguito EL censurato ampio vizio ELla motivazione, incombe sul giudice EL rinvio che - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e ELla situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità (Sez. 1, n. 43685 EL 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694) e dovendosi considerare che il sindacato di legittimità sulla motivazione in ordine alla prova indiziaria è 29 ammissibile solo se riferito alla valutazione che degli indizi ha fatto il giudice di merito nel loro complesso e nella loro coordinazione logica, e non al valore di ogni singolo indizio considerato isolatamente (Conf. mass. n 164058)(Sez. 3, n. 48 EL 30/09/1985, dep.1986, Martoriello, Ry: 171507 - 01). • Rispetto alla complessiva valutazione indiziaria, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo il quale dalla formulazione ELl'art. 606 lett. e) - secondo cui il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso sotto il profilo ELla mancanza o manifesta illogicità, emergente dal testo EL provvedimento impugnato - si evidenzia il chiaro intento legislativo di ricondurre il giudizio di cassazione alle esclusive funzioni di legittimità. Ne deriva che non è prospettabile, sotto l'apparenza formale EL controllo logico ELla motivazione, alcuna censura relativa agli accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito sia pervenuto mediante la valutazione EL materiale probatorio acquisito, in quanto la verifica EL cosiddetto "travisamento EL fatto" comporterebbe una "rivisitazione" EL suddetto Tribunale, non consentita in cassazione (Sez. 3, n. 8580 EL 11/06/1993, P.m. in proc. Cesco, Rv. 195167 - 01); ancora, in virtù ELla previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 EL 2006, il controllo EL giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento ELla prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo ELla sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato ELla prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti EL giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento EL significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione EL risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 EL 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01). 1.4. Le censure articolate attraverso i primi sei motivi EL ricorso riguardano la valenza probatoria, in funzione ELla responsabilità EL ricorrente, attribuita: - al ruolo di ER CE e al contributo causale ad esso correlato;
- ai pagamenti effettuati da ER/ON al fornitore cinese PL e alla società polacca UT IX;
30 - alla mail EL 12 settembre 2011, avente ad oggetto "sostituzione targhette pannelli FV"; - al comportamento tenuto dal ricorrente dopo il sequestro EL 19 dicembre 2012; - alle dichiarazioni di LA e, segnatamente, a quelle liberatorie in favore EL ricorrente;
- al prezzo di acquisto ELla produzione IO da parte di ON. Ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalla sentenza impugnata si sottraggano alle censure EL ricorrente, sostanzialmente reiterative di quelle già censurate dalla sentenza rescindente, avanzandosi inammissibili rivalutazioni probatorie e in violazione ELl'obbligo sopra richiamato incombente sul giudice EL rinvio. 1.4.1. La sentenza affronta il primo tema a pg. 107 e ss. esaminando l'appello di ME e, a pag. 110, ne rileva la sovrapponibilità alla medesima questione proposta da RG. La censura è, da un lato, infondata e, dall'altro, genericamente proposta. Ritiene questo Collegio che la sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, risponde correttamente alla analoga contestazione mossa in appello, in conformità al dictum rescindente che aveva censurato l'omessa considerazione EL tema ELla logica di gruppo che, secondo l'accusa, aveva governato le vicende lecite e illecite ELle società coinvolte, facenti capo a una concentrazione e sovrapposizione di ruoli apicali in capo agli imputati ME e RG. A tal riguardo condivide l'argomento logico speso dalla prima sentenza - sulla emergenza per la quale 18 dei 26 impianti indicati nel capo D) risultano essere destinatari di moduli HEPxxxP oggetto di compravendita tra PL e ER CE, mentre gli altri otto provengono da UT six - secondo il quale «se il meccanismo di frode attraverso IO e UT IX si è rivelato solo una ELle modalità attuative EL piano criminoso, è evidente che questo deve necessariamente essere stato ideato e realizzato da soggetti collocati ad un livello più elevato, rispetto a LA, ELla gerarchia societaria, in grado di coinvolgere e coordinare molteplici società EL gruppo: IO ed ER CE quali acquirenti ed importatori dei moduli cinesi, ON quale destinataria dei pannelli ed appaltatrice ELla costruzione degli impianti, le Società veicolo quali committenti e responsabili ELle richiesta di tariffa incentivante e SA quale sub-appaltatrice degli impianti ed esecutrice degli stessi, cui faceva capo la sostituzione materiale ELle targhette»". Alla stigmatizzazione, da parte ELla sentenza impugnata, ELla genericità ELla impugnazione a riguardo da parte ELla difesa EL RG (v. pg. 110 ELla sentenza), il ricorso non oppone alcuna considerazione. 31 1.4.2. La sentenza affronta il secondo tema indiziante a pg. 108 in relazione all'appello di ME, rilevandone la sovrapponibilità in relazione all'appello di RG (pg. 110), riportandosi, sul punto in nota 20, la prima sentenza - pg.208/209 - in relazione alla incongruità dei prezzi .pagati da ON per conto di IO: eccessivi quelli pagati alla cinese PL rispetto a una mera fornitura di materiali e eccessivamente ridotti quelli pagati alla polacca UT six per una attività di assemblaggio dei pannelli, in realtà simulata. Anche per questo aspetto la sentenza stigmatizza la genericità ELla impugnazione a fronte di una prova logica ulteriore che coinvolgeva chi stava a capo di ON (ME, presidente e RG, amministratore ELegato), società che in quel momento era vincolata ad un piano di risanamento EL Gruppo e, pertanto, doveva prestare particolare attenzione agli esborsi e tenuto conto che RC TI, che si occupava dei pagamenti in ON, non poteva non aver manifestato i propri dubbi ai suoi diretti superiori (cfr. mail EL 7 maggio 2011 di TI a ET, di ER, e a LA), ricevendo da LA l'invito di "farsi i fatti suoi" perché sapeva che sarebbe stato appoggiato ove il TI si fosse rivolto ai suoi superiori. Ritiene questo Collegio che, ancora una volta, è prospettata una generica parcellizzazione ELle deduzioni difensive rispetto ad un contesto in cui i pagamenti erano frutto di accordi, all'interno di dinamiche societarie EL gruppo di cui il LA aveva dato conto, introducendosi inaccessibili questioni di fatto volte alla neutralizzazione ELla valenza indiziante ELle emergenze considerate, ineccepibilmente affermata dalla sentenza impugnata nell'accertato contesto soggettivo sinergico illecito in cui ha operato il ricorrente. 1.4.3. Quanto alla valutazione indiziante ELla mail dl 12 settembre 2011 - inviata a GI e LA e, per conoscenza al ricorrente, sull'impiego di 40 operai per sostituire le targhette che attestavano la provenienza cinese con quelle che, invece, attestavano la provenienza europea, la sua censura, poggiata sulla negazione ELl'imputato, in dibattimento, di aver letto la mali (v. pg. 52), è palesemente generica e in fatto, a fronte ELla articolata motivazione espressa dalla prima sentenza sul suo rilievo in ordine al coinvolgimento EL ricorrente (v. pg. 209 e sg.), così valendo a proposito - ancora una volta, nell'ottica designata dalla sentenza rescindente e ELle stigmatizzate plurime incongruenze ricostruttive e travisamenti sostanziali in cui era incorsa a riguardo la sentenza annullata - la più generale considerazione espressa dalla sentenza impugnata in ordine alla adeguata risposta data dalla prima sentenza. 1.4.4. Quanto alla condotta EL ricorrente dopo il sequestro EL 19 dicembre 2012, la questione è esaminata a pg. 106 in relazione alla posizione di ME, osservandosi che la difesa si era limitata a confutare che l'assunzione nella 32 capogruppo fosse stato un vantaggio;
inoltre, è esaminata a pg. 114 in relazione alla posizione di RG, dichiarando irricevibili le critiche al Tribunale - in sede di esame ELla attendibilità ELle dichiarazioni EL LA (v. pg. 198 e ss.) - sulla inazione nei confronti EL LA che, invece, era stato assunto da ON, posto che l'ammissione alla procedura di concordato in bianco di ON non impediva "agli amministratori innocenti di segnalare quelle situazioni a chi quel concordato doveva portare avanti". Anche per questo aspetto, rispetto alla complessiva valutazione, priva di vizi logici e giuridici, la censura è genericamente proposta in fatto rispetto alla conducenza indiziaria ELla assunzione EL LA - dopo le perquisizioni EL 2012 in ON, RE ed IO - dalla capogruppo ON, e, ancora, quale nuovo amministratore ELegato di RE, incaricato da ER/ON, di attività ispettive nei confronti di RE (v. pg. 112 ELla sentenza impugnata): non illogicamente desumendosi anche da tale circostanza l'infondatezza ELla versione difensiva che voleva il LA, AD di IO, solitario protagonista ELla complessa condotta truffaldina perpetrata pochi mesi prima. 1.4.5. Quanto alla inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie di LA, la censura è genericamente proposta per ragioni in fatto. A riguardo, la sentenza rinvia all'esame ELla questione effettuata in relazione all'appello di ME, espressa a pg. 104 e sg., che dà conto specificamente ELla consapevolezza da parte di RG - con il quale il LA aveva rapporti più stretti - EL meccanismo truffaldino e ELla sua condivisione. Poi esamina (v. pg. 110 e sg.) la specifica deduzione difensiva sulla credibilità soggettiva EL LA, segnatamente con riguardo al dedotto "conflitto di interessi" con RG disattendendola - secondo una ampia e incontestata motivazione - in base alla documentazione prodotta dalla stessa difesa in ordine al tentativo di risanamento EL gruppo tentata dal RG, con i rilievi già ricordati al punto precedente. 1.4.6. Quanto, infine, all'acquisto da parte di ON ELla produzione IO a un prezzo "fuori mercato", la censura è generica rispetto al dichiarato "favore" fatto da RG al LA, desunto dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo in ordine alla vicenda non illogicamente valutate (v. pg. 110 ELla sentenza impugnata), in un contesto - espresso in occasione ELl'esame ELla posizione di AK (v. pg. 105 e sg.) - in cui il ricorrente si mostra consapevole ELla crisi in cui versava IO, ELla impossibilità per VE di immettere finanziamenti, ELla urgenza di generare produzione per beneficiare degli incentivi, così da ingiungere al LA di "arrangiarsi", visto che gli assorbiva tutta la produzione "a un prezzo...", non illogicamente indicato fuori mercato, anche in relazione a quanto accertato dalla prima sentenza sulla base ELle fatturazioni rinvenute (v. pg. 183), secondo le quali cui le fatture emesse da EO nei confronti di IO 33 venivano pagate da ER (operazione che per la rilevanza degli esborsi, ammontanti a circa due milioni e quattrocentomila euro, era stata avallata a livello apicale) mentre, nel contempo, le stesse forniture venivano rivendute, con un consistente ricarico, da IO a ER per tre milioni e settecentomila euro. 1.5. Il settimo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto. Nell'esaminare la posizione di RG all'interno ELle varie società a vario titolo coinvolte, la sentenza esclude che per il predetto imputato si sia fatta valere una responsabilità di posizione, essendosi verificata violazione di specifici doveri impostigli dalla sua veste giuridica (v. pg. 114). Rileva poi che, in questa prospettiva, è priva di pregio la tesi difensiva che occorrerebbe escludere la responsabilità di RG perché la documentazione falsa era preparata da IO, avendo il dovere specifico di impedire tale tipo di condotte e "il solo fatto di aver detto a LA di arrangiarsi è espressione ELl'accettazione EL rischio (dolo eventuale) che questi ponesse in atto anche comportamenti illeciti". La censura è generica e si poggia su un rilievo parcellizzato rispetto al consapevole e volontario coinvolgimento EL RG, di cui la sentenza dà ineccepibile conto, attraverso l'esame dei molteplici e convergenti elementi considerati, all'interno EL ELineato obbligo fissato dalla sentenza rescindente. 1.6. Il motivo aggiunto sulla confisca ELle somme di denaro non è ammissibile in quanto esula da quelli presentati con il ricorso principale, secondo il costante orientamento per il quale i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti ELla decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 EL 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). 2. Il ricorso nell'interesse di EB GI è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2.1. Il primo e secondo motivo, riguardando entrambi il fondamento ELla responsabilità civile, possono essere trattati congiuntamente e sono complessivamente infondati. Va premessa la genericità ELla deduzione difensiva che riguarda i presupposti ELl'affermazione ELla responsabilità civile in sede di giudizio penale, in costanza di intervenuta prescrizione EL reato, avvenuta nella specie secondo il costante orientamento per il quale nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione che dichiari l'estinzione EL reato per amnistia o per prescrizione, ove vi sia stata condanna al risarcimento dei danni, deve accertare la sussistenza EL fatto e la responsabilità ELl'imputato, non essendo sufficiente, ai fini ELla conferma ELla condanna al risarcimento EL danno, dare atto ELla insussistenza dei presupposti per l'applicazione ELl'art. 129 comma secondo cod. 34 proc. pen. (Sez. 5, n. 10952 EL 09/11/2012, dep. 2013, Ga'nnbarELla, Rv. 255331 - 01). Con la sua più recente autorevole decisione, questa Corte in composizione allargata ha affermato che "nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna ELl'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more. l'estinzione EL reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto ELla causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza ELla Corte Costituzionale n.182 EL 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza ELla parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito" spiegando in motivazione che « il principio consacrato in Sez. U, Tettannanti, che assicura la più ampia tutela EL diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela ELla presunzione di innocenza. L'intervento ELla Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione EL reato ai sensi ELl'art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata ELla disposizione, l'affermazione, sia pur incidentale, ELla responsabilità penale ELl'autore EL danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio EL principio espresso da Sez. U, Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto ELla causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù EL principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti ELl'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario EL diritto di difesa». L'assunto difensivo, inoltre, non specifica quale incidente disallineamento abbia percorso la sentenza impugnata rispetto al thema probandum e quale pregiudizio sia conseguito al ricorrente nell'esame ELla sua posizione, tenuto conto ELle censure da questi mosse in appello (con il secondo motivo ELl'atto, il cui contenuto è riportato a pg. 55 e sg. ELla sentenza impugnata), volte a negare fondamento alla sua responsabilità in ordine ai fatti ascrittigli. 2.1.1. Richiamata la sentenza rescindente sopra riportata sub par. 1.2., la sentenza impugnata nell' occuparsi ELla posizione EL ricorrente - ingegnere responsabile tecnico ELla SA Energie Alternative SR società subappaltatrice realizzatrice degli impianti fotovoltaici - a pg. 115 e ss. ha rigettato, innanzitutto, l'approccio difensivo espresso nella memoria difensiva, volto a rieditare le valutazioni ELla precedente sentenza annullata attraverso censure mosse alla sentenza di legittimità e affermato la genericità dei motivi di appello in tema di responsabilità, rinviando a alle dichiarazioni EL LA sullo stesso GI e alla tenuta ELla sentenza di primo grado. Quanto alla dedotta incidenza ELl'assoluzione ELl'imputato dal reato di cui al capo E), con riferimento alle schede finali di impianto di cui al capo D), rileva la mancata deduzione ELla insussistenza EL fatto e afferma la insussistenza ELla questione proposta che 35 • pretenderebbe di vedere negata la sussistenza ELla truffa con riferimento solo ad una ELle condotte che hanno concorso a determinarla. Conclude, quindi, la sentenza che «tutte le singole attività, quanto a GI consistite nel redigere falsa documentazione rappresentata dalle schede tecniche (la cui compilazione spettava a GI a prescindere dalla loro sottoscrizione) e nel collaborare alla apposizione ELle etichette dissimulanti l'origine cinese dei pannelli, hanno concorso alla realizzazione ELla truffa nella consapevolezza EL concorso dei correi e con il dolo diretto di addivenire all'ottenimento ELle tariffe incentivanti», richiamandosi le pagine da 214 a 221 ELla prima sentenza (riguardanti la posizione EL GI), stigmatizzando l'assenza nell'atto di gravame di qualsiasi critica idonea a scalfirne la ineccepibile solidità. 2.1.2. Ritiene questo Collegio che, alla stregua ELl'obbligo conseguente alla sentenza rescindente con riguardo al coinvolgimento EL ricorrente, generiche sono le censure in ordine alla mancata considerazione dei temi indicati nel primo motivo di ricorso e all'incidenza ELla intervenuta assoluzione EL GI - per la mancata impugnazione EL capo in sede di legittimità - dal reato di cui al capo E). La sentenza impugnata, invero, si è posta all'interno EL dictum rescindente rigettando la prospettiva assolutoria ELla estraneità EL ricorrente all'illecito, secondo quella che risulta essere stata la sequenza temporale degli atti, fino all'imponente impiego di manodopera di SA per la concordata preordinata sostituzione ELle etichette volta a simulare la provenienza europea dei pannelli - di cui una diretta ed esplicita emergenza è la mali EL 12 settembre 2011 EL ricorrente con il quale comunicava l'impiego di 40 operai per operare la sostituzione - correttamente individuato quale referente, con un proprio e qualificato ruolo operativo e decisionale in SA, ditta appaltatrice, nella realizzazione degli impianti fotovoltaici. Il decisivo rilievo - correttamente posto all'interno ELla complessa vicenda concorsuale sottesa all'illecito sub D) - designa la genericità ELla dedotta incidenza assolutoria in ordine al capo in esame ELla intervenuta assoluzione EL ricorrente dalla condotta ascrittagli sub E) relativa alla falsificazione ELle schede tecniche finali d'impianto, provenienti da SA, attestanti l'origine europea dei moduli. 2.1.3. Quanto alla inincidenza ELla apposizione ELle etichette, involgente un profilo obiettivo ELla complessa condotta, la deduzione riguarda questione di fatto non dedotta dalla difesa ELl'imputato in appello (v. pg. 55 e sg.), non potendosi apprezzare la doglianza EL ricorrente ELla omessa considerazione di argomenti svolti in sede di discussione e nella memoria difensiva (v. pg. 15 ELl'atto di ricorso) che certamente non possono allargare il devoluto in appello, fissato dalla proposizione dei motivi di gravame, secondo il condivisibile principio per il quale 36 nel giudizio di impugnazione, la facoltà ELla parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi ELl'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere . doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 EL 20/02/2024, Di Maio, Rv. 286729). 2.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto - da un lato - ha ad oggetto questione di fatto non devoluta dalla difesa ELl'imputato in appello (come riportato a pg. 55 e sg. ELla sentenza) e - comunque - è genericamente formulata rispetto alle valutazioni espresse a riguardo ELla medesima prospettazione difensiva dalla sentenza impugnata in relazione all'appello EL coimputato ME (v. pg. 93 ELla sentenza impugnata in relazione a pg. 194 e ss. ELla prima sentenza). 2.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto punto ELla decisione non devoluta in appello. 2.4. Il quinto motivo ha ad oggetto provvedimento non ricorribile in sede di legittimità, secondo il costante orientamento per il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente ELibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione ELl'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 EL 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 3. Il ricorso nell'interesse di OR AK è complessivamente infondato e deve essere respinto. 3.1.1. Il primo motivo, riguardante il capo D), è genericamente proposto per ragioni in fatto. La sentenza impugnata - in ordine alla questione oggi reiterata con il ricorso - ha rilevato che l'appello proposto dall'ME rasenta l'inammissibilità non confrontandosi minimamente con la motivazione EL primo giudice (v. pg. 93 e sg.), convalidata dalla sentenza di legittimità come sopra richiamata sub par. 1.2., segnatamente con riguardo alla inincidenza ELla decisione ELla Adunanza plenaria EL Consiglio di Stato EL 11 settembre 2020 rispetto alle plurime ipotesi di falso che costituiscono la condotta strumentale rispetto all'illecito conseguimento dei benefici normativi. La censura di genericità ELl'appello si apprezza pienamente in relazione a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado che affronta la questione richiamando la sentenza definitiva nei confronti EL coimputato DO e 37 rilevando che «le condotte fraudolente sono stata infatti realizzate con riferimento a tutti i campi per i quali è stata chiesta la tariffa incentivante (e non solo rispetto a quelli che hanno chiesto il bonus europeo)"... non potendo valere " al fine di escludere l'integrazione dei reati in esame, come mette in luce la predetta . sentenza a carico EL DO, la dedotta conformità tecnico-qualitativa dei moduli cinesi ai parametri imposti dalla normativa, "attesa la pervasiva falsità ELla documentazione, elencata ai capi D) ed E), decettivamente fornita al GSE e l'incasso EL profitto di diretta derivazione causale dalla commissione ELle descritte condotte fraudolente"[...] né può influire sulla sussistenza EL reato in contestazione il fatto che [...] alcune ELle Società [...] sono state recentemente riammesse dal GSE agli incentivi, sulla base ELl'art. 57-quater ELla legge 21.6.2017 n. 96[...]" in quanto "[...]le richieste di riammissione sono state[...]concesse sul presupposto ELl'estraneità degli interessati alla truffa ai danni EL GSE» ( v. pg. 196 e sg.). 3.1.2. Il quarto motivo, ancora riguardante la responsabilità EL ricorrente in relazione al reato di cui al capo D), è genericamente proposto per ragioni in fatto. La sentenza impugnata esamina la questione ELla inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA a pg. 103 e ss., giustificando la frazionabilità ELle dichiarazioni EL predetto teste assistito e facendo derivare l'inattendibilità ELle dichiarazioni sull'ME, innanzitutto, da quelle riguardanti RG - in ordine alla quali si rinvia all'esame EL pertinente motivo di ricorso -, considerando non illogicamente indiziante la reticenza EL teste il suo tentativo di scagionare sinanche GI e, infine, considerando che, dalle stesse dichiarazioni EL LA, l'ME - diretto superiore di RG - non era affatto una figura evanescente, rivestendo un ruolo operativo (v. pg. 106). Ritiene questo Collegio che incensurabile risulta la valutazione frazionata di inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA, riguardanti il profilo EL distinto coinvolgimento dei vari partecipi alla condotta truffaldina, esprimendo tali dichiarazioni la versione difensiva secondo le quali egli, quale responsabile di IO, sarebbe stato il solitario autore e regista ELla complessa e articolata vicenda illecita sub D). Il diverso sicuro sinergico contesto, coinvolgente l'operativo intervento degli esponenti apicali ME e RG, conferisce logica solidità alla infondatezza ELla versione fornita dal LA circa l'estraneità ELl'AK, secondo il doppio conforme accertamento di merito, che ha analiticamente svolto il giudizio su tali dichiarazioni senza incorrere in vizi logici e giuridici, in conformità al costante orientamento di legittimità secondo il quale le dichiarazioni liberatorie EL coimputato possono essere valutate come prova d'innocenza nei confronti di colui 38 • in favore EL quale sono state rilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi ELl'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6829 EL 15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197), allorquando ha anche considerato - a sostegno ELla inattendibilità liberatoria - l'assenza di riscontri a riguardo. Nello svolgere la valutazione frazionata ELle dichiarazioni di LA la sentenza impugnata si è, pertanto, conformata al principio di diritto secondo il quale è legittima la valutazione frazionata ELle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti EL narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale EL riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità ELl'intero racconto. (Sez. 5, n. 25940 EL 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01) 3.2. Il secondo motivo, riguardante specificamente il profilo soggettivo ELla responsabilità in ordine al capo B), il terzo motivo, in ordine alla valenza probatoria dei S.A.L. e il quarto motivo, riguardante la valutazione probatoria ELle dichiarazioni di PI LA sono - da un lato - infondati e - dall'altro - genericamente proposti per ragioni in fatto. 3.2.1. In relazione al capo B) la sentenza rescindente, dopo aver la richiamata censura di fondo al ribaltamento assolutorio, ha affermato quanto segue. «Con riguardo all'addebito sub B) non è fuor di luogo premettere che l'impianto accusatorio assume la mancata ultimazione ELl'istallazione di 21 impianti fotovoltaici, espressamente richiamati in rubrica, entro la data EL 31 dicembre 2010, sulla base di percentuali di completamento ricavate dalle fatture e dai SAL emessi dalla SA Energie Alternative S.r.l. nel 2011. Il primo giudice riteneva raggiunta la prova ELla penale responsabilità di OR ME e ES EC per i reati loro ascritti limitatamente ai campi fotovoltaici denominati SO (n. 236482), VA (n. 248818), RD NI (n. 241258), MA RO (n. 231801), NT (216677),CA (213260), Di UR (244581), e, con riguardo alla condotte di falso strumentali contestate sub E), per gli impianti SO, MA, NT, CA e Di UR in relazione alle richieste di concessione ELla tariffa incentivante, nel contempo emettendo declaratoria di estinzione per prescrizione degli ulteriori addebiti sub E) con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali di impianto relative ai campi fotovoltaici sopracennati. La Corte territoriale ribaltava la pronunzia di condanna, pervenendo ad un esito assolutorio che presta il fianco a censura sotto il profilo ELla completezza e congruenza logica ELl'apparato motivazionale.[...]Risulta, infatti, parziale ed 39 incompleta la verifica di attendibilità intrinseca ELle dichiarazioni eteroaccusatorie di Lo DO IT con riguardo alle riferite pressioni subite dal EC per indurlo alla firma dei certificati di ultimazione dei lavori in relazione a sette campi incompiuti a metà dicembre 2010.[...] Né il giudizio di inattendibilità . appare coerente sotto il profilo sostanziale con il dato dichiarativo giacché dalle sentenze di merito consta che, nel corso ELl'esame dibattimentale reso all'udienza in data 21 novembre 2017, il Lo DO si esprimeva in termini di certezza circa la tempestiva ultimazione dei lavori relativi agli impianti denominati RD IO, SI SA, AC, RO e LO, asserendo che il EC aveva fatto pressioni perché procedesse ad asseverare positivamente la conclusione dei lavori in relazione a tutti i campi compresi nel secondo conto energia ( pag. 153) sebbene per 6 o 7 degli stessi, la cui realizzazione era stata avviata solo nel novembre precedente, le installazioni fossero incomplete. Aggiungeva che da tali impianti erano esclusi quelli realizzati da EST II, tempestivamente completati. Il Tribunale ha rilevato come certo riscontro alle dichiarazioni EL Lo DO si tragga dalla ricostruzione ELle vicende relative ai sette campi per i quali è intervenuta condanna in primo grado in ordine ai quali, sulla base. ELle evidenze costituite dagli stati di avanzamento dei lavori al 30 dicembre 2010 ed al 31 maggio 2011, ELla documentazione sul trasporto dei moduli nonché ELle mail di PA SO, veniva accertato il mancato completamento nei termini di legge (pagg.155) e parimenti acclarata la regolare esecuzione degli impianti riferibili a EST II. La Corte ha, altresì, stimato che le affermazioni EL Lo DO circa la falsità ELle dichiarazioni di fine lavori in relazione ai campi fotovoltaici per cui è intervenuta condanna in primo grado siano smentite documentalmente dalle denunce di inizio lavori presenti in atti, protocollate tra il 9 aprile e il 25 novembre 2009 e non ricomprese nelle ipotesi di falso ascritte al capo E), dovendo per effetto ELle stesse concludersi che i lavori sui campi incriminati siano iniziati in epoca significativamente antecedente rispetto al Novembre 2010 (pag. 141). Al riguardo v'è da rilevare che la mancata ricomprensione dei documenti di cui si discute tra quelli tacciati di falsità, alla stregua ELl'incolpazione sub E), è un dato EL tutto neutro, non essendovi elementi per dubitare ELl'infeELtà ELle dichiarazioni in questione mentre l'affermato automatismo tra denunzia di inizio attività ed effettivo avvio dei lavori è frutto di una forzatura logica in quanto collega in senso necessitato ad un adempimento di natura amministrativa l'esecuzione ELle attività programmate. La Corte di merito non si confronta con i rilievi EL primo giudice, il quale aveva espressamente escluso che il concetto di "inizio ELla costruzione" potesse essere inteso, secondo la prospettazione difensiva, come coincidente con attività prodromiche quali la richiesta di DIA o il disbrigo ELle pratiche amministrative e 40 • non con l'effettiva realizzazione ELle opere elettriche e di quelle edilizie necessarie per l'accesso alla tariffa EL secondo conto energia (pag. 156). La sentenza impugnata, in una prospettiva che isola i dati probatori senza coglierne compiutamente le interferenze, ha, inoltre, escluso che il EC;
all'epoca dei fatti dipendente di VE EM, avesse il potere di influire ed indirizzare le determinazioni EL UR, sebbene il primo giudice avesse, al contrario, evidenziato come l'imputato fosse "l'interfaccia dal lato ELla committenza ELl'incarico di direzione dei lavori" dal momento che il teste RGo BO, inserito nella struttura "strategy and business" di VE EM, aveva indicato ES EC come figura di riferimento per VE nella verifica circa lo stato di avanzamento dei lavori sui campi fotovoltaici, precisando che l'imputato, nella qualità di responsabile EL dipartimento tecnico ELla società, seguiva i progetti relativi agli impianti EL Secondo Conto Energia in tutte e tre le fasi fondamentali che li riguardavano: da quella iniziale di selezione EL possibile impianto, seguendone la due diligence, alla successiva fase di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori fino a quella finale di gestione ELl'impianto ultimato (pag.158). Né ai fini EL giudizio d'attendibilità EL Lo DO la Corte distrettuale ha adeguatamente considerato il ruolo EL EC e le connesse connotazioni operative alla luce ELle molteplici fonti acquisite in dibattimento che attestano che la società VE EM era, nella sostanza, una struttura destinata a soddisfare le esigenze operative di VE NE, come confermato dallo stesso ME, il quale -pur non avendo cariche nelle compagini, passate sotto il controllo di Enovos Luxemburg- osservava che "la divisione tra VE NE e VE EM era abbastanza artificiale. VE EM era una parte EL gruppo VE". Fondati s'appalesano i rilievi dei ricorrenti concernenti l'illogica valutazione degli elementi di prova documentale costituita dai Sal e dai documenti di trasporto, la cui capacità indiziante, secondo le regole che presidiano l'apprezzamento probatorio, doveva essere saggiata singolarmente e in maniera complessiva al fine di una adeguata verifica ELl'attitudine a riscontrare l'ipotesi accusatoria formulata al capo B). La Corte territoriale ha ritenuto che "i S.A.L. acquisiti in atti, data la loro natura di documento strumentale alla emissione di fattura e attesa, inoltre, l'incompleta redazione ed incerta provenienza, non possono costituire, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, elemento incontrovertibilmente dimostrativo ELla non ultimazione dei lavori alla data imposta dal II Conto Energia per il riconoscimento ELla tariffa incentivante" (pag. 136/137). Al fine di valutare l'autonoma funzione probatoria EL S.A.L., ha fatto ricorso all'ausilio interpretativo ELla giurisprudenza civilistica, secondo cui, in tema di appalto, il certificato sullo stato di avanzamento dei lavori non costituisce prova legale in favore ELl'appaltatore, nemmeno quando sia formato dal 41 committente o da persona da lui incaricata, ELl'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure ivi indicate e per i prezzi ivi liquidati, escludendo che le risultanze ELla misurazione effettuata dall'appaltatore o subappaltatore ELla quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, possano, da sole, costituire prova ELla effettive esecuzione dei lavori stessi. I giudici d'appello hanno, inoltre, evidenziato la presenza di anomalie redazionali, quali la mancata sottoscrizione da parte EL direttore dei lavori o di altro tecnico incaricato e la conseguente impossibilità di individuare chi abbia materialmente compilato i S.A.L. acquisiti in atti, peraltro unilateralmente redatti. Al riguardo va osservato in via prioritaria che i documenti di cui trattasi risultano acquisiti, in assenza di contestazioni, all'udienza EL 20 giugno 2017 e non consta alcuna doglianza in ordine all'esistenza di una prassi invalsa tra le parti che vedeva SA trasmettere periodicamente le fatture con allegati stati di avanzamento lavori ad ON e ad VE attraverso mail ELla dipendente Rosa Falcicchio. Non è condivisibile l'assunto ELla Corte di merito laddove sostituisce ai criteri ordinari di valutazione ELla prova documentale quelli propri EL diritto civile in tema di appalti, improntati a standard ben differenti dai parametri processualpenalistici. Se in materia di contratti si controverte di diritti ELle parti contrapposte che hanno piena disponibilità ELla prova a sostegno ELle reciproche pretese, in sede penale il diritto al contraddittorio s'accompagna ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e EL libero convincimento EL giudice [...] Al rilevato errore di diritto si accompagna nella specie una diffusa illogicità motivazionale nella valutazione EL compendio probatorio giacché la Corte territoriale ha operato una non consentita polverizzazione ELlo stesso, segmentandone l'apprezzamento e trascurandone le reciproche inferenze, profilo censurabile in sede di legittimità poiché la valutazione ELla prova logica, desumibile da un quadro indiziario articolato, deve essere complessiva e non frammentata ed è rilevabile in cassazione una sua irragionevole minimizzazione o svalutazione (tra tante, Sez. 6, n. 1979 EL 16/05/1997, Rv. 209110). Nel caso a giudizio il primo giudice ha effettuato un'esaustiva ricostruzione dei contenuti dei SAL in relazione a ciascuno dei campi in contestazione, saggiandone l'attitudine probatoria a riscontrare la tesi d'accusa con verifica positiva solo in relazione ai sette campi per cui emetteva condanna nei confronti degli imputati. Ha argomentato che la provenienza di detti documenti da SA deve ritenersi un dato nella sostanza incontestato, essendo la società pacifica subappaltatrice dei lavori di esecuzione dei parchi fotovoltaici alla stregua dei contratti di subappalto acquisiti in atti ed essendo, altresì, provato che i SAL venivano trasmessi per via informatica alle società destinatarie, ER/ON e VE, presso la sede milanese, dalla dipendente SA Falcicchio. Pertanto, ha escluso decisivo rilievo alla mancata sottoscrizione dei documenti, risultando acclarata la provenienza effettiva degli stessi, mai disconosciuta dai rappresentanti ELla compagine, mentre le fatture cui accedevano i computi metrici non risultano essere mai state oggetto di contestazione da VE, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e sono state regolarmente pagate. Aggiungeva, infine, il Tribunale che la SA non aveva all'evidenza alcun interesse a trasmettere alle committenti stati di avanzamento lavori sottostimati e, in esito al confronto con i dati risultanti dai documenti successivi, datati 31 GIo 2011, inteso a verificare la congruenza ELle voci relative alla posa in opera dei pannelli solari, concludeva riconoscendo "una funzione EL SAL autenticamente descrittiva ELla sequenza dei lavori eseguiti". Simile struttura argomentativa, strettamente aderente ai dati documentali e pienamente esplicativa EL percorso logico seguito dai primi giudici, è stata sovvertita in appello con argomenti giuridicamente erronei e lo svilimento dei singoli elementi probatori dotati di capacità rappresentativa, senza che la trama motivazionale dimostri uno spessore e un rigore logico suscettibili di dar conto in maniera compiuta e persuasiva ELle ragioni che fondano gli antitetici esiti decisori attinti in sede d'impugnazione. Invero, la sentenza impugnata, nell'ottica ELla parcellizzazione degli elementi di prova, ha sostenuto che non può attribuirsi valenza probatoria alla esistenza di documenti di trasporto successivi alla data EL 31 Dicembre 2010, in mancanza di tempestiva ricognizione EL luogo di consegna, ELla allocazione dei singoli moduli fotovoltaici trasportati e ELl'accertamento ELle ragioni stesse ELla consegna, se di completamento degli impianti, di sostituzione di altri moduli già installati, di mero stoccaggio o di realizzazione di campi afferenti ai successivi Conti Energia (pag.137), ignorando EL tutto le considerazioni svolte dal Tribunale a confutazione dei cennati profili alle pagg. 118 e segg., da cui risulta che i giudici di primo grado si erano fatti carico ELla dettagliata analisi dei rilievi difensivi in ordine ai documenti di trasporto, asserendo che "per tutti quei carichi, pervenuti in Italia tra novembre e dicembre 2010, per cui, a causa ELla mancanza EL codice identificativo EL container, non è possibile procedere ad un abbinamento tra il carico pervenuto a Taranto e la mail di destinazione di PA SO, permane, a giudizio EL Collegio, un'indubbia incertezza sulla possibilità di assegnare a ciascun autonomo documento di trasporto un valore ricognitivo ELla sede finale dei moduli. Per tali moduli, infatti, non può in nessun caso affermarsi che la sede riportata nel documento di trasporto sia anche quella di effettiva installazione dei moduli, ben potendosi trattare di centro di provvisorio stoccaggio, in attesa ELla destinazione finale EL carico definita da mail di VE". La sentenza impugnata ha, altresì, ritenuto che le mail di PA SO non fossero finalizzate ad impartire direttive circa la destinazione dei moduli ma costituissero "una mera comunicazione, a fini ricognitivi e di rendicontazione, in favore ELl'originario importatore" (pag. 148). Trattasi di un assunto apodittico che non tiene conto che 43 il primo giudice, a pag. 120 e segg., aveva affrontato il problema e segnalato che la Guardia di Finanza, nella ricostruzione confluita nel quadro sinottico definito allegato 295 bis, aveva individuato l'esistenza di sedi di "prima consegna", distinte da quelle finali, esemplificando l'iter •seguito per la consegna dei 644 moduli identificati dalla bolla doganale n. 11357/E EL 17 dicembre 2010, giunti il 27 dicembre 2010 presso il porto di Taranto e conferiti al deposito Schenker per essere, infine, destinati all'impianto CA solo con la nnail EL 31 gennaio 2011. In questo, come in altri casi, ad escludere la valenza meramente ricognitiva ELla mail EL SO, vale il carteggio tra il medesimo e il Baronio EL 21 marzo 2011 circa l'effettivo arrivo dei pannelli nel sito già individuato con la mail EL 31 gennaio precedente». 3.2.2. La sentenza impugnata, dopo aver esaminato la sussistenza EL fatto sub B) a pg. 79 e ss., tratta ELla responsabilità EL ricorrente a pg. 96 e SS. A tale ultimo riguardo, richiama l'analisi ELle premesse introduttive ELla sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione ELlo schema societario da cui il Tribunale aveva tratto l'affermazione ELla responsabilità di ME in relazione alla sussistente "ottica di gruppo" (v. pg. 79 e ss.). Afferma che le questioni dedotte dalla difesa sono estremamente generiche - rispetto ad una sentenza di primo grado, giustamente, definita di "rara completezza" (v. pg. 97) - e riporta la parte ELla sentenza a riguardo, secondo la quale la responsabilità EL ricorrente non deriva dal ruolo verticistico da lui rivestito ma dalle sue concrete funzioni svolte in seno ad VE, LE ed ER CE, che destituiscono di fondamento l'assunto difensivo secondo il quale "le false attestazioni rese nei rispettivi atti da UR e GI fossero state apposte sulla base di una concertazione intervenuta tra questi ultimi, di cui erano tenuti all'oscuro i vertici di VE, allo scopo di salvaguardare SA dai rischi contrattuali correlati ai ritardi nella consegna dei lavori" (v. pg. 98 e ss. ELla sentenza impugnata). 3.2.3. Il terzo motivo, logicamente pregiudiziale in quanto riguarda la condotta obiettiva, è genericamente proposto per ragioni in fatto. La sentenza impugnata — censurando la prossima inammissibilità ELl'appello sul punto, rilievo incontestato nel ricorso - ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici — nell'ambito ELlo specifico dictum rescindente — ELla valenza probatoria dei SAL (v. pg. 82 e ss.) come pure ELla certa attendibilità ELle dichiarazioni di IT UR, già destinatario di patteggiannento con sentenza definitiva, direttore dei lavori sugli impianti gestiti da SA (v. pg. 85 e ss.), peraltro riscontrato dalle dichiarazioni di BO e di GI oltre che da documenti (v. pg. 91): il predetto è, pertanto, EL tutto correttamente individuato, nell'ambito ELl'affare milionario, quale persona adatta — per manifesta incompetenza in materia - nel rivestire un ruolo EL tutto insignificante e lasciare spazio alla SA 44 nella realizzazione degli impianti, firmando documenti attestanti circostanze non vere, condotta per la quale è reo confesso. 3.2.4. Il secondo motivo, riguardante il profilo soggettivo, non contesta l'accertata . "ottica di gruppo" alla base ELla vicenda in esame, reitera l'assunto difensivo in ordine alla mancanza di consapevolezza e volontà EL ricorrente in ordine ai fatti in contestazione sulla base EL generico assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe stato riconosciuto responsabile solo per la posizione rivestita all'interno di VE NE e ELle società veicolo, sulla base ELle due mail indicate nel ricorso, di cui assume essere stato travisato il contenuto. La censura, ancora una volta, non si fa carico ELlo stigma di genericità conferito al corrispondente motivo di appello che ha indotto la Corte di merito a riportare l'eloquente, chiara e completa, disamina condotta dal Tribunale a riguardo (v. pg. 97 e ss.) volta a ELineare, sulla base ELle concrete emergenze considerate, il ruolo direttivo svolto dal ricorrente (e da RG) nell'attività criminosa dispiegatasi secondo le modalità già sopra richiamate in cui le società coinvolte risultano gestite da AK e RG (da questi definito suo "capo") ai quali, EL tutto logicamente, sono ricondotte le falsificazioni oggetto ELla condotta criminosa, in base ad un ruolo apicale concretamente svolto «diretto ad assicurare un controllo e un coordinamento su tutte le fasi necessarie ELl'iter di formazione degli impianti e garantire un'unitaria linea d'azione». 4. Il ricorso EL responsabile civile Società LE S.A. è complessivamente infondato e deve essere respinto. 4.1. Il primo motivo, riguardante il difetto di legittimazione passiva ELla ricorrente, è infondato oltre che genericamente proposto. Secondo la prima decisione, LE, EL cui "Board of Directors" ME e RG facevano parte agendo quali "managing directors", era socio unico di molte ELle Società veicolo indicate in imputazione, dandosi conto - secondo l'incontestato criterio di legittimità indicato (Cass. civ., sez. I, 24/11/2005, n. 24834) - EL "quidpluris", secondo i concreti plurimi elementi indicati (v. pg. 281 ELla sentenza), che, individuando "l'abuso ELla personalità giuridica" ELla controllata, dava luogo alla responsabilità EL partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata, con riconduzione alla controllante dei rapporti giuridici facenti capo al soggetto interposto. Con il quinto motivo di appello ( v. pg. 59 ELla sentenza impugnata) la difesa di LE S.A. deduceva l'insussistenza EL ritenuto "abuso ELla personalità giuridica" ELle società veicolo da parte di LE, la Corte di appello risponde che l'intervenuto rigetto ELl'appello EL GSE relativamente all'estensione ELla responsabilità, in solido con LE, anche ELle società veicolo, per i fatti commessi da ME e RG in relazione al capo D) rende non più valutabile 45 • l'appello di LE, in quanto non sarebbe più possibile individuare un diverso convenuto rispetto all'azione civile esercitata dal GSE, comunque affermando l'assoluta genericità ELla censura in ordine al ritenuto abuso di personalità, rispetto alla completa motivazione resa in primo grado. Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata alcun travisamento ha operato ELla deduzione in appello, correttamente escludendo di poter apprezzare la prospettiva difensiva di responsabilità ELle SpV, essendo stata già esclusa l'estensione ad esse ELla responsabilità civile in relazione alla domanda proposta da GSE, unico dominus a riguardo. In ogni caso, assorbente risulta il rilievo ELla mera reiteratività, secondo una inammissibile declinazione in fatto, ELla censura in ordine alla mancanza EL quid pluris volto a individuare l'abuso di personalità giuridica da parte ELla ricorrente nei confronti ELle società controllate, ineccepibilmente affermata dalla prima sentenza e genericamente censurata in appello. 4.2. Quanto al secondo e terzo motivo, riguardante la affermata responsabilità degli imputati, volti a valorizzare le dichiarazioni liberatorie di LA in uno agli altri elementi indicati in ricorso, sono sostanzialmente proposti secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto degli elementi probatori considerati a carico degli imputati e, comunque, infondati secondo quanto già detto in relazione ai sovrapponibili ricorsi proposti - in relazione al capo D) - dai ricorrenti RG e ME, tenuto conto EL rinvio operato dalla sentenza alle ragioni EL rigetto - sulle analoghe questioni - dei rispettivi appelli, non essendone contestata la ritenuta sovrapponibilità. 5. Il ricorso EL responsabile civile VE EM Ltd. è solo in parte fondato. 5.1. Il primo motivo è fondato. La prima sentenza aveva disposto la condanna ELla ricorrente, in solido con ME e EC nonché SA SR, con riferimento ai reati di cui al capo B), al risarcimento EL danno in favore di GSE spa. La sentenza impugnata, nell'enunciare il settimo e ottavo motivo di appello riguardanti il ELitto sub B), pur annotando che essi riguardano la responsabilità per fatto commesso da EC che non appartiene alla competenza ELla Corte adita (v. pg. 65 ELla sentenza impugnata), purtuttavia, ha confermato, in relazione al capo B), le statuizioni civili ELla sentenza di primo grado pronunciate a carico degli imputati e ELla ricorrente VE EM in favore di tutte le parti civili costituite. La decisione deve essere censurata in ragione ELla assenza di ragioni e ELla decisiva dissonanza con la assoluzione EL EC dal reato sub B) nel 46 precedente giudizio di appello, passata in giudicato per mancato ricorso in sede di legittimità EL Procuratore generale. Ne consegue, in accoglimento EL motivo, l'annullamento senza rinvio ELla sentenza impugnata limitatamente alla condanna ELla ricorrente quale responsabile civile in relazione al capo B). 5.2. Il secondo e terzo motivo, riguardanti la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo D), volto a censurare la non credibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA e la mancata considerazione EL rilievo sulla condotta omissiva sono complessivamente infondati, rinviandosi a quanto già esposto in relazione ai sovrapponibili pertinenti ricorsi proposti dagli imputati ME e RG. Con riguardo ai motivi di appello la sentenza di appello esamina il nono motivo con riguardo alla limitata verifica su un campione di pannelli e alla non considerata idoneità tecnica di essi, opponendo un insuperato giudizio di genericità ELle doglianze rispetto a quanto accertato dal Tribunale, di cui si riportano le eloquenti, chiare e complete, argomentazioni in parte qua, dichiarando gli altri inattuali o già esaminati. Cosicché, rimasto incontestato il legittimo rinvio all'esame ELle analoghe questioni proposte dagli imputati AK e RG, deve, in questa sede, riportarsi quanto già detto - in relazione ai predetti ricorsi - in relazione alla incensurabile valutazione frazionata ELle dichiarazioni EL LA e, quindi, ELla inattendibilità ELle sue dichiarazioni liberatorie nei confronti dei due principali imputati. Quanto al terzo motivo, la relativa censura si connota per la sua inammissibilità originaria assumendo alla sua base una generica lettura ELle ragioni ELla affermazione di responsabilità. 5.3. Il quarto motivo è inammissibile. Quanto al danno patrimoniale e l'ingiusto profitto sub D), la questione non risulta devoluta in appello (v. pg. 65), non potendosi apprezzare ai fini ELl'ammissibilità - in base alle connotazioni EL principio devolutivo già richiamate - lo svolgimento ELle relative considerazioni nel corso EL giudizio di rinvio. Quanto alla idoneità tecnica degli impianti, la censura è generica rispetto alla censurata genericità ELl'appello a riguardo e alla adesione alla prima decisione (v. pg. 124 e sg.) che esplicita le ragioni ELla infondatezza ELl'assunto difensivo circa la conformità tecnico-qualitativa dei moduli cinesi ai parametri imposti dalla normativa. Quanto all'utilizzo di elementi provenienti dalla decisione su DO, la censura è generica non rinvenendosi la devoluzione EL tema in appello rispetto, 47 • peraltro, alla utilizzazione ELla sentenza definitiva ai sensi ELl'art. 238-bis cod. proc. pen. Infine, infondata è la censura di omessa motivazione sul tema ELla incompletezza degli accertamenti, fondandosi la ritenuta inammissibilità ELl'appello sulla mancata confutazione ELle richiamate ragioni ELla prima sentenza a riguardo. 5.4 Quanto al rilievo proposto dalla nota difensiva, esso è fondato in quanto - come risulta dalla prima sentenza - la ricorrente non è stata condannata, unitamente agli imputati ME e RG e alla LE S.A., al risarcimento dei danni in favore di AM OL LY DI SR e AM OL AS (v. pg. 295 ELla prima sentenza), cosicché non poteva darsi luogo alla revoca ELle statuizioni civili a carico ELla VE EM (v. pg. 158). Deve, pertanto, essere disposta - ai sensi ELl'art. 130 cod. proc. pen. - la correzione ELl'errore materiale contenuto nel dispositivo ELla sentenza, in relazione alla pronuncia di assoluzione di OR ME e CO RG dal reato di cui al capo F), espungendo la espressione "VE EM". 6. Il ricorso EL responsabile civile SA Energie Alternative SR è complessivamente infondato e deve essere respinto. 6.1. La sentenza ha ritenuto che i motivi proposti in appello trovavano adeguata valutazione in quelli già valutati in relazione agli atti di gravame degli imputati dei reati di cui ai capi B) e D) e tale giudizio di sovrapponibilità non è censurato dalla attuale ricorrente. 6.2. Il primo motivo - riguardante la connessione con la responsabilità di GI in relazione al capo D) - è genericamente proposto secondo quanto si è già esposto in relazione al primo motivo EL ricorso nell'interesse di GI, non sottraendosi a tale giudizio il dedotto mancato rilievo alla decisione resa dall'Adunanza plenaria EL Consiglio di Stato EL 11 settembre 2020, in relazione alla quale la sentenza rescindente aveva espresso il proprio dictum sull'errato rilievo conferitogli dalla precedente sentenza assolutoria. 6.3. Il secondo motivo - riguardante la connessione con la responsabilità di AK in relazione al capo D) e proposto sul rilievo ELla sola rappresentanza legale EL predetto in SA - è infondato, non avendo la Corte di appello alcun obbligo di specifica considerazione ELla indicata censura sia in relazione a quanto già detto in ordine al coinvolgimento di ME attraverso la concentrazione in capo a lui di cariche apicali ed esponenziali nelle società coinvolte nella condotta truffaldina, sia con riferimento alla genericità ELla deduzione rispetto alla specifica motivazione offerta sullo stesso tema, sollevato dalla difesa in primo grado, dalla prima sentenza a pg. 284. 48 Costituisce, invero, jus receptum che, in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento ELla sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarata inammissibile (Sez.. 4, n. 1982 EL 15/12/1998, dep. 1999 ., Iannotta, Rv. 213230 - 01). 6.4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto la provvisionale, come già detto, non ricorribile in sede di legittimità. 7. I ricorsi ELle parti civili AM OL SA ed EA OL LY DI s.r.l. sono infondati e devono essere respinti. 7.1. La vicenda riguarda il reato di cui al capo F), imputato a CO RG e OR ME in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 640 c.p. e 61 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro, RG in qualità di Consigliere Delegato e in rappresentanza di LE S.A. con sede in Lussemburgo 5 Rue Guillaume Kroll, controllata da VE NE Ltd e da Enovos LU SA, AK come managing director ELla stessa LE, in occasione ELla cessione al prezzo di 36.864.618 euro ELle quote di Ens OL One s.r.I., ER CE OL Production s.r.I., ER CE Green Investements s.r.I., LE Green Investnnent s.r.I., ER CE Green Power s.r.l. , ENS OL Four s.r.I., Energia Fotovoltaica 14 Soc. Agr. a r.I., Energia Fotovoltaica 25 Soc. Agr. a r.I., con artifici e raggiri consistiti nel sottacere la carenza ELle condizioni per l'ammissione al regime ELle tariffe incentivanti GSE, procuravano ingiusto profitto ad LE SA pari al valore EL contratto, inducendo EA OL LY DI s.r.l. (sede in Roma, Via Marcello Prestinari 15) 13 e la controllante finanziatrice, quotata alla borsa di Oslo, EA OL SA (con sede in Dronningen 1, 0287 Oslo), ad effettuare bonifici con tre distinti versamenti, così cagionando danno patrimoniale di rilevante gravità in danno di EA OL. Milano, 15 luglio 2014. 7.1.1. La sentenza rescindente, a riguardo, ha affermato quanto segue. «Con riguardo al capo F) la Corte territoriale ha evidenziato che l'esito assolutorio nei confronti dei prevenuti ME e RG discende direttamente dalle pronunzie liberatorie rese in relazione ai capi B) e D), escludendo, nel contempo, la ravvisabilità nel comportamento tenuto dall'AK nel corso ELle trattative con le società AM, di "alcuna significante omissione comunicativa", dal momento che nella data room erano stati inseriti i verbali di operazioni compiute redatti dalla G.D.F. in occasione degli accessi sui campi fotovoltaici, recanti il procedimento penale (44638/13 R.G.N.R.), l'Autorità giudiziaria procedente nonché diverse informazioni sulla natura degli accertamenti ed il tipo di attività svolta;
il decreto EL Tribunale di Reggio Emilia EL 6 Marzo 2013 di revoca EL termine per la presentazione EL piano concordatario di AION, contenente 49 l'espresso riferimento alla esistenza di una "indagine penale in corso presso la Procura ELla Repubblica di Milano in ordine al reato di cui all'art. 640 secondo comma n. 1 EL codice penale". Segnalavano, inoltre, i giudici d'appello che il c.d. report SI e NI, redatto in due versioni datate 13 e 24 Giugno 2014, aveva espressamente rappresentato la presenza di criticità relative al campo EN.F014, ribadite a seguito di presentazione di un attestato di Factory Inspection. Pertanto, secondo la Corte di merito, gli imputati -nell'ambito ELle rispettive competenze- avevano assolto agli oneri informativi a loro carico in fase di trattative, a nulla rilevando l'omessa ostensione EL decreto di perquisizione EL 19/12/2012 a fronte di una mole di informazioni tale da consentire una consapevole formazione EL consenso all'operazione da parte ELl'acquirente. Osserva la Corte che l'esito assolutorio EL giudice d'appello si fonda su una valutazione solo parziale dei materiali processuali e sottovaluta la dirimente scansione ELle vicende negoziali. Come ricostruito dalla sentenza di primo grado alle pagg. 226 e segg., dopo l'avvio ELle trattative, avvenuto nel giugno 2013, il 31 dicembre successivo LE S.A. ed AM stipulavano un accordo di vendita ("Share purchase Agreement"), versato in atti dalle ricorrenti, in cui la venditrice, tra l'altro, garantiva che gli impianti fotovoltaici di proprietà ELle società progetto erano già stati costruiti, connessi alla rete elettrica di distribuzione nazionale e pienamente funzionanti nel totale rispetto e in conformità ai relativi permessi e che essi risultavano conformi a ogni legge, previsione normativa e regolamento e/o disposizione applicabile;
che gli impianti fotovoltaici beneficiavano regolarmente ELle tariffe incentivanti, previste dal Ministero ELlo Sviluppo Economico Italiano di concerto con il Ministero ELl'Ambiente e ELla Tutela EL territorio e EL Mare, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti da ogni legge e regolamento ad essi applicabile;
che il venditore, le società progetto e i rispettivi amministratori, legali rappresentanti o dipendenti non erano coinvolti in procedimenti penali e non vi erano motivi per ritenere che tali soggetti fossero o potessero essere coinvolti in procedimenti penali con riferimento all'ufficio ricoperto in uno dei suddetti enti;
che "tutti i documenti e le informazioni j che dovevano essere forniti dal venditore sino alla data ELl'effettiva cessione, in relazione agli impianti fotovoltaici, erano e dovevano continuare ad essere veri, completi ed accurati in tutti i loro aspetti" (art.
5.1 contratto cit.). La venditrice assicurava, inoltre, che non esistevano fatti o circostanze - conosciute dal venditore e non comunicate all'acquirente o ai suoi consulenti- che, se rivelate, avrebbero ragionevolmente indotto un investitore professionale a non concludere l'accordo o a concluderlo a termini e condizioni diverse da quelle pattuite. Tali clausole contrattuali hanno mantenuto efficacia tra le parti fino alla stesura EL contratto definitivo in data 15/7/2014, che le ha espressamente richiamate, stabilendo che "il presente atto di cessione non sostituisce, né annulla, né supera, 50 né modifica in alcuna parte ed in alcun modo eventuali pattuizioni, intese o contratti intercorsi tra le Parti in precedenza e aventi il medesimo oggetto[...] La Corte di merito ha proceduto ad una sorta di prova di resistenza al fine di sostenere che l'omessa comunicazione alla controparte EL decreto di perquisizione EL 19/12/2012 non ha nociuto all'acquirente, essendo desumibili le informazioni contenute nel richiamato documento da altri atti caricati sulla data room. Siffatta interpretazione non è coerente con l'onere informativo a carico ELla promittente venditrice né con la costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini ELla valutazione ELle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento EL raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale EL soggetto passivo (tra molte, Sez. 2, n. 28791 EL 18/06/2015, Rv. 264400; Sez. 6, n. 13411 EL 05/03/2019, Rv. 275463). In sostanza, le clausole contrattuali imponevano l'ostensione ELl'atto in adempimento all'obbligo di buona fede che permea le relazioni negoziali. L'efficacia decettiva ELl'inadempimento radica, dunque, nell'omissione di un atto dovuto tanto più rilevante a fronte ELl'ostensione di atti successivi che lo presupponevano, quali i verbali ispettivi ELla G.d.F. Né la sentenza impugnata si è adeguatamente confrontata, al fine ELl'apprezzamento ELla rilevanza ELla contestata omissione, con la stringente sequenza temporale ELle comunicazioni intercorse tra le parti a far data dal febbraio 2014, allorché filtravano notizie di stampa su un'indagine relativa ai campi fotovoltaici appartenenti ad LE. Il Tribunale ha, infatti ricordato, che il 4 febbraio 2014 AM inviava, una lettera a OR AK e TE AM (referente per le comunicazioni), indirizzata per conoscenza anche a RG, BO e ZU, con cui chiedeva chiarimenti sul coinvolgimento ELle società veicolo, dei venditori azionisti e degli amministratori in procedimenti penali di qualsiasi tipo, invitandoli espressamente a "indicare se il venditore, le società target e i loro rispettivi direttori, funzionari o dipendenti sono attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l'avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi. Si prega di indicare se gli azionisti EL venditore e i loro rispettivi direttori, funzionari o dipendenti sono attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l'avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi (a condizione che l'eventuale procedimento penale possa potenzialmente avere un impatto sul venditore, sulle società target e sugli impianti) (sent. Trib.pag. 230). Ad evasione ELla richiesta, con lettera EL 10 febbraio 2014, ME informava AM che il 18 dicembre 2013 ed il 22 gennaio 2014, LE era stata informata di accertamenti condotti da parte ELla Guardia di Finanza (su richiesta EL Tribunale di Milano) in pari data sugli impianti di proprietà ELla società ENS OL Five S.r.l. 51 (ENS 5), in passato appartenuta ad LE e ceduta al fondo di investimento Venice European Investiment (VEI) Capital S.p.A. nel mese di Agosto 2012, specificando che l'accertamento era "focalizzato su specifiche tecniche (dimensioni, identificazioni ecc.) ed informazioni pertinenti fornite al GSE e alle Autorità" e che "LE non è a conoscenza dei fatti che hanno causato tali indagini e non è altresì a conoscenza ELla mancanza di conformità alle normative pertinenti. Pertanto LE non si aspetta problemi derivanti da tali indagini". Nella successiva riunione EL 4 Marzo, espressamente richiesta da AM, secondo le dichiarazioni EL teste Jakobsen, "il signor RG continuava a reiterare il concetto che non ci fosse alcun rischio di fronte alle mie rimostranze, e al fatto che io chiedessi che non dovessero esserci rischi". Il 20 marzo 2014 AM inviava un'ulteriore nota in cui ribadiva di non voler assumere rischi di natura penale e lamentava l'incompletezza ELle informazioni fornite dalla controparte. Le ricorrenti AM hanno, peraltro, segnalato che erroneamente la Corte territoriale ha datato la missiva 26 Marzo, sostenendo che le rimostranze di SE erano infondate, essendo già stati caricati sulla data room i verbali ELla Guardia di Finanza, adempimento in realtà eseguito solo in epoca successiva alla comunicazione, e comunque, inidoneo a fornire risposta alle richieste ELla promissaria acquirente di conoscere con puntualità le origini e le ragioni ELl'investigazione [...] E', dunque, in siffatto contesto che deve essere inquadrato l'esame ELl'efficacia decettiva ELla mancata esibizione EL decreto di perquisizione e sequestro EL 19 dicembre 2012, documento che, come segnalato dalla difesa ELle pp.cc ., era l'unico che - attraverso la provvisoria incolpazione - esplicitava la natura ELla condotta truffaldina e i campi coinvolti. L'imputazione provvisoria evidenziava, infatti, in modo chiaro, che si procedeva in ordine "al reato di cui all'art. 640, comma II n. 1, c.p.", indicando la condotta fraudolenta nella sostituzione ELl' "etichetta attestante la provenienza extracomunitaria su pannelli solari da installare nell'ambito EL territorio nazionale con false etichette di origine CE, inducendo l'organismo pagatore EL Ministro ELl'Economia, GSE SpA, partecipata totalmente dall'Ente, a erogare il contributo maggiorato EL 10% di cui all'art. 14 co. I, lettera d) EL DM 5.5,2011 (cd, "Quarto Conto Energia) con conseguente ingiusto profitto e relativo danno patrimoniale per le casse pubbliche". Né con riguardo alla successiva evoluzione ELle trattative può trascurarsi che la verifica condensata nel c.d. report SI e NI fu effettuata in tempi brevissimi (circa un mese) sulla base ELla documentazione messa a disposizione dal dipartimento tecnico di VE e dei chiarimenti forniti da EC e BO, sicché i consulenti concludevano nel report di sintesi per il possesso da parte ELle società ispezionate dei requisiti per l'ottenimento EL bonus europeo EL 10%, anche sulla base EL controllo documentale relativo al 52 solo costo dei materiali fatturati. Manifestavano un solo, residuale, dubbio circa "la possibilità di riferire l'attestazione di Factory Inspection ai moduli di cui alla scheda di prodotto che riporta la dicitura "Rev02010" (installati sul sito) (In.fo 14, n.d.r.) o a quelli di cui alla scheda di prodotto che riporta la dicitura "Rev02012" (non presenti sul sito)". Pertanto, gli stessi formulavano un giudizio di "formale compatibilità", pur non escludendo l'astratta possibilità di approfondimenti da parte EL GSE e "in caso di acclarata e riconosciuta carenza.. .ELla idonea certificazione" il conseguente venir meno EL premio EL 10% sull'incentivo ed il recupero ELle somme erogate in passato, in forza di quanto previsto dal D.M. 11/05/2011 e dal D.M. 31/01/2014. V'è da chiedersi, inoltre, se il carattere degli accertamenti devoluti ai consulenti terzi fosse idoneo ad attestare non la regolarità formale ma la liceità dei campi verificati, avuto riguardo alla natura ELle violazioni strumentali oggetto di contestazione e alle loro modalità di realizzazione. La motivazione ELla sentenza impugnata non si è, dunque, rapportata in maniera corretta ed esauriente all'ampio compendio probatorio versato in atti, enucleando argomenti a sostegno ELl'esito assolutorio che non hanno carattere dirimente e trascurando elementi qualificanti ai fini ELla prova circa l'addebito elevato e i connessi profili d'imputabilità soggettiva sicché anche in relazione al capo F) deve rilevarsi la fondatezza ELla proposta impugnazione». 7.2. Il primo motivo è infondato. 7.2.1. La sentenza impugnata (v. pg. 130 e ss.), nell'esaminare l'appello di ME e RG in relazione al reato di cui al capo F) e quello connesso di LE S.A., esclude di dover correlare la vicenda sub F) alla precedente affermazione di responsabilità degli imputati sub B) e D) e afferma - dopo aver stigmatizzato la genericità EL capo di imputazione in ordine alla condotta truffaldina - che se l'unico vulnus nella correttezza contrattuale è costituito dall'aver taciuto l'esistenza EL verbale di perquisizione effettuata presso le sedi IO Technology, RE e ON 11 19 dicembre 2012 - riguardante un'indagine per frode in relazione all'origine europea dei pannelli - «è proprio la comunicazione di altre informazioni alla controparte che conduce a ritenere non raggiunta la prova - oltre ogni ragionevole dubbio - ELla condotta truffaldina degli imputati» ( v. pg. 132). Secondo la sentenza impugnata, la prima decisione non indica il momento in cui l'ostensione EL decreto di perquisizione e EL relativo verbale avrebbe potuto determinare una diversa scelta ELl'acquirente (v. pg. 133). In ogni caso, si sarebbe dovuto provare che l'ostensione avrebbe costituito informazione utile ad AM per valutare la convenienza ELl'acquisto ELle SPVs a cui venivano successivamente revocati gli incentivi GSE in ragione ELle presunte false asseverazioni di fine lavori (v. pg. 134) e, secondo la sentenza, la risposta è 53 negativa in base all'esame ELle vicende successive in quanto "il protrarsi ELla trattativa a fronte di altre e parimenti allarmanti notizie pare suggerire il contrario" (v. pg. 136). La Corte appunta la sua attenzione sull'accordo EL 31 dicembre 2013, avvenuto nel corso ELla due diligence di AM, nell'ambito EL quale risultano "fornite garanzie di regolarità che poi si riveleranno insussistenti, ma merita osservare che tale condotta non risulta contestata nel capo di imputazione né agli imputati né ad altri soggetti (certamente RG e ME non lo sottoscrissero personalmente), assumendo che neppure il Tribunale vi attribuisce valore ingannatorio o decettivo puntando, al contrario, esclusivamente sull'omessa ostensione EL verbale di perquisizione" ( v. pg. 137). Prospettiva che non convince la Corte di appello anche alla luce ELla premessa che si legge a pag. 237 EL capitolo dedicato alle "valutazioni sul capo F)" dalla quale si evince chiaramente che la responsabilità degli imputati è stata affermata secondo quel paradigma che li vede colpevoli di tale reato in quanto colpevoli dei reati di cui ai capi B), D) ed E) (v. ibidem). Conclusione che non soddisfa la Corte, la quale stigmatizza come il primo Giudice abbia omesso di "vagliare e spiegare come, nell'ambito di una trattativa di svariati milioni di euro, RG e AK, da soli, sarebbero riusciti a frodare AM, i suoi professionisti, i suoi legali, gli enti di certificazione d controllo, senza comunicare nulla a quelli che, insieme a loro, quella trattativa avevano portato avanti per mesi e mesi (TE ER e MA AU) (v. pg. 138). Così, richiamando Sez. 2, 3 ottobre 2023, n. 46209, nega l'esistenza EL quid pluris che deve caratterizzare il "silenzio"(consistente nella predetta mancata ostensione), perché abbia attitudine ingannatoria in quanto gli indicati documenti caricati nella data room avevano una valenza pari se non superiore rispetto al citato verbale (v. pg. 140). Ancora, la sentenza censura la lettura data dal Tribunale alla corrispondenza tra EA e LE (v. pg. 141). A riguardo, le informazioni dovevano essere correlate al verbale di ispezione EL 25.3.2014, regolarmente inserito nella data room, palesandosi come esso non rivelava nulla di meno rispetto a quello che si poteva leggere nel verbale di perquisizione EL 19.12.2012. Ancora, si valorizza il riferimento, nella missiva EL 11.3.2013, alla ipotesi "che GSE sospenda o revochi le tariffe su En. Fo. 14", quale campanello di allarme per AM e ELla ferma volontà di questa di proseguire le trattative;
analoga osservazione è formulata in relazione alle lettere EL 20 marzo 2014 e 28 marzo 2014 in relazione alla consapevolezza da parte di EA di rischi connessi al processo penale. Ancora, la sentenza esamina la valenza dei report ELl'advisor SI e NI (v. pg. 147 e ss.) concludendo che, seppur estraneo alla sussistenza ELla 54 condotta truffaldine, rafforza le perplessità ELla Corte circa l'induzione in errore di AM. Inoltre, si considera la valenza dei lodi arbitrali, considerati irrevocabili, volta ad escludere la • sussistenza EL quid pluris rispetto alla . mera inazione «non essendo implausibile che RG e OV, pur responsabili ELle truffe in danno EL GSE, abbiano cercato di portare avanti la trattativa - si ricordi non da soli ma a latere dei vertici di VE, nelle persone di HA e AU - nella speranza che l'interesse di AM alla acquisizione le facesse superare anche le criticità certamente presenti e palesemente rilevabili in concreto» ( v. pg. 156). Infine, la sentenza esamina l'assunto EL Tribunale in ordine all'obbligo informativo nascente dal contenuto EL decreto di perquisizione, osservando il suo superamento dalla documentazione successiva e l'assenza di obblighi informativi anteriori all'atto in assenza di trattative;
come pure l'illogicità EL riferimento alla questione ELla ultimazione dei lavori e ai collegamenti tra le società (v. pg. 158). Di qui l'assoluzione, ai sensi ELl'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. 7.2.2. Ritiene questa Corte che le censure difensive sono generiche e in fatto, facendo leva su un diverso apprezzamento EL compendio probatorio, non completamente e non illogicamente valutato dalla sentenza impugnata. In particolare, esse fanno leva sulla mancata considerazione ELla fattispecie sub B) e ELle condotte sub F), senza considerare l'autonoma valutazione dichiaratamente e correttamente perseguita dalla Corte rispetto alle condotte sub B) D) ed E), in ragione ELla loro strutturale non sovrapponibilità con quella di cui al capo F), e l'individuazione, quale punto cardine ELla condotta truffaldina, sia da parte EL Tribunale che ELla Suprema Corte, ELla omessa ostensione EL verbale di perquisizione EL 12 dicembre 2012. A tal riguardo, va considerata la condivisa dedotta genericità EL capo F), che - secondo la Corte di appello - ha favorito una insidiosa quasi discrezionalità EL giudice nella individuazione ELla condotta truffaldina, in ultimo individuata come sopra, in un contesto articolato e qualificato di trattative condotte da una pluralità di soggetti esperti. Così si deve rilevare come, sin dalla formulazione EL capo F), non si evince affatto la incriminazione ELla condotta comnnissiva consistente, secondo la prospettazione difensiva, nella "comunicazione di documentazione radicalmente falsa" ad AM e a riprova ELla genericità ELl'assunto difensivo, vi sono le ragioni ELla prima sentenza di condanna efficacemente compendiate nella sua conclusiva affermazione (v. pg. 253) che individua gli «artifici consistiti, innanzitutto, nell'ostensione alla controparte, nel corso ELle trattative, di un materiale conoscitivo di natura documentale parziale, attraverso l'inserimento nella virtual data room di atti investigativi e documenti che non segnalavano gli esatti contorni 55 ELl'indagine penale, inoltre, nel doloso occultamento ELle problematiche correlate alle perquisizioni EL 19 dicembre 2012 (da cui avrebbero potuto disvelarsi le irregolarità e le falsità commesse per l'ottenimento ELle tariffe EL II conto e degli incentivi EL IV conto), .nella perdurante manifestazione di rassicurazioni formali attraverso missive a firma ME ed una serie di clausole di cosiddette "representation and warranties", contenuti nell'accordo EL 31 dicembre 2013 e riprodotti feELmente ancora nell'atto di trasferimento degli impianti», condotte decettive dalle quali «è scaturita la decisione di AM di pervenire al trasferimento definitivo ELle società». 7.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in ragione ELl'intervenuto giudicato assolutorio in relazione al capo C), al quale l'impianto "Piangevino" è riferito. La manifesta infondatezza EL motivo di appello non induce alcuna nullità ELla sentenza in relazione alla omessa motivazione a riguardo, secondo il condivisibile orientamento per il quale l'omesso esame di un motivo d'appello non è causa di nullità ELla sentenza se il motivo è manifestamente infondato (Sez. 5, n. 3952 EL 18/02/1992, Crennonini, Rv. 189818 - 01). 7.4. Il terzo motivo è infondato. Secondo questa Corte, il Giudice di appello si è conformato all'orientamento di legittimità secondo il quale nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore ELle relative fonti di prova. (Sez. 2, n. 8733 EL 22/11/2019, dep. 2020, Le, Rv. 278629 - 02); ancora, il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione EL compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle EL precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 EL 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 — 02). La Corte di appello, invero, ha rispettato il vincolo ELineato dalla sentenza rescindente che aveva censurato la precedente decisione assolutoria di appello sotto il profilo EL vizio ELla motivazione, segnatamente con riguardo alla idoneità decettiva ELl'omessa ostensione EL decreto di perquisizione e correlato verbale, rimessa ad una rinnovata valutazione in fatto demandata al giudice EL rinvio, e da questi valutata nel contesto ELle trattative in cui era collocata, liberamente s 56 rivalutato, ed esclusa in conformità all'indicato orientamento di legittimità in tema di truffa contrattuale. Cosicché, infondato è l'assunto difensivo volto ad ancorare senz'altro la decisione EL giudice EL rinvio ad un irrevocabile accertamento ELla decettività ELla predetta condotta omissiva, escluso dai principi di diritto in tema di obblighi EL giudice EL rinvio ricordati dalla stessa sentenza rescindente. 7.5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto volto ad una rivalutazione EL fatto, in costanza di un apprezzamento ELle emergenze indicate da parte EL Giudice di appello priva di vizi logici e giuridici. Innanzitutto, la censura di travisamento EL fatto alla base EL giudizio sulla effettiva comunicazione di atti rilevanti si risolve in una sostanziale proposta di rivalutazione probatoria in costanza di una logica valutazione ELla conoscenza, resa possibile dagli atti ostesi, ELl'esistenza di indagini penali per una ipotesi di truffa aggravata. Analogo inammissibile approccio difensivo, che non attinge profili di illogicità, tantonneno manifesta, risulta poi proposto in relazione alla corrispondenza considerata dal giudice EL rinvio, fino alla nota di AM EL 20 marzo 2014 in cui sono evocati proprio "rischi di natura penale", ineccepibilmente riletta dal Giudice di appello ( v. pg. 144/145 ELla sentenza) come emergenza ELla consapevolezza da parte di AM di tali possibili rischi per i venditori derivanti dall'indagine penale, che è cosa evidentemente diversa dal manifestare l'intenzione di non volersene fare carico. Cosicché, anche la valutazione ELla successiva nota EL 28 marzo 2014 si colloca EL tutto logicamente all'interno ELla ricostruzione di "una partita in cui ciascuno gioca sugli equivoci che non una trattativa in cui le parti hanno messo chiaramente le carte in tavola" di cui espressivo indice è la "fantasiosa pretesa" di avere dal Pubblico Ministero una dichiarazione che "descriva chiaramente i fatti" (v. pg. 147 ELla sentenza impugnata). Infine, EL pari inammissibili sono le censure alle ampie valutazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla inconferenza rispetto al thema probandum EL c.d. "Report SI & NI" ( v. pg. 147 e ss. ELla sentenza impugnata), sulla base di una inaccessibile rivalutazione ipotetica poggiata sulla testimonianza EL teste AR. 7.6. Il quinto e sesto motivo sono complessivamente infondati. 7.6.1. Ritiene questo Collegio che non può essere condiviso l'assunto ELla Corte di appello, circa l'utilizzo dei lodi arbitrali ai sensi ELl'art. 238-bis cod. proc. pen. Il richiamo ELla sentenza impugnata, a fondamento di tale utilizzazione, alla affermazione secondo la quale l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua ELla disciplina complessivamente ricavabile dalla I. n.25 EL 1994 e dal d.lgs. n.40 EL 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva ELla funzione EL giudice ordinario non riguarda il fondamento ELl'istituto probatorio al quale è riferito e non tiene 57 conto ELlo jus receptum secondo il quale l'utilizzazione ELle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini ELla prova dei fatti in esse accertati ai sensi ELl'art. 238-bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile (Sez. 4, n. 28529 EL 26/06/2008, Mezzera, Rv. 240316); ancora, l'utilizzo ELle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini ELla prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione ELla prova;
pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 EL 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041); infine, in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini ELla prova EL fatto in esse accertato, essendo spiegato che, secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile EL giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza"(Sez. 3, n. 17855 EL 19/03/2019; Cavelli, Rv. 275702). 7.6.2. Cosicché i predetti lodi arbitrali (EL 2019 e 2024) potevano legittimamente essere posti nell'ambito EL compendio probatorio ed essere liberamente valutati, non rilevando la definitività o meno ELle decisioni. Infondata, invero, è la loro pretesa esclusione dal compendio, non valendo a riguardo il riferimento ELla sentenza rescindente posto a base EL quinto motivo di ricorso. La sentenza rescindente, nel censurare le valutazioni probatorie ELla precedente sentenza di appello in relazione alla produzione documentale - segnatamente i S.A.L. - riguardante il capo B), richiama l'art. 193 cod. proc. pen. (v. pg. 43) per sostenere l'errato parametro valutativo, riferito ai criteri civilistici, in ordine a detta documentazione e, nell'ambito di tale censura richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale in tema di esercizio ELl'azione civile nel processo penale, le previsioni contenute in un contratto stipulato tra le parti, che devolvono ad arbitri o assoggettano a particolari procedure l'accertamento di determinati fatti, non vincolano il giudice penale, che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità ELl'imputato e a determinare il danno risarcibile, senza che alcun vincolo probatorio di natura convenzionale possa influenzarne le 58 • determinazioni (Sez. 2, n. 4699 EL 16/01/2019, Rv. 276452), annotando che «il principio rileva specificamente per il lodo arbitrale in relazione alla contestazione sub F)». Ritiene, invero, questo Collegio che tale parentetica indicazione ELla sentenza rescindente non induce alcun giudizio di inutilizzabilità dei lodi arbitrali né escluda affatto la loro libera valutabilità da parte EL Giudice EL rinvio, risultando EL tutto conforme all'orientamento di legittimità appena sopra richiamato, tenuto conto ELla valenza di mero conforto (v. pg. 152 ELla sentenza) ELl'esito di tale valutazione in ordine alla complessiva connotazione ELla trattativa quale "partita sugli equivoci" (v. pg. 151, ibidem) rispetto ad un impianto argomentativo perciò EL tutto idoneo a giustificare le conclusioni raggiunte. 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di VE EM LT quale responsabile civile in relazione al capo B), rigettando nel resto il ricorso di VE EM LT. Al rigetto dei ricorsi di RG CO, GI EB, ME OR, EA OL SA, EA OL LY DI S.R.L., Società LE Société Anonyme e SA Energie Alternative S.r.l. consegue la condanna dei predetti al pagamento ELle spese processuali. Gli imputati e i responsabili civili, inoltre, devono essere condannati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile G.S.E. Gestore Servizi ERi S.P.A., che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. ME OR, inoltre, deve essere condannato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unicredit S.P.A., che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. AK OR, SA Energie Alternative S.R.L. e Società LE Société Anonynne vanno condannati al pagamento ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da UBI Leasing S.P.A., che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. 9. Deve essere disposta la correzione ELl'errore materiale contenuto nel dispositivo ELla sentenza impugnata in relazione alla assoluzione di AK OR e RG CO dal reato di cui al capo F) con la eliminazione ELle parole "VE EM". 59
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di VE EM LT quale responsabile civile in relazione al capo B). IG nel resto il ricorso di VE EM LT. IG i ricorsi di RG CO, GI EB, ME OR, EA OL SA,EA OL LY DI S.R.L., Società LE Société Anonyme e SA Energie Alternative S.r.l. che condanna al pagamento ELle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati e i responsabili civili alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile G.S.E. Gestore Servizi ERi S.P.A. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Condanna ME OR alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unicredit S.P.A. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Condanna ME OR, SA Energie Alternative S.R.L. e Società LE Société Anonyme alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da UBI Leasing S.P.A., che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Dispone la correzione ELl'errore materiale contenuto nel dispositivo ELla sentenza impugnata in relazione alla assoluzione di ME OR e RG CO dal reato di cui al capo F) con la eliminazione ELle parole "VE EM". Così deciso il 17/06/2025. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona ELla Sostituta Procuratrice generale TT LA, che ha concluso chiedendo: annullamento con rinvio nei confronti di RG CO e GI EB limitatamente alla confisca con rigetto nel resto;
rigetto EL ricorso di ME OR;
annullamento con rinvio in relazione alle statuizioni di cui al capo F); rigetto EL ricorso di LE Société Anonyme;
annullamento senza rinvio in relazione al primo motivo di ricorso di VE EM Ltd., annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione EL danno patrimoniale e rigetto nel resto;
annullamento con rinvio con riferimento al ricorso di SA Energie Alternative SR limitatamente alla determinazione EL danno patrimoniale e rigetto nel resto;
uditi i difensori: - Avv. Colotti CE, quale sostituto processuale ELl'Avv. Bongiorno Giulia, in difesa di AM SO AS e AM SO IT HO SRL, che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
-Avv. Dresda Vincenzo, in difesa di Unicredit S.P.A., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati;
- Avv. Andò Bruno, quale sostituto processuale ELl'Avv. Cagnola Fabio, in difesa di UBI LEASING S.P.A., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi degli imputati;
- Avv. Sarandrea Agostino, quale sostituto processuale ELl'Avv. Nanni Angelo, in difesa di G.S.E. Gestore Servizi ERi S.P.A., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi degli imputati;
- Avv. Masucci SIliano, in difesa di VE EM LT, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Gualazzi Alessandra, in difesa di Società LE Société Anonyme, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso e il rigetto dei ricorsi di AM SO AS e AM SO IT HO SRL;
-Avv. Campanile Alceste, in difesa di SA Energie Alternative Sri che chiede l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Laforgia Michele, in difesa di GI EB, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Padrone Raffaele Emilio, in difesa di GI EB, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
- Avv. Pisano Roberto, in difesa di RG CO, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso;
-Avv. Padovani Chiara, anche in sostituzione ELl'Avv. Saponara Vincenzo, in difesa di AK OR, che ha chiesto l'accoglimento EL rispettivo ricorso e il rigetto dei ricorsi ELle parti civili AM SO AS e AM SO IT HO SRL. -4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/4/2019 il Tribunale di Milano dichiarava: -ME OR e EC ES colpevoli dei ELitti di truffa aggravata e falso in concorso ascritti ai capi B) ed E) ELla rubrica, limitatamente ad alcuni dei campi fotovoltaici oggetto di contestazione e con riferimento al II Conto Energia;
-ME OR, CO RG, EB GI e EP TT colpevoli dei ELitti di truffa e falso ascritti ai capi D) ed E) ELla rubrica in relazione al IV Conto Energia e con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, richieste di concessione ELla tariffa incentivante, schede tecniche finali di impianto, flash list e certificati di conformità; -ME OR e RG CO responsabili EL ELitto di truffa aggravato al capo F). Condannava i predetti imputati a pena di giustizia. Dichiarava, inoltre, la parziale estinzione per prescrizione dei reati contestati al capo E), per quanto concerne il II Conto Energia, con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali di impianto relative ai campi fotovoltaici oggetto ELle statuizioni di condanna per i reati di cui al capo B), assolvendo gli imputati dai residui addebiti per insussistenza EL fatto Dichiarava insussistente la responsabilità ELle società a giudizio in relazione agli illeciti amministrativi contestati ex D.Lgs 231/2001. Condannava OR ME, ES EC, CO RG, EB GI e EP TT, in solido con VE SA, VE EM e SA s.r.I., al risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui ai capi B) e D) ELla rubrica in favore di G.S.E. S.p.A., da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale. Condannava, inoltre, ME e RG, unitamente al responsabile civile LE SA, al risarcimento dei danni in favore di AM SO IT HO e 3 AM SO AS con assegnazione di provvisionale;
ME, RG e TT al risarcimento EL danno in favore ELl'IN CA AM VE con assegnazione di provvisionale;
ME, RG, GI e TT al risarcimento EL danno in favore di Agr.En.Fo 60 a r.l. con assegnazione di provvisionale;
ME al risarcimento dei danni in favore di Unicredit Spa con assegnazione di provvisionale;
AK e EC al risarcimento EL danno in favore di Ubi Leasing con assegnazione di provvisionale. Disponeva, infine, la confisca per equivalente EL profitto dei reati di cui ai capi B) e D) ELla rubrica. Con sentenza EL 20/01/2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma ELla decisione impugnata dal Pubblico Ministero, dalle parti civili G.S.E. S.p.A., AM SO AS e AM SO IT HO, dai responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE SA, VE EM Ltd. e dagli imputati, assolveva gli imputati ME e EC dal ELitto di truffa sub B) per insussistenza EL fatto;
ME, RG e GI dal ELitto sub D) in parte per insussistenza EL fatto e in parte per non averlo commesso, nonché con detta ultima formula dal capo E); assolveva parzialmente la TT dalla contestazione sub D) in relazione ad alcuni degli impianti in contestazione e dichiarava l'estinzione per prescrizione ELle condotte ascrittele sub E). Assolveva ME e RG dal ELitto sub F) per insussistenza ELl'addebito, revocava le statuizioni civili a carico di ME, RG, GI e EC e dei responsabili civili LE S.A., VE EM e SA Energie Alternative SR. Revocava le statuizioni civili a carico ELla TT in favore di IN CA e revocava la condanna al pagamento di una provvisionale a favore di GSE. Revocava la disposta confisca EL profitto dei reati nei confronti di ME, EC, RG e GI, rideterminando l'importo confiscabile nei confronti ELla TT in euro 1.219,52. Con sentenza EL 06/10/2021 la Corte di cassazione, a seguito — per quanto in questa sede di interesse - dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e da AM OL SA e AM OL LY DI s.r.l. ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di RG CO, AK OR e GI EB in relazione ai capi B), D) e F) rispettivamente ascritti con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ELla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza EL 4 luglio 2024 in epigrafe la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, sull'appello proposto dagli imputati OR AK, CO RG, EB GI e dalle parti civili GSE S.p.A., AM OL SA e AM OL LY DI, nonché dai responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE S.A., VE EM Ltd avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma ELla decisione: 4 - ha assolto OR ME e CO RG dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha revocato le statuizioni civili in favore di AM OL SA e AM OL LY DI a carico degli imputati e EL responsabile civile LE S.A.; - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OR ME, CO RG e EB GI in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e D) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermando in relazione alle predette imputazioni le statuizioni civili ELla sentenza pronunciate a carico degli imputati e dei responsabili civili SA Energie alternative SR, LE S.A., VE EM Ltd in favore ELle parti civili costituite e, per l'effetto, ha revocato le confische per equivalente disposte a carico dei predetti imputati;
- ha rigettato, per quanto in questa sede di interesse, l'appello ELle parti civili AM OL SA e AM OL LY DI e dei responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE S.A., VE EM Ltd;
- ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione — con atti dei rispettivi difensori e procuratori speciali - i predetti imputati, i responsabili civili SA Energie Alternative SR, LE S.A. e VE EM Ltd nonché le parti civili AM OL AS e AM OL LY DI SR, i cui motivi si riportano nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Nell'interesse ELl'imputato CO RG si deducono i seguenti motivi. 3.1.Con il primo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio EL ruolo svolto da ER CE nella fornitura di 18 dei 26 impianti oggetto di contestazione sub capo D). Manca l'individuazione EL contributo causale da parte EL ricorrente alla realizzazione ELla condotta truffaldina, sostanziata nella sostituzione ELle etichette cinesi con quelle europee, direttamente sui campi fotovoltaici, rispetto alla quale era fondamentale e preponderante il ruolo di S/ e dei suoi più stretti collaboratori, senza alcuna necessità di intervento di più alti livelli. Quanto al ruolo di ER CE, ritenuto elemento più rilevante dal Tribunale, nell'ambito ELla condotta fraudolenta, nonostante la Corte territoriale riconosca la linearità ELl'acquisto dalla società cinese e la sua rivendita ad ON, non individua quale sia il contributo causale, consapevole e volontario, fornito da RG rispetto al "successivo camuffamento di tali pannelli come di provenienza europea che segna l'inizio ELla condotta illecita", soprattutto dopo aver affermato che la riapposizione fraudolenta e l'estensione EL Factory Inspection Attestation I . . era avvenuta successivamente, proprio attraverso la rimozione ELle etichette "Made in China - importato da ER CE spa", con la prova certa che tale operazione era stata direttamente svolta sui campi fotovoltaici su istruzioni EL LA. 3.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio dei pagamenti effettuati da ER/ON al fornitore cinese PL (ritenuti eccessivi) e alla società polacca UT IX (ritenuti troppo modesti). Quanto ai pagamenti di ER/ON a PL, nulla dimostra la loro eccessività, anzi, risultando il contrario dalle dichiarazioni EL LA. Né risultano anomalie nella ELegazione di pagamento, su richiesta di IO, a propria volta creditrice di ER/ON. Quanto ai pagamenti da ER/ON a IO, la Corte di appello confonde gli importi dei pagamenti effettuati da ON a PL, in virtù ELla citata ELegazione di pagamento, con gli importi dei pagamenti effettuati da ON a IO per la successiva cessione da IO ad ON di moduli venduti come europei (in realtà frutto di simulato assemblaggio in Polonia da parte di UT IX), solo questo oggetto di critiche sul troppo elevato prezzo di vendita praticato da IO ad ON (corrispondenza TI, ET e LA). In ogni caso, tale circostanza non costituisce per ON - e, per essa, per il suo amministratore ELegato RG - alcuna spia ELla truffa che LA/IO stanno realizzando attraverso il fittizio assemblaggio in Polonia, documentandosi - invece - un effettivo valore aggiunto che IO, tramite la sua fabbrica polacca, fornisce alla lavorazione per la realizzazione dei pannelli. Quanto ai pagamenti a UT IX, il dato probatorio certo è che ON non vedeva né pagava le fatture emesse da UT IX a IO per la simulata attività di assemblaggio dei materiali forniti dalla cinese PL in quanto, secondo il meccanismo ELla fittizia interposizione creato da LA, una parte dei compensi di UT IX era incorporata in false fatture di trasporto dei moduli emesse da UT IX nei confronti di IO, saldate da ON quale acquirente finale degli stessi moduli. 3.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio ELla mali EL 12 settembre 2011, avente per oggetto "Sostituzione targhette pannelli FV". 6 La conclusione secondo la quale il ricorrente era edotto ELla massiccia e illecita sostituzione ELle etichette, così come la ricostruzione EL contenuto ELle dichiarazioni rese dallo stesso, sono manifestamente illogiche ed espressione di un travisamento probatorio. Richiamato quanto già detto sul ruolo di ER CE, la prova EL contributo causale EL ricorrente non può essere dedotta dalla indicata mai!, come è certa la prova che la sostituzione ELle etichette avveniva direttamente sui campi fotovoltaici, su istruzioni EL LA. Segnatamente, con riguardo alla predetta mali, l'affermazione EL ricorrente di non averla letta è EL tutto compatibile con la circostanza secondo la quale egli non ne era diretto destinatario e la comunicazione interveniva tra due soggetti tecnico-operativi (GI e LA), risultando estranea all'area di competenza di RG ed essendo stati - comunque - espunti dalla mail tutti i campanelli d'allarme ELla truffa, invece presenti nelle precedenti corrispondenze e trovando il contenuto di quella mail giustificazione lecita in quel preciso contesto operativo e temporale. 3.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio EL comportamento tenuto dal ricorrente dopo il sequestro EL 19 dicembre 2012. Erronea è l'affermazione secondo la quale, dopo tale sequestro, LA, anziché essere licenziato da HM e RG, "veniva assunto da ON", posto che risulta incontroverso che LA è stato assunto da ON intorno a "circa la metà EL 2012", come confermato da vari testi EL processo e, in particolare, nel giugno 2012 (teste ZU). Inoltre, il 18 dicembre 2012 ON era stata ammessa alla procedura di concordato in bianco, così risultando sottoposta a controllo ELl'autorità pubblica, così apparendo EL tutto illogica la pretesa reazione nei confronti EL LA, laddove il decreto di perquisizione non indicava i campi oggetto di indagine e riguardava, oltre ON ed IO, anche e soprattutto RE, di gran lunga la partecipata più importante nel bilancio ELla controllante ON oggetto di vicende di mala gestio indagate e denunciate da RG che, pertanto, aveva ben ragione di riferire le indagini a dette vicende. 3.5. Con il quinto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente sulla base ELla valutazione frazionata ELle dichiarazioni di LA e in ragione ELla ritenuta inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie da egli rese nei confronti EL ricorrente. 7 Il ricorso evidenzia la insuperabile attendibilità, oggettiva e soggettiva, EL LA con riguardo al meccanismo fraudolento, alle ragioni ELla sua ideazione e realizzazione, ai partecipanti, a quelli estranei e inconsapevoli (tra cui RG e .ME) e alle ragioni ELla loro estraneità, al tema dei pagamenti effettuati da ON a PL e alla mail EL 12 settembre 2011 sulla pretesa conoscenza ELla massiccia ri-etichettatura. Come pure, la insuperabile verifica dei riscontri esterni di natura individualizzante, sia dichiarativi che documentali, che danno conto ELla idoneità decettiva ELle condotte di IO in danno di ON, a riprova ELla inconsapevolezza di RG circa la sussistenza EL meccanismo fraudolento. Così, si palesa EL tutto illogica la esclusione da parte ELla Corte di appello ELla completa credibilità EL LA tanto da ritenere provata la consapevole partecipazione EL ricorrente alla truffa sub D), basata sul travisamento ELla prova in ordine al "prezzo fuori mercato", comunque inidoneo a provare la pretesa consapevolezza in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 640-bis cod. pen. 3.6.Con il sesto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente in ragione EL ritenuto decisivo valore probatorio ELla circostanza secondo cui il ricorrente, nella qualità di amministratore ELegato di ON, acquistava tutta la produzione di IO a un "prezzo fuori mercato", affermata secondo un travisamento ELle dichiarazioni EL LA e in base all'errore di diritto sopraindicato. 3.7. Con il settimo motivo vizio cumulativo ELla motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale EL ricorrente a titolo di dolo eventuale, avendo il dovere specifico di impedire altrui condotte illecite. Invero, era LA — e non RG - a rivestire ed esercitare la carica di amministratore ELegato di IO, né RG ha mai compiuto atti di gestione in IO, al di là EL suo ruolo di mero consigliere di amministrazione ELla stessa IO. Cosicché, l'espressione "ti arrangi" usata da RG nei confronti di LA non ha alcuna connotazione negativa e non implica alcuna accettazione EL rischio che LA ponesse in atto anche comportamenti illeciti. 3.8. Con motivo aggiunto si deduce erronea applicazione degli artt. 240, comma 1, 640-quater, 322-ter e 578-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla confisca diretta ELle somme di denaro di proprietà EL ricorrente in relazione al principio di diritto espresso dalla informazione provvisione sulla decisione assunta dalle Sezioni Unite in data 26 settembre 2024. La sentenza impugnata ha fatto derivare la confisca ELle somme dalla loro mera natura di denaro, in assenza di qualsiasi prova e motivazione circa la derivazione causale di tali somme dal reato di cui al capo D). 8 4. Nell'interesse ELl'imputato EB GI si deducono i seguenti motivi. 4.1.Con il primo motivo, mancanza ELla motivazione in relazione alla responsabilità civile EL ricorrente e ai motivi di appello proposti in ordine al reato di cui al capo . D). La Corte di appello, in difformità rispetto al principio che presiede alla affermazione ELla responsabilità civile in costanza ELla contestuale declaratoria di prescrizione EL reato, ha riaffermato la condanna penale EL ricorrente in violazione EL principio di presunzione di innocenza e omettendo di esprimere una qualsiasi valutazione civilistica ai fini ELle statuizioni civili (v. pg. 117 ELla sentenza impugnata). Quanto alla posizione EL ricorrente, oltre alla trascrizione EL capo di imputazione, la sentenza non si perita di motivare sugli specifici motivi di impugnazione, limitandosi ad enunciarne alcuni temi. La difesa ha contestato il presunto ruolo concorsuale EL ricorrente deducendo l'estraneità di SA all'approvvigionamento dei pannelli, all'acquisto dei moduli, all'interposizione fittizia tra il produttore cinese e le società europee fornitrici dei pannelli e alla sostituzione dei dati identificativi ELla provenienza dei materiali - e con quanto pertineva alle attività dirette al conseguimento ELle tariffe incentivanti -, l'assenza di coinvolgimento EL ricorrente nelle logiche di gruppo, il mancato svolgimento in concreto da parte EL ricorrente ELle attività attribuitegli dalla sentenza di primo grado, la sua estraneità soggettiva alle condotte contestate, l'assenza di elementi certi che riconducano a lui la mail con la quale si comunicava la mobilitazione degli operai per la sostituzione ELle targhette sui pannelli e l'effettiva sua verificazione. A tali deduzioni la sentenza ha omesso di rispondere, giustificando la conferma ELla prima statuizione, in parte qua, con quanto riportato a pg. 115 ELla sentenza. 4.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in ordine al ritenuto concorso nel ELitto di truffa contestato al capo D) nonché inosservanza ed erronea applicazione ELl'art. 640-bis cod. pen. La sentenza ha illogicamente affermato la responsabilità EL ricorrente, nonostante egli sia stato mandato assolto "per non aver commesso il fatto", in via definitiva, dalla falsificazione ELle schede tecniche di cui al capo E), ovvero per la medesima condotta. A tal riguardo, la Corte di appello ha ritenuto non ostativa tale decisione sul capo E) richiamando il principio di diritto in ordine al possibile concorso materiale tra falso e truffa, laddove - invece - si trattava ELl'applicazione ELlo stesso principio nel caso concreto e nei confronti EL ricorrente, che è questione di fatto, esclusivamente rimessa alla valutazione EL giudice di merito. 9 Nella specie, la sentenza di appello ha omesso EL tutto l'accertamento in ordine alla possibilità che il ricorrente possa rispondere EL reato di truffa essendo estraneo - non avendo commesso il fatto - alle condotte a lui soggettivamente •attribuite sia a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., sia a titolo di falso, attesa la formulazione letterale dei capi D) ed E) ELla rubrica di accusa. Il concorso nella truffa relativa al IV Conto Energia non può essere desunto dalla attività di "apposizione ELle etichette dissimulanti l'origine cinese dei pannelli". La contraria affermazione ELla Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la dedotta mancanza di prova in ordine alla effettiva sostituzione dei pannelli e al contributo materiale EL GI. In ogni caso, la sostituzione ELle etichette non ha avuto né poteva avere alcuna incidenza causale rispetto alla erogazione ELle somme, non essendo mai avvenuto il relativo controllo in situ e conseguendo l'erogazione alla sola trasmissione ELle schede tecniche false, da cui GI è stato assolto per non aver commesso il fatto. 4.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione ELle legge penale in relazione ai campi per i quali (DI LE05, DILE06, ZELLA, BUFALARIA, CARLUCCI, DILE07, DI STASI, INTERPORTO CA GO CI S.P.A.) non è stata mai richiesta, quindi mai ottenuta, la maggiorazione EL 10% sull'incentivo per l'origine europea dei componenti, così risultando irrilevante l'immutazione ELla provenienza dei moduli installati come pure la comunicazione dei dati non veritieri, priva di incidenza sull'atto di disposizione patrimoniale ELl'ente correlata al conseguimento ELla tariffa incentivante, così difettando l'ingiusto profitto. 4.4. Con il quarto motivo, inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale in relazione alla confisca;
mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura diretta e, quindi, alla derivazione dal reato ELle somme sequestrate al ricorrente. Alla revoca ELla confisca per equivalente sui beni diversi dal denaro di proprietà degli imputati destinatari ELla declaratoria di prescrizione, non ha fatto seguito alcun accertamento ELla derivazione diretta ELle predette somme di denaro (al ricorrente è stata sequestrata la complessiva somma di euro 1.781.122,91) dal reato, mentre risulta pacifica l'assenza di qualsiasi prova ELla percezione di alcun vantaggio dall'imputato, consulente esterno ELla subappaltatrice "SA", a seguito ELla truffa aggravata sub D). La Corte, in ogni caso, ha omesso di provvedere in ordine alla pacifica eccedenza ELle somme in sequestro rispetto all'importo ELla misura ablatoria disposta dal Tribunale, pari ad Euro 692.284,30. 10 4.5. Con il quinto motivo inosservanza ELla legge penale e mancanza ELla motivazione in ordine all'importo ELle provvisionali, non essendosi giustificata la quantificazione dei danni asseritamente già acquisita. 5. Nell'interesse ELl'imputato OR ME si deducono i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo, falsa applicazione ELl'art. 640-bis cod. pen. e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti di cui al capo D) posti a base ELla condanna alle statuizioni civili a favore EL GSE S.p.A., di IN CA S.p.A. e di Enfo.60 per gli impianti che non hanno richiesto il contributo incentivante EL 10% (DiLeo5, DiLeo6, Zella, Bufalaria, Carlucci, DiLeo7, DiStasi, IN CA). Nell'adeguarsi al dictum ELla sentenza rescindente, secondo la quale "pur in presenza ELla possibilità di scorporo a fini amministrativi EL bonus europeo dalla tariffa base, l'innmutazione ELla provenienza dei moduli installati attraverso il corredo di documentazione falsa mantiene integra l'attitudine eziologica all'induzione in errore rispetto all'ente erogatore e connota d'ingiustizia l'intero profitto conseguito", la sentenza impugnata ha omesso di indagare sulla effettiva inidoneità dei pannelli ad ottenere il contributo. In assenza di tale accertamento - limitato al rinvio alla prima sentenza, sul punto, di maggiore debolezza - il principio indicato non poteva essere applicato. Del resto, la conferma EL fatto che i pannelli fossero tecnicamente idonei è data dal fatto che G.S.E., in applicazione ELl'art. 42, comma 4-bis, EL d.lgs.
3.3.2011 n. 28 (come modificato dall'art. 57- quater ELla legge 21.6.2017 n. 96) ha riammesso gli impianti Enfo3, Enfo18, NF, 46 ed FO all'erogazione ELla tariffa incentivante anche in ragione EL fatto che i moduli fossero "rispondenti a specifici criteri funzionali e di sicurezza". Tale circostanza non è stata considerata né dal Tribunale né dalla Corte di appello, derivandone l'assenza di ingiusto profitto, in ragione EL fatto che gli impianti - tecnicamente idonei - avevano diritto all'ottenimento ELla tariffa base. 5.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione ELl'art. 42 cod. pen., travisamento e omessa valutazione ELla prova con riferimento alla responsabilità EL ricorrente in ordine al reato di cui al capo B). La sentenza impugnata riprende totalmente la sentenza di primo grado, che si era limitata a valorizzare la posizione di vertice ricoperta dal ricorrente all'interno di VE NE e ELle società veicolo, senza indagare sulla conoscenza e volontà ELlo stesso circa i fatti in contestazione, in base a un automatismo completamente illogico e ignorando tutti quegli elementi dai quali si poteva ritenere che ME fosse estraneo - sotto il profilo soggettivo - alle vicende di cui al capo B). A tal riguardo, i Giudici di merito hanno travisato il chiarissimo contenuto di una mail inviata il 30 dicembre 2010 da EC ad ME e Christnach - in cui il primo informava il secondo ELl'avvenuta richiesta ELle tariffe incentivanti a seguito EL 11 completamento degli impianti -, sostenendo un'ipotetica funzione di controllo;
come pure, ELla successiva mail EL 31 dicembre 2010 con la quale RA GI di SA si congratulava con i suoi collaboratori che avevano "lavorato anche fino a notte inoltrata per rendere concreti gli obiettivi di tutti . noi". Tale scambio di-mail rende manifesto che i campi furono terminati per tempo o, a tutto concedere, che OR ME fu tenuto all'oscuro di eventuali ritardi nella loro realizzazione. Del tutto illogicamente, poi, la sentenza assume il superamento ELla tesi difensiva ELla mancanza di poteri effettivi in capo al ricorrente, non indicando gli elementi a supporto. 5.3. Con il terzo motivo, omissione e travisamento ELla prova e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti di cui al capo B) con riferimento alla condanna alle statuizioni civili a favore EL G.S.E. S.p.A., di Ubi Leasing S.p.A. e di Unicredit S.p.A. Nell'accogliere la ricostruzione posta a base ELla sentenza EL Tribunale con riguardo al valore probatorio dei S.A.L., la sentenza non ha risposto alle doglianze difensive in appello in ordine all'assenza EL presidio tecnico che avrebbe dovuto garantire la congruità tra i dati riportati nei computi e l'effettivo stato ELle opere sui campi;
e, inoltre, alla mancanza di ogni ulteriore conforto probatorio (vedi documenti di trasporto e mail di PA SO) a conferma EL dato riportato nei SAL. Anzi, la Corte ha travisato il contenuto ELle mail di PA SO desumendo da queste che i parchi fossero incompleti alla data EL 31 dicembre 2010, senza considerare la mancanza di un univoco contesto indiziario, non potendosi fare riferimento alle dichiarazioni EL teste assistito IT UR, la cui inattendibilità era stata stigmatizzata dalla difesa e, invece, apoditticamente avallate dalla Corte di appello che ha fornito una lettura fuorviante ELle predette dichiarazioni, attribuendo ingiustificatamente al UR il ruolo di una "testa di legno". 5.4. Con il quarto motivo, illogicità ELla motivazione e travisamento ELla prova con riferimento alle dichiarazioni di PI LA, secondo le quali ME e RG erano stati da lui tenuti all'oscuro EL meccanismo fraudolento - da lui stesso ideato e realizzato all'interno di IO S.p.A. e condiviso con i suoi sottoposti DO e TT. Il giudizio di inattendibilità di tali dichiarazioni liberatorie, fondato sul c.d. principio ELla frazionabilità ELla valutazione, è giuridicamente infondato in quanto in contrasto con il necessario canone ELl'indipendenza ELle dichiarazioni, che non devono riguardare argomenti connessi, laddove, nel caso di specie, si tratta di un unico fatto storico riguardante l'asserita falsificazione ELl'origine dei pannelli. Quanto, poi, ai riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la Corte, nel ritenerli insussistenti, incorre in una palese contraddizione interna: 12 • mentre conferisce credibilità al UR, anche se i riscontri sono affievoliti, la nega al LA per mancanza di "riscontri all'innocenza". In ogni caso, in base al principio di presunzione di innocenza, non può • sostenersi la necessità di riscontri anche per le dichiarazioni favorevoli sul fatto • altrui, bastando il semplice dubbio a determinare l'assoluzione ELl'imputato. Comunque, un netto riscontro circa l'estraneità di OR ME si rinviene nella mai! EL 14 febbraio 2014 inviata da ME a LA, depositata dalla difesa il 16 novembre 2018, il cui contenuto la Corte ha omesso di valutare. Anche la ragione per la quale la non credibilità EL LA è legata al suo tentativo di scagionare anche il RG, si fonda su un costrutto illogico che, da un lato, valorizza la posizione apicale e il correlato "non poteva non sapere", e - dall'altro - l'affermazione secondo la quale AK "non era interessato alle decisioni organizzative e quindi non ne era informato". 6. Nell'interesse ELla responsabile civile Società LE S.A. si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo violazione ELl'art. 591, lett. a) cod. proc. pen. e vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla doglianza difensiva relativa al proprio difetto di legittimazione passiva e alla ipotizzata sussistenza di un "abuso di personalità giuridica" da parte ELla controllante rispetto agli altri enti rappresentati da ME e RG. L'assunto ELla sentenza impugnata, che ha dichiarato "irricevibile" l'appello sul punto, in quanto precluso dal rigetto ELl'appello proposto dalla parte civile G.S.E. in relazione alla mancata estensione alle SPVs ELla responsabilità civile, travisa il motivo di appello che non aveva ad oggetto la vocatio in iudicium di altri soggetti (le SPVs), ma l'insussistenza nel caso di specie EL meccanismo giuridico di ascrizione ELla responsabilità civile ad LE, riconosciuto dalla sentenza EL Tribunale. Non osta all'esame di detta doglianza la conseguenza logica per la quale l'accoglimento degli argomenti difensivi sarebbe il riconoscimento ELla responsabilità civile ELle SPVs che, tuttavia, per le ragioni processuali espresse dalla Corte, non potrebbero essere chiamate a rispondere, non potendo per tale ragione risultare "intoccabile" la condanna ELla ricorrente. L'accoglimento ELl'appello ELla ricorrente responsabile civile avrebbe comportato, al più, un'affermazione ELla responsabilità ELle SPVs incidenter tantum, che non sarebbe stata affatto preclusa in tale sede, non certo la necessità di introdurre nel procedimento un nuovo responsabile civile, esito precluso dalle norme processuali. Quanto alla contestuale - peraltro dissonante - valutazione di genericità e "ai limiti ELla inammissibilità" dei motivi proposti con rinvio alla completezza ELla sentenza di primo grado, si ribadiscono le censure in ordine alla sussistenza EL 13 . . preteso "abuso di personalità giuridica", segnatamente con riguardo alla mancanza EL necessario quid pluris illogicamente riconosciuto rispetto alle massime di esperienza note nel settore ELle rinnovabili con riguardo alla mancanza di struttura operativa e all'uso strumentale ELle società da parte EL • socio unico LE. 6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla dedotta violazione ELl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla condanna degli imputati per le condotte sub D), sulla base di congetture e elementi privi di valenza individualizzante ed in assenza di esame di indici di gravità, precisione e concordanza degli indizi riguardanti i fatti ignoti oggetto di accertamento. La Corte di appello ha omesso di valutare l'indizio costituito dalle dichiarazioni liberatorie EL teste ex art. 197-bis cod. proc. pen., LA, in uno agli altri 14 elementi probatori rilevanti indicati nel ricorso (v. pg. 17), affermandosi che risulta sufficiente ad infirmare la declaratoria di responsabilità anche un solo indizio, purché grave e preciso. Il ricorso procede, poi, ad analizzare la consistenza logica EL ragionamento posto a fondamento ELla valutazione degli indizi disponibili (v. pg. 2 e ss. ELl'atto di ricorso) per affermare il difetto di gravità, precisione e concordanza degli stessi e la loro inidoneità a condurre a una pronuncia di colpevolezza. 6.3.Con il terzo motivo vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla condanna degli imputati in ordine alle condotte sub D) in relazione ai risultati probatori e ai criteri adottati nella valutazione dei riscontri alle dichiarazioni liberatorie rese dal testimone ex art. 197-bis cod. proc. pen., ai sensi ELl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello, nell'ambito ELla valutazione ELla credibilità soggettiva EL teste ex art. 197-bis cod. proc. pen. LA, tenuto all'obbligo di verità, a fronte ELle deduzioni difensive, ha omesso di dar conto EL criterio di valutazione adottato, fondando la non credibilità ELle sue dichiarazioni liberatorie su elementi privi di certezza senza considerare le esigenze proprie di riscontro esterno a tale tipo di dichiarazioni, secondo la giurisprudenza, di portata affievolita. D'altro canto, trattandosi di dichiarazioni liberatorie idonee a fondare una conclusione assolutoria è sufficiente che le medesime facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza ELle tesi di accusa, così palesandosi l'illogicità EL percorso argomentativo espresso dalla sentenza a sostegno non ELl'esistenza di un quadro indiziario scevro da ragionevoli dubbi sulla colpevolezza degli imputati, ma ELla assenza di riscontri ad una prova di natura "liberatoria" offerta da un testimone obbligato alla verità. 14 Altrimenti, la Corte avrebbe potuto individuare i quattro elementi probatori di natura indiziaria indicati in ricorso (v. pg. 47) dotati di certezza, gravità e precisione, in quanto di carattere oggettivo e non sconfessati da elementi di segno contrario, a conferma ELla attendibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA. 7. Nell'interesse ELla responsabile civile VE EM Ltd. si deducono i seguenti motivi. 7.1. Con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 83 e 538 cod. proc. pen. in relazione alla condanna ELla ricorrente in solido al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo B), nonostante l'assoluzione definitiva in sede penale con riferimento alla posizione ELl'ing. EC. Nonostante il rilievo a riguardo operato dalla sentenza EL Giudice EL rinvio, questi ha confermato la sentenza di primo grado a carico ELla ricorrente anche per il reato di cui al capo B) in favore ELla parte civile GSE. 7.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo ELla motivazione con riferimento al capo D). La sentenza impugnata, nel valutare la non credibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA nei confronti di ME e RG, incorre in fondamentali travisamenti. In particolare, con riguardo alla posizione di socio di maggioranza di VE NE nei confronti di IO solo nel 2012 e alla consapevolezza di RG EL meccanismo fraudolento ideato dal LA posto che VE NE non aveva alcun interesse al conseguimento degli incentivi mai da essa richiesti o riscossi, come pure VE EM, provider interno, essendo destinatari degli incentivi le società veicolo proprietarie degli impianti. Del resto, a riguardo ELla plausibilità ELla mancanza di interventi di RG, milita la assenza di risposta al motivo in appello che si incentrava sul protagonismo di DO, più che di LA, nel concepire la truffa, come da lui stesso rivendicato nelle sue dichiarazioni. Inoltre, la illazione con la quale la Corte milanese inferisce la responsabilità di RG si pone in antitesi con la necessità di escludere dall'accertamento EL dolo meccanismi presuntivi, individuando indici concreti, nella specie assenti. Ancora, analoghi vizi sono rinvenibili nel giudizio di non credibilità di LA, ricorrendo a ragionamenti virtuali, omettendo di considerare le censura difensive a riguardo e basandosi su congetture in ordine alla mancata adozione di sanzioni disciplinari a carico EL LA che, in ogni caso, non ha mai più assunto incarichi professionali ricollegabili a RG o OV. Illogico è poi l'assunto incentrato su OV, da un lato, ritenuto estraneo a decisioni organizzative e, dall'altro, ritenuto responsabile in base al "non poteva non sapere". 15 Infine, quanto al pagamento ELle fatture emesse da OS a carico di ON, la reazione di chiusura EL LA nei confronti EL direttore amministrativo di ON sugli importi fatturati, non è affatto indice ELl'autorizzazione ricevuta dal LA da parte dei "vertici", quanto piuttosto espressione di naturale reazione ELl'autore ELla truffa. 7.3. Con il terzo motivo, violazione di legge penale con riferimento al concorso di OR ME e CO RG nella truffa contestata al capo D); difetto di correlazione tra accusa e sentenza per l'intervenuta condanna sulla base di una condotta omissiva anziché EL concorso commissivo contestato, essendo rimasto inevaso il corrispondente vizio dedotto in appello ed essendo ribadito il profilo omissivo censurato. 7.4. Con il quarto motivo, violazione di legge penale e omessa motivazione con riferimento al danno patrimoniale e all'ingiusto profitto in relazione al capo D), avendo la Corte di appello omesso di considerare le posizioni difensive sviluppate nel corso EL giudizio di rinvio circa la assenza di danno patrimoniale derivante dalla pretesa truffa in ragione ELlo sviluppo di un rapporto sinallagmatico connotato da piena corrispettività, nell'ambito ELla quale la corresponsione degli incentivi da parte EL GSE ha trovato contropartita nella efficiente produzione di energia elettrica. Manca, inoltre, la motivazione sulla "non idoneità tecnica degli impianti", oggetto EL nono motivo di appello e ripresa nella memoria depositata nel corso EL giudizio, in quanto il rinvio operato alla prima decisione reitera il vizio. Ancora, la sentenza non considera le doglianze difensive riguardanti l'utilizzo a carico ELla ricorrente di elementi provenienti dal separato giudizio abbreviato nei confronti di DO, al quale la ricorrente era rimasta ex lege estranea. Infine, vizio di omessa motivazione è individuabile nella ritenuta inammissibilità ELle critiche sollevate in appello sulla incompletezza degli accertamenti svolti presso i campi interessati dalla contestazione. 7.5. E' pervenuta nota difensiva nell'interesse ELla ricorrente con la quale si evidenzia che la società VE EM Ltd. non è mai stata citata quale responsabile civile per il fatto di cui al capo F), in relazione al quale pende ricorso per cassazione proposto dal AM OL, sollecitando la Corte di legittimità a rilevare l'errore contenuto nel dispositivo ELla sentenza emessa dal Giudice EL rinvio, nella parte in cui, dopo aver confermato l'assoluzione di OR ME e CO RG dal ELitto di truffa loro ascritto al capo F) ELl'imputazione, "revoca le statuizioni civili in favore di EA OL SA e AM OL LY DI a carico degli imputati e dei responsabili civili SA, VE EM e LE S.A.", in quanto nessuna statuizione civile in relazione al capo F) ha mai riguardato VE EM Ltd., non potendo, per l'effetto neppure essere revocata. Cosicché il 16 ricorso proposto da AM OL LY DI S.r.l. ed AM OL AS non potrà avere nessuna ricaduta pregiudizievole per la posizione di VE EM Ltd. 8. Nell'interesse ELla responsabile civile SA Energie Alternative SR si deducono i seguenti motivi. 8.1. Con il primo motivo, inosservanza ELl'art. 578 cod. proc. pen. e mancanza ELla motivazione in relazione alle statuizioni civili anche con riferimento a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 182/2021. La Corte di appello non si è attenuta ai principi espressi dalla recentissima pronuncia ELle S.U. n. 36208/2024, che ha condiviso quanto stabilito dalla richiamata decisione costituzionale, omettendo di valutare la responsabilità civile in rapporto alla fattispecie ELl'illecito aquiliano, esprimendosi secondo un'ottica esclusivamente processual-penalistica, come si manifesta nella presa di distanza da parte ELla sentenza rispetto ai principi espressi dall'Adunanza Plenaria EL Consiglio di Stato EL 11/09/2020 che, invece, nel contesto dato non avrebbero potuto essere svalutati;
né appare sufficiente il rinvio alla decisione di primo grado in ragione EL diverso criterio applicabile dal giudice penale per la valutazione ELl'illecito aquiliano. 8.2. Con il secondo motivo, vizio ELla motivazione in ordine alla responsabilità civile ELla ricorrente con riferimento alla posizione apicale rivestita da ME in SA, segnatamente suo legale rappresentante. Nessuna ELle condotte addebitate al predetto imputato sono state poste nella anzidetta qualità, essendo piuttosto realizzate nella diversa veste di legale rappresentante ELle c.d. società veicolo proprietarie degli impianti e beneficiarie degli incentivi. Fuorviante è, poi, l'assunto secondo il quale "soggetti apicali" di SA (tra cui ME) avrebbero realizzato "l'operazione fraudolenta di sostituzione ELle etichette, nonché la mendace stesura ELle schede finali d'impianto", condotte riguardanti il capo D) e non quello sub B). Né può sostenersi l'assunto secondo il quale la responsabilità ELl'AK può fondarsi genericamente sul ruolo dallo stesso ricoperto all'interno ELle società EL Gruppo, rimandando ad una censurata "responsabilità per posizione". 8.3. Con il terzo motivo, vizio ELla motivazione in ordine all'ammontare ELla provvisionale, a seguito ELla riammissione degli impianti sub D) alla tariffazione incentivante. 9. Nell'interesse ELle parti civili AM SO AS ed AM SO IT HO S.R.L. si deducono i seguenti motivi. 9.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla assoluzione degli imputati di cui al capo F), emergente dal testo ELla sentenza e dagli indicati atti EL procedimento. 17 Si censura la contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione all'accertamento ELla responsabilità degli imputati rispetto ai fatti contestati al capo B) e quelli di cui al capo F), con particolare riferimento agli impianti ammessi al Secondo Conto Energia, mancando qualsiasi motivazione in ordine alla assoluzione degli imputati per la truffa commessa ai danni di AM di cui al capo F), con particolare riguardo agli impianti ammessi al Secondo Conto Energia. La Corte di appello, in contrasto con le plurime indicazioni ELla Corte di legittimità e al cospetto di una puntuale motivazione ELla prima sentenza, ha ripercorso le medesime argomentazioni logico-giuridiche EL primo Giudice di appello, restituendo, pertanto, nuovamente un apparato giustificativo illogico e contraddittorio. Risulta, invero, contraddittoria la motivazione ELla sentenza impugnata allorché, da un lato, ritiene raggiunta la prova ELla responsabilità degli imputati in riferimento al capo B (afferente alla truffa perpetrata ai danni EL G.S.E. in relazione agli impianti ammessi al Secondo Conto Energia) e, dall'altra, assolve i medesimi per i fatti descritti al capo F), riverberandosi la prima decisione sulla seconda in ragione ELla indubbia affinità oggettiva ELle condotte descritte nei due capi di imputazione. Dopo aver riportato quanto affermato dalla Corte in relazione agli appelli proposti dagli imputati in relazione al capo B) (v. pg. 10 e ss. ELl'atto di ricorso), si assume la manifesta illogicità ELla pronuncia assolutoria in relazione al capo F, trattandosi - nell'ambito ELl'unica operazione di cessione - degli identici artifici e raggiri commessi nei confronti EL GSE e ELla medesima induzione in errore. Non vale ad inficiare l'assunto logico ELla difesa l'argomento secondo il quale AM avrebbe potuto reperire aliunde informazioni in ordine alle irregolarità cui erano affetti gli impianti ai fini ELl'accesso alle tariffe incentivanti, a prescindere dalla condotta omissiva consistita nella mancata ostensione EL decreto di perquisizione e relativo verbale di operazioni compiute nel 2012. Tale argomento omette di confrontarsi con le condotte contestate sub F, ignora gli elementi posti a base ELla prima decisione ed è in contraddizione rispetto alla affermazione di responsabilità sub B). Peraltro, l'argomentazione varrebbe - al più - con riferimento agli aspetti riguardanti il Quarto Conto Energia in quanto per gli impianti riguardanti il Secondo Conto Energia, di oggettivo maggior rilievo nella truffa, si tratta ELla comunicazione ad AM di documentazione radicalmente falsa. A tal riguardo, si palesa il vizio ELla motivazione nella considerazione ELle dichiarazioni EL teste UR, in relazione al quale - a differenza che per il capo B) - non è dato rinvenire alcun cenno ELle falsità commesse in relazione al Secondo Conto Energia;
come pure in relazione alla assenza di qualsiasi 18 considerazione rispetto alla possibilità EL c.d. rischio di "contagio" esaminato dalla prima sentenza. 9.2. Con il secondo motivo, mancanza ELla motivazione in relazione alle censure proposte in appello in ordine alla sussistenza EL ELitto di truffa relativamente all'impianto fotovoltaico "Piangevino", venduto ad AM, riguardante un segmento di truffa autonomo, proiezione ELla frode contestata agli imputati al capo C, relativo agli incentivi EL III Conto Energia, rispetto alla quale era stata provata la conclusione ELl'impianto in data successiva al termine ultimo previsto dalla legislazione vigente (31 maggio 2011). 9.3. Con il terzo motivo, inosservanza ELl'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrilevanza ELla mancata ostensione EL verbale di perquisizione locale e sequestro EL 19 dicembre 2012 ELla Guardia di Finanza di Reggio Emilia ai fini ELla truffa contrattuale perpetrata ai danni ELle ricorrenti con riferimento agli impianti ammessi al Quarto Conto Energia. A tal riguardo, la sentenza di legittimità si era ampiamente pronunciata in ordine alla portata decettiva ELla condotta tenuta dagli imputati nel corso ELle trattative, confermando in maniera inequivoca la portata ingannatoria insita nella predetta mancata ostensione. Tuttavia, la decisione, nel riproporre il medesimo errore EL precedente giudice di appello, si pone in contrasto — in aperta violazione ELl'art. 627 cod. proc. pen. - con quanto affermato dalla sentenza rescindente in ordine alla incompatibilità ELla effettuazione ELla prova di resistenza rispetto all'onere informativo a carico ELla promittente venditrice, né risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dalla sentenza riguardo alla necessità di un "quid pluris" rispetto alla mera inazione ai fini ELla integrazione EL ELitto di truffa contrattuale nella sua variante omissiva. 9.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo ELla motivazione in relazione alla omissione comunicativa da parte degli imputati quale elemento costitutivo ELla truffa subita dalle ricorrenti risultante dal testo ELla sentenza nonché dagli indicati atti EL procedimento. Gli atti ai quali la Corte di merito attribuisce pregnante valenza informativa non sono affatto equiparabili a quelli pacificamente omessi, non contenendo informazioni sulla natura ELle indagini e sulle finalità degli accertamenti equiparabili a quelle contenute negli atti omessi, contenenti, invece, decisive informazioni per AM. Né può attribuirsi oggettiva efficacia dirimente al carteggio intercorso tra AM e LE, ripercorso dall'atto di ricorso (v. pg. 40 e ss.) o al c.d. "Report SI & NI". 9.5. Con il quinto motivo, inosservanza ELl'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza ELla responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo F) anche sulla base dei lodi emessi dalla Camera Arbitrale di 19 Milano, rispetto ai quali la sentenza rescindente si era puntualmente espressa in senso contrario. 9.6. Con il sesto motivo, inosservanza ELl'art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrevocabilità dei lodi emessi dalla Camera Arbitrale di Milano, nonostante la pendenza dei relativi giudizi di annullamento. 10. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse ELla responsabile civile LE S.A. a sostegno ELla inammissibilità o EL rigetto dei ricorsi di AM OL SA e EA OL LY. 11. All'udienza EL 18 marzo 2025 è stato disposto il rinvio ELla trattazione all'odierna udienza, disponendo la notifica degli avvisi alle parti civili non ricorrenti GSE SPA, UNICREDIT S.P.A., UBI LEASING S.P.A. e Società agricola a R.L. Energia fotovoltaica 60. 12. E' pervenuta memoria ELla parte civile UBI LEASING S.P.A. a sostegno EL rigetto dei ricorsi degli imputati e dei responsabili civili. 13. E' pervenuta nota di udienza per SA Energie Alternative Srl a sostegno ELla revoca ELla disposta provvisionale o ELla sua sospensione a seguito ELla riammissione da parte di GSE alla tariffa incentivante in favore degli ultimi due impianti che l'avevano richiesta. 14. All'odierna udienza è stata rigettata l'eccezione proposta dal difensore ELle ricorrenti AM OL SA e AM OL LY DI in ordine alla mancata citazione ELle responsabili civili EO LU e VE NE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di CO RG è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. I motivi EL ricorso principale riguardano tutti la affermazione di responsabilità EL ricorrente in ordine al reato di cui al capo D) in relazione ai singoli argomenti espressi a suo fondamento. 1.2. Deve essere premessa la censura di fondo formulata dalla sentenza rescindente in ordine al ribaltamento ELla prima sentenza di condanna, che designa il criterio di legittimità, puntualmente seguito dalla sentenza impugnata, nell'esaminare nuovamente i motivi di gravame proposti avverso la predetta sentenza. A tal riguardo, richiamando il massimo orientamento nonnofilattico, ha affermato che « la riforma in senso assolutorio ELla condanna di primo grado comporta per il giudice la necessità di una confutazione completa ELle precedenti 20 argomentazioni, atta a scardinare il percorso logico dimostrativo EL primo giudice. Pertanto, il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, non può esimersi dal confrontarsi con le ragioni poste a sostegno ELla decisione impugnata né giustificarne l'integrale riforma inserendo nella struttura argomentativa ELla pronunzia d'appello ELle generiche notazioni critiche o di dissenso;
è, altresì, tenuto a riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione ELle difformi conclusioni assunte. Che si intenda o meno ricondurre siffatto obbligo al sintagma "motivazione rafforzata", che plasticamente sintetizza la necessità di dare compiuta ragione, con un apparato giustificativo autonomo, ELla decisione, certo è che in caso di ribaltamento ELla sentenza di condanna di primo grado al giudice d'appello si richiede di dar conto ELla difforme valenza dimostrativa assegnata alle prove già scrutinate in primo grado e di esplicitare i passaggi logici che rendono giuridicamente e fattualmente sostenibile, con la necessaria forza persuasiva, l'esito decisorio assunto (Sez. 6 , n. 51898 EL 11/07/2019,P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 4222 EL 20/12/2016 dep.2017, P.c. in proc. GA e altro, Rv. 268948; Sez. 2, n. 50643 EL 18/11/2014, P.c. in proc. Fu e altri;
Rv. 261327). Nella specie la Corte territoriale non ha assolto all'obbligo di motivazione nei richiamati termini, risultando l'apparato giustificativo affetto in più parti da palesi illogicità e incongruenze valutative, rapportabili all'erroneo apprezzamento EL compendio probatorio, di natura dichiarativa e documentale, acquisito». In ultimo, la sentenza rescindente ha ricordato che «con riguardo al disposto annullamento agli effetti penali che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato EL vizio di motivazione, il compito EL giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità ELle fonti di prova ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni ELle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole ELla logica nello sviluppo ELle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., n. 930 EL 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che, allorché il vizio che determina l'annullamento ELla sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, sicché gli eventuali elementi di fatto contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine ELla individuazione EL vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli, che può ed, anzi, deve procedere ad una completa 21 rivisitazione EL materiale probatorio, facendo corretta applicazione dei principi di diritto e ELle regole ELla logica come sopra evidenziati». 1.3. A riguardo EL capo D), la sentenza rescindente ha affermato quanto segue. «La Corte d'Appello ha mandato assolti gli imputati OR ME, CO RG e EB GI dal reato di cui al capo D) per insussistenza EL fatto in relazione ai campi DiLeo5, DiLeo6, Zella, Bufalaria, Carlucci, DiLeo7, Di Stasi, IN CA, CA e VE e per non aver commesso il fatto in relazione ai residui campi di cui all'imputazione. Secondo i giudici d'appello con riguardo ai predetti campi, in ordine ai quali non risulta avanzata richiesta di riconoscimento EL c.d. bonus europeo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto la finalità decettiva per effetto ELla presentazione di documentazione inveritiera, senza considerare che, anche ammettendo la comunicazione di dati totalmente o parzialmente falsi circa l'origine ELle vele fotovoltaiche installate, l'accesso alla tariffa incentivante non è preclusa all'origine extraeuropea dei pannelli, con conseguente impossibilità di configurare il beneficio ELla tariffa quale ingiusto profitto EL reato. Con riguardo ai residui impianti ha argomentato l'integrale attendibilità ELle dichiarazioni di PI LA in ordine ai profili partecipativi alla truffa e l'assenza di prove in ordine al coinvolgimento dei prevenuti nell'illecito.[...] Secondo quanto recepito anche dalla sentenza impugnata e ampiamente esposto alle pagg. 179 e segg. ELla sentenza EL Tribunale, è dato incontroverso l'utilizzo, da parte ELle società EL gruppo ER-ON, nell'ambito dei campi ammessi ai benefici EL Quarto Conto Energia, di pannelli fotovoltaici EL tipo NEP, dei quali era stata dissimulata l'origine cinese, risultando impiantati principalmente nei siti EL Sud Italia (Puglia e la Basilicata), entrati in funzione alla fine EL 2011, pannelli acquistati con l'intermediazione di ER CE mentre, per quelli entrati in funzione nel 2012, pannelli approvvigionati con l'interposizione fittizia ELla Società polacca, UT IX, usata per dissimulare l'origine extra-europea dei pannelli e creare l'apparenza che le lavorazioni fossero state eseguite in Polonia. Anche a voler accedere alla tesi avvalorata dalla sentenza EL Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ELl'Il settembre 2020 in ordine alla possibilità di scorporare il bonus europeo dalla tariffa incentivante di base, la tesi demolitoria ELla Corte territoriale presta il fianco a censura, avendo di fatto incongruamente svalutato la rilevanza ELle plurime ipotesi di falso che costituiscono condotta strumentale rispetto all'illecito conseguimento dei benefici normativi. [...] Secondo il costrutto accusatorio condensato nell'incolpazione sub D) le condotte strumentali dispiegate dagli imputati sono consistite non solo nella dissimulazione ELl'origine cinese dei moduli fotovoltaici installati mediante l'applicazione di targhe Made in Ue ma anche nella esibizione di "falsa documentazione, in particolare schede tecniche finali 22 d'impianto dalle quali si rileva l'origine comunitaria dei moduli installati, flash-list dei moduli, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, certificati di garanzia, etichette seriali e tecniche incollate sui moduli, schede tecniche dei moduli, certificati di • conformità alle norme tecniche IEC 61215 e 61730 ed attestati di ispezioni di fabbrica ottenuti dalla UV IN ...sulla scorta di documentazione non veritiera, inducendo l'Ente pagatore GSE spa ad erogare per i 26 impianti gli importi di cui alla tariffa incentivante e, per n.18 di essi, anche il contributo maggiorato", così procurandosi ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale di rilevante gravità per le casse pubbliche, mediante accredito di complessivi euro 21.776.772,19. La Corte di merito non ha considerato che le determinazioni EL Consiglio di Stato non hanno valore dirimente nella valutazione EL compendio probatorio giacché, pur in presenza ELla possibilità di scorporo a fini amministrativi EL bonus europeo dalla tariffa di base, l'immutazione ELla provenienza dei moduli installati attraverso il corredo di documentazione falsa mantiene integra l'attitudine eziologica all'induzione in errore rispetto all'ente erogatore e connota d'ingiustizia l'intero profitto conseguito. I principi fissati in sede di giustizia amministrativa, in buona sostanza, non refluiscono automaticamente in termini liberatori in sede penale in ragione dei diversi ambiti giurisdizionali e degli autonomi criteri di accertamento EL fatto. Nella specie, l'esclusione EL reato in relazione ai campi per i quali non risulta formulata la richiesta di bonus non si misura in termini adeguati con le emergenze processuali valorizzate in primo grado a sostegno ELla sussistenza dei plurimi falsi strumentali ascritti in rubrica. In particolare [...] risulta preternnessa ogni considerazione ex art. 238-bis cod. proc. pen. ELla sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti EL concorrente DO CO, separatamente giudicato con rito abbreviato, e risultano, altresì, trascurate le dichiarazioni rese dal DO stesso in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. (pag. 188 e segg sent. Trib.) nella parte in cui ricostruisce le operazioni intese a rendere compatibili i moduli importati con i dati ELla Factory Inspection di IO, operazione che coinvolse anche personale ELl'ente certificatore UV Intercet, che DO aveva messo a conoscenza degli intenti fraudolenti che si volevano perseguire con la revisione ELle certificazioni: "Con... la mia interfaccia diretta in Tuv IN avevo un rapporto anche molto cordiale insomma e accadde che a valle ELla mia .... ennesima richiesta di modifica dei certificati io condivisi con lui quale era il motivo... .e cioè era perché c'erano dei moduli fotovoltaici con un numero di serie che non era proprio conforme a quello che era, che erano prodotti da IO Technology e bisognava in qualche maniera, mio malgrado gli dissi, bisognava in qualche maniera che fossero coperti da certificazione anche questi moduli". Né ha tenuto conto che, come segnalato dal primo giudice (pag. 195), lo stesso LA 23 ha riconosciuto che i moduli installati nei campi, provenienti da EO, non erano quelli previsti dall'accordo di branding e avevano dimensioni differenti: "Per EO produrre pannelli con le nostre specifiche era comunque uno sforzo, perché le nostre specifiche erano diverse rispetto alla produzione standard. Quindi i pannelli, finchè glieli abbiamo chiesti con congruo anticipo li producevano con le nostre specifiche, poi a un certo punto,....quando abbiamo avuto successivamente bisogno di pannelli, i pannelli erano quelli che c'erano. Cioè erano pannelli loro, con le loro specifiche". La Corte territoriale sul punto si è limitata a richiamare [....] le dichiarazioni ELla consulente Roncarolo, senza alcun confronto critico con le plurime ed ulteriori fonti scrutinate dal primo giudice ed attestanti esiti diversi in punto di conformità alla normativa dei pannelli installati. Del tutto sottostimato è, dunque, il dato ELla generalizzata contraffazione ELle targhe e EL concorso di esponenti ELl'ente di certificazione nelle infeELi attestazioni di conformità. Né può sfuggire che anche il Tribunale ha richiamato detta consulente per far constare come in tutti i campi si sia verificata la manipolazione ELle etichette adesive poste sul retro dei moduli, dunque sia quelli acquisiti da IO tramite EO mediante la fittizia interposizione di UT IX (installati su 8 campi indicati nel capo D), sia quelli provenienti da EO e originariamente sequestrati presso la Dogana di Taranto, venduti da ER CE a ER ed installati su 18 dei campi indicati nel capo D. La Roncarolo, consulente di ER CE, nella propria relazione [...] ha, infatti, segnalato che su alcuni dei pannelli tipo HEPxxxP, erano presenti residui di colla, proprio come se fosse stata tolta un'etichetta (attendibilmente quella con la dicitura "Made in China importato da ER CE SpA Milano LY" apposta da ER CE in sede di regolarizzazione presso l'Ufficio ELle Dogane di Taranto), mentre su altri, pur essendo rimasta tale etichetta, ne era presente una seconda riportante la garanzia di provenienza Made in Europe con il logo ELl'azienda di certificazione UV IN e il numero seriale associato al sito di produzione 00009509 Site A (ossia quello italiano). Del tutto irrilevante, invero, s'appalesa la circostanza che non sussistesse alcun obbligo, ai sensi ELle disposizioni impartite dal G.S.E., di indicare sulle targhette il numero seriale EL modulo ma solo EL sito di produzione giacché anche detta ultima indicazione infeELe è da sola sufficiente a dar conto ELl'operata dissimulazione e la stessa ha rilievo decisivo giacché si collega a una certificazione di conformità dei moduli anch'essa infeELe per effetto ELle artificiose modifiche alle stringhe alfanumeriche congegnata da DO con personale EL UV IN.[...] Quanto alla pronunzia assolutoria resa nei confronti degli imputati per il capo D) con la formula per non aver commesso il fatto in relazione ai campi ammessi alla maggiorazione per il bonus europeo, la Corte ha ritenuto di non condividere la valutazione frazionata ELle dichiarazioni rese da LA PI, esaminato ai 24 sensi ELl'art. 197-bis cod. proc. pen., avendo definito mediante patteggiamento la propria posizione processuale. In particolare, i giudici d'appello hanno stimato integralmente attendibili le dichiarazioni EL predetto non solo con riguardo alle modalità ELla truffa ma anche all'assunto ELl'estraneità di ME, RG e GI alla sua realizzazione, reputando "vaghi ed astratti" gli elementi posti dal primo giudice a fondamento ELla contraria determinazione. La valutazione ELla Corte di merito presenta diffuse lacune motivazionali conseguenti alla ricusazione ELla prova logica nell'approccio metodologico ai materiali processuali e nella conseguente dissolvenza ELla complessiva capacità dimostrativa ELle fonti, esaminate in maniera frammentaria e decontestualizzata. A fronte di fatti di reato che si inseriscono in un complesso reticolo societario, caratterizzato dalla concentrazione e sovrapposizione di ruoli apicali in capo agli imputati AK e RG, che il primo giudice ha scandagliato alle pag. 89 e segg., correttamente reputando la ricostruzione ELle cointeressenze societarie una ineludibile condizione per la valutazione dei profili soggettivi di responsabilità, la sentenza impugnata ha EL tutto trascurato di confrontarsi con il tema ELla logica di gruppo che, secondo l'impostazione accusatoria, ha governato gli indirizzi e le scelte operative, anche di carattere illecito, ELle società coinvolte. Una volta svincolate le concrete vicende in incolpazione dalla puntuale analisi EL contesto di riferimento, segnato da una grave crisi imprenditoriale e dalla conseguente necessità di interventi di risanamento economico-finanziario, l'analisi ELla sentenza impugnata muove entro coordinate che misurano i profili di addebitabilità soggettiva secondo canoni meramente formali, con esiti sovente privi di congruenza e persuasività. [...] Con riguardo alla ritenuta integrale attendibilità EL LA i giudici d'appello hanno concentrato la loro attenzione su elementi che nell'assetto argonnentativo EL primo giudice rivestivano valenza solo rafforzativa, quali la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti EL dichiarante da parte dei vertici aziendali una volta appurata, in coincidenza con le perquisizioni eseguite presso le sedi di ON, RE e IO il 19 dicembre 2012, l'esistenza di indagini in ordine ai campi EL quarto conto, ovvero l'assunzione EL medesimo alle dipendenze di ER-ON nella primavera ELlo stesso anno. Il primo giudice, al contrario, ha effettuato alle pagg. 204-214 un dettagliato scrutinio ELle circostanze ritenute indicative ELla personale e diretta consapevolezza degli imputati EL meccanismo truffaldino posto in essere, nell'interesse ELl'intero gruppo, dal LA, con evocazione di specifiche circostanze che, lungi dal configurare mere congetture, meritavano una completa ed esaustiva confutazione critica. Infatti, nella trama giustificativa EL Tribunale la solo parziale attendibilità accreditata al LA deriva dall'individuazione di una serie di elementi indizianti che contraddicono l'asserita estraneità dei prevenuti al 25 progetto ELittuoso, che sono stati analiticamente illustrati e la cui rilevanza è stata ampiamente argomentata. A partire da alcuni stralci ELl'interrogatorio di LA al P.m. in data 23 luglio 2014, da cui risulta che la sua investitura ad amministratore di IO si accompagnava al mandato di attivarsi "per tenere in piedi la società', in considerazione ELlo stato di difficoltà ELla capogruppo e ELle società controllate;
dal richiamo al meccanismo ELla ELegazione di pagamento, per cui le fatture emesse da EO nei confronti di IO venivano pagate da ER (operazione che per la rilevanza degli esborsi, ammontanti a circa due milioni e quattrocentomila euro, era stata avallata a livello apicale) mentre, nel contempo, le stesse forniture venivano rivendute, con un consistente ricarico, da IO a ER per euro tre milioni e settecentomila, triangolazione che lo stesso LA ha giustificato riferendo che "faceva parte ELle logiche di distribuzione interna EL gruppo" in quanto "l'esigenza finale, l'esigenza ultima nostra era quella di passare, di rimetterci in sesto, riscadenziare il debito, tutto questo sarebbe finito - diciamo ne! grosso calderone e si ricominciava". [...] Né si presta alla svalutazione operatane dalla sentenza censurata il dato relativo all'installazione in 18 dei 26 impianti richiamati sub D) di moduli oggetto di compravendita tra EO ed ER CE dal momento che il LA e la IO sono rimasti estranei alla vicenda relativa all'acquisto, allo sdoganamento e al trasporto presso i campi di detti elementi, sicché la tesi in ordine alla paternità esclusiva ELla truffa in capo al LA e ai suoi più stretti collaboratori risulta esposta ad una decisiva frizione ricostruttiva. In proposito, alla stregua di quanto riferito da AK, non avendo la società produttrice cinese inteso trattare con ER, era subentrata nell'acquisto ER CE, in persona ELl'amministratore ELegato RG, ferma restando la destinazione dei materiali ai campi in corso di costruzione da parte di ER, che li riacquistava integralmente a stretto giro al prezzo di 6,2 milioni di euro, come emerge dalla consulenza ELla Dott.ssa Roncarolo. Sulla regolarità di siffatta operazione alcuno ha sollevato dubbi ma non possono, nondimeno, trascurarsene le ricadute in relazione alla complessiva ricostruzione fattuale ELla vicenda a giudizio e alle implicazioni logiche in punto di consapevolezza dei prevenuti circa la destinazione e l'utilizzo degli oltre 20mila pannelli importati e sdoganati, previa apposizione su ciascuno di una targhetta indicativa EL paese di produzione, tra il 18 e il 29 agosto 2011. E' questa la data che funge da spartiacque tra la rietichettatura dei moduli previa apposizione di targhe indicanti la loro provenienza cinese e le successive vicende di più stretto interesse processuale relative all'occultamento ELl'origine extracomunitaria ELle vele installate nei campi. E sulla base di detti dati deve essere valutata l'attendibilità ELle proteste d'innocenza EL RG e EL GI nonché l'attitudine probatoria ELla mail da quest'ultimo inviata il 12 settembre seguente con cui si 26 comunicava di aver impegnato 40 dipendenti SA nella sostituzione ELle targhette, pacificamente approvvigionate da DO e dalla TT di IO, su indicazione EL LA, contenenti i falsi dati circa la produzione europea dei pannelli. [..] Anche con riguardo ai • moduli acquistati da IO attraverso • l'interposizione fittizia di UT IX la sentenza impugnata ha trascurato, ai fini ELla valutazione ELle responsabilità soggettive, elementi di sicura rilevanza probatoria quali l'anomalia costituita dall'esiguità degli importi richiesti da UT IX per l'asserita attività di assemblaggio di componenti d'origine cinese e il valore esorbitante degli acquisti fatturati da PL, all'origine di una richiesta di spiegazioni rivolta al LA dal Direttore amministrativo di ER, dott. TI, bruscamente redarguito, in quanto, come spiegato dal dichiarante, "quello che non capiva TI era che quando falliva IO falliva anche ON". Il TI, come ricordato dal Tribunale a pag. 209, con mail inviata in data 7 maggio 2011 a PA ET, direttore amministrativo finanza e controllo di ER, e a LA, scriveva che risultava "inaccettabile acquistare pannelli a 0,93 euro a watt (più i costi di trasporto) e rivenderli a 0,83 euro a watt Prego rettificare il vs. ordine d'acquisto e concordare con sig. LA un prezzo corretto per ER". L'assordante silenzio opposto alle rimostranze EL TI, vieppiù incomprensibile in un quadro di conclamata difficoltà economica EL gruppo, e la stessa protervia EL LA nell'invitarlo "a farsi i fatti suoi" mal si conciliano con l'assunto ELla totale ignoranza da parte dei vertici aziendali di quanto il LA orchestrava per creare le migliori condizioni d'accesso alle incentivazioni EL quarto conto energia. [...] Con riguardo alla posizione di CO RG e EB GI deve ulteriormente rilevarsi che la Corte è incorsa in plurime incongruenze ricostruttive e in sostanziali travisamenti ELle emergenze processuali laddove, con riguardo alla mail in data 12 settembre 2011, con cui EB GI informava LA e, per conoscenza anche RG e EC, che "per la sostituzione ELle targhette abbiamo mobilitato 40 operai', sostiene che "quand'anche CO RG avesse preso visione ELla mail, il contenuto ELla stessa non disvela in alcun modo la strutturazione fraudolenta ELla procedura di sostituzione di etichette" nonché che l'oggetto ELla mali in esame è generico e riferito a "targhette e pannelli FV', mentre, nelle altre comunicazioni, l'oggetto è quasi sempre individuato con espresso riferimento a moduli HEP. Trattasi di argomenti privi di pregnanza logica poiché non considerano che la comunicazione si pone a valle ELl'importazione dalla Cina EL cospicuo quantitativo di pannelli acquistati da ER CE con contratto firmato proprio da CO RG, rivenduti a ER e destinati ai campi in corso di realizzazione nel Sud Italia;
la collocazione temporale ELla mail non consentiva alcun equivoco con l'operazione di rietichettatura ai fini ELlo sdoganamento dei moduli, essendo la stessa avvenuta prima ELlo svincolo ELla 27 merce, EL quale costituiva precisa condizione;
né l'operazione poteva ritenersi routinaria a seguito ELle indicazioni regolamentari ELla Gse, non giustificandosi in siffatto caso né l'enorme spiegamento di capitale umano né la necessità di informare non solo il LA ma il EC e RG. V'è da aggiungere che non può riconoscersi valenza significativa al fatto che RG non sia stato destinatario ELle mail di EP TT e CO DO, aventi ad oggetto il procacciamento ELle etichette Made in Europe, trattandosi all'evidenza di soggetti che nell'assetto societario di IO non avevano un ruolo che giustificasse l'interlocuzione con l'imputato, gestita, come ricordato dallo stesso DO, in via esclusiva dal LA. Costituisce, inoltre, assunto smentito dalle emergenze processuali che alla data EL 12 settembre 2011 le targhette Made in Europe nemmeno fossero pronte. Invero, come peraltro annotato dalla stessa sentenza impugnata, in data 28 Luglio 2011 la TT inoltrava a PA SO, e per conoscenza a PI LA e CO DO, una mail contenente, in allegato, il "frame" ELle etichette da apporre sui moduli EOPPLY, recante la dicitura "Made in Europe" mentre il 24 agosto 2011, alle ore 17,05, la stessa TT informava l'amministratore ELegato ELla IO, PI LA, di avere la disponibilità di 5000 etichette con logo UV e "made in Europe" e di essere in attesa ELle indicazioni di PA SO in ordine alla loro sede di destinazione (sent. Trib. pag. 118). La TT informava, altresì, il LA EL costo, chiedendo conferma circa l'indicazione di "fatturare tale importo a ER. Inoltre, attendo conferma per procedere alla stampa EL resto per il totale ... di moduli PL'. Il SO, in risposta, il 26 agosto seguente inviava all'imputata "il dettaglio dei campi, con a lato il numero di etichette necessarie. Si potrebbero inviare tutte le etichette alla SA e dividerle in tante buste quanti sono i campi interessati". Seguiva, il 29 agosto, una nnail con cui l'imputata TT inviava una richiesta di quotazione ad Arte Grafica Munari per circa 16.000 etichette con la scritta "Made in Europe", recapitate ad IO il 2 settembre 2011 e successivamente, come di consueto, inviate a SA (pag. 210 sent. Trib.). L'imponente numero di etichette "made in Europe" (almeno 21mila) disponibili ad inizio settembre, da un lato, contrasta radicalmente la tesi di ipotizzate sostituzioni postume di pannelli o targhe per danneggiamenti, malfunzionamenti o furti e non tiene conto che, pacificamente, le società proprietarie erano tenute a comunicare al GSE le sostituzioni dei moduli, inviando la relativa documentazione, tra cui l'elenco ELle matricole dei pannelli rimossi e di quelli nuovi da installare, adempimenti nella specie non documentati. Inoltre, la sequenza temporale desumibile in atti e ampiamente evidenziata dal primo giudice dimostra l'illogicità ELl'apparato motivazionale dispiegato a sostegno ELl'estraneità all'illecito ELl'imputato GI e ELl'acquiescenza prestata alla tesi accreditata dal LA che la SA, 28 appaltatrice dei lavori di realizzazione ELla quasi totalità dei campi in contestazione, non avesse un referente certo nell'operazione di occultamento ELl'origine cinesi dei moduli utilizzati, che richiedeva un dispendio di tempo e di capitale umano che non poteva essere ignorato dai responsabili ELla società. Né a fronte ELl'accertata inesistenza di figure di vertice alternative a quella di EB GI, concretamente operative nei cantieri appaltati alla SA, appare appagante assumerne il mancato coinvolgimento negli illeciti a giudizio esclusivamente sulla base ELle competenze contrattualmente riconosciutegli, sottovalutando la circostanza che la SA è società d'impronta squisitamente familiare che vedeva l'imputato investito ELla gestione e direzione tecnica dei campi mentre al fratello CE, che sedeva all'epoca nel Consiglio di amministrazione di ON, era assegnato il ruolo di gestione manageriale e finanziaria ELla compagine. La definizione ELl'imputato GI quale "proprietario" ELla SA, per quanto non corrispondente all'assetto azionario, coglie un'evidenza operativa e decisionale se IL De Nisi, ingegnere elettronico che prestava attività continuativa di consulenza nei confronti di VE, collaborando in particolare con SA, e, come ricordato dal primo giudice, fu destinataria di varie mail riguardanti la sostituzione ELle etichette, ha riferito in dibattimento che non aveva accesso libero ai cantieri di SA, anche per ragioni di sicurezza, chiarendo, tuttavia, che in SA si rapportava in particolare con la "parte tecnica" ELla società, chiarendo, a 'specifica domanda su chi coordinasse il gruppo di tecnici, che il responsabile tecnico era "il proprietario, GI l'ingegner GI è il capo tecnico ELla SA" [...]. Tanto vale anche con riguardo all'avvenuto disconoscimento ELla sottoscrizione ELle schede tecniche degli impianti giacché con le articolate considerazioni svolte al riguardo dal primo giudice la Corte non si è misurata, privilegiando un dato formale che non appare coerente con le risultanze processuali acquisite in ordine alla struttura aziendale e alle competenze professionali ELl'imputato». 1.4. L'esteso richiamo alla sentenza rescindente si rende opportuno in relazione all'obbligo che, a seguito EL censurato ampio vizio ELla motivazione, incombe sul giudice EL rinvio che - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e ELla situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità (Sez. 1, n. 43685 EL 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694) e dovendosi considerare che il sindacato di legittimità sulla motivazione in ordine alla prova indiziaria è 29 ammissibile solo se riferito alla valutazione che degli indizi ha fatto il giudice di merito nel loro complesso e nella loro coordinazione logica, e non al valore di ogni singolo indizio considerato isolatamente (Conf. mass. n 164058)(Sez. 3, n. 48 EL 30/09/1985, dep.1986, Martoriello, Ry: 171507 - 01). • Rispetto alla complessiva valutazione indiziaria, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo il quale dalla formulazione ELl'art. 606 lett. e) - secondo cui il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso sotto il profilo ELla mancanza o manifesta illogicità, emergente dal testo EL provvedimento impugnato - si evidenzia il chiaro intento legislativo di ricondurre il giudizio di cassazione alle esclusive funzioni di legittimità. Ne deriva che non è prospettabile, sotto l'apparenza formale EL controllo logico ELla motivazione, alcuna censura relativa agli accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito sia pervenuto mediante la valutazione EL materiale probatorio acquisito, in quanto la verifica EL cosiddetto "travisamento EL fatto" comporterebbe una "rivisitazione" EL suddetto Tribunale, non consentita in cassazione (Sez. 3, n. 8580 EL 11/06/1993, P.m. in proc. Cesco, Rv. 195167 - 01); ancora, in virtù ELla previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 EL 2006, il controllo EL giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento ELla prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo ELla sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato ELla prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti EL giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento EL significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione EL risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 EL 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01). 1.4. Le censure articolate attraverso i primi sei motivi EL ricorso riguardano la valenza probatoria, in funzione ELla responsabilità EL ricorrente, attribuita: - al ruolo di ER CE e al contributo causale ad esso correlato;
- ai pagamenti effettuati da ER/ON al fornitore cinese PL e alla società polacca UT IX;
30 - alla mail EL 12 settembre 2011, avente ad oggetto "sostituzione targhette pannelli FV"; - al comportamento tenuto dal ricorrente dopo il sequestro EL 19 dicembre 2012; - alle dichiarazioni di LA e, segnatamente, a quelle liberatorie in favore EL ricorrente;
- al prezzo di acquisto ELla produzione IO da parte di ON. Ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalla sentenza impugnata si sottraggano alle censure EL ricorrente, sostanzialmente reiterative di quelle già censurate dalla sentenza rescindente, avanzandosi inammissibili rivalutazioni probatorie e in violazione ELl'obbligo sopra richiamato incombente sul giudice EL rinvio. 1.4.1. La sentenza affronta il primo tema a pg. 107 e ss. esaminando l'appello di ME e, a pag. 110, ne rileva la sovrapponibilità alla medesima questione proposta da RG. La censura è, da un lato, infondata e, dall'altro, genericamente proposta. Ritiene questo Collegio che la sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, risponde correttamente alla analoga contestazione mossa in appello, in conformità al dictum rescindente che aveva censurato l'omessa considerazione EL tema ELla logica di gruppo che, secondo l'accusa, aveva governato le vicende lecite e illecite ELle società coinvolte, facenti capo a una concentrazione e sovrapposizione di ruoli apicali in capo agli imputati ME e RG. A tal riguardo condivide l'argomento logico speso dalla prima sentenza - sulla emergenza per la quale 18 dei 26 impianti indicati nel capo D) risultano essere destinatari di moduli HEPxxxP oggetto di compravendita tra PL e ER CE, mentre gli altri otto provengono da UT six - secondo il quale «se il meccanismo di frode attraverso IO e UT IX si è rivelato solo una ELle modalità attuative EL piano criminoso, è evidente che questo deve necessariamente essere stato ideato e realizzato da soggetti collocati ad un livello più elevato, rispetto a LA, ELla gerarchia societaria, in grado di coinvolgere e coordinare molteplici società EL gruppo: IO ed ER CE quali acquirenti ed importatori dei moduli cinesi, ON quale destinataria dei pannelli ed appaltatrice ELla costruzione degli impianti, le Società veicolo quali committenti e responsabili ELle richiesta di tariffa incentivante e SA quale sub-appaltatrice degli impianti ed esecutrice degli stessi, cui faceva capo la sostituzione materiale ELle targhette»". Alla stigmatizzazione, da parte ELla sentenza impugnata, ELla genericità ELla impugnazione a riguardo da parte ELla difesa EL RG (v. pg. 110 ELla sentenza), il ricorso non oppone alcuna considerazione. 31 1.4.2. La sentenza affronta il secondo tema indiziante a pg. 108 in relazione all'appello di ME, rilevandone la sovrapponibilità in relazione all'appello di RG (pg. 110), riportandosi, sul punto in nota 20, la prima sentenza - pg.208/209 - in relazione alla incongruità dei prezzi .pagati da ON per conto di IO: eccessivi quelli pagati alla cinese PL rispetto a una mera fornitura di materiali e eccessivamente ridotti quelli pagati alla polacca UT six per una attività di assemblaggio dei pannelli, in realtà simulata. Anche per questo aspetto la sentenza stigmatizza la genericità ELla impugnazione a fronte di una prova logica ulteriore che coinvolgeva chi stava a capo di ON (ME, presidente e RG, amministratore ELegato), società che in quel momento era vincolata ad un piano di risanamento EL Gruppo e, pertanto, doveva prestare particolare attenzione agli esborsi e tenuto conto che RC TI, che si occupava dei pagamenti in ON, non poteva non aver manifestato i propri dubbi ai suoi diretti superiori (cfr. mail EL 7 maggio 2011 di TI a ET, di ER, e a LA), ricevendo da LA l'invito di "farsi i fatti suoi" perché sapeva che sarebbe stato appoggiato ove il TI si fosse rivolto ai suoi superiori. Ritiene questo Collegio che, ancora una volta, è prospettata una generica parcellizzazione ELle deduzioni difensive rispetto ad un contesto in cui i pagamenti erano frutto di accordi, all'interno di dinamiche societarie EL gruppo di cui il LA aveva dato conto, introducendosi inaccessibili questioni di fatto volte alla neutralizzazione ELla valenza indiziante ELle emergenze considerate, ineccepibilmente affermata dalla sentenza impugnata nell'accertato contesto soggettivo sinergico illecito in cui ha operato il ricorrente. 1.4.3. Quanto alla valutazione indiziante ELla mail dl 12 settembre 2011 - inviata a GI e LA e, per conoscenza al ricorrente, sull'impiego di 40 operai per sostituire le targhette che attestavano la provenienza cinese con quelle che, invece, attestavano la provenienza europea, la sua censura, poggiata sulla negazione ELl'imputato, in dibattimento, di aver letto la mali (v. pg. 52), è palesemente generica e in fatto, a fronte ELla articolata motivazione espressa dalla prima sentenza sul suo rilievo in ordine al coinvolgimento EL ricorrente (v. pg. 209 e sg.), così valendo a proposito - ancora una volta, nell'ottica designata dalla sentenza rescindente e ELle stigmatizzate plurime incongruenze ricostruttive e travisamenti sostanziali in cui era incorsa a riguardo la sentenza annullata - la più generale considerazione espressa dalla sentenza impugnata in ordine alla adeguata risposta data dalla prima sentenza. 1.4.4. Quanto alla condotta EL ricorrente dopo il sequestro EL 19 dicembre 2012, la questione è esaminata a pg. 106 in relazione alla posizione di ME, osservandosi che la difesa si era limitata a confutare che l'assunzione nella 32 capogruppo fosse stato un vantaggio;
inoltre, è esaminata a pg. 114 in relazione alla posizione di RG, dichiarando irricevibili le critiche al Tribunale - in sede di esame ELla attendibilità ELle dichiarazioni EL LA (v. pg. 198 e ss.) - sulla inazione nei confronti EL LA che, invece, era stato assunto da ON, posto che l'ammissione alla procedura di concordato in bianco di ON non impediva "agli amministratori innocenti di segnalare quelle situazioni a chi quel concordato doveva portare avanti". Anche per questo aspetto, rispetto alla complessiva valutazione, priva di vizi logici e giuridici, la censura è genericamente proposta in fatto rispetto alla conducenza indiziaria ELla assunzione EL LA - dopo le perquisizioni EL 2012 in ON, RE ed IO - dalla capogruppo ON, e, ancora, quale nuovo amministratore ELegato di RE, incaricato da ER/ON, di attività ispettive nei confronti di RE (v. pg. 112 ELla sentenza impugnata): non illogicamente desumendosi anche da tale circostanza l'infondatezza ELla versione difensiva che voleva il LA, AD di IO, solitario protagonista ELla complessa condotta truffaldina perpetrata pochi mesi prima. 1.4.5. Quanto alla inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie di LA, la censura è genericamente proposta per ragioni in fatto. A riguardo, la sentenza rinvia all'esame ELla questione effettuata in relazione all'appello di ME, espressa a pg. 104 e sg., che dà conto specificamente ELla consapevolezza da parte di RG - con il quale il LA aveva rapporti più stretti - EL meccanismo truffaldino e ELla sua condivisione. Poi esamina (v. pg. 110 e sg.) la specifica deduzione difensiva sulla credibilità soggettiva EL LA, segnatamente con riguardo al dedotto "conflitto di interessi" con RG disattendendola - secondo una ampia e incontestata motivazione - in base alla documentazione prodotta dalla stessa difesa in ordine al tentativo di risanamento EL gruppo tentata dal RG, con i rilievi già ricordati al punto precedente. 1.4.6. Quanto, infine, all'acquisto da parte di ON ELla produzione IO a un prezzo "fuori mercato", la censura è generica rispetto al dichiarato "favore" fatto da RG al LA, desunto dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo in ordine alla vicenda non illogicamente valutate (v. pg. 110 ELla sentenza impugnata), in un contesto - espresso in occasione ELl'esame ELla posizione di AK (v. pg. 105 e sg.) - in cui il ricorrente si mostra consapevole ELla crisi in cui versava IO, ELla impossibilità per VE di immettere finanziamenti, ELla urgenza di generare produzione per beneficiare degli incentivi, così da ingiungere al LA di "arrangiarsi", visto che gli assorbiva tutta la produzione "a un prezzo...", non illogicamente indicato fuori mercato, anche in relazione a quanto accertato dalla prima sentenza sulla base ELle fatturazioni rinvenute (v. pg. 183), secondo le quali cui le fatture emesse da EO nei confronti di IO 33 venivano pagate da ER (operazione che per la rilevanza degli esborsi, ammontanti a circa due milioni e quattrocentomila euro, era stata avallata a livello apicale) mentre, nel contempo, le stesse forniture venivano rivendute, con un consistente ricarico, da IO a ER per tre milioni e settecentomila euro. 1.5. Il settimo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto. Nell'esaminare la posizione di RG all'interno ELle varie società a vario titolo coinvolte, la sentenza esclude che per il predetto imputato si sia fatta valere una responsabilità di posizione, essendosi verificata violazione di specifici doveri impostigli dalla sua veste giuridica (v. pg. 114). Rileva poi che, in questa prospettiva, è priva di pregio la tesi difensiva che occorrerebbe escludere la responsabilità di RG perché la documentazione falsa era preparata da IO, avendo il dovere specifico di impedire tale tipo di condotte e "il solo fatto di aver detto a LA di arrangiarsi è espressione ELl'accettazione EL rischio (dolo eventuale) che questi ponesse in atto anche comportamenti illeciti". La censura è generica e si poggia su un rilievo parcellizzato rispetto al consapevole e volontario coinvolgimento EL RG, di cui la sentenza dà ineccepibile conto, attraverso l'esame dei molteplici e convergenti elementi considerati, all'interno EL ELineato obbligo fissato dalla sentenza rescindente. 1.6. Il motivo aggiunto sulla confisca ELle somme di denaro non è ammissibile in quanto esula da quelli presentati con il ricorso principale, secondo il costante orientamento per il quale i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti ELla decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 EL 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). 2. Il ricorso nell'interesse di EB GI è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2.1. Il primo e secondo motivo, riguardando entrambi il fondamento ELla responsabilità civile, possono essere trattati congiuntamente e sono complessivamente infondati. Va premessa la genericità ELla deduzione difensiva che riguarda i presupposti ELl'affermazione ELla responsabilità civile in sede di giudizio penale, in costanza di intervenuta prescrizione EL reato, avvenuta nella specie secondo il costante orientamento per il quale nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione che dichiari l'estinzione EL reato per amnistia o per prescrizione, ove vi sia stata condanna al risarcimento dei danni, deve accertare la sussistenza EL fatto e la responsabilità ELl'imputato, non essendo sufficiente, ai fini ELla conferma ELla condanna al risarcimento EL danno, dare atto ELla insussistenza dei presupposti per l'applicazione ELl'art. 129 comma secondo cod. 34 proc. pen. (Sez. 5, n. 10952 EL 09/11/2012, dep. 2013, Ga'nnbarELla, Rv. 255331 - 01). Con la sua più recente autorevole decisione, questa Corte in composizione allargata ha affermato che "nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna ELl'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more. l'estinzione EL reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto ELla causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza ELla Corte Costituzionale n.182 EL 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza ELla parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito" spiegando in motivazione che « il principio consacrato in Sez. U, Tettannanti, che assicura la più ampia tutela EL diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela ELla presunzione di innocenza. L'intervento ELla Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione EL reato ai sensi ELl'art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata ELla disposizione, l'affermazione, sia pur incidentale, ELla responsabilità penale ELl'autore EL danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio EL principio espresso da Sez. U, Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto ELla causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù EL principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti ELl'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario EL diritto di difesa». L'assunto difensivo, inoltre, non specifica quale incidente disallineamento abbia percorso la sentenza impugnata rispetto al thema probandum e quale pregiudizio sia conseguito al ricorrente nell'esame ELla sua posizione, tenuto conto ELle censure da questi mosse in appello (con il secondo motivo ELl'atto, il cui contenuto è riportato a pg. 55 e sg. ELla sentenza impugnata), volte a negare fondamento alla sua responsabilità in ordine ai fatti ascrittigli. 2.1.1. Richiamata la sentenza rescindente sopra riportata sub par. 1.2., la sentenza impugnata nell' occuparsi ELla posizione EL ricorrente - ingegnere responsabile tecnico ELla SA Energie Alternative SR società subappaltatrice realizzatrice degli impianti fotovoltaici - a pg. 115 e ss. ha rigettato, innanzitutto, l'approccio difensivo espresso nella memoria difensiva, volto a rieditare le valutazioni ELla precedente sentenza annullata attraverso censure mosse alla sentenza di legittimità e affermato la genericità dei motivi di appello in tema di responsabilità, rinviando a alle dichiarazioni EL LA sullo stesso GI e alla tenuta ELla sentenza di primo grado. Quanto alla dedotta incidenza ELl'assoluzione ELl'imputato dal reato di cui al capo E), con riferimento alle schede finali di impianto di cui al capo D), rileva la mancata deduzione ELla insussistenza EL fatto e afferma la insussistenza ELla questione proposta che 35 • pretenderebbe di vedere negata la sussistenza ELla truffa con riferimento solo ad una ELle condotte che hanno concorso a determinarla. Conclude, quindi, la sentenza che «tutte le singole attività, quanto a GI consistite nel redigere falsa documentazione rappresentata dalle schede tecniche (la cui compilazione spettava a GI a prescindere dalla loro sottoscrizione) e nel collaborare alla apposizione ELle etichette dissimulanti l'origine cinese dei pannelli, hanno concorso alla realizzazione ELla truffa nella consapevolezza EL concorso dei correi e con il dolo diretto di addivenire all'ottenimento ELle tariffe incentivanti», richiamandosi le pagine da 214 a 221 ELla prima sentenza (riguardanti la posizione EL GI), stigmatizzando l'assenza nell'atto di gravame di qualsiasi critica idonea a scalfirne la ineccepibile solidità. 2.1.2. Ritiene questo Collegio che, alla stregua ELl'obbligo conseguente alla sentenza rescindente con riguardo al coinvolgimento EL ricorrente, generiche sono le censure in ordine alla mancata considerazione dei temi indicati nel primo motivo di ricorso e all'incidenza ELla intervenuta assoluzione EL GI - per la mancata impugnazione EL capo in sede di legittimità - dal reato di cui al capo E). La sentenza impugnata, invero, si è posta all'interno EL dictum rescindente rigettando la prospettiva assolutoria ELla estraneità EL ricorrente all'illecito, secondo quella che risulta essere stata la sequenza temporale degli atti, fino all'imponente impiego di manodopera di SA per la concordata preordinata sostituzione ELle etichette volta a simulare la provenienza europea dei pannelli - di cui una diretta ed esplicita emergenza è la mali EL 12 settembre 2011 EL ricorrente con il quale comunicava l'impiego di 40 operai per operare la sostituzione - correttamente individuato quale referente, con un proprio e qualificato ruolo operativo e decisionale in SA, ditta appaltatrice, nella realizzazione degli impianti fotovoltaici. Il decisivo rilievo - correttamente posto all'interno ELla complessa vicenda concorsuale sottesa all'illecito sub D) - designa la genericità ELla dedotta incidenza assolutoria in ordine al capo in esame ELla intervenuta assoluzione EL ricorrente dalla condotta ascrittagli sub E) relativa alla falsificazione ELle schede tecniche finali d'impianto, provenienti da SA, attestanti l'origine europea dei moduli. 2.1.3. Quanto alla inincidenza ELla apposizione ELle etichette, involgente un profilo obiettivo ELla complessa condotta, la deduzione riguarda questione di fatto non dedotta dalla difesa ELl'imputato in appello (v. pg. 55 e sg.), non potendosi apprezzare la doglianza EL ricorrente ELla omessa considerazione di argomenti svolti in sede di discussione e nella memoria difensiva (v. pg. 15 ELl'atto di ricorso) che certamente non possono allargare il devoluto in appello, fissato dalla proposizione dei motivi di gravame, secondo il condivisibile principio per il quale 36 nel giudizio di impugnazione, la facoltà ELla parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi ELl'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere . doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 EL 20/02/2024, Di Maio, Rv. 286729). 2.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto - da un lato - ha ad oggetto questione di fatto non devoluta dalla difesa ELl'imputato in appello (come riportato a pg. 55 e sg. ELla sentenza) e - comunque - è genericamente formulata rispetto alle valutazioni espresse a riguardo ELla medesima prospettazione difensiva dalla sentenza impugnata in relazione all'appello EL coimputato ME (v. pg. 93 ELla sentenza impugnata in relazione a pg. 194 e ss. ELla prima sentenza). 2.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto punto ELla decisione non devoluta in appello. 2.4. Il quinto motivo ha ad oggetto provvedimento non ricorribile in sede di legittimità, secondo il costante orientamento per il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente ELibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione ELl'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 EL 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 3. Il ricorso nell'interesse di OR AK è complessivamente infondato e deve essere respinto. 3.1.1. Il primo motivo, riguardante il capo D), è genericamente proposto per ragioni in fatto. La sentenza impugnata - in ordine alla questione oggi reiterata con il ricorso - ha rilevato che l'appello proposto dall'ME rasenta l'inammissibilità non confrontandosi minimamente con la motivazione EL primo giudice (v. pg. 93 e sg.), convalidata dalla sentenza di legittimità come sopra richiamata sub par. 1.2., segnatamente con riguardo alla inincidenza ELla decisione ELla Adunanza plenaria EL Consiglio di Stato EL 11 settembre 2020 rispetto alle plurime ipotesi di falso che costituiscono la condotta strumentale rispetto all'illecito conseguimento dei benefici normativi. La censura di genericità ELl'appello si apprezza pienamente in relazione a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado che affronta la questione richiamando la sentenza definitiva nei confronti EL coimputato DO e 37 rilevando che «le condotte fraudolente sono stata infatti realizzate con riferimento a tutti i campi per i quali è stata chiesta la tariffa incentivante (e non solo rispetto a quelli che hanno chiesto il bonus europeo)"... non potendo valere " al fine di escludere l'integrazione dei reati in esame, come mette in luce la predetta . sentenza a carico EL DO, la dedotta conformità tecnico-qualitativa dei moduli cinesi ai parametri imposti dalla normativa, "attesa la pervasiva falsità ELla documentazione, elencata ai capi D) ed E), decettivamente fornita al GSE e l'incasso EL profitto di diretta derivazione causale dalla commissione ELle descritte condotte fraudolente"[...] né può influire sulla sussistenza EL reato in contestazione il fatto che [...] alcune ELle Società [...] sono state recentemente riammesse dal GSE agli incentivi, sulla base ELl'art. 57-quater ELla legge 21.6.2017 n. 96[...]" in quanto "[...]le richieste di riammissione sono state[...]concesse sul presupposto ELl'estraneità degli interessati alla truffa ai danni EL GSE» ( v. pg. 196 e sg.). 3.1.2. Il quarto motivo, ancora riguardante la responsabilità EL ricorrente in relazione al reato di cui al capo D), è genericamente proposto per ragioni in fatto. La sentenza impugnata esamina la questione ELla inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA a pg. 103 e ss., giustificando la frazionabilità ELle dichiarazioni EL predetto teste assistito e facendo derivare l'inattendibilità ELle dichiarazioni sull'ME, innanzitutto, da quelle riguardanti RG - in ordine alla quali si rinvia all'esame EL pertinente motivo di ricorso -, considerando non illogicamente indiziante la reticenza EL teste il suo tentativo di scagionare sinanche GI e, infine, considerando che, dalle stesse dichiarazioni EL LA, l'ME - diretto superiore di RG - non era affatto una figura evanescente, rivestendo un ruolo operativo (v. pg. 106). Ritiene questo Collegio che incensurabile risulta la valutazione frazionata di inattendibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA, riguardanti il profilo EL distinto coinvolgimento dei vari partecipi alla condotta truffaldina, esprimendo tali dichiarazioni la versione difensiva secondo le quali egli, quale responsabile di IO, sarebbe stato il solitario autore e regista ELla complessa e articolata vicenda illecita sub D). Il diverso sicuro sinergico contesto, coinvolgente l'operativo intervento degli esponenti apicali ME e RG, conferisce logica solidità alla infondatezza ELla versione fornita dal LA circa l'estraneità ELl'AK, secondo il doppio conforme accertamento di merito, che ha analiticamente svolto il giudizio su tali dichiarazioni senza incorrere in vizi logici e giuridici, in conformità al costante orientamento di legittimità secondo il quale le dichiarazioni liberatorie EL coimputato possono essere valutate come prova d'innocenza nei confronti di colui 38 • in favore EL quale sono state rilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi ELl'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6829 EL 15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197), allorquando ha anche considerato - a sostegno ELla inattendibilità liberatoria - l'assenza di riscontri a riguardo. Nello svolgere la valutazione frazionata ELle dichiarazioni di LA la sentenza impugnata si è, pertanto, conformata al principio di diritto secondo il quale è legittima la valutazione frazionata ELle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti EL narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale EL riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità ELl'intero racconto. (Sez. 5, n. 25940 EL 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01) 3.2. Il secondo motivo, riguardante specificamente il profilo soggettivo ELla responsabilità in ordine al capo B), il terzo motivo, in ordine alla valenza probatoria dei S.A.L. e il quarto motivo, riguardante la valutazione probatoria ELle dichiarazioni di PI LA sono - da un lato - infondati e - dall'altro - genericamente proposti per ragioni in fatto. 3.2.1. In relazione al capo B) la sentenza rescindente, dopo aver la richiamata censura di fondo al ribaltamento assolutorio, ha affermato quanto segue. «Con riguardo all'addebito sub B) non è fuor di luogo premettere che l'impianto accusatorio assume la mancata ultimazione ELl'istallazione di 21 impianti fotovoltaici, espressamente richiamati in rubrica, entro la data EL 31 dicembre 2010, sulla base di percentuali di completamento ricavate dalle fatture e dai SAL emessi dalla SA Energie Alternative S.r.l. nel 2011. Il primo giudice riteneva raggiunta la prova ELla penale responsabilità di OR ME e ES EC per i reati loro ascritti limitatamente ai campi fotovoltaici denominati SO (n. 236482), VA (n. 248818), RD NI (n. 241258), MA RO (n. 231801), NT (216677),CA (213260), Di UR (244581), e, con riguardo alla condotte di falso strumentali contestate sub E), per gli impianti SO, MA, NT, CA e Di UR in relazione alle richieste di concessione ELla tariffa incentivante, nel contempo emettendo declaratoria di estinzione per prescrizione degli ulteriori addebiti sub E) con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali di impianto relative ai campi fotovoltaici sopracennati. La Corte territoriale ribaltava la pronunzia di condanna, pervenendo ad un esito assolutorio che presta il fianco a censura sotto il profilo ELla completezza e congruenza logica ELl'apparato motivazionale.[...]Risulta, infatti, parziale ed 39 incompleta la verifica di attendibilità intrinseca ELle dichiarazioni eteroaccusatorie di Lo DO IT con riguardo alle riferite pressioni subite dal EC per indurlo alla firma dei certificati di ultimazione dei lavori in relazione a sette campi incompiuti a metà dicembre 2010.[...] Né il giudizio di inattendibilità . appare coerente sotto il profilo sostanziale con il dato dichiarativo giacché dalle sentenze di merito consta che, nel corso ELl'esame dibattimentale reso all'udienza in data 21 novembre 2017, il Lo DO si esprimeva in termini di certezza circa la tempestiva ultimazione dei lavori relativi agli impianti denominati RD IO, SI SA, AC, RO e LO, asserendo che il EC aveva fatto pressioni perché procedesse ad asseverare positivamente la conclusione dei lavori in relazione a tutti i campi compresi nel secondo conto energia ( pag. 153) sebbene per 6 o 7 degli stessi, la cui realizzazione era stata avviata solo nel novembre precedente, le installazioni fossero incomplete. Aggiungeva che da tali impianti erano esclusi quelli realizzati da EST II, tempestivamente completati. Il Tribunale ha rilevato come certo riscontro alle dichiarazioni EL Lo DO si tragga dalla ricostruzione ELle vicende relative ai sette campi per i quali è intervenuta condanna in primo grado in ordine ai quali, sulla base. ELle evidenze costituite dagli stati di avanzamento dei lavori al 30 dicembre 2010 ed al 31 maggio 2011, ELla documentazione sul trasporto dei moduli nonché ELle mail di PA SO, veniva accertato il mancato completamento nei termini di legge (pagg.155) e parimenti acclarata la regolare esecuzione degli impianti riferibili a EST II. La Corte ha, altresì, stimato che le affermazioni EL Lo DO circa la falsità ELle dichiarazioni di fine lavori in relazione ai campi fotovoltaici per cui è intervenuta condanna in primo grado siano smentite documentalmente dalle denunce di inizio lavori presenti in atti, protocollate tra il 9 aprile e il 25 novembre 2009 e non ricomprese nelle ipotesi di falso ascritte al capo E), dovendo per effetto ELle stesse concludersi che i lavori sui campi incriminati siano iniziati in epoca significativamente antecedente rispetto al Novembre 2010 (pag. 141). Al riguardo v'è da rilevare che la mancata ricomprensione dei documenti di cui si discute tra quelli tacciati di falsità, alla stregua ELl'incolpazione sub E), è un dato EL tutto neutro, non essendovi elementi per dubitare ELl'infeELtà ELle dichiarazioni in questione mentre l'affermato automatismo tra denunzia di inizio attività ed effettivo avvio dei lavori è frutto di una forzatura logica in quanto collega in senso necessitato ad un adempimento di natura amministrativa l'esecuzione ELle attività programmate. La Corte di merito non si confronta con i rilievi EL primo giudice, il quale aveva espressamente escluso che il concetto di "inizio ELla costruzione" potesse essere inteso, secondo la prospettazione difensiva, come coincidente con attività prodromiche quali la richiesta di DIA o il disbrigo ELle pratiche amministrative e 40 • non con l'effettiva realizzazione ELle opere elettriche e di quelle edilizie necessarie per l'accesso alla tariffa EL secondo conto energia (pag. 156). La sentenza impugnata, in una prospettiva che isola i dati probatori senza coglierne compiutamente le interferenze, ha, inoltre, escluso che il EC;
all'epoca dei fatti dipendente di VE EM, avesse il potere di influire ed indirizzare le determinazioni EL UR, sebbene il primo giudice avesse, al contrario, evidenziato come l'imputato fosse "l'interfaccia dal lato ELla committenza ELl'incarico di direzione dei lavori" dal momento che il teste RGo BO, inserito nella struttura "strategy and business" di VE EM, aveva indicato ES EC come figura di riferimento per VE nella verifica circa lo stato di avanzamento dei lavori sui campi fotovoltaici, precisando che l'imputato, nella qualità di responsabile EL dipartimento tecnico ELla società, seguiva i progetti relativi agli impianti EL Secondo Conto Energia in tutte e tre le fasi fondamentali che li riguardavano: da quella iniziale di selezione EL possibile impianto, seguendone la due diligence, alla successiva fase di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori fino a quella finale di gestione ELl'impianto ultimato (pag.158). Né ai fini EL giudizio d'attendibilità EL Lo DO la Corte distrettuale ha adeguatamente considerato il ruolo EL EC e le connesse connotazioni operative alla luce ELle molteplici fonti acquisite in dibattimento che attestano che la società VE EM era, nella sostanza, una struttura destinata a soddisfare le esigenze operative di VE NE, come confermato dallo stesso ME, il quale -pur non avendo cariche nelle compagini, passate sotto il controllo di Enovos Luxemburg- osservava che "la divisione tra VE NE e VE EM era abbastanza artificiale. VE EM era una parte EL gruppo VE". Fondati s'appalesano i rilievi dei ricorrenti concernenti l'illogica valutazione degli elementi di prova documentale costituita dai Sal e dai documenti di trasporto, la cui capacità indiziante, secondo le regole che presidiano l'apprezzamento probatorio, doveva essere saggiata singolarmente e in maniera complessiva al fine di una adeguata verifica ELl'attitudine a riscontrare l'ipotesi accusatoria formulata al capo B). La Corte territoriale ha ritenuto che "i S.A.L. acquisiti in atti, data la loro natura di documento strumentale alla emissione di fattura e attesa, inoltre, l'incompleta redazione ed incerta provenienza, non possono costituire, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, elemento incontrovertibilmente dimostrativo ELla non ultimazione dei lavori alla data imposta dal II Conto Energia per il riconoscimento ELla tariffa incentivante" (pag. 136/137). Al fine di valutare l'autonoma funzione probatoria EL S.A.L., ha fatto ricorso all'ausilio interpretativo ELla giurisprudenza civilistica, secondo cui, in tema di appalto, il certificato sullo stato di avanzamento dei lavori non costituisce prova legale in favore ELl'appaltatore, nemmeno quando sia formato dal 41 committente o da persona da lui incaricata, ELl'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure ivi indicate e per i prezzi ivi liquidati, escludendo che le risultanze ELla misurazione effettuata dall'appaltatore o subappaltatore ELla quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, possano, da sole, costituire prova ELla effettive esecuzione dei lavori stessi. I giudici d'appello hanno, inoltre, evidenziato la presenza di anomalie redazionali, quali la mancata sottoscrizione da parte EL direttore dei lavori o di altro tecnico incaricato e la conseguente impossibilità di individuare chi abbia materialmente compilato i S.A.L. acquisiti in atti, peraltro unilateralmente redatti. Al riguardo va osservato in via prioritaria che i documenti di cui trattasi risultano acquisiti, in assenza di contestazioni, all'udienza EL 20 giugno 2017 e non consta alcuna doglianza in ordine all'esistenza di una prassi invalsa tra le parti che vedeva SA trasmettere periodicamente le fatture con allegati stati di avanzamento lavori ad ON e ad VE attraverso mail ELla dipendente Rosa Falcicchio. Non è condivisibile l'assunto ELla Corte di merito laddove sostituisce ai criteri ordinari di valutazione ELla prova documentale quelli propri EL diritto civile in tema di appalti, improntati a standard ben differenti dai parametri processualpenalistici. Se in materia di contratti si controverte di diritti ELle parti contrapposte che hanno piena disponibilità ELla prova a sostegno ELle reciproche pretese, in sede penale il diritto al contraddittorio s'accompagna ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e EL libero convincimento EL giudice [...] Al rilevato errore di diritto si accompagna nella specie una diffusa illogicità motivazionale nella valutazione EL compendio probatorio giacché la Corte territoriale ha operato una non consentita polverizzazione ELlo stesso, segmentandone l'apprezzamento e trascurandone le reciproche inferenze, profilo censurabile in sede di legittimità poiché la valutazione ELla prova logica, desumibile da un quadro indiziario articolato, deve essere complessiva e non frammentata ed è rilevabile in cassazione una sua irragionevole minimizzazione o svalutazione (tra tante, Sez. 6, n. 1979 EL 16/05/1997, Rv. 209110). Nel caso a giudizio il primo giudice ha effettuato un'esaustiva ricostruzione dei contenuti dei SAL in relazione a ciascuno dei campi in contestazione, saggiandone l'attitudine probatoria a riscontrare la tesi d'accusa con verifica positiva solo in relazione ai sette campi per cui emetteva condanna nei confronti degli imputati. Ha argomentato che la provenienza di detti documenti da SA deve ritenersi un dato nella sostanza incontestato, essendo la società pacifica subappaltatrice dei lavori di esecuzione dei parchi fotovoltaici alla stregua dei contratti di subappalto acquisiti in atti ed essendo, altresì, provato che i SAL venivano trasmessi per via informatica alle società destinatarie, ER/ON e VE, presso la sede milanese, dalla dipendente SA Falcicchio. Pertanto, ha escluso decisivo rilievo alla mancata sottoscrizione dei documenti, risultando acclarata la provenienza effettiva degli stessi, mai disconosciuta dai rappresentanti ELla compagine, mentre le fatture cui accedevano i computi metrici non risultano essere mai state oggetto di contestazione da VE, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e sono state regolarmente pagate. Aggiungeva, infine, il Tribunale che la SA non aveva all'evidenza alcun interesse a trasmettere alle committenti stati di avanzamento lavori sottostimati e, in esito al confronto con i dati risultanti dai documenti successivi, datati 31 GIo 2011, inteso a verificare la congruenza ELle voci relative alla posa in opera dei pannelli solari, concludeva riconoscendo "una funzione EL SAL autenticamente descrittiva ELla sequenza dei lavori eseguiti". Simile struttura argomentativa, strettamente aderente ai dati documentali e pienamente esplicativa EL percorso logico seguito dai primi giudici, è stata sovvertita in appello con argomenti giuridicamente erronei e lo svilimento dei singoli elementi probatori dotati di capacità rappresentativa, senza che la trama motivazionale dimostri uno spessore e un rigore logico suscettibili di dar conto in maniera compiuta e persuasiva ELle ragioni che fondano gli antitetici esiti decisori attinti in sede d'impugnazione. Invero, la sentenza impugnata, nell'ottica ELla parcellizzazione degli elementi di prova, ha sostenuto che non può attribuirsi valenza probatoria alla esistenza di documenti di trasporto successivi alla data EL 31 Dicembre 2010, in mancanza di tempestiva ricognizione EL luogo di consegna, ELla allocazione dei singoli moduli fotovoltaici trasportati e ELl'accertamento ELle ragioni stesse ELla consegna, se di completamento degli impianti, di sostituzione di altri moduli già installati, di mero stoccaggio o di realizzazione di campi afferenti ai successivi Conti Energia (pag.137), ignorando EL tutto le considerazioni svolte dal Tribunale a confutazione dei cennati profili alle pagg. 118 e segg., da cui risulta che i giudici di primo grado si erano fatti carico ELla dettagliata analisi dei rilievi difensivi in ordine ai documenti di trasporto, asserendo che "per tutti quei carichi, pervenuti in Italia tra novembre e dicembre 2010, per cui, a causa ELla mancanza EL codice identificativo EL container, non è possibile procedere ad un abbinamento tra il carico pervenuto a Taranto e la mail di destinazione di PA SO, permane, a giudizio EL Collegio, un'indubbia incertezza sulla possibilità di assegnare a ciascun autonomo documento di trasporto un valore ricognitivo ELla sede finale dei moduli. Per tali moduli, infatti, non può in nessun caso affermarsi che la sede riportata nel documento di trasporto sia anche quella di effettiva installazione dei moduli, ben potendosi trattare di centro di provvisorio stoccaggio, in attesa ELla destinazione finale EL carico definita da mail di VE". La sentenza impugnata ha, altresì, ritenuto che le mail di PA SO non fossero finalizzate ad impartire direttive circa la destinazione dei moduli ma costituissero "una mera comunicazione, a fini ricognitivi e di rendicontazione, in favore ELl'originario importatore" (pag. 148). Trattasi di un assunto apodittico che non tiene conto che 43 il primo giudice, a pag. 120 e segg., aveva affrontato il problema e segnalato che la Guardia di Finanza, nella ricostruzione confluita nel quadro sinottico definito allegato 295 bis, aveva individuato l'esistenza di sedi di "prima consegna", distinte da quelle finali, esemplificando l'iter •seguito per la consegna dei 644 moduli identificati dalla bolla doganale n. 11357/E EL 17 dicembre 2010, giunti il 27 dicembre 2010 presso il porto di Taranto e conferiti al deposito Schenker per essere, infine, destinati all'impianto CA solo con la nnail EL 31 gennaio 2011. In questo, come in altri casi, ad escludere la valenza meramente ricognitiva ELla mail EL SO, vale il carteggio tra il medesimo e il Baronio EL 21 marzo 2011 circa l'effettivo arrivo dei pannelli nel sito già individuato con la mail EL 31 gennaio precedente». 3.2.2. La sentenza impugnata, dopo aver esaminato la sussistenza EL fatto sub B) a pg. 79 e ss., tratta ELla responsabilità EL ricorrente a pg. 96 e SS. A tale ultimo riguardo, richiama l'analisi ELle premesse introduttive ELla sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione ELlo schema societario da cui il Tribunale aveva tratto l'affermazione ELla responsabilità di ME in relazione alla sussistente "ottica di gruppo" (v. pg. 79 e ss.). Afferma che le questioni dedotte dalla difesa sono estremamente generiche - rispetto ad una sentenza di primo grado, giustamente, definita di "rara completezza" (v. pg. 97) - e riporta la parte ELla sentenza a riguardo, secondo la quale la responsabilità EL ricorrente non deriva dal ruolo verticistico da lui rivestito ma dalle sue concrete funzioni svolte in seno ad VE, LE ed ER CE, che destituiscono di fondamento l'assunto difensivo secondo il quale "le false attestazioni rese nei rispettivi atti da UR e GI fossero state apposte sulla base di una concertazione intervenuta tra questi ultimi, di cui erano tenuti all'oscuro i vertici di VE, allo scopo di salvaguardare SA dai rischi contrattuali correlati ai ritardi nella consegna dei lavori" (v. pg. 98 e ss. ELla sentenza impugnata). 3.2.3. Il terzo motivo, logicamente pregiudiziale in quanto riguarda la condotta obiettiva, è genericamente proposto per ragioni in fatto. La sentenza impugnata — censurando la prossima inammissibilità ELl'appello sul punto, rilievo incontestato nel ricorso - ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici — nell'ambito ELlo specifico dictum rescindente — ELla valenza probatoria dei SAL (v. pg. 82 e ss.) come pure ELla certa attendibilità ELle dichiarazioni di IT UR, già destinatario di patteggiannento con sentenza definitiva, direttore dei lavori sugli impianti gestiti da SA (v. pg. 85 e ss.), peraltro riscontrato dalle dichiarazioni di BO e di GI oltre che da documenti (v. pg. 91): il predetto è, pertanto, EL tutto correttamente individuato, nell'ambito ELl'affare milionario, quale persona adatta — per manifesta incompetenza in materia - nel rivestire un ruolo EL tutto insignificante e lasciare spazio alla SA 44 nella realizzazione degli impianti, firmando documenti attestanti circostanze non vere, condotta per la quale è reo confesso. 3.2.4. Il secondo motivo, riguardante il profilo soggettivo, non contesta l'accertata . "ottica di gruppo" alla base ELla vicenda in esame, reitera l'assunto difensivo in ordine alla mancanza di consapevolezza e volontà EL ricorrente in ordine ai fatti in contestazione sulla base EL generico assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe stato riconosciuto responsabile solo per la posizione rivestita all'interno di VE NE e ELle società veicolo, sulla base ELle due mail indicate nel ricorso, di cui assume essere stato travisato il contenuto. La censura, ancora una volta, non si fa carico ELlo stigma di genericità conferito al corrispondente motivo di appello che ha indotto la Corte di merito a riportare l'eloquente, chiara e completa, disamina condotta dal Tribunale a riguardo (v. pg. 97 e ss.) volta a ELineare, sulla base ELle concrete emergenze considerate, il ruolo direttivo svolto dal ricorrente (e da RG) nell'attività criminosa dispiegatasi secondo le modalità già sopra richiamate in cui le società coinvolte risultano gestite da AK e RG (da questi definito suo "capo") ai quali, EL tutto logicamente, sono ricondotte le falsificazioni oggetto ELla condotta criminosa, in base ad un ruolo apicale concretamente svolto «diretto ad assicurare un controllo e un coordinamento su tutte le fasi necessarie ELl'iter di formazione degli impianti e garantire un'unitaria linea d'azione». 4. Il ricorso EL responsabile civile Società LE S.A. è complessivamente infondato e deve essere respinto. 4.1. Il primo motivo, riguardante il difetto di legittimazione passiva ELla ricorrente, è infondato oltre che genericamente proposto. Secondo la prima decisione, LE, EL cui "Board of Directors" ME e RG facevano parte agendo quali "managing directors", era socio unico di molte ELle Società veicolo indicate in imputazione, dandosi conto - secondo l'incontestato criterio di legittimità indicato (Cass. civ., sez. I, 24/11/2005, n. 24834) - EL "quidpluris", secondo i concreti plurimi elementi indicati (v. pg. 281 ELla sentenza), che, individuando "l'abuso ELla personalità giuridica" ELla controllata, dava luogo alla responsabilità EL partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata, con riconduzione alla controllante dei rapporti giuridici facenti capo al soggetto interposto. Con il quinto motivo di appello ( v. pg. 59 ELla sentenza impugnata) la difesa di LE S.A. deduceva l'insussistenza EL ritenuto "abuso ELla personalità giuridica" ELle società veicolo da parte di LE, la Corte di appello risponde che l'intervenuto rigetto ELl'appello EL GSE relativamente all'estensione ELla responsabilità, in solido con LE, anche ELle società veicolo, per i fatti commessi da ME e RG in relazione al capo D) rende non più valutabile 45 • l'appello di LE, in quanto non sarebbe più possibile individuare un diverso convenuto rispetto all'azione civile esercitata dal GSE, comunque affermando l'assoluta genericità ELla censura in ordine al ritenuto abuso di personalità, rispetto alla completa motivazione resa in primo grado. Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata alcun travisamento ha operato ELla deduzione in appello, correttamente escludendo di poter apprezzare la prospettiva difensiva di responsabilità ELle SpV, essendo stata già esclusa l'estensione ad esse ELla responsabilità civile in relazione alla domanda proposta da GSE, unico dominus a riguardo. In ogni caso, assorbente risulta il rilievo ELla mera reiteratività, secondo una inammissibile declinazione in fatto, ELla censura in ordine alla mancanza EL quid pluris volto a individuare l'abuso di personalità giuridica da parte ELla ricorrente nei confronti ELle società controllate, ineccepibilmente affermata dalla prima sentenza e genericamente censurata in appello. 4.2. Quanto al secondo e terzo motivo, riguardante la affermata responsabilità degli imputati, volti a valorizzare le dichiarazioni liberatorie di LA in uno agli altri elementi indicati in ricorso, sono sostanzialmente proposti secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto degli elementi probatori considerati a carico degli imputati e, comunque, infondati secondo quanto già detto in relazione ai sovrapponibili ricorsi proposti - in relazione al capo D) - dai ricorrenti RG e ME, tenuto conto EL rinvio operato dalla sentenza alle ragioni EL rigetto - sulle analoghe questioni - dei rispettivi appelli, non essendone contestata la ritenuta sovrapponibilità. 5. Il ricorso EL responsabile civile VE EM Ltd. è solo in parte fondato. 5.1. Il primo motivo è fondato. La prima sentenza aveva disposto la condanna ELla ricorrente, in solido con ME e EC nonché SA SR, con riferimento ai reati di cui al capo B), al risarcimento EL danno in favore di GSE spa. La sentenza impugnata, nell'enunciare il settimo e ottavo motivo di appello riguardanti il ELitto sub B), pur annotando che essi riguardano la responsabilità per fatto commesso da EC che non appartiene alla competenza ELla Corte adita (v. pg. 65 ELla sentenza impugnata), purtuttavia, ha confermato, in relazione al capo B), le statuizioni civili ELla sentenza di primo grado pronunciate a carico degli imputati e ELla ricorrente VE EM in favore di tutte le parti civili costituite. La decisione deve essere censurata in ragione ELla assenza di ragioni e ELla decisiva dissonanza con la assoluzione EL EC dal reato sub B) nel 46 precedente giudizio di appello, passata in giudicato per mancato ricorso in sede di legittimità EL Procuratore generale. Ne consegue, in accoglimento EL motivo, l'annullamento senza rinvio ELla sentenza impugnata limitatamente alla condanna ELla ricorrente quale responsabile civile in relazione al capo B). 5.2. Il secondo e terzo motivo, riguardanti la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo D), volto a censurare la non credibilità ELle dichiarazioni liberatorie EL LA e la mancata considerazione EL rilievo sulla condotta omissiva sono complessivamente infondati, rinviandosi a quanto già esposto in relazione ai sovrapponibili pertinenti ricorsi proposti dagli imputati ME e RG. Con riguardo ai motivi di appello la sentenza di appello esamina il nono motivo con riguardo alla limitata verifica su un campione di pannelli e alla non considerata idoneità tecnica di essi, opponendo un insuperato giudizio di genericità ELle doglianze rispetto a quanto accertato dal Tribunale, di cui si riportano le eloquenti, chiare e complete, argomentazioni in parte qua, dichiarando gli altri inattuali o già esaminati. Cosicché, rimasto incontestato il legittimo rinvio all'esame ELle analoghe questioni proposte dagli imputati AK e RG, deve, in questa sede, riportarsi quanto già detto - in relazione ai predetti ricorsi - in relazione alla incensurabile valutazione frazionata ELle dichiarazioni EL LA e, quindi, ELla inattendibilità ELle sue dichiarazioni liberatorie nei confronti dei due principali imputati. Quanto al terzo motivo, la relativa censura si connota per la sua inammissibilità originaria assumendo alla sua base una generica lettura ELle ragioni ELla affermazione di responsabilità. 5.3. Il quarto motivo è inammissibile. Quanto al danno patrimoniale e l'ingiusto profitto sub D), la questione non risulta devoluta in appello (v. pg. 65), non potendosi apprezzare ai fini ELl'ammissibilità - in base alle connotazioni EL principio devolutivo già richiamate - lo svolgimento ELle relative considerazioni nel corso EL giudizio di rinvio. Quanto alla idoneità tecnica degli impianti, la censura è generica rispetto alla censurata genericità ELl'appello a riguardo e alla adesione alla prima decisione (v. pg. 124 e sg.) che esplicita le ragioni ELla infondatezza ELl'assunto difensivo circa la conformità tecnico-qualitativa dei moduli cinesi ai parametri imposti dalla normativa. Quanto all'utilizzo di elementi provenienti dalla decisione su DO, la censura è generica non rinvenendosi la devoluzione EL tema in appello rispetto, 47 • peraltro, alla utilizzazione ELla sentenza definitiva ai sensi ELl'art. 238-bis cod. proc. pen. Infine, infondata è la censura di omessa motivazione sul tema ELla incompletezza degli accertamenti, fondandosi la ritenuta inammissibilità ELl'appello sulla mancata confutazione ELle richiamate ragioni ELla prima sentenza a riguardo. 5.4 Quanto al rilievo proposto dalla nota difensiva, esso è fondato in quanto - come risulta dalla prima sentenza - la ricorrente non è stata condannata, unitamente agli imputati ME e RG e alla LE S.A., al risarcimento dei danni in favore di AM OL LY DI SR e AM OL AS (v. pg. 295 ELla prima sentenza), cosicché non poteva darsi luogo alla revoca ELle statuizioni civili a carico ELla VE EM (v. pg. 158). Deve, pertanto, essere disposta - ai sensi ELl'art. 130 cod. proc. pen. - la correzione ELl'errore materiale contenuto nel dispositivo ELla sentenza, in relazione alla pronuncia di assoluzione di OR ME e CO RG dal reato di cui al capo F), espungendo la espressione "VE EM". 6. Il ricorso EL responsabile civile SA Energie Alternative SR è complessivamente infondato e deve essere respinto. 6.1. La sentenza ha ritenuto che i motivi proposti in appello trovavano adeguata valutazione in quelli già valutati in relazione agli atti di gravame degli imputati dei reati di cui ai capi B) e D) e tale giudizio di sovrapponibilità non è censurato dalla attuale ricorrente. 6.2. Il primo motivo - riguardante la connessione con la responsabilità di GI in relazione al capo D) - è genericamente proposto secondo quanto si è già esposto in relazione al primo motivo EL ricorso nell'interesse di GI, non sottraendosi a tale giudizio il dedotto mancato rilievo alla decisione resa dall'Adunanza plenaria EL Consiglio di Stato EL 11 settembre 2020, in relazione alla quale la sentenza rescindente aveva espresso il proprio dictum sull'errato rilievo conferitogli dalla precedente sentenza assolutoria. 6.3. Il secondo motivo - riguardante la connessione con la responsabilità di AK in relazione al capo D) e proposto sul rilievo ELla sola rappresentanza legale EL predetto in SA - è infondato, non avendo la Corte di appello alcun obbligo di specifica considerazione ELla indicata censura sia in relazione a quanto già detto in ordine al coinvolgimento di ME attraverso la concentrazione in capo a lui di cariche apicali ed esponenziali nelle società coinvolte nella condotta truffaldina, sia con riferimento alla genericità ELla deduzione rispetto alla specifica motivazione offerta sullo stesso tema, sollevato dalla difesa in primo grado, dalla prima sentenza a pg. 284. 48 Costituisce, invero, jus receptum che, in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento ELla sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarata inammissibile (Sez.. 4, n. 1982 EL 15/12/1998, dep. 1999 ., Iannotta, Rv. 213230 - 01). 6.4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto la provvisionale, come già detto, non ricorribile in sede di legittimità. 7. I ricorsi ELle parti civili AM OL SA ed EA OL LY DI s.r.l. sono infondati e devono essere respinti. 7.1. La vicenda riguarda il reato di cui al capo F), imputato a CO RG e OR ME in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 640 c.p. e 61 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro, RG in qualità di Consigliere Delegato e in rappresentanza di LE S.A. con sede in Lussemburgo 5 Rue Guillaume Kroll, controllata da VE NE Ltd e da Enovos LU SA, AK come managing director ELla stessa LE, in occasione ELla cessione al prezzo di 36.864.618 euro ELle quote di Ens OL One s.r.I., ER CE OL Production s.r.I., ER CE Green Investements s.r.I., LE Green Investnnent s.r.I., ER CE Green Power s.r.l. , ENS OL Four s.r.I., Energia Fotovoltaica 14 Soc. Agr. a r.I., Energia Fotovoltaica 25 Soc. Agr. a r.I., con artifici e raggiri consistiti nel sottacere la carenza ELle condizioni per l'ammissione al regime ELle tariffe incentivanti GSE, procuravano ingiusto profitto ad LE SA pari al valore EL contratto, inducendo EA OL LY DI s.r.l. (sede in Roma, Via Marcello Prestinari 15) 13 e la controllante finanziatrice, quotata alla borsa di Oslo, EA OL SA (con sede in Dronningen 1, 0287 Oslo), ad effettuare bonifici con tre distinti versamenti, così cagionando danno patrimoniale di rilevante gravità in danno di EA OL. Milano, 15 luglio 2014. 7.1.1. La sentenza rescindente, a riguardo, ha affermato quanto segue. «Con riguardo al capo F) la Corte territoriale ha evidenziato che l'esito assolutorio nei confronti dei prevenuti ME e RG discende direttamente dalle pronunzie liberatorie rese in relazione ai capi B) e D), escludendo, nel contempo, la ravvisabilità nel comportamento tenuto dall'AK nel corso ELle trattative con le società AM, di "alcuna significante omissione comunicativa", dal momento che nella data room erano stati inseriti i verbali di operazioni compiute redatti dalla G.D.F. in occasione degli accessi sui campi fotovoltaici, recanti il procedimento penale (44638/13 R.G.N.R.), l'Autorità giudiziaria procedente nonché diverse informazioni sulla natura degli accertamenti ed il tipo di attività svolta;
il decreto EL Tribunale di Reggio Emilia EL 6 Marzo 2013 di revoca EL termine per la presentazione EL piano concordatario di AION, contenente 49 l'espresso riferimento alla esistenza di una "indagine penale in corso presso la Procura ELla Repubblica di Milano in ordine al reato di cui all'art. 640 secondo comma n. 1 EL codice penale". Segnalavano, inoltre, i giudici d'appello che il c.d. report SI e NI, redatto in due versioni datate 13 e 24 Giugno 2014, aveva espressamente rappresentato la presenza di criticità relative al campo EN.F014, ribadite a seguito di presentazione di un attestato di Factory Inspection. Pertanto, secondo la Corte di merito, gli imputati -nell'ambito ELle rispettive competenze- avevano assolto agli oneri informativi a loro carico in fase di trattative, a nulla rilevando l'omessa ostensione EL decreto di perquisizione EL 19/12/2012 a fronte di una mole di informazioni tale da consentire una consapevole formazione EL consenso all'operazione da parte ELl'acquirente. Osserva la Corte che l'esito assolutorio EL giudice d'appello si fonda su una valutazione solo parziale dei materiali processuali e sottovaluta la dirimente scansione ELle vicende negoziali. Come ricostruito dalla sentenza di primo grado alle pagg. 226 e segg., dopo l'avvio ELle trattative, avvenuto nel giugno 2013, il 31 dicembre successivo LE S.A. ed AM stipulavano un accordo di vendita ("Share purchase Agreement"), versato in atti dalle ricorrenti, in cui la venditrice, tra l'altro, garantiva che gli impianti fotovoltaici di proprietà ELle società progetto erano già stati costruiti, connessi alla rete elettrica di distribuzione nazionale e pienamente funzionanti nel totale rispetto e in conformità ai relativi permessi e che essi risultavano conformi a ogni legge, previsione normativa e regolamento e/o disposizione applicabile;
che gli impianti fotovoltaici beneficiavano regolarmente ELle tariffe incentivanti, previste dal Ministero ELlo Sviluppo Economico Italiano di concerto con il Ministero ELl'Ambiente e ELla Tutela EL territorio e EL Mare, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti da ogni legge e regolamento ad essi applicabile;
che il venditore, le società progetto e i rispettivi amministratori, legali rappresentanti o dipendenti non erano coinvolti in procedimenti penali e non vi erano motivi per ritenere che tali soggetti fossero o potessero essere coinvolti in procedimenti penali con riferimento all'ufficio ricoperto in uno dei suddetti enti;
che "tutti i documenti e le informazioni j che dovevano essere forniti dal venditore sino alla data ELl'effettiva cessione, in relazione agli impianti fotovoltaici, erano e dovevano continuare ad essere veri, completi ed accurati in tutti i loro aspetti" (art.
5.1 contratto cit.). La venditrice assicurava, inoltre, che non esistevano fatti o circostanze - conosciute dal venditore e non comunicate all'acquirente o ai suoi consulenti- che, se rivelate, avrebbero ragionevolmente indotto un investitore professionale a non concludere l'accordo o a concluderlo a termini e condizioni diverse da quelle pattuite. Tali clausole contrattuali hanno mantenuto efficacia tra le parti fino alla stesura EL contratto definitivo in data 15/7/2014, che le ha espressamente richiamate, stabilendo che "il presente atto di cessione non sostituisce, né annulla, né supera, 50 né modifica in alcuna parte ed in alcun modo eventuali pattuizioni, intese o contratti intercorsi tra le Parti in precedenza e aventi il medesimo oggetto[...] La Corte di merito ha proceduto ad una sorta di prova di resistenza al fine di sostenere che l'omessa comunicazione alla controparte EL decreto di perquisizione EL 19/12/2012 non ha nociuto all'acquirente, essendo desumibili le informazioni contenute nel richiamato documento da altri atti caricati sulla data room. Siffatta interpretazione non è coerente con l'onere informativo a carico ELla promittente venditrice né con la costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini ELla valutazione ELle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento EL raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale EL soggetto passivo (tra molte, Sez. 2, n. 28791 EL 18/06/2015, Rv. 264400; Sez. 6, n. 13411 EL 05/03/2019, Rv. 275463). In sostanza, le clausole contrattuali imponevano l'ostensione ELl'atto in adempimento all'obbligo di buona fede che permea le relazioni negoziali. L'efficacia decettiva ELl'inadempimento radica, dunque, nell'omissione di un atto dovuto tanto più rilevante a fronte ELl'ostensione di atti successivi che lo presupponevano, quali i verbali ispettivi ELla G.d.F. Né la sentenza impugnata si è adeguatamente confrontata, al fine ELl'apprezzamento ELla rilevanza ELla contestata omissione, con la stringente sequenza temporale ELle comunicazioni intercorse tra le parti a far data dal febbraio 2014, allorché filtravano notizie di stampa su un'indagine relativa ai campi fotovoltaici appartenenti ad LE. Il Tribunale ha, infatti ricordato, che il 4 febbraio 2014 AM inviava, una lettera a OR AK e TE AM (referente per le comunicazioni), indirizzata per conoscenza anche a RG, BO e ZU, con cui chiedeva chiarimenti sul coinvolgimento ELle società veicolo, dei venditori azionisti e degli amministratori in procedimenti penali di qualsiasi tipo, invitandoli espressamente a "indicare se il venditore, le società target e i loro rispettivi direttori, funzionari o dipendenti sono attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l'avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi. Si prega di indicare se gli azionisti EL venditore e i loro rispettivi direttori, funzionari o dipendenti sono attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l'avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi (a condizione che l'eventuale procedimento penale possa potenzialmente avere un impatto sul venditore, sulle società target e sugli impianti) (sent. Trib.pag. 230). Ad evasione ELla richiesta, con lettera EL 10 febbraio 2014, ME informava AM che il 18 dicembre 2013 ed il 22 gennaio 2014, LE era stata informata di accertamenti condotti da parte ELla Guardia di Finanza (su richiesta EL Tribunale di Milano) in pari data sugli impianti di proprietà ELla società ENS OL Five S.r.l. 51 (ENS 5), in passato appartenuta ad LE e ceduta al fondo di investimento Venice European Investiment (VEI) Capital S.p.A. nel mese di Agosto 2012, specificando che l'accertamento era "focalizzato su specifiche tecniche (dimensioni, identificazioni ecc.) ed informazioni pertinenti fornite al GSE e alle Autorità" e che "LE non è a conoscenza dei fatti che hanno causato tali indagini e non è altresì a conoscenza ELla mancanza di conformità alle normative pertinenti. Pertanto LE non si aspetta problemi derivanti da tali indagini". Nella successiva riunione EL 4 Marzo, espressamente richiesta da AM, secondo le dichiarazioni EL teste Jakobsen, "il signor RG continuava a reiterare il concetto che non ci fosse alcun rischio di fronte alle mie rimostranze, e al fatto che io chiedessi che non dovessero esserci rischi". Il 20 marzo 2014 AM inviava un'ulteriore nota in cui ribadiva di non voler assumere rischi di natura penale e lamentava l'incompletezza ELle informazioni fornite dalla controparte. Le ricorrenti AM hanno, peraltro, segnalato che erroneamente la Corte territoriale ha datato la missiva 26 Marzo, sostenendo che le rimostranze di SE erano infondate, essendo già stati caricati sulla data room i verbali ELla Guardia di Finanza, adempimento in realtà eseguito solo in epoca successiva alla comunicazione, e comunque, inidoneo a fornire risposta alle richieste ELla promissaria acquirente di conoscere con puntualità le origini e le ragioni ELl'investigazione [...] E', dunque, in siffatto contesto che deve essere inquadrato l'esame ELl'efficacia decettiva ELla mancata esibizione EL decreto di perquisizione e sequestro EL 19 dicembre 2012, documento che, come segnalato dalla difesa ELle pp.cc ., era l'unico che - attraverso la provvisoria incolpazione - esplicitava la natura ELla condotta truffaldina e i campi coinvolti. L'imputazione provvisoria evidenziava, infatti, in modo chiaro, che si procedeva in ordine "al reato di cui all'art. 640, comma II n. 1, c.p.", indicando la condotta fraudolenta nella sostituzione ELl' "etichetta attestante la provenienza extracomunitaria su pannelli solari da installare nell'ambito EL territorio nazionale con false etichette di origine CE, inducendo l'organismo pagatore EL Ministro ELl'Economia, GSE SpA, partecipata totalmente dall'Ente, a erogare il contributo maggiorato EL 10% di cui all'art. 14 co. I, lettera d) EL DM 5.5,2011 (cd, "Quarto Conto Energia) con conseguente ingiusto profitto e relativo danno patrimoniale per le casse pubbliche". Né con riguardo alla successiva evoluzione ELle trattative può trascurarsi che la verifica condensata nel c.d. report SI e NI fu effettuata in tempi brevissimi (circa un mese) sulla base ELla documentazione messa a disposizione dal dipartimento tecnico di VE e dei chiarimenti forniti da EC e BO, sicché i consulenti concludevano nel report di sintesi per il possesso da parte ELle società ispezionate dei requisiti per l'ottenimento EL bonus europeo EL 10%, anche sulla base EL controllo documentale relativo al 52 solo costo dei materiali fatturati. Manifestavano un solo, residuale, dubbio circa "la possibilità di riferire l'attestazione di Factory Inspection ai moduli di cui alla scheda di prodotto che riporta la dicitura "Rev02010" (installati sul sito) (In.fo 14, n.d.r.) o a quelli di cui alla scheda di prodotto che riporta la dicitura "Rev02012" (non presenti sul sito)". Pertanto, gli stessi formulavano un giudizio di "formale compatibilità", pur non escludendo l'astratta possibilità di approfondimenti da parte EL GSE e "in caso di acclarata e riconosciuta carenza.. .ELla idonea certificazione" il conseguente venir meno EL premio EL 10% sull'incentivo ed il recupero ELle somme erogate in passato, in forza di quanto previsto dal D.M. 11/05/2011 e dal D.M. 31/01/2014. V'è da chiedersi, inoltre, se il carattere degli accertamenti devoluti ai consulenti terzi fosse idoneo ad attestare non la regolarità formale ma la liceità dei campi verificati, avuto riguardo alla natura ELle violazioni strumentali oggetto di contestazione e alle loro modalità di realizzazione. La motivazione ELla sentenza impugnata non si è, dunque, rapportata in maniera corretta ed esauriente all'ampio compendio probatorio versato in atti, enucleando argomenti a sostegno ELl'esito assolutorio che non hanno carattere dirimente e trascurando elementi qualificanti ai fini ELla prova circa l'addebito elevato e i connessi profili d'imputabilità soggettiva sicché anche in relazione al capo F) deve rilevarsi la fondatezza ELla proposta impugnazione». 7.2. Il primo motivo è infondato. 7.2.1. La sentenza impugnata (v. pg. 130 e ss.), nell'esaminare l'appello di ME e RG in relazione al reato di cui al capo F) e quello connesso di LE S.A., esclude di dover correlare la vicenda sub F) alla precedente affermazione di responsabilità degli imputati sub B) e D) e afferma - dopo aver stigmatizzato la genericità EL capo di imputazione in ordine alla condotta truffaldina - che se l'unico vulnus nella correttezza contrattuale è costituito dall'aver taciuto l'esistenza EL verbale di perquisizione effettuata presso le sedi IO Technology, RE e ON 11 19 dicembre 2012 - riguardante un'indagine per frode in relazione all'origine europea dei pannelli - «è proprio la comunicazione di altre informazioni alla controparte che conduce a ritenere non raggiunta la prova - oltre ogni ragionevole dubbio - ELla condotta truffaldina degli imputati» ( v. pg. 132). Secondo la sentenza impugnata, la prima decisione non indica il momento in cui l'ostensione EL decreto di perquisizione e EL relativo verbale avrebbe potuto determinare una diversa scelta ELl'acquirente (v. pg. 133). In ogni caso, si sarebbe dovuto provare che l'ostensione avrebbe costituito informazione utile ad AM per valutare la convenienza ELl'acquisto ELle SPVs a cui venivano successivamente revocati gli incentivi GSE in ragione ELle presunte false asseverazioni di fine lavori (v. pg. 134) e, secondo la sentenza, la risposta è 53 negativa in base all'esame ELle vicende successive in quanto "il protrarsi ELla trattativa a fronte di altre e parimenti allarmanti notizie pare suggerire il contrario" (v. pg. 136). La Corte appunta la sua attenzione sull'accordo EL 31 dicembre 2013, avvenuto nel corso ELla due diligence di AM, nell'ambito EL quale risultano "fornite garanzie di regolarità che poi si riveleranno insussistenti, ma merita osservare che tale condotta non risulta contestata nel capo di imputazione né agli imputati né ad altri soggetti (certamente RG e ME non lo sottoscrissero personalmente), assumendo che neppure il Tribunale vi attribuisce valore ingannatorio o decettivo puntando, al contrario, esclusivamente sull'omessa ostensione EL verbale di perquisizione" ( v. pg. 137). Prospettiva che non convince la Corte di appello anche alla luce ELla premessa che si legge a pag. 237 EL capitolo dedicato alle "valutazioni sul capo F)" dalla quale si evince chiaramente che la responsabilità degli imputati è stata affermata secondo quel paradigma che li vede colpevoli di tale reato in quanto colpevoli dei reati di cui ai capi B), D) ed E) (v. ibidem). Conclusione che non soddisfa la Corte, la quale stigmatizza come il primo Giudice abbia omesso di "vagliare e spiegare come, nell'ambito di una trattativa di svariati milioni di euro, RG e AK, da soli, sarebbero riusciti a frodare AM, i suoi professionisti, i suoi legali, gli enti di certificazione d controllo, senza comunicare nulla a quelli che, insieme a loro, quella trattativa avevano portato avanti per mesi e mesi (TE ER e MA AU) (v. pg. 138). Così, richiamando Sez. 2, 3 ottobre 2023, n. 46209, nega l'esistenza EL quid pluris che deve caratterizzare il "silenzio"(consistente nella predetta mancata ostensione), perché abbia attitudine ingannatoria in quanto gli indicati documenti caricati nella data room avevano una valenza pari se non superiore rispetto al citato verbale (v. pg. 140). Ancora, la sentenza censura la lettura data dal Tribunale alla corrispondenza tra EA e LE (v. pg. 141). A riguardo, le informazioni dovevano essere correlate al verbale di ispezione EL 25.3.2014, regolarmente inserito nella data room, palesandosi come esso non rivelava nulla di meno rispetto a quello che si poteva leggere nel verbale di perquisizione EL 19.12.2012. Ancora, si valorizza il riferimento, nella missiva EL 11.3.2013, alla ipotesi "che GSE sospenda o revochi le tariffe su En. Fo. 14", quale campanello di allarme per AM e ELla ferma volontà di questa di proseguire le trattative;
analoga osservazione è formulata in relazione alle lettere EL 20 marzo 2014 e 28 marzo 2014 in relazione alla consapevolezza da parte di EA di rischi connessi al processo penale. Ancora, la sentenza esamina la valenza dei report ELl'advisor SI e NI (v. pg. 147 e ss.) concludendo che, seppur estraneo alla sussistenza ELla 54 condotta truffaldine, rafforza le perplessità ELla Corte circa l'induzione in errore di AM. Inoltre, si considera la valenza dei lodi arbitrali, considerati irrevocabili, volta ad escludere la • sussistenza EL quid pluris rispetto alla . mera inazione «non essendo implausibile che RG e OV, pur responsabili ELle truffe in danno EL GSE, abbiano cercato di portare avanti la trattativa - si ricordi non da soli ma a latere dei vertici di VE, nelle persone di HA e AU - nella speranza che l'interesse di AM alla acquisizione le facesse superare anche le criticità certamente presenti e palesemente rilevabili in concreto» ( v. pg. 156). Infine, la sentenza esamina l'assunto EL Tribunale in ordine all'obbligo informativo nascente dal contenuto EL decreto di perquisizione, osservando il suo superamento dalla documentazione successiva e l'assenza di obblighi informativi anteriori all'atto in assenza di trattative;
come pure l'illogicità EL riferimento alla questione ELla ultimazione dei lavori e ai collegamenti tra le società (v. pg. 158). Di qui l'assoluzione, ai sensi ELl'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. 7.2.2. Ritiene questa Corte che le censure difensive sono generiche e in fatto, facendo leva su un diverso apprezzamento EL compendio probatorio, non completamente e non illogicamente valutato dalla sentenza impugnata. In particolare, esse fanno leva sulla mancata considerazione ELla fattispecie sub B) e ELle condotte sub F), senza considerare l'autonoma valutazione dichiaratamente e correttamente perseguita dalla Corte rispetto alle condotte sub B) D) ed E), in ragione ELla loro strutturale non sovrapponibilità con quella di cui al capo F), e l'individuazione, quale punto cardine ELla condotta truffaldina, sia da parte EL Tribunale che ELla Suprema Corte, ELla omessa ostensione EL verbale di perquisizione EL 12 dicembre 2012. A tal riguardo, va considerata la condivisa dedotta genericità EL capo F), che - secondo la Corte di appello - ha favorito una insidiosa quasi discrezionalità EL giudice nella individuazione ELla condotta truffaldina, in ultimo individuata come sopra, in un contesto articolato e qualificato di trattative condotte da una pluralità di soggetti esperti. Così si deve rilevare come, sin dalla formulazione EL capo F), non si evince affatto la incriminazione ELla condotta comnnissiva consistente, secondo la prospettazione difensiva, nella "comunicazione di documentazione radicalmente falsa" ad AM e a riprova ELla genericità ELl'assunto difensivo, vi sono le ragioni ELla prima sentenza di condanna efficacemente compendiate nella sua conclusiva affermazione (v. pg. 253) che individua gli «artifici consistiti, innanzitutto, nell'ostensione alla controparte, nel corso ELle trattative, di un materiale conoscitivo di natura documentale parziale, attraverso l'inserimento nella virtual data room di atti investigativi e documenti che non segnalavano gli esatti contorni 55 ELl'indagine penale, inoltre, nel doloso occultamento ELle problematiche correlate alle perquisizioni EL 19 dicembre 2012 (da cui avrebbero potuto disvelarsi le irregolarità e le falsità commesse per l'ottenimento ELle tariffe EL II conto e degli incentivi EL IV conto), .nella perdurante manifestazione di rassicurazioni formali attraverso missive a firma ME ed una serie di clausole di cosiddette "representation and warranties", contenuti nell'accordo EL 31 dicembre 2013 e riprodotti feELmente ancora nell'atto di trasferimento degli impianti», condotte decettive dalle quali «è scaturita la decisione di AM di pervenire al trasferimento definitivo ELle società». 7.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in ragione ELl'intervenuto giudicato assolutorio in relazione al capo C), al quale l'impianto "Piangevino" è riferito. La manifesta infondatezza EL motivo di appello non induce alcuna nullità ELla sentenza in relazione alla omessa motivazione a riguardo, secondo il condivisibile orientamento per il quale l'omesso esame di un motivo d'appello non è causa di nullità ELla sentenza se il motivo è manifestamente infondato (Sez. 5, n. 3952 EL 18/02/1992, Crennonini, Rv. 189818 - 01). 7.4. Il terzo motivo è infondato. Secondo questa Corte, il Giudice di appello si è conformato all'orientamento di legittimità secondo il quale nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore ELle relative fonti di prova. (Sez. 2, n. 8733 EL 22/11/2019, dep. 2020, Le, Rv. 278629 - 02); ancora, il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione EL compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle EL precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 EL 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 — 02). La Corte di appello, invero, ha rispettato il vincolo ELineato dalla sentenza rescindente che aveva censurato la precedente decisione assolutoria di appello sotto il profilo EL vizio ELla motivazione, segnatamente con riguardo alla idoneità decettiva ELl'omessa ostensione EL decreto di perquisizione e correlato verbale, rimessa ad una rinnovata valutazione in fatto demandata al giudice EL rinvio, e da questi valutata nel contesto ELle trattative in cui era collocata, liberamente s 56 rivalutato, ed esclusa in conformità all'indicato orientamento di legittimità in tema di truffa contrattuale. Cosicché, infondato è l'assunto difensivo volto ad ancorare senz'altro la decisione EL giudice EL rinvio ad un irrevocabile accertamento ELla decettività ELla predetta condotta omissiva, escluso dai principi di diritto in tema di obblighi EL giudice EL rinvio ricordati dalla stessa sentenza rescindente. 7.5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto volto ad una rivalutazione EL fatto, in costanza di un apprezzamento ELle emergenze indicate da parte EL Giudice di appello priva di vizi logici e giuridici. Innanzitutto, la censura di travisamento EL fatto alla base EL giudizio sulla effettiva comunicazione di atti rilevanti si risolve in una sostanziale proposta di rivalutazione probatoria in costanza di una logica valutazione ELla conoscenza, resa possibile dagli atti ostesi, ELl'esistenza di indagini penali per una ipotesi di truffa aggravata. Analogo inammissibile approccio difensivo, che non attinge profili di illogicità, tantonneno manifesta, risulta poi proposto in relazione alla corrispondenza considerata dal giudice EL rinvio, fino alla nota di AM EL 20 marzo 2014 in cui sono evocati proprio "rischi di natura penale", ineccepibilmente riletta dal Giudice di appello ( v. pg. 144/145 ELla sentenza) come emergenza ELla consapevolezza da parte di AM di tali possibili rischi per i venditori derivanti dall'indagine penale, che è cosa evidentemente diversa dal manifestare l'intenzione di non volersene fare carico. Cosicché, anche la valutazione ELla successiva nota EL 28 marzo 2014 si colloca EL tutto logicamente all'interno ELla ricostruzione di "una partita in cui ciascuno gioca sugli equivoci che non una trattativa in cui le parti hanno messo chiaramente le carte in tavola" di cui espressivo indice è la "fantasiosa pretesa" di avere dal Pubblico Ministero una dichiarazione che "descriva chiaramente i fatti" (v. pg. 147 ELla sentenza impugnata). Infine, EL pari inammissibili sono le censure alle ampie valutazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla inconferenza rispetto al thema probandum EL c.d. "Report SI & NI" ( v. pg. 147 e ss. ELla sentenza impugnata), sulla base di una inaccessibile rivalutazione ipotetica poggiata sulla testimonianza EL teste AR. 7.6. Il quinto e sesto motivo sono complessivamente infondati. 7.6.1. Ritiene questo Collegio che non può essere condiviso l'assunto ELla Corte di appello, circa l'utilizzo dei lodi arbitrali ai sensi ELl'art. 238-bis cod. proc. pen. Il richiamo ELla sentenza impugnata, a fondamento di tale utilizzazione, alla affermazione secondo la quale l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua ELla disciplina complessivamente ricavabile dalla I. n.25 EL 1994 e dal d.lgs. n.40 EL 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva ELla funzione EL giudice ordinario non riguarda il fondamento ELl'istituto probatorio al quale è riferito e non tiene 57 conto ELlo jus receptum secondo il quale l'utilizzazione ELle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini ELla prova dei fatti in esse accertati ai sensi ELl'art. 238-bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile (Sez. 4, n. 28529 EL 26/06/2008, Mezzera, Rv. 240316); ancora, l'utilizzo ELle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini ELla prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione ELla prova;
pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 EL 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041); infine, in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini ELla prova EL fatto in esse accertato, essendo spiegato che, secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile EL giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza"(Sez. 3, n. 17855 EL 19/03/2019; Cavelli, Rv. 275702). 7.6.2. Cosicché i predetti lodi arbitrali (EL 2019 e 2024) potevano legittimamente essere posti nell'ambito EL compendio probatorio ed essere liberamente valutati, non rilevando la definitività o meno ELle decisioni. Infondata, invero, è la loro pretesa esclusione dal compendio, non valendo a riguardo il riferimento ELla sentenza rescindente posto a base EL quinto motivo di ricorso. La sentenza rescindente, nel censurare le valutazioni probatorie ELla precedente sentenza di appello in relazione alla produzione documentale - segnatamente i S.A.L. - riguardante il capo B), richiama l'art. 193 cod. proc. pen. (v. pg. 43) per sostenere l'errato parametro valutativo, riferito ai criteri civilistici, in ordine a detta documentazione e, nell'ambito di tale censura richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale in tema di esercizio ELl'azione civile nel processo penale, le previsioni contenute in un contratto stipulato tra le parti, che devolvono ad arbitri o assoggettano a particolari procedure l'accertamento di determinati fatti, non vincolano il giudice penale, che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità ELl'imputato e a determinare il danno risarcibile, senza che alcun vincolo probatorio di natura convenzionale possa influenzarne le 58 • determinazioni (Sez. 2, n. 4699 EL 16/01/2019, Rv. 276452), annotando che «il principio rileva specificamente per il lodo arbitrale in relazione alla contestazione sub F)». Ritiene, invero, questo Collegio che tale parentetica indicazione ELla sentenza rescindente non induce alcun giudizio di inutilizzabilità dei lodi arbitrali né escluda affatto la loro libera valutabilità da parte EL Giudice EL rinvio, risultando EL tutto conforme all'orientamento di legittimità appena sopra richiamato, tenuto conto ELla valenza di mero conforto (v. pg. 152 ELla sentenza) ELl'esito di tale valutazione in ordine alla complessiva connotazione ELla trattativa quale "partita sugli equivoci" (v. pg. 151, ibidem) rispetto ad un impianto argomentativo perciò EL tutto idoneo a giustificare le conclusioni raggiunte. 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di VE EM LT quale responsabile civile in relazione al capo B), rigettando nel resto il ricorso di VE EM LT. Al rigetto dei ricorsi di RG CO, GI EB, ME OR, EA OL SA, EA OL LY DI S.R.L., Società LE Société Anonyme e SA Energie Alternative S.r.l. consegue la condanna dei predetti al pagamento ELle spese processuali. Gli imputati e i responsabili civili, inoltre, devono essere condannati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile G.S.E. Gestore Servizi ERi S.P.A., che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. ME OR, inoltre, deve essere condannato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unicredit S.P.A., che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. AK OR, SA Energie Alternative S.R.L. e Società LE Société Anonynne vanno condannati al pagamento ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da UBI Leasing S.P.A., che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. 9. Deve essere disposta la correzione ELl'errore materiale contenuto nel dispositivo ELla sentenza impugnata in relazione alla assoluzione di AK OR e RG CO dal reato di cui al capo F) con la eliminazione ELle parole "VE EM". 59
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di VE EM LT quale responsabile civile in relazione al capo B). IG nel resto il ricorso di VE EM LT. IG i ricorsi di RG CO, GI EB, ME OR, EA OL SA,EA OL LY DI S.R.L., Società LE Société Anonyme e SA Energie Alternative S.r.l. che condanna al pagamento ELle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati e i responsabili civili alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile G.S.E. Gestore Servizi ERi S.P.A. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Condanna ME OR alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unicredit S.P.A. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Condanna ME OR, SA Energie Alternative S.R.L. e Società LE Société Anonyme alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da UBI Leasing S.P.A., che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Dispone la correzione ELl'errore materiale contenuto nel dispositivo ELla sentenza impugnata in relazione alla assoluzione di ME OR e RG CO dal reato di cui al capo F) con la eliminazione ELle parole "VE EM". Così deciso il 17/06/2025. 4