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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Larino in persona del GOP Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 109-2023 del ruolo generale passata in decisione il 04.07.2024 vertente
TRA
AM FE ( C.F. [...]), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Raissa
MANCINONE (C.F. [...]), pec. avvraissamancinone@pec.it attrice contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., con Sede in Roma,
Via Giuseppe Grezar n. 14 (Cod. Fisc./Part. I.V.A. 13756881002), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco D'Amici (Cod. Fisc.
[...]– P.E.C. avv.damicimarco@pec.giuffre.it ) e Antonio Diana
(Cod. Fisc. [...]e P.E.C. avvantonio.diana@pecavvocatifrosinone.it) convenuta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare .
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come in verbale.
FATTO
Con atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 02784202200001844001 notificato il 07.09.2022 al terzo pignorato Postepay S.p.A., l'Agenzia delle Entrate – Riscossione pignorava i crediti vantati dal sig.TA FE fino a concorrenza della somma di € 115.219,15 (comprensiva di tributi/entrate, interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73, sanzione civile ex art. 116 L. 388/2000, oneri di riscossione, spese esecutive e spese di notifica ex art. 17 D.L.gs. 112/1999), dovuta in ragione di n. 14 cartella esattoriali e n. 2 avvisi di accertamento.
pagina 1 di 4 Avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, avente ad oggetto, nella fattispecie, la carta ricaricabile Postepay, TA FE proponeva avanti il Tribunale di Larino ricorso in opposizione a pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 contenente istanza di sospensione del procedimento esecutivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: 1) In via preliminare, accogliere la domanda di sospensiva e, per l'effetto, sospendere il procedimento di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR N. 602/1973 intrapreso con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 n. 02784202200001844/001, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t., corrente in Campobasso alla
Via Sant'Antonio dei Lazzari n. 21 e notificato a mezzo di raccomandata n. 57286884487-2 in data 1 ottobre 2022; 2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità e l'infondatezza del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 n. 02784202200001844/001, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t., corrente in Campobasso alla Via
Sant'Antonio dei Lazzari n. 21, notificato a mezzo di raccomandata n. 57286884487-2 in data 1 ottobre
2022 per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, alla con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso delle spese generali
(15%), cpa ed iva come per legge”.
Nell'atto di opposizione parte ricorrente eccepiva di aver già subito, in data 14.5.2022, l'ulteriore atto di pignoramento preso terzi n. 02784202200000548001 notificato il 15.04.2022 , versato in atti, con il quale
Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva pignorato presso il suo datore di lavoro Mar. Sal Restauri srl quanto dovutogli a titolo di stipendio, che pertanto dall'aprile 2022 gli veniva accreditato, già decurtato della misura di 1/10, sulla carta Postepay legata al conto corrente 231494331496. Sicché, essendo l'accredito dello stipendio l'unica movimentazione della carta prepagata, di fatto l'opposto atto di pignoramento presso terzi n. 02784202200001844001, andando a colpire le mensilità dello stipendio accreditate sulla carta ricaricabile Postepay già sottoposte a pignoramento nei limiti massimi consentiti dall'art. 72 ter, comma 1, DPR 602/73, di fatto violava i limiti di pignorabilità imposti da detta norma.
Parte opponente, inoltre, eccepiva che con il primo pignoramento (quello presso il datore di lavoro non oggetto della presente opposizione) in forza di n. 10 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di accertamento era stata pignorata la somma di € 102.889,09, mentre con il secondo pignoramento (quello oggetto della presente opposizione) in forza di n. 9 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di accertamento era stata pignorata la maggior somma di € 115.219,15: in tesi avversaria, dunque, poiché il secondo pignoramento si sarebbe fondato sulle medesime cartelle su cui si fondava il primo meno una, l'immotivato incremento pagina 2 di 4 del credito di € 13.000,00 avrebbe causato l'illegittimità del secondo atto di pignoramento, quello oggetto della presente opposizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'11.01.2023 il G.E. confermava il provvedimento di sospensione dell'esecuzione precedentemente adottato inaudita altera parte, compensava le spese di lite e assegnava termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con citazione notificata il 02.02.2023 il TA introduceva la presente fase di merito, rinnovando l'eccezione di impignorabilità dello stipendio accreditato sulla carta ricaricabile Postepay e chiedendo per l'effetto dichiararsi “la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza e/o inefficacia dell'esecuzione intrapresa in danno del TA FE con pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/73 n. 02784202200001844/001, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t., corrente in Campobasso alla
Via Sant'Antonio dei lazzari n. 21, notificato a mezzo di raccomandata n. 57286884487-2 in data 1 ottobre 2022 per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso delle spese generali
(15%), cpa ed iva, ove dovuta, come per legge”.
Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, in via preliminare dichiarare inammissibile l'avversaria opposizione per carenza di interesse ad agire e, stante l'acquiescenza all'ordinanza cautelare da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarare comunque estinta l'opposizione; con vittoria di spese da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari. In subordine e nel merito, nella sola ipotesi in cui ritenesse ammissibile
l'avversaria opposizione, preso atto dell'acquiescenza al provvedimento cautelare di sospensione da parte della comparente Agenzia, dichiarare comunque estinta l'opposizione con ogni effetto di legge e con compensazione delle spese di lite”.
La causa procedeva speditamente attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. , e successivamente fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni ove, espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In corso di causa si è dimostrato documentalmente e secondo diritto che il pignoramento della carta ricaricabile Postepay Evolution sia totalmente illegittimo poiché su di essa risulta accreditato, solo ed pagina 3 di 4 esclusivamente lo stipendio percepito dal TA, peraltro già decurtato, in forza di precedente pignoramento, nel limite massimo previsto per legge e che, pertanto, non può di certo subire ulteriori decurtazioni chiaramente poiché attuate in aperta violazione di legge. Vi è inoltre da aggiungere che poiché l'unico accredito rinveniente e rinvenibile sulla carta pignorata è costituito dallo stipendio, il pignoramento della suddetta carta è coincidente, in realtà, con il pignoramento dell'intero stipendio,
l'unica fonte di sostentamento del ricorrente per sé e per il proprio nucleo familiare. Tali circostanze sono state provate nella fase cautelare e nel presente giudizio.
L'opposizione va conclusivamente accolta e l'esecuzione intrapresa è dichiarata illegittima.
In forza del principio della soccombenza parte convenuta, deve essere condannata a corrispondere a parte attrice le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da AM
FE ( C.F. [...]) nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t.,, disattesa ogni ulteriore richiesta , così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'esecuzione intrapresa in danno di TA FE con pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n.
602/1973 n. 02784202200001844/001, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t., corrente in Campobasso alla Via Sant'Antonio dei Lazzari n. 21, notificato a mezzo di raccomandata n. 57286884487-2 in data 1 ottobre 2022 ;
- condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, AM FE ( C.F. [...]),
liquidate in € 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge .
Così deciso in Larino il 02.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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