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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2025, n. 24403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24403 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - RB AS STEFANO APRILE R.G.N. 10755/2025 RI GE OG SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'Assise d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore l’avvocato VIANELLO CO Giorgio, in sostituzione dell’avv. VIANELLO CO RI, in difesa di LL, che conclude per l'accoglimento del ricorso udito l’avvocato MARTINO Emilio, in difesa di LL, che conclude per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato in data 16 gennaio 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale CO LL è stato condannato alla pena dell’ergastolo per il concorso, con SC NE cl. 1953, EN NE cl. 1978 e AL PI, nel duplice omicidio pluriaggravato commesso in data 10 dicembre 2003 ai danni di NI AP e AT TA, attinti da numerosi colpi di arma da fuoco dopo che il veicolo sul quale si trovavano era stato costretto a finire fuori strada a causa dell’agguato ordito dagli imputati (artt. 110, 81 cpv., 575, 577, primo comma, n. 3 e n. 4, 61, primo comma, n. 4, e 416-bis.1 cod. pen.).
1.1. LL è stato condannato alla pena dell’ergastolo; i co-imputati non appellanti NE SC cl. 53, NE IN cl. 78 e PI AL sono stati condannati alla pena di venti anni di reclusione con le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti suscettibili di bilanciamento. A LL CO, in relazione al duplice omicidio di AP NI e TA AT, consumato in agro di Grazzanise il 10 dicembre 2003, è stato attribuito il ruolo di organizzatore e di coesecutore, unitamente a NE IN cl. 78 e PI AL, mentre a NE SC cl. 53 è stato attribuito il ruolo di mandante e istigatore.
1.2. A fondamento della responsabilità di LL entrambi i giudici di merito hanno indicato le prove di generica e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (NI TT;
SI OL;
IC NE;
SE IS;
SC AR) e dei co- imputati NE IN cl. 78, PI AL e NE SC cl. 53. In particolare, dopo aver dato atto che il procedimento iscritto contro ignoti fu archiviato, non essendo emersa nell’immediatezza alcuna traccia investigativa, al di là della chiara matrice camorristica dell’agguato, nella sentenza impugnata sono richiamate le dichiarazioni dei Penale Sent. Sez. 1 Num. 24403 Anno 2025 Presidente: TA GI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 20/06/2025 collaboratori di giustizia, ampiamente illustrate dal primo giudice. In punto di credibilità soggettiva, i giudici di merito hanno indicato il ruolo da ciascuno svolto all’epoca della militanza nel “clan dei casalesi”, certificato da numerose ordinanze cautelari e da sentenze irrevocabili, e i casi nei quali ciascun collaboratore di giustizia ha ottenuto il riconoscimento della diminuente della dissociazione attuosa, così escludendo intenti calunniatori o millantatori. Sempre con valutazione di ordine generale è stata affermata la intrinseca attendibilità delle fonti dichiarative in considerazione della verosimiglianza del contesto criminale del territorio, della completezza della narrazione dei fatti, dei dettagli forniti e della costanza nel tempo delle loro affermazioni. Circa il carattere de relato di tutte le chiamate in reità dei collaboratori, i giudici di merito hanno sottolineato la autonomia delle dichiarazioni e l’insussistenza della c.d. circolarità della prova, atteso che le fonti dirette erano altri affiliati o gli stessi autori del delitto. Nel rilevare che le narrazioni si riscontrano reciprocamente, nella sentenza impugnata si è fatto riferimento all’indicazione corale del movente, rappresentato dalla ritorsione nei confronti di coloro che si stavano rendendo responsabili di incendi seriali dei fienili di aziende di allevamento di bufale della zona, compresa quella riconducibile a LL, circostanza che rappresentò la causa scatenante della reazione del clan (LL era il gestore di fatto dell’azienda, intestata alla moglie, che nel dicembre 2003, pochi giorni prima del duplice omicidio, aveva subito l’incendio che aveva devastato il fienile). Secondo i giudici di merito tutti i chiamanti in reità hanno riferito in modo conforme circa il luogo dell’agguato, la dinamica e le armi adoperate per il duplice omicidio. In merito alla posizione di LL si è sottolineato che egli è accusato da tutti i collaboratori di giustizia,i quali hanno confermato anche la partecipazione dell’imputato alla fase esecutiva del duplice omicidio. I giudici di merito hanno confermato la credibilità soggettiva delle fonti, ancor più suffragata dalle sopraggiunte confessioni dei co-imputati.
2. Ricorre CO LL,a mezzo del difensore avv. Emilio Martino, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando cinque motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., 110, 575, 577 e 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per: - apparenza o in logicità della motivazione sulla affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti chiamanti in reità de relato, con specifico riguardo all’individuazione della fonte diretta di conoscenza, alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali avvenne il colloquio tra il dichiarante e il soggetto di riferimento nonché alla natura dei rapporti tra i due, così da giustificare le confidenze di tenore certamente compromettente;
- mancanza della motivazione circa la condotta in concreto attribuibile al ricorrente nella complessiva dinamica dell’azione.
2.1.1. Ferme le contestazioni sulla affidabilità del racconto dei collaboratori di giustizia, ampiamente sviluppate nell’appello cui la sentenza non ha fornito risposta, il ricorso sottolinea che le dichiarazioni rese da SC NE cl. 53, anche per mezzo del memoriale dallo stesso versato in atti, confutano quelle del collaboratore TT sulle quali l’accusa si era fondata. OR, va tenuto presente che TT ha riferito di avere appreso da SC NE cl. 53, giudicato mandante dell’omicidio, della decisione di punire i piromani e del ruolo assunto dai vari protagonisti, tra i quali LL, durante la comune detenzione nel carcere di Parma ove entrambi si trovavano sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. La Corte d’appello, costretta ad ammettere che un tale passaggio di confidenze non era affatto 2 probabile in un contesto detentivo di quel tipo, ha però concluso ugualmente per l’affidabilità della dichiarazione di TT in quanto sarebbe comunque confortata da altre fonti, così tuttavia non individuando la fonte di riferimento. Del resto, SC NE cl. 53 non conferma affatto di essere stato il mandante del delitto, come invece riferisce TT, e non conferma neppure di avere raccontato la vicenda a quest’ultimo durante la detenzione nel carcere di Parma. Il venire meno della fonte di riferimento, individuata dal collaboratore di giustizia, determina la inaffidabilità della dichiarazione che invece la Corte territoriale utilizza, valorizzandone la precisione che troverebbe riscontro esterno in altri elementi di prova, così però violando la previsione dell’articolo 192 cod. proc. pen. Circa la fonte delle conoscenze di TT, è emerso che tutti i particolari, relativi alla dinamica della vicenda e al contesto entro la quale essa è stata collocata, erano ampiamente riportati dalla stampa, sicché, in mancanza della individuazione della fonte di riferimento, non può certo farsi ricorso al patrimonio comune di conoscenza degli appartenenti all’organizzazione mafiosa, risultando piuttosto una ampia diffusione della notizia.
2.1.2. Analoghe problematiche riguardano la dichiarazione del collaboratore SI OL, il quale riferisce, per avere saputo da IN NE cl. 78 e da RE NO quest’ultimo deceduto poco tempo dopo l’agguato del quale si discute , i fatti per i quali si procede;
secondo il collaboratore OL, i due dichiaranti gli avrebbero confessato di avere partecipato con LL, PI e AR alla determinazione e alla organizzazione ed esecuzione dell’azione di fuoco. In proposito, i giudici di merito non hanno fornito risposta alla deduzione difensiva che ha evidenziato come NO, all’epoca dell’omicidio, era però detenuto, sicché non poteva avere partecipato al duplice omicidio. D’altra parte, NE cl. 78 non poteva avere detto a OL del ruolo asseritamente svolto da NO, proprio perché questi era detenuto. Non possono, del resto, essere utilizzate contro l’imputato le dichiarazioni rese da IN NE cl. 78 nel corso del presente giudizio, perché non incluse nel panorama probatorio in relazione al quale era stata avanzata la richiesta di giudizio abbreviato. Neppure è affidabile la dichiarazione di OL, che riporta quanto avrebbe appreso da NO AN, il quale non indica la fonte della propria conoscenza, ferme le discrasie contenute nel contributo conoscitivo offerto dal collaboratore di giustizia.
2.1.3. Analoga inaffidabilità riguarda la dichiarazione del collaboratore SC AR, il quale, secondo la ricostruzione, avrebbe saputo del duplice omicidio da LZ, pur avendo in precedenza partecipato a riunioni con LL e altri protagonisti della vicenda degli incendi, riunioni nelle quali si sospettava però di TT. OR AR, quando riferisce del duplice omicidio, riporta unicamente le confidenze raccolte da LZ, ma incappa in una palese contraddizione, indice di inaffidabilità, quando riferisce che la fonte gli avrebbe riferito del ruolo di LL nel corso di un appostamento per l’agguato a AS NO, agguato che, però, risale a un anno prima del duplice omicidio per il quale si procede, sicché è da escludere che tale conversazione, che chiama in causa LL, sia mai avvenuta. Il venir meno della fonte di riferimento impedisce l’utilizzo della dichiarazione di AR, che invece i giudici di merito hanno posto a fondamento della responsabilità dell’imputato. Del resto, i giudici di merito neppure individuano la fonte di conoscenza di LZ, tenuto presente che nessuno degli altri collaboratori lo indica come persona a conoscenza dei fatti. D’altra parte, i giudici di merito, quando valorizzano la anteriore conoscenza da parte di AR 3 della problematica relativa agli incendi, omettono però di riferire che si stava discutendo, così come riferisce il collaboratore, soltanto di individuare l’autore degli incendi per dissuaderlo dal proseguire, ma non certo per ucciderlo.
2.1.4. I contributi offerti da IC NE e SE IS, ampiamente sottoposti a critica dall’atto di appello che il giudice di secondo grado non ha neppure esaminato, forniscono, come i giudici di merito sono costretti ad ammettere, soltanto elementi di conoscenza parziale e in alcuni passaggi del tutto erronea.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 81 e 82 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all’applicazione della pena dell’ergastolo, poiché, risultando incontestato che la vittima designata era unicamente NI AP, risulta evidente che AT TA è stato colpito per errore ovvero per aberratio ictus, sicché non doveva essere applicata la pena perpetua.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., 575, 72 e 422 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica e, comunque, alla pena dell’ergastolo in abbreviato, poiché l’azione di fuoco andava qualificata come strage, cui non consegue l’applicazione dell’ergastolo con isolamento diurno, determinandosi una palese disparità di trattamento con i responsabili di un tale ultimo delitto rispetto all’imputato accusato di un duplice omicidio.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 577 n. 3 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione che non risulta affatto dalle fonti dichiarative. È, in particolare, inaffidabile la dichiarazione di TT circa lo svolgimento di “indagini” sulle impronte lasciate dai piromani sui terreni dei capannoni incendiati, poiché risulta palese che nessuno poteva avvicinarsi al capannone di LL, tanto che gli accertamenti di polizia giudiziaria, eseguiti nell’immediatezza dell’incendio, hanno escluso la presenza di tracce, fermo restando che non risulta una preventiva deliberazione dell’omicidio.
2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 62 n. 2, 62-bis, 69, 132, 133 e 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo: all’aggravante mafiosa;
al diniego della circostanza attenuante della provocazione che è stata invocata nel corso del giudizio di appello. È del tutto incerta la finalità ritorsiva mafiosa del duplice omicidio, anche perché i giudici di merito hanno omesso di considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno evidenziato che il fatto è stato realizzato nell’ambito di una vendetta privata di LL, acceso da rabbia cieca per l’onta subita (dichiarazioni di OL;
dichiarazioni di AR). La sentenza impugnata è priva di motivazione con riguardo alla circostanza attenuante della provocazione derivante dall’incendio del capannone di LL, invocata all’udienza del 14 novembre 2024. Nessuna risposta vi è sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul conseguente bilanciamento e sulla esclusione della pena perpetua.
3. Nell’interesse di CO LL il secondo difensore, avv. RI Vianello Accorretti, ha depositato un motivo nuovo che approfondisce i temi esaminati nel primo motivo del ricorso principale. In particolare, la sentenza non ha proceduto al corretto vaglio della natura di fonti de relato delle chiamate in reità, omettendo una doverosa verifica sulle fonti dirette, su eventuali sovrapposizioni tra esse, e sulla individuazione (là dove necessario) delle relative fonti primarie. Quanto alla problematica della causa scientiae, ossia all’approfondimento delle fonti dirette, e ancora delle fonti primarie di queste (nei casi in cui il collaboratore avesse riferito informazioni di 4 “seconda mano”), non solo la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere una doppia verifica di attendibilità, sia sul dichiarante, che sulla sua fonte, ma avrebbe dovuto anche individuare da chi la fonte del dichiarante avesse appreso le informazioni fornite (trattandosi prevalentemente di soggetti che non erano rimasti coinvolti nel delitto). È meramente suggestivo l’iniziale richiamo fatto in sentenza alle “confessioni del mandante e di due dei complici del LL”” (cfr. pag. 12), poiché essi non hanno mai direttamente chiamato in reità il ricorrente. Quanto ai singoli dichiaranti: - OL indicava quali sue fonti: NE IN cl. 78 e NO RE congiuntamente (indicandoli anche come esecutori del delitto), e AN NO (che avrebbe confermato, con alcuni dettagli ulteriori, quanto detto dai primi due). Il primo problema, illogicamente superato in sentenza, è che NO RE all’epoca del delitto era già detenuto: dunque OL aveva riportato informazioni riferite (anche) da un soggetto che materialmente non poteva avere alcuna contezza dei fatti, né banalmente poteva aver preso parte all’agguato. Tale evenienza inevitabilmente inficia anche l’attendibilità di OL là dove specifica di aver ricevuto, nello stesso contesto e nello stesso momento, le medesime informazioni da NE IN cl. 78: il fatto che il collaboratore OL abbia legato le due fonti, non solo rispetto a quando lo avrebbero reso edotto dei fatti, ma anche nella realizzazione del delitto, rende inattendibile anche la parte della dichiarazione che riguarda NE. Il ruolo di “specchiettista”, attribuiti a AR SC, è smentito dal collaboratore di giustizia che non ha mai confermato tale dato e ha negato qualsivoglia ruolo nella vicenda. Non è dato sapere come e quando AN NO avesse acquisito le informazioni poi riferite a OL;
tra l’altro AN, non solo indicava – nuovamente errando – NO tra gli esecutori, ma forniva un dettaglio (ossia lo speronamento dell’autovettura delle vittime) che non trovava conferma;
- IS, che indica quale fonte lo stesso ricorrente LL, ha sostenuto che LL sarebbe stato autorizzato a commettere il delitto direttamente da NE SC cl. 53, e che all’azione avrebbero partecipato, oltre a LL, NE IN cl. 78 e PI AL, anche OL SI e ON IN. Ma OL non si è mai inserito nella dinamica delittuosa, al pari di ON IN: il che già pone degli elementi di elevata perplessità sul narrato di IS. Ciò che però smentisce l’attendibilità diretta di IS è il ruolo che avrebbe assunto nella vicenda – per come descritto – da NE SC cl. 53: la sentenza ha omesso totalmente di confrontarsi su quale fosse stato il reale tenore confessorio del memoriale con il quale NE aveva ricostruito il suo coinvolgimento nei fatti;
NE – smentendo la ricostruzione che IS ascrive alle parole di LL, nonché una parte riferibile alla conoscenza del collaboratore (ossia che NE SC cl. 53 sarebbe stato direttamente interessato a risolvere il problema degli incendi) – escludeva di aver dato al ricorrente (o a qualcun altro) l’autorizzazione a commettere il delitto;
riferiva che da lui si era presentato il solo VI NI (mai nominando LL); specificava di aver detto a AN IC, prima di partire per la Polonia, di non interessarsi della questione;
- TT NI, non può avere parlato dei fatti con NE SC cl. 53 posto che, come la sentenza ammette, ciò era impossibile perché entrambi erano detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. Ciò che però stupisce è che la sentenza, una volta preso atto che la fonte diretta di TT non poteva essere stata NE SC cl. 53 – e non avendo alcuna possibilità di individuarne una diversa –, ne “salva” comunque le dichiarazioni ritenendole precise nella ricostruzione;
- AR SC riporta quanto a lui riferito LZ SC, senza che in sentenza se ne sia mai approfondita, neanche minimamente, l’attendibilità, né il come e perché avrebbe dovuto avere queste informazioni. AR SC affermava di aver partecipato a una riunione nel 5 corso della quale si sarebbe affrontata la problematica degli incendi, alla presenza anche di IS AT e NO RE;
tuttavia, NO era all’epoca detenuto come pure IS AT: ciò rende fallace il passaggio dichiarativo nel quale il collaboratore, inserendosi tra i presenti di una riunione afferente alla problematica degli incendi, assume il ruolo di fonte diretta al cospetto di altri soggetti non presenti. AR, poi, attribuisce a LL il ruolo di sua fonte informativa in merito al duplice omicidio, ma indica, quale momento nel quale avrebbe ricevuto le confidenze dal ricorrente, un sopralluogo per un delitto che è stato commesso in realtà mesi prima rispetto a quelli oggetti dell’odierno procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: - «la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 – 01); - «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 – 01); - «alla chiamata in correità o in reità de relato si applica l’art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197-bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255142 – 01); - «l’imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209 cod. proc. pen. - all’imputato di procedimento connesso, di cui all’art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141 – 01); - «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità de relato con cui si attribuisce all’accusato il ruolo di mandante di un omicidio l’esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144 – 01, ha evidenziato che tale elemento può spiegare, 6 al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata).
3. Tanto premesso, va dato atto che è stata motivatamente affermata la generale attendibilità e credibilità dei collaboratori. Il ricorso, sul punto, è assai generico e comunque non idoneo a scalfire il motivato giudizio espresso concordemente dai giudici di merito che hanno valorizzato, tra l’altro, il rilevante ruolo ricoperto dai collaboratori, la costanza e ampiezza della collaborazione offerta e il positivo riscontro della complessiva genuinità dell’apporto dichiarativo.
4. Quando si passa, poi, a esaminare le dichiarazioni, tutte de relato, con riguardo alla responsabilità di LL per il duplice omicidio, si nota che il giudice di appello, ma già quello di primo grado, non ha correttamente effettuato le verifiche che gli sono demandate e delle quali si è dato conto al paragrafo n. 2, né ha esposto in modo chiaro le ragioni in forza delle quali è giunto all’affermazione di colpevolezza. Non è, infatti, sufficiente il richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori, riportate per stralcio nella sentenza di primo grado, senza che se ne traggano le pertinenti conclusioni in termini di specificità e convergenza degli elementi conoscitivi utili a soddisfare i requisiti della prova richiesti dalla giurisprudenza prima citata quando le fonti di accusa sono costituite da chiamate in reità de relato. A fronte della assenza di qualunque valutazione nella sentenza di appello, quella di primo grado si limita ad asserire (pag. 53) che «LL è gravato da 5 chiamate in reità, coerenti, concordanti e convergenti tra loro», senza che sia criticamente esaminato lo specifico propalato accusatorio introdotto dai collaboratori e dai coimputati. La sentenza impugnata, nel fornire risposta alle doglianze difensive, non prospetta l’esistenza di distinti e decisivi elementi di prova che vadano al di là di quelli oggetto di critica da parte dell’imputato, sicché il sindacato attribuito a questo Collegio è limitato alla verifica della correttezza logico giuridica delle risposte fornite ai motivi di appello.
4.1. In forza di tali premesse, è utile ricordare che tutti i collaboratori di giustizia, che accusano l’imputato, riferiscono di dichiarazioni apprese da altri, i quali, però, o non sono stati sentiti, pur potendosi procedere in alcuni casi al loro esame, o non confermano espressamente le accuse oppure non riportano il contenuto saliente della dichiarazione che viene riferita dal collaboratore.
4.2. Le dichiarazioni di IS SE e NE IC non sono state specificamente valorizzate dal giudice di appello, verosimilmente perché concernenti a fatti e circostanze apprese de relato e in modo parziale. In particolare, NE IC, che aveva rifiutato di avere un ruolo nella “punizione” dei responsabili degli incendi, avrebbe appreso del ruolo di LL alternativamente da IS SE o AN IC;
il primo, come si vedrà, ha a sua volta riferito de relato;
il secondo non risulta essere stato sentito. IS SE, fonte di NE IC, riferisce di avere appreso del ruolo di LL da SC NE cl. 53 (detto “Cicciariello”), il quale, come si vedrà non ha confermato la circostanza. Come si è detto, la sentenza di appello non attribuisce valore decisivo al contributo offerto dai collaboratori IS e NE IC, sicché il Collegio, nell’esaminare i motivi di ricorso, si deve limitare alla verifica della tenuta della valutazione degli altri collaboratori.
4.3. Secondo i giudici di merito TT avrebbe appreso dei fatti da SC NE cl. 53, condannato per il concorso nel duplice omicidio, mentre entrambi erano detenuti a Parma in regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). La Corte d’appello, prestando adesione alla prospettazione difensiva, riconosce però che la presunta propalazione è assai improbabile tenuto conto delle modalità di detenzione dei presunti conversanti (non ammessi ai contatti diretti, neppure in occasione delle attività da svolgere fuori 7 dalla cella di detenzione); ciò, come correttamente sottolinea il ricorso, fa venire meno la fonte di riferimento, sicché il narrato di TT non trova supporto nella fonte di conoscenza dallo stesso individuata. Per parte sua SC NE cl. 53, che ha ammesso le proprie responsabilità per il duplice omicidio durante il giudizio di primo grado, non sembra, alla luce di quanto riportato nelle sentenze di merito, avere reso alcuna specifica dichiarazione sulla responsabilità di LL, né ha riferito di averne parlato con TT, così ulteriormente non confermando la genesi della propalazione del collaboratore. Secondo i giudici di merito NE SC cl. 53 si sarebbe limitato a dire di avere discusso dell’organizzazione del delitto con NE NI e con AN IC: ma nessuno di costoro ha chiamato in causa LL, né i giudici di merito hanno evidenziato l’esistenza di un tale contatto. I giudici di merito non hanno neppure chiarito il valore e il significato probatorio da attribuire alla precisazione di NE SC cl. 53, secondo il quale LL era “in contatto” con NE NI;
non è chiarito, in particolare, se il “contatto” avesse per oggetto il duplice omicidio o, più in generale, le illecite attività del clan: si tratta di un punto assai rilevante che è rimasto inesplorato. I giudici di merito non hanno spiegato le ragioni in forza delle quali il narrato di NE SC cl. 53 è risultato “incompleto” rispetto alle accuse mosse de relato da TT a carico di LL;
il contrasto tra la versione di TT e quella di NE SC cl. 53 riguarda proprio le condotte dell’imputato. I giudici di merito neppure hanno chiarito il significato probatorio da attribuire alla annotazione secondo la quale he SC NE cl. 53 si sarebbe disinteressato della vicenda degli incendi, soggiungendo che dovevano “sbrigarsela loro” e che comunque si trattava di una “questione personale di LL”. Questa porzione della dichiarazione di SC NE cl. 53, che sembra confermare l’indubbio interesse di LL nella vicenda degli incendi (egli era effettivamente il dominus di una delle imprese date alle fiamme), non viene chiarita dal dichiarante, né valorizzata quanto alla responsabilità verosimilmente poiché si riferisce alle riunioni precedenti al duplice omicidio quando ancora non era stato individuato l’autore degli incendi (si sospettava, come si vedrà, di TT).
4.4. Non diversi problemi emergono per le dichiarazioni di AR (assolto dall’imputazione di concorso morale nel duplice omicidio in altro procedimento), il quale riferisce di avere saputo della vicenda da LZ e di avere partecipato, quando ancora gli autori degli incendi non erano stati individuati, ad alcune riunioni con LL e gli altri sodali nelle quali si discuteva degli incendi;
in detti incontri, però, si sospettava di TT. OR, in disparte la partecipazione alle riunioni preliminari pur rilevante per confermare il noto interesse di LL alla questione degli incendi , LZ, mai esaminato in proposito e del quale nessuno dei partecipi al duplice omicidio riferisce una diretta partecipazione, avrebbe poi confermato a AR il ruolo di LL. La decisiva conversazione, però, risulta avvenuta un anno prima, quando i due (AR e LZ) erano appostati per uccidere AS NO: i giudici di merito non hanno chiarito perché una tale rilevante discrepanza, che attiene all’effettivo svolgimento del colloquio nel quale sarebbe stata formulata l’accusa a carico di LL, non abbia conseguenze sull’apporto accusatorio di AR.
4.5. Analoghe problematiche emergono in merito alla valutazione delle dichiarazioni di OL. Secondo i giudici di merito, OL riferisce della vicenda per averla appresa da NE IN cl. 78, poi condannato e reo confesso, e da NO RE, premorto rispetto alle 8 dichiarazioni di OL. La dichiarazione riferita dal collaboratore di giustizia è apparsa decisiva ai giudici di merito poiché NE IN cl. 78 avrebbe ammesso di avere partecipato con LL, PI (condannato) e AR (assolto) all’organizzazione del duplice omicidio. Messo da parte NO, perché deceduto prima che OL rendesse le dichiarazioni di accusa e comunque detenuto all’epoca del duplice omicidio del quale si discute sicché anch’egli eventualmente fonte de relato , i giudici di merito non hanno, però, individuato la fonte di conoscenza di costui, il quale non risulta avere fatto parte del commando omicida, né avere in altro modo preso parte alla determinazione ed esecuzione del duplice omicidio. L’attenzione dei giudici di merito si è, piuttosto, concentrata sulla fonte diretta IN NE cl. 78. In ragione delle ammissioni da costui rese al processo a suo carico è stata ritenuta confermata la dichiarazione accusatoria di OL, sia quanto alla fonte della dichiarazione di OL (NE IN cl. 78), sia in quanto fonte autonoma di accusa (NE IN cl. 78 è reo confesso del duplice omicidio). Anche in questo caso, tuttavia, emergono delle incongruenze logiche e valutative. La già riscontrata manchevole ricostruzione del panorama accusatorio riguarda anche la valutazione della dichiarazione di OL il quale riferisce de relato da NE IN cl. 78 che, pur nel complesso confermato dalla fonte diretta NE IN cl. 78, non riceve conforto con specifico riferimento alle accuse mosse a LL. Infatti, NE IN cl. 78, pur ammettendo le proprie responsabilità nel duplice omicidio, non accusa LL né conferma di avere parlato con OL del ruolo eventualmente assunto dall’imputato. Infatti, risulta che IN NE cl. 78 abbia negato, anzitutto, che l’omicidio rientrasse negli interessi del clan, per poi precisare che l’obiettivo era la persona che guidava l’autovettura (AP); fatte queste premesse NE si è accollato la responsabilità, ma senza fornire alcuna indicazione in merito al ruolo di LL. Ciò determina che, oltre al venire meno di una autonoma fonte di accusa ai danni di LL, deve anche rilevarsi che i giudici di merito non hanno indagato neppure sulla rilevante circostanza se sia stato effettivamente NE IN cl. 78 a riferire a OL del ruolo di LL, posto che NE non ha riferito di essersi confidato con OL.
5. In conclusione, il Collegio ritiene necessario che il giudice di rinvio, facendo applicazione dei richiamati principi, proceda a nuovo giudizio, colmando le rilevate lacune argomentative, eventualmente anche mediante l’esame dei co-imputati NE SC cl. 53, NE IN cl. 78 e AR SC nonché degli altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti.
5.1. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso, dovendosi prioritariamente chiarire gli aspetti relativi alla responsabilità. Le doglianze difensive, qui non esaminate, potranno essere prese in considerazione – fermi i limiti del devolutum in appello dal giudice di rinvio qualora siano sanati i vizi motivazionali sopra rilevati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli. Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE GI TA 9
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore l’avvocato VIANELLO CO Giorgio, in sostituzione dell’avv. VIANELLO CO RI, in difesa di LL, che conclude per l'accoglimento del ricorso udito l’avvocato MARTINO Emilio, in difesa di LL, che conclude per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato in data 16 gennaio 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale CO LL è stato condannato alla pena dell’ergastolo per il concorso, con SC NE cl. 1953, EN NE cl. 1978 e AL PI, nel duplice omicidio pluriaggravato commesso in data 10 dicembre 2003 ai danni di NI AP e AT TA, attinti da numerosi colpi di arma da fuoco dopo che il veicolo sul quale si trovavano era stato costretto a finire fuori strada a causa dell’agguato ordito dagli imputati (artt. 110, 81 cpv., 575, 577, primo comma, n. 3 e n. 4, 61, primo comma, n. 4, e 416-bis.1 cod. pen.).
1.1. LL è stato condannato alla pena dell’ergastolo; i co-imputati non appellanti NE SC cl. 53, NE IN cl. 78 e PI AL sono stati condannati alla pena di venti anni di reclusione con le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti suscettibili di bilanciamento. A LL CO, in relazione al duplice omicidio di AP NI e TA AT, consumato in agro di Grazzanise il 10 dicembre 2003, è stato attribuito il ruolo di organizzatore e di coesecutore, unitamente a NE IN cl. 78 e PI AL, mentre a NE SC cl. 53 è stato attribuito il ruolo di mandante e istigatore.
1.2. A fondamento della responsabilità di LL entrambi i giudici di merito hanno indicato le prove di generica e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (NI TT;
SI OL;
IC NE;
SE IS;
SC AR) e dei co- imputati NE IN cl. 78, PI AL e NE SC cl. 53. In particolare, dopo aver dato atto che il procedimento iscritto contro ignoti fu archiviato, non essendo emersa nell’immediatezza alcuna traccia investigativa, al di là della chiara matrice camorristica dell’agguato, nella sentenza impugnata sono richiamate le dichiarazioni dei Penale Sent. Sez. 1 Num. 24403 Anno 2025 Presidente: TA GI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 20/06/2025 collaboratori di giustizia, ampiamente illustrate dal primo giudice. In punto di credibilità soggettiva, i giudici di merito hanno indicato il ruolo da ciascuno svolto all’epoca della militanza nel “clan dei casalesi”, certificato da numerose ordinanze cautelari e da sentenze irrevocabili, e i casi nei quali ciascun collaboratore di giustizia ha ottenuto il riconoscimento della diminuente della dissociazione attuosa, così escludendo intenti calunniatori o millantatori. Sempre con valutazione di ordine generale è stata affermata la intrinseca attendibilità delle fonti dichiarative in considerazione della verosimiglianza del contesto criminale del territorio, della completezza della narrazione dei fatti, dei dettagli forniti e della costanza nel tempo delle loro affermazioni. Circa il carattere de relato di tutte le chiamate in reità dei collaboratori, i giudici di merito hanno sottolineato la autonomia delle dichiarazioni e l’insussistenza della c.d. circolarità della prova, atteso che le fonti dirette erano altri affiliati o gli stessi autori del delitto. Nel rilevare che le narrazioni si riscontrano reciprocamente, nella sentenza impugnata si è fatto riferimento all’indicazione corale del movente, rappresentato dalla ritorsione nei confronti di coloro che si stavano rendendo responsabili di incendi seriali dei fienili di aziende di allevamento di bufale della zona, compresa quella riconducibile a LL, circostanza che rappresentò la causa scatenante della reazione del clan (LL era il gestore di fatto dell’azienda, intestata alla moglie, che nel dicembre 2003, pochi giorni prima del duplice omicidio, aveva subito l’incendio che aveva devastato il fienile). Secondo i giudici di merito tutti i chiamanti in reità hanno riferito in modo conforme circa il luogo dell’agguato, la dinamica e le armi adoperate per il duplice omicidio. In merito alla posizione di LL si è sottolineato che egli è accusato da tutti i collaboratori di giustizia,i quali hanno confermato anche la partecipazione dell’imputato alla fase esecutiva del duplice omicidio. I giudici di merito hanno confermato la credibilità soggettiva delle fonti, ancor più suffragata dalle sopraggiunte confessioni dei co-imputati.
2. Ricorre CO LL,a mezzo del difensore avv. Emilio Martino, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando cinque motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., 110, 575, 577 e 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per: - apparenza o in logicità della motivazione sulla affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti chiamanti in reità de relato, con specifico riguardo all’individuazione della fonte diretta di conoscenza, alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali avvenne il colloquio tra il dichiarante e il soggetto di riferimento nonché alla natura dei rapporti tra i due, così da giustificare le confidenze di tenore certamente compromettente;
- mancanza della motivazione circa la condotta in concreto attribuibile al ricorrente nella complessiva dinamica dell’azione.
2.1.1. Ferme le contestazioni sulla affidabilità del racconto dei collaboratori di giustizia, ampiamente sviluppate nell’appello cui la sentenza non ha fornito risposta, il ricorso sottolinea che le dichiarazioni rese da SC NE cl. 53, anche per mezzo del memoriale dallo stesso versato in atti, confutano quelle del collaboratore TT sulle quali l’accusa si era fondata. OR, va tenuto presente che TT ha riferito di avere appreso da SC NE cl. 53, giudicato mandante dell’omicidio, della decisione di punire i piromani e del ruolo assunto dai vari protagonisti, tra i quali LL, durante la comune detenzione nel carcere di Parma ove entrambi si trovavano sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. La Corte d’appello, costretta ad ammettere che un tale passaggio di confidenze non era affatto 2 probabile in un contesto detentivo di quel tipo, ha però concluso ugualmente per l’affidabilità della dichiarazione di TT in quanto sarebbe comunque confortata da altre fonti, così tuttavia non individuando la fonte di riferimento. Del resto, SC NE cl. 53 non conferma affatto di essere stato il mandante del delitto, come invece riferisce TT, e non conferma neppure di avere raccontato la vicenda a quest’ultimo durante la detenzione nel carcere di Parma. Il venire meno della fonte di riferimento, individuata dal collaboratore di giustizia, determina la inaffidabilità della dichiarazione che invece la Corte territoriale utilizza, valorizzandone la precisione che troverebbe riscontro esterno in altri elementi di prova, così però violando la previsione dell’articolo 192 cod. proc. pen. Circa la fonte delle conoscenze di TT, è emerso che tutti i particolari, relativi alla dinamica della vicenda e al contesto entro la quale essa è stata collocata, erano ampiamente riportati dalla stampa, sicché, in mancanza della individuazione della fonte di riferimento, non può certo farsi ricorso al patrimonio comune di conoscenza degli appartenenti all’organizzazione mafiosa, risultando piuttosto una ampia diffusione della notizia.
2.1.2. Analoghe problematiche riguardano la dichiarazione del collaboratore SI OL, il quale riferisce, per avere saputo da IN NE cl. 78 e da RE NO quest’ultimo deceduto poco tempo dopo l’agguato del quale si discute , i fatti per i quali si procede;
secondo il collaboratore OL, i due dichiaranti gli avrebbero confessato di avere partecipato con LL, PI e AR alla determinazione e alla organizzazione ed esecuzione dell’azione di fuoco. In proposito, i giudici di merito non hanno fornito risposta alla deduzione difensiva che ha evidenziato come NO, all’epoca dell’omicidio, era però detenuto, sicché non poteva avere partecipato al duplice omicidio. D’altra parte, NE cl. 78 non poteva avere detto a OL del ruolo asseritamente svolto da NO, proprio perché questi era detenuto. Non possono, del resto, essere utilizzate contro l’imputato le dichiarazioni rese da IN NE cl. 78 nel corso del presente giudizio, perché non incluse nel panorama probatorio in relazione al quale era stata avanzata la richiesta di giudizio abbreviato. Neppure è affidabile la dichiarazione di OL, che riporta quanto avrebbe appreso da NO AN, il quale non indica la fonte della propria conoscenza, ferme le discrasie contenute nel contributo conoscitivo offerto dal collaboratore di giustizia.
2.1.3. Analoga inaffidabilità riguarda la dichiarazione del collaboratore SC AR, il quale, secondo la ricostruzione, avrebbe saputo del duplice omicidio da LZ, pur avendo in precedenza partecipato a riunioni con LL e altri protagonisti della vicenda degli incendi, riunioni nelle quali si sospettava però di TT. OR AR, quando riferisce del duplice omicidio, riporta unicamente le confidenze raccolte da LZ, ma incappa in una palese contraddizione, indice di inaffidabilità, quando riferisce che la fonte gli avrebbe riferito del ruolo di LL nel corso di un appostamento per l’agguato a AS NO, agguato che, però, risale a un anno prima del duplice omicidio per il quale si procede, sicché è da escludere che tale conversazione, che chiama in causa LL, sia mai avvenuta. Il venir meno della fonte di riferimento impedisce l’utilizzo della dichiarazione di AR, che invece i giudici di merito hanno posto a fondamento della responsabilità dell’imputato. Del resto, i giudici di merito neppure individuano la fonte di conoscenza di LZ, tenuto presente che nessuno degli altri collaboratori lo indica come persona a conoscenza dei fatti. D’altra parte, i giudici di merito, quando valorizzano la anteriore conoscenza da parte di AR 3 della problematica relativa agli incendi, omettono però di riferire che si stava discutendo, così come riferisce il collaboratore, soltanto di individuare l’autore degli incendi per dissuaderlo dal proseguire, ma non certo per ucciderlo.
2.1.4. I contributi offerti da IC NE e SE IS, ampiamente sottoposti a critica dall’atto di appello che il giudice di secondo grado non ha neppure esaminato, forniscono, come i giudici di merito sono costretti ad ammettere, soltanto elementi di conoscenza parziale e in alcuni passaggi del tutto erronea.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 81 e 82 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all’applicazione della pena dell’ergastolo, poiché, risultando incontestato che la vittima designata era unicamente NI AP, risulta evidente che AT TA è stato colpito per errore ovvero per aberratio ictus, sicché non doveva essere applicata la pena perpetua.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., 575, 72 e 422 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica e, comunque, alla pena dell’ergastolo in abbreviato, poiché l’azione di fuoco andava qualificata come strage, cui non consegue l’applicazione dell’ergastolo con isolamento diurno, determinandosi una palese disparità di trattamento con i responsabili di un tale ultimo delitto rispetto all’imputato accusato di un duplice omicidio.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 577 n. 3 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione che non risulta affatto dalle fonti dichiarative. È, in particolare, inaffidabile la dichiarazione di TT circa lo svolgimento di “indagini” sulle impronte lasciate dai piromani sui terreni dei capannoni incendiati, poiché risulta palese che nessuno poteva avvicinarsi al capannone di LL, tanto che gli accertamenti di polizia giudiziaria, eseguiti nell’immediatezza dell’incendio, hanno escluso la presenza di tracce, fermo restando che non risulta una preventiva deliberazione dell’omicidio.
2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 62 n. 2, 62-bis, 69, 132, 133 e 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo: all’aggravante mafiosa;
al diniego della circostanza attenuante della provocazione che è stata invocata nel corso del giudizio di appello. È del tutto incerta la finalità ritorsiva mafiosa del duplice omicidio, anche perché i giudici di merito hanno omesso di considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno evidenziato che il fatto è stato realizzato nell’ambito di una vendetta privata di LL, acceso da rabbia cieca per l’onta subita (dichiarazioni di OL;
dichiarazioni di AR). La sentenza impugnata è priva di motivazione con riguardo alla circostanza attenuante della provocazione derivante dall’incendio del capannone di LL, invocata all’udienza del 14 novembre 2024. Nessuna risposta vi è sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul conseguente bilanciamento e sulla esclusione della pena perpetua.
3. Nell’interesse di CO LL il secondo difensore, avv. RI Vianello Accorretti, ha depositato un motivo nuovo che approfondisce i temi esaminati nel primo motivo del ricorso principale. In particolare, la sentenza non ha proceduto al corretto vaglio della natura di fonti de relato delle chiamate in reità, omettendo una doverosa verifica sulle fonti dirette, su eventuali sovrapposizioni tra esse, e sulla individuazione (là dove necessario) delle relative fonti primarie. Quanto alla problematica della causa scientiae, ossia all’approfondimento delle fonti dirette, e ancora delle fonti primarie di queste (nei casi in cui il collaboratore avesse riferito informazioni di 4 “seconda mano”), non solo la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere una doppia verifica di attendibilità, sia sul dichiarante, che sulla sua fonte, ma avrebbe dovuto anche individuare da chi la fonte del dichiarante avesse appreso le informazioni fornite (trattandosi prevalentemente di soggetti che non erano rimasti coinvolti nel delitto). È meramente suggestivo l’iniziale richiamo fatto in sentenza alle “confessioni del mandante e di due dei complici del LL”” (cfr. pag. 12), poiché essi non hanno mai direttamente chiamato in reità il ricorrente. Quanto ai singoli dichiaranti: - OL indicava quali sue fonti: NE IN cl. 78 e NO RE congiuntamente (indicandoli anche come esecutori del delitto), e AN NO (che avrebbe confermato, con alcuni dettagli ulteriori, quanto detto dai primi due). Il primo problema, illogicamente superato in sentenza, è che NO RE all’epoca del delitto era già detenuto: dunque OL aveva riportato informazioni riferite (anche) da un soggetto che materialmente non poteva avere alcuna contezza dei fatti, né banalmente poteva aver preso parte all’agguato. Tale evenienza inevitabilmente inficia anche l’attendibilità di OL là dove specifica di aver ricevuto, nello stesso contesto e nello stesso momento, le medesime informazioni da NE IN cl. 78: il fatto che il collaboratore OL abbia legato le due fonti, non solo rispetto a quando lo avrebbero reso edotto dei fatti, ma anche nella realizzazione del delitto, rende inattendibile anche la parte della dichiarazione che riguarda NE. Il ruolo di “specchiettista”, attribuiti a AR SC, è smentito dal collaboratore di giustizia che non ha mai confermato tale dato e ha negato qualsivoglia ruolo nella vicenda. Non è dato sapere come e quando AN NO avesse acquisito le informazioni poi riferite a OL;
tra l’altro AN, non solo indicava – nuovamente errando – NO tra gli esecutori, ma forniva un dettaglio (ossia lo speronamento dell’autovettura delle vittime) che non trovava conferma;
- IS, che indica quale fonte lo stesso ricorrente LL, ha sostenuto che LL sarebbe stato autorizzato a commettere il delitto direttamente da NE SC cl. 53, e che all’azione avrebbero partecipato, oltre a LL, NE IN cl. 78 e PI AL, anche OL SI e ON IN. Ma OL non si è mai inserito nella dinamica delittuosa, al pari di ON IN: il che già pone degli elementi di elevata perplessità sul narrato di IS. Ciò che però smentisce l’attendibilità diretta di IS è il ruolo che avrebbe assunto nella vicenda – per come descritto – da NE SC cl. 53: la sentenza ha omesso totalmente di confrontarsi su quale fosse stato il reale tenore confessorio del memoriale con il quale NE aveva ricostruito il suo coinvolgimento nei fatti;
NE – smentendo la ricostruzione che IS ascrive alle parole di LL, nonché una parte riferibile alla conoscenza del collaboratore (ossia che NE SC cl. 53 sarebbe stato direttamente interessato a risolvere il problema degli incendi) – escludeva di aver dato al ricorrente (o a qualcun altro) l’autorizzazione a commettere il delitto;
riferiva che da lui si era presentato il solo VI NI (mai nominando LL); specificava di aver detto a AN IC, prima di partire per la Polonia, di non interessarsi della questione;
- TT NI, non può avere parlato dei fatti con NE SC cl. 53 posto che, come la sentenza ammette, ciò era impossibile perché entrambi erano detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. Ciò che però stupisce è che la sentenza, una volta preso atto che la fonte diretta di TT non poteva essere stata NE SC cl. 53 – e non avendo alcuna possibilità di individuarne una diversa –, ne “salva” comunque le dichiarazioni ritenendole precise nella ricostruzione;
- AR SC riporta quanto a lui riferito LZ SC, senza che in sentenza se ne sia mai approfondita, neanche minimamente, l’attendibilità, né il come e perché avrebbe dovuto avere queste informazioni. AR SC affermava di aver partecipato a una riunione nel 5 corso della quale si sarebbe affrontata la problematica degli incendi, alla presenza anche di IS AT e NO RE;
tuttavia, NO era all’epoca detenuto come pure IS AT: ciò rende fallace il passaggio dichiarativo nel quale il collaboratore, inserendosi tra i presenti di una riunione afferente alla problematica degli incendi, assume il ruolo di fonte diretta al cospetto di altri soggetti non presenti. AR, poi, attribuisce a LL il ruolo di sua fonte informativa in merito al duplice omicidio, ma indica, quale momento nel quale avrebbe ricevuto le confidenze dal ricorrente, un sopralluogo per un delitto che è stato commesso in realtà mesi prima rispetto a quelli oggetti dell’odierno procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: - «la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 – 01); - «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 – 01); - «alla chiamata in correità o in reità de relato si applica l’art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197-bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255142 – 01); - «l’imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209 cod. proc. pen. - all’imputato di procedimento connesso, di cui all’art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141 – 01); - «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità de relato con cui si attribuisce all’accusato il ruolo di mandante di un omicidio l’esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144 – 01, ha evidenziato che tale elemento può spiegare, 6 al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata).
3. Tanto premesso, va dato atto che è stata motivatamente affermata la generale attendibilità e credibilità dei collaboratori. Il ricorso, sul punto, è assai generico e comunque non idoneo a scalfire il motivato giudizio espresso concordemente dai giudici di merito che hanno valorizzato, tra l’altro, il rilevante ruolo ricoperto dai collaboratori, la costanza e ampiezza della collaborazione offerta e il positivo riscontro della complessiva genuinità dell’apporto dichiarativo.
4. Quando si passa, poi, a esaminare le dichiarazioni, tutte de relato, con riguardo alla responsabilità di LL per il duplice omicidio, si nota che il giudice di appello, ma già quello di primo grado, non ha correttamente effettuato le verifiche che gli sono demandate e delle quali si è dato conto al paragrafo n. 2, né ha esposto in modo chiaro le ragioni in forza delle quali è giunto all’affermazione di colpevolezza. Non è, infatti, sufficiente il richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori, riportate per stralcio nella sentenza di primo grado, senza che se ne traggano le pertinenti conclusioni in termini di specificità e convergenza degli elementi conoscitivi utili a soddisfare i requisiti della prova richiesti dalla giurisprudenza prima citata quando le fonti di accusa sono costituite da chiamate in reità de relato. A fronte della assenza di qualunque valutazione nella sentenza di appello, quella di primo grado si limita ad asserire (pag. 53) che «LL è gravato da 5 chiamate in reità, coerenti, concordanti e convergenti tra loro», senza che sia criticamente esaminato lo specifico propalato accusatorio introdotto dai collaboratori e dai coimputati. La sentenza impugnata, nel fornire risposta alle doglianze difensive, non prospetta l’esistenza di distinti e decisivi elementi di prova che vadano al di là di quelli oggetto di critica da parte dell’imputato, sicché il sindacato attribuito a questo Collegio è limitato alla verifica della correttezza logico giuridica delle risposte fornite ai motivi di appello.
4.1. In forza di tali premesse, è utile ricordare che tutti i collaboratori di giustizia, che accusano l’imputato, riferiscono di dichiarazioni apprese da altri, i quali, però, o non sono stati sentiti, pur potendosi procedere in alcuni casi al loro esame, o non confermano espressamente le accuse oppure non riportano il contenuto saliente della dichiarazione che viene riferita dal collaboratore.
4.2. Le dichiarazioni di IS SE e NE IC non sono state specificamente valorizzate dal giudice di appello, verosimilmente perché concernenti a fatti e circostanze apprese de relato e in modo parziale. In particolare, NE IC, che aveva rifiutato di avere un ruolo nella “punizione” dei responsabili degli incendi, avrebbe appreso del ruolo di LL alternativamente da IS SE o AN IC;
il primo, come si vedrà, ha a sua volta riferito de relato;
il secondo non risulta essere stato sentito. IS SE, fonte di NE IC, riferisce di avere appreso del ruolo di LL da SC NE cl. 53 (detto “Cicciariello”), il quale, come si vedrà non ha confermato la circostanza. Come si è detto, la sentenza di appello non attribuisce valore decisivo al contributo offerto dai collaboratori IS e NE IC, sicché il Collegio, nell’esaminare i motivi di ricorso, si deve limitare alla verifica della tenuta della valutazione degli altri collaboratori.
4.3. Secondo i giudici di merito TT avrebbe appreso dei fatti da SC NE cl. 53, condannato per il concorso nel duplice omicidio, mentre entrambi erano detenuti a Parma in regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). La Corte d’appello, prestando adesione alla prospettazione difensiva, riconosce però che la presunta propalazione è assai improbabile tenuto conto delle modalità di detenzione dei presunti conversanti (non ammessi ai contatti diretti, neppure in occasione delle attività da svolgere fuori 7 dalla cella di detenzione); ciò, come correttamente sottolinea il ricorso, fa venire meno la fonte di riferimento, sicché il narrato di TT non trova supporto nella fonte di conoscenza dallo stesso individuata. Per parte sua SC NE cl. 53, che ha ammesso le proprie responsabilità per il duplice omicidio durante il giudizio di primo grado, non sembra, alla luce di quanto riportato nelle sentenze di merito, avere reso alcuna specifica dichiarazione sulla responsabilità di LL, né ha riferito di averne parlato con TT, così ulteriormente non confermando la genesi della propalazione del collaboratore. Secondo i giudici di merito NE SC cl. 53 si sarebbe limitato a dire di avere discusso dell’organizzazione del delitto con NE NI e con AN IC: ma nessuno di costoro ha chiamato in causa LL, né i giudici di merito hanno evidenziato l’esistenza di un tale contatto. I giudici di merito non hanno neppure chiarito il valore e il significato probatorio da attribuire alla precisazione di NE SC cl. 53, secondo il quale LL era “in contatto” con NE NI;
non è chiarito, in particolare, se il “contatto” avesse per oggetto il duplice omicidio o, più in generale, le illecite attività del clan: si tratta di un punto assai rilevante che è rimasto inesplorato. I giudici di merito non hanno spiegato le ragioni in forza delle quali il narrato di NE SC cl. 53 è risultato “incompleto” rispetto alle accuse mosse de relato da TT a carico di LL;
il contrasto tra la versione di TT e quella di NE SC cl. 53 riguarda proprio le condotte dell’imputato. I giudici di merito neppure hanno chiarito il significato probatorio da attribuire alla annotazione secondo la quale he SC NE cl. 53 si sarebbe disinteressato della vicenda degli incendi, soggiungendo che dovevano “sbrigarsela loro” e che comunque si trattava di una “questione personale di LL”. Questa porzione della dichiarazione di SC NE cl. 53, che sembra confermare l’indubbio interesse di LL nella vicenda degli incendi (egli era effettivamente il dominus di una delle imprese date alle fiamme), non viene chiarita dal dichiarante, né valorizzata quanto alla responsabilità verosimilmente poiché si riferisce alle riunioni precedenti al duplice omicidio quando ancora non era stato individuato l’autore degli incendi (si sospettava, come si vedrà, di TT).
4.4. Non diversi problemi emergono per le dichiarazioni di AR (assolto dall’imputazione di concorso morale nel duplice omicidio in altro procedimento), il quale riferisce di avere saputo della vicenda da LZ e di avere partecipato, quando ancora gli autori degli incendi non erano stati individuati, ad alcune riunioni con LL e gli altri sodali nelle quali si discuteva degli incendi;
in detti incontri, però, si sospettava di TT. OR, in disparte la partecipazione alle riunioni preliminari pur rilevante per confermare il noto interesse di LL alla questione degli incendi , LZ, mai esaminato in proposito e del quale nessuno dei partecipi al duplice omicidio riferisce una diretta partecipazione, avrebbe poi confermato a AR il ruolo di LL. La decisiva conversazione, però, risulta avvenuta un anno prima, quando i due (AR e LZ) erano appostati per uccidere AS NO: i giudici di merito non hanno chiarito perché una tale rilevante discrepanza, che attiene all’effettivo svolgimento del colloquio nel quale sarebbe stata formulata l’accusa a carico di LL, non abbia conseguenze sull’apporto accusatorio di AR.
4.5. Analoghe problematiche emergono in merito alla valutazione delle dichiarazioni di OL. Secondo i giudici di merito, OL riferisce della vicenda per averla appresa da NE IN cl. 78, poi condannato e reo confesso, e da NO RE, premorto rispetto alle 8 dichiarazioni di OL. La dichiarazione riferita dal collaboratore di giustizia è apparsa decisiva ai giudici di merito poiché NE IN cl. 78 avrebbe ammesso di avere partecipato con LL, PI (condannato) e AR (assolto) all’organizzazione del duplice omicidio. Messo da parte NO, perché deceduto prima che OL rendesse le dichiarazioni di accusa e comunque detenuto all’epoca del duplice omicidio del quale si discute sicché anch’egli eventualmente fonte de relato , i giudici di merito non hanno, però, individuato la fonte di conoscenza di costui, il quale non risulta avere fatto parte del commando omicida, né avere in altro modo preso parte alla determinazione ed esecuzione del duplice omicidio. L’attenzione dei giudici di merito si è, piuttosto, concentrata sulla fonte diretta IN NE cl. 78. In ragione delle ammissioni da costui rese al processo a suo carico è stata ritenuta confermata la dichiarazione accusatoria di OL, sia quanto alla fonte della dichiarazione di OL (NE IN cl. 78), sia in quanto fonte autonoma di accusa (NE IN cl. 78 è reo confesso del duplice omicidio). Anche in questo caso, tuttavia, emergono delle incongruenze logiche e valutative. La già riscontrata manchevole ricostruzione del panorama accusatorio riguarda anche la valutazione della dichiarazione di OL il quale riferisce de relato da NE IN cl. 78 che, pur nel complesso confermato dalla fonte diretta NE IN cl. 78, non riceve conforto con specifico riferimento alle accuse mosse a LL. Infatti, NE IN cl. 78, pur ammettendo le proprie responsabilità nel duplice omicidio, non accusa LL né conferma di avere parlato con OL del ruolo eventualmente assunto dall’imputato. Infatti, risulta che IN NE cl. 78 abbia negato, anzitutto, che l’omicidio rientrasse negli interessi del clan, per poi precisare che l’obiettivo era la persona che guidava l’autovettura (AP); fatte queste premesse NE si è accollato la responsabilità, ma senza fornire alcuna indicazione in merito al ruolo di LL. Ciò determina che, oltre al venire meno di una autonoma fonte di accusa ai danni di LL, deve anche rilevarsi che i giudici di merito non hanno indagato neppure sulla rilevante circostanza se sia stato effettivamente NE IN cl. 78 a riferire a OL del ruolo di LL, posto che NE non ha riferito di essersi confidato con OL.
5. In conclusione, il Collegio ritiene necessario che il giudice di rinvio, facendo applicazione dei richiamati principi, proceda a nuovo giudizio, colmando le rilevate lacune argomentative, eventualmente anche mediante l’esame dei co-imputati NE SC cl. 53, NE IN cl. 78 e AR SC nonché degli altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti.
5.1. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso, dovendosi prioritariamente chiarire gli aspetti relativi alla responsabilità. Le doglianze difensive, qui non esaminate, potranno essere prese in considerazione – fermi i limiti del devolutum in appello dal giudice di rinvio qualora siano sanati i vizi motivazionali sopra rilevati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli. Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE GI TA 9