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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/09/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 80 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025, nella causa nella causa n. 80/2025 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CENSORI GIANNI EMILIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice Parte_1 del Lavoro, dep 7/1/2025, ha convenuto in giudizio l' , al fine CP_1 di vedersi ripristinato l'assegno mensile di assistenza (invalidità civile pari all'80%), riconosciuto con il decreto di omologa dell'08/07/2013 (RG n. 1791/2012 Tribunale di Sassari) e sospeso a norma dell'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 per superamento del limite reddituale;
ha chiesto di:
“
1. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione di dal DC Parte_1 pensioni perché asseritamente a zero da più anni per perdi ti socio economici per superamento dei limiti di reddito e, per l'effetto, condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante / direttore pro tempore, al risarcimento del danno subito da , da liquidarsi in via equitativa;
Parte_1
3. accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 effettuata da Parte_1 con domanda del 04.10.2022 e, per l'effetto, dichiarare l tenuto al CP_1 versamento dell'assegno mensile di invalidità civile, così co revisto dal Decreto di omologa dell'08.07.2013 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, nel Procedimento iscritto al n. 1791/2012 R.G., e ciò con decorrenza dalla data della prima domanda di ricostituzione ovvero dal periodo precedente o successivo alla stessa, che sarà accertato in corso di causa, maggiorato degli interessi calcolati dalla data del dovuto sino al saldo;
4. con richiesta di rimborso delle spese e liquidazione dei compensi professionali, da liquidare a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, maggiorati delle spese generali e degli accessori previsti per legge.”;
- parte convenuta , si è costituita dando atto dell'accertata sussistenza del CP_1 requisito reddituale e, verificata la permanenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo di conseguenza provveduto in autotutela al riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1° novembre 2023 (mese successivo alla data di presentazione del modello AP93 per il ripristino dell'assegno mensile di invalidità civile) ed avendo liquidato gli arretrati, dedotto quanto portato in compensazione con un pregresso indebito della ricorrente, a decorrere da luglio 2025;
- all'udienza del 27/3/25 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata materia del contendere, parte ricorrente con vittoria di spese, parte convenuta ha chiesto la compensazione delle spese;
- con note depositate in data 15/04/2025 parte ricorrente, ha contestato la decorrenza della prestazione riconosciuta dall' , chiedendone il CP_2 riconoscimento da gennaio 2023 (data in cui il ricorrente presentava nuovamente i requisiti reddituali a fronte della prima richiesta presentata ad ottobre 2022);
- all'udienza del 25/9/25 parte ricorrente ha chiarito di non contestare la CP_ compensazione effettuata dall' , ma solo da decorrenza della prestazione;
Ritenuto che:
- la prestazione non può essere riconosciuta che dal mese successivo alla domanda formulata secondo le modalità richieste dall'ente e, nel caso in esame, tale domanda è stata presentata ad ottobre 2023; la richiesta anteriore, presentata ad ottobre 2022, pacificamente non rispettava le formalità minime richieste (invio modello AP93), oltre ad essere incontestata l'assenza, in allora, dei requisiti economici per il riconoscimento della prestazione;
- l'ente ha dunque riconosciuto la prestazione con la decorrenza di legge e, seppur compensando il debito con un -incontestato- pregresso credito, ha corrisposto le somme arretrate;
- ciò determina la parziale cessazione della materia del contendere -stante l'autotutela in relazione all'an e per accordo in relazione al quantum- ed il rigetto del ricorso in relazione al periodo anteriore al novembre 2023;
CP_
- le spese possono essere compensate per ½ stante l'adempimento dell' prima della prima udienza e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al riconoscimento della prestazione con decorrenza da novembre 2023;
− rigetta il ricorso nel resto;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 700,00 , oltre spese forfettarie al 15%, oltre contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 25/09/25 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025, nella causa nella causa n. 80/2025 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CENSORI GIANNI EMILIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice Parte_1 del Lavoro, dep 7/1/2025, ha convenuto in giudizio l' , al fine CP_1 di vedersi ripristinato l'assegno mensile di assistenza (invalidità civile pari all'80%), riconosciuto con il decreto di omologa dell'08/07/2013 (RG n. 1791/2012 Tribunale di Sassari) e sospeso a norma dell'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 per superamento del limite reddituale;
ha chiesto di:
“
1. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione di dal DC Parte_1 pensioni perché asseritamente a zero da più anni per perdi ti socio economici per superamento dei limiti di reddito e, per l'effetto, condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante / direttore pro tempore, al risarcimento del danno subito da , da liquidarsi in via equitativa;
Parte_1
3. accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 effettuata da Parte_1 con domanda del 04.10.2022 e, per l'effetto, dichiarare l tenuto al CP_1 versamento dell'assegno mensile di invalidità civile, così co revisto dal Decreto di omologa dell'08.07.2013 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, nel Procedimento iscritto al n. 1791/2012 R.G., e ciò con decorrenza dalla data della prima domanda di ricostituzione ovvero dal periodo precedente o successivo alla stessa, che sarà accertato in corso di causa, maggiorato degli interessi calcolati dalla data del dovuto sino al saldo;
4. con richiesta di rimborso delle spese e liquidazione dei compensi professionali, da liquidare a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, maggiorati delle spese generali e degli accessori previsti per legge.”;
- parte convenuta , si è costituita dando atto dell'accertata sussistenza del CP_1 requisito reddituale e, verificata la permanenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo di conseguenza provveduto in autotutela al riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1° novembre 2023 (mese successivo alla data di presentazione del modello AP93 per il ripristino dell'assegno mensile di invalidità civile) ed avendo liquidato gli arretrati, dedotto quanto portato in compensazione con un pregresso indebito della ricorrente, a decorrere da luglio 2025;
- all'udienza del 27/3/25 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata materia del contendere, parte ricorrente con vittoria di spese, parte convenuta ha chiesto la compensazione delle spese;
- con note depositate in data 15/04/2025 parte ricorrente, ha contestato la decorrenza della prestazione riconosciuta dall' , chiedendone il CP_2 riconoscimento da gennaio 2023 (data in cui il ricorrente presentava nuovamente i requisiti reddituali a fronte della prima richiesta presentata ad ottobre 2022);
- all'udienza del 25/9/25 parte ricorrente ha chiarito di non contestare la CP_ compensazione effettuata dall' , ma solo da decorrenza della prestazione;
Ritenuto che:
- la prestazione non può essere riconosciuta che dal mese successivo alla domanda formulata secondo le modalità richieste dall'ente e, nel caso in esame, tale domanda è stata presentata ad ottobre 2023; la richiesta anteriore, presentata ad ottobre 2022, pacificamente non rispettava le formalità minime richieste (invio modello AP93), oltre ad essere incontestata l'assenza, in allora, dei requisiti economici per il riconoscimento della prestazione;
- l'ente ha dunque riconosciuto la prestazione con la decorrenza di legge e, seppur compensando il debito con un -incontestato- pregresso credito, ha corrisposto le somme arretrate;
- ciò determina la parziale cessazione della materia del contendere -stante l'autotutela in relazione all'an e per accordo in relazione al quantum- ed il rigetto del ricorso in relazione al periodo anteriore al novembre 2023;
CP_
- le spese possono essere compensate per ½ stante l'adempimento dell' prima della prima udienza e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al riconoscimento della prestazione con decorrenza da novembre 2023;
− rigetta il ricorso nel resto;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 700,00 , oltre spese forfettarie al 15%, oltre contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 25/09/25 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso