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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Parte_1 C.F._1
alla Via Stintino n°2, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Garau (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Sassari alla via Controparte_1 C.F._3
Mazzini n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Fiori (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 ) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatariocontratto da
[...]
nata in [...] il [...], ivi residente, CF. e Parte_1 C.F._1 CP_1
pagina 1 di 7 nato in [...] il [...], ivi residente, mandando al CP_1 C.F._3 competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione dell'emananda Sentenza;
2) Dichiarare tenuto il coniuge convenuto a contribuire al mantenimento della IG , maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente, con il versamento mensile, anticipato ed indicizzato di € 800,00, dandosi atto che detta cifra debba ritenersi comprensiva sia del mantenimento che di quanto necessario per la frequentazione dell'Università della IG , alla quale può direttamente Per_1
versarsi il contributo;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, del presente giudizio, da liquidarsi alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, IVA ove dovuta e C.P.A. come per legge, e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto”.
Per il resistente: “1) Respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione. 2) Per i motivi di cui all'espositiva, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari il 25 ottobre 2003 tra e . 3) Per i motivi Controparte_1 Parte_1 di cui all'espositiva, disporre che il padre eroghi entro il giorno 5 di ogni mese un contributo di €
400,00 mensili per il mantenimento della IG . 4) Con vittoria delle competenze legali del Per_1
presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 ss. c.p.c., depositato in data 2 agosto 2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio civile contratto tra le parti in data 25.10.03 in Alghero, atto regolarmente trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte 2 Serie A.
Premesso che dall'unione coniugale era nata in [...] il [...] l'unica IG della coppia,
e che, venuta meno l'affectio, con Decreto del 18 novembre 2009 l'intestato Tribunale aveva Per_1
omologato la separazione consensuale alle condizioni ivi meglio indicate, ha dedotto che da allora le parti non si erano riconciliate né, allo stato, era possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale e che, nel frattempo erano abbondantemente trascorsi i termini di legge per dar corso alla domanda di divorzio.
Ha allegato sotto il profilo patrimoniale di esercitare l'attività di segretaria comunale ad Oristano con uno stipendio medio di € 4.200,00 per 13 mensilità, di essere proprietaria dell'immobile nel quale viveva e per il quale provvedeva a rimborsare un mutuo venticinquennale, che stava restituendo in rate pagina 2 di 7 mensili di € 804,99, nonché di possedere un altro piccolo immobile in Uri (acquistato all'asta per €
33.000,00) e di essere comproprietaria - in virtù di comunione ereditaria con la madre ed i tre fratelli - di una quota della casa di famiglia, di due locali al piano terra dello stesso immobile e di un paio di appezzamenti di terreno nella campagna di Uri.
Ha dedotto di dover affrontare le seguenti spese mensili: rata mutuo € 804,99, quattro viaggi settimanali da e per Oristano € 400,00, vitto e alloggio in quest'ultima città per almeno due volte al mese per € 150,00 complessivi, oltre a condominio, utenze, spesa alimentare, etc.
Ha riferito che, per contro, il resistente dopo un'esperienza di libera professione, da molti anni prestava attività lavorativa in qualità di architetto presso il Comune di Sassari, che non si conosceva l'entità dello stipendio mensile e che lo stesso era proprietario di diversi beni immobili, analiticamente indicati, risultanti dalle ispezioni ipotecarie allegate agli atti del giudizio.
Ha aggiunto che il negli anni aveva alienato altri immobili di sua proprietà, ricavandone un CP_1
guadagno considerevole.
Quanto alla IG della coppia ha rappresentato che la stessa non aveva sviluppato una buona relazione con il padre e ciò principalmente a causa dell'atteggiarsi particolarmente 'ruvido' di quest'ultimo nei suoi confronti e che i contatti tra i due erano praticamente inesistenti.
Ha aggiunto che il padre si era limitato a corrispondere - salvo alcuni periodi in cui aveva scelto di porsi in aspettativa, con conservazione del posto di lavoro ma senza retribuzione - quanto dovuto per il mantenimento della IG e concordato in sede di separazione, senza prevedere alcuna rivalutazione e non considerando che le esigenze di erano accresciute in ragione dell'età. Per_1
Ha rappresentato in particolare che il si era rifiutato di pagare la sua quota pari ad € 600,00 CP_1 mensili per poter far frequentare alla IG l'Università di Cluj-Napoca, in Romania, posto che la ragazza non era riuscita a superare il test di ammissione nella facoltà Italiana, e che lei, pertanto, si era assunta tutti i relativi costi, affrontando mensilmente la spesa di € 1400/1500,00 circa oltre al costo dei biglietti aerei in occasione del rientro della IG per le festività.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda principale di divorzio.
Ha riferito che, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, aveva sempre avuto un ottimo rapporto con la IG sia prima che dopo la separazione, che non aveva mai lesinato nulla Per_1
alla giovane, almeno per quelle che erano le sue possibilità economiche, che aveva sempre adempiuto al pagamento del mantenimento concordato tra i coniugi all'epoca della separazione, oltre alle spese pagina 3 di 7 straordinarie, nonché contribuito al benessere ed all'educazione della IG con costante attenzione ai suoi bisogni.
Ha quindi allegato che la madre, la quale godeva di redditi ben superiori ai suoi, aveva sempre assecondato le aspettative della giovane, adottando decisioni di spesa in assoluta autonomia, senza alcun preventivo accordo con lui che, comunque, aveva sempre rimborsato la sua quota.
Ha rappresentato che i rapporti con la IG si erano incrinati allorquando la giovane si doveva iscrivere all'Università, con la scelta della facoltà di medicina il cui test di accesso era stato affrontato da senza la dovuta convinzione, posto che la madre, ancora prima di affrontarlo, le aveva Per_1 prospettato la possibilità di iscriversi all'estero, per la precisione in Romania, con un impegno economico rilevante (la sola retta ha un costo di € 8.000,00 annui, alla quale andavano poi aggiunti tutti le ulteriori spese necessarie alla giovane per vivere fuori casa).
Ha riferito che pur non prestando il proprio consenso a tale scelta del tutto arbitraria per sole ragioni di natura economica, aveva comunque prospettato alla IG altre possibilità di studio anche all'estero presso università assai più qualificate ma con rette gratuite o di molto inferiori (come in Austria, ed altri paese UE) e che, ciò malgrado, la ricorrente, in piena autonomia, aveva deciso di affrontare comunque la spesa necessaria, evidentemente alla sua portata, ingenerando nella giovane la assurda convinzione che il padre le volesse negare la possibilità di studiare all'estero.
Sotto il profilo economico ha allegato di prestare servizio presso il Comune di Sassari in qualità di funzionario di categoria D4 con un contratto di lavoro part-time a 30 ore settimanali, distribuite in quattro giorni su cinque, in vigore dal novembre 2023, che negli anni precedenti, fino a ottobre 2022, aveva sempre lavorato presso il Comune di Sassari con un contratto part-time al 50%, mantenendo un impegno lavorativo limitato per ragioni personali, che, successivamente, tra il 13 giugno 2023 e il novembre 2023, aveva lavorato presso il settore del medesimo Comune Controparte_2
con un contratto part-time al 50%, pari a 18 ore settimanali, a seguito di un trasferimento d'ufficio disposto dal Direttore Generale senza una motivazione specifica, al rientro da un periodo di aspettativa, senza percepire alcun emolumento, da ottobre 2022 a giugno 2023.
Ha aggiunto che solo dal febbraio 2024 aveva riacquistato un minimo di serenità che gli consentiva di svolgere il proprio lavoro con una prestazione part- time di 30 ore settimanali, dalla quale peraltro ricavava un reddito appena sufficiente per soddisfare i suoi bisogni primari, riferendo che il reddito percepito per l'anno 2024 (sino al 27 dicembre) era stato di € 14.878,48.
Ha ammesso di aver alienato alcuni immobili di sua proprietà (ricavando € 47.000) e che ciò gli aveva permesso di far fronte alle spese che doveva sostenere e di avere un tenore di vita normale ed ha precisato che gli altri immobili a lui intestatati non solo erano improduttivi di reddito, ma anzi pagina 4 di 7 abbisognavano di importanti interventi di ristrutturazione con costi che egli non era in grado di sostenere.
Ha quindi concluso dando atto di non essere nelle condizioni patrimoniali di versare un mantenimento per la IG di € 800,00, rappresentando che allo stato il contributo di € 400,00 mensili appariva congruo ed adeguato alle sue capacità economiche e dichiarandosi tuttavia disponibile a corrispondere
€ 600,00 mensili allorquando avrebbe estinto definitivamente il mutuo bancario di € 90.000,00 acceso per costruire la casa nella quale viveva attualmente, ovvero a partire dal mese di agosto del 2026.
Con sentenza parziale in data 8 aprile 2025 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia richiesta con apposita istanza dalla ricorrente la quale aveva dichiarato che per ragioni personali e familiari aveva precipuo interesse ad ottenere al più presto la libertà di stato civile.
La causa è stata quindi istruita con la produzione di solo referente documentale ed è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 14 ottobre 2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio la presente causa è proseguita per la sola decisione relativa all'importo del contributo di mantenimento dovuto dal CP_1
in favore della IG maggiore di età ma non economicamente indipendente. Per_1
Come è noto in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Giova altresì ricordare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono
pagina 5 di 7 essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ. sent. n.
13664/22 e cfr. in senso conforme 17005/07).
Ciò premesso in diritto ritiene il Collegio che sulla scorta della documentazione agli atti del giudizio, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dalle parti e valutata la complessiva condizione economica delle stesse debba porsi a carico del l'assegno mensile di € 700,00 rivalutabili Istat CP_1
(comprensiva sia del mantenimento che di tutto quanto necessario per la frequentazione dell'Università) a titolo di mantenimento della IG da versarsi a mani della stessa entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese con modalità concordate.
Tale somma difatti appare congrua rispetto alle aumentate esigenze della IG e proporzionata al reddito del resistente come documentato agli atti.
Se è vero da un lato che il percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, pur tuttavia lo CP_1
stesso risulta in primo luogo proprietario di diversi immobili certificati di ingente valore, tra cui immobile in Sassari, regione Monte Bianchinu con circa 5.000 metri quadri di terreno circostante (dove vive stabilmente e per la ristrutturazione del quale ha ottenuto un finanziamento di € 90.000,00), appartamento in Sassari alla Via Roth, appartamento in Alghero, Viale Europa, cittadina a forte vocazione turistica, oltre diversi terreni.
Risulta inoltre che il negli ultimi anni abbia alienato diversi immobili di sua proprietà CP_1 ricavandone il corrispettivo totale di € 147.000,00 (appartamento al centro di Firenze, venduto nel 2018
e da cui ha ricavato la somma di € 100.000,00, box auto nella via Roth a Sassari alienato nel 2022 per l'importo di € 6.500,00, magazzino nella via Masala alienato nel 2023 per l'importo di € 28.500,00, e una mansarda a Tempio Pausania alienata nel 2024 per l'importo di € 12.000,00), somme che ha evidentemente destinato alle sue esclusive esigenze personali e in parte accantonato per € 37.000,00 con investimenti in azioni e criptovalute, denari che ben potrebbero essere svincolati per sistemare gli immobili che a detta del resistente necessitano di interventi per poter essere locati e/o venduti e per contribuire al mantenimento della IG.
Si rileva inoltre che il mutuo contratto dal scadrà nel settembre del 2026. CP_1
La complessa situazione reddituale ed economica come sopra illustrata appare pienamente compatibile con un contributo mensile di € 700,00 in favore della IG, considerato che tale somma è comprensiva anche di tutte le spese inerenti l'Università e valutato che, anche qualora avesse frequentato Per_1
un altro ateneo in Italia o all'estero, il avrebbe dovuto corrispondere una somma rilevante per CP_1
pagina 6 di 7 permettere alla IG di laurearsi (studi a cui si sta dedicando con ottimo profitto, come da Per_1
certificato universitario agli atti).
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della Controparte_1
IG maggiore di età ma non economicamente indipendente un contributo pari ad € 700,00 Per_1
mensili (comprensivo sia del mantenimento che di quanto necessario per la frequentazione dell'Università), oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese direttamente alla IG con modalità concordate.
- Le spese straordinarie nell'interesse della IG saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF;
- Spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Alghero affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa NI NA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Parte_1 C.F._1
alla Via Stintino n°2, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Garau (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Sassari alla via Controparte_1 C.F._3
Mazzini n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Fiori (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 ) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatariocontratto da
[...]
nata in [...] il [...], ivi residente, CF. e Parte_1 C.F._1 CP_1
pagina 1 di 7 nato in [...] il [...], ivi residente, mandando al CP_1 C.F._3 competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione dell'emananda Sentenza;
2) Dichiarare tenuto il coniuge convenuto a contribuire al mantenimento della IG , maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente, con il versamento mensile, anticipato ed indicizzato di € 800,00, dandosi atto che detta cifra debba ritenersi comprensiva sia del mantenimento che di quanto necessario per la frequentazione dell'Università della IG , alla quale può direttamente Per_1
versarsi il contributo;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, del presente giudizio, da liquidarsi alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, IVA ove dovuta e C.P.A. come per legge, e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto”.
Per il resistente: “1) Respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione. 2) Per i motivi di cui all'espositiva, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari il 25 ottobre 2003 tra e . 3) Per i motivi Controparte_1 Parte_1 di cui all'espositiva, disporre che il padre eroghi entro il giorno 5 di ogni mese un contributo di €
400,00 mensili per il mantenimento della IG . 4) Con vittoria delle competenze legali del Per_1
presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 ss. c.p.c., depositato in data 2 agosto 2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio civile contratto tra le parti in data 25.10.03 in Alghero, atto regolarmente trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte 2 Serie A.
Premesso che dall'unione coniugale era nata in [...] il [...] l'unica IG della coppia,
e che, venuta meno l'affectio, con Decreto del 18 novembre 2009 l'intestato Tribunale aveva Per_1
omologato la separazione consensuale alle condizioni ivi meglio indicate, ha dedotto che da allora le parti non si erano riconciliate né, allo stato, era possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale e che, nel frattempo erano abbondantemente trascorsi i termini di legge per dar corso alla domanda di divorzio.
Ha allegato sotto il profilo patrimoniale di esercitare l'attività di segretaria comunale ad Oristano con uno stipendio medio di € 4.200,00 per 13 mensilità, di essere proprietaria dell'immobile nel quale viveva e per il quale provvedeva a rimborsare un mutuo venticinquennale, che stava restituendo in rate pagina 2 di 7 mensili di € 804,99, nonché di possedere un altro piccolo immobile in Uri (acquistato all'asta per €
33.000,00) e di essere comproprietaria - in virtù di comunione ereditaria con la madre ed i tre fratelli - di una quota della casa di famiglia, di due locali al piano terra dello stesso immobile e di un paio di appezzamenti di terreno nella campagna di Uri.
Ha dedotto di dover affrontare le seguenti spese mensili: rata mutuo € 804,99, quattro viaggi settimanali da e per Oristano € 400,00, vitto e alloggio in quest'ultima città per almeno due volte al mese per € 150,00 complessivi, oltre a condominio, utenze, spesa alimentare, etc.
Ha riferito che, per contro, il resistente dopo un'esperienza di libera professione, da molti anni prestava attività lavorativa in qualità di architetto presso il Comune di Sassari, che non si conosceva l'entità dello stipendio mensile e che lo stesso era proprietario di diversi beni immobili, analiticamente indicati, risultanti dalle ispezioni ipotecarie allegate agli atti del giudizio.
Ha aggiunto che il negli anni aveva alienato altri immobili di sua proprietà, ricavandone un CP_1
guadagno considerevole.
Quanto alla IG della coppia ha rappresentato che la stessa non aveva sviluppato una buona relazione con il padre e ciò principalmente a causa dell'atteggiarsi particolarmente 'ruvido' di quest'ultimo nei suoi confronti e che i contatti tra i due erano praticamente inesistenti.
Ha aggiunto che il padre si era limitato a corrispondere - salvo alcuni periodi in cui aveva scelto di porsi in aspettativa, con conservazione del posto di lavoro ma senza retribuzione - quanto dovuto per il mantenimento della IG e concordato in sede di separazione, senza prevedere alcuna rivalutazione e non considerando che le esigenze di erano accresciute in ragione dell'età. Per_1
Ha rappresentato in particolare che il si era rifiutato di pagare la sua quota pari ad € 600,00 CP_1 mensili per poter far frequentare alla IG l'Università di Cluj-Napoca, in Romania, posto che la ragazza non era riuscita a superare il test di ammissione nella facoltà Italiana, e che lei, pertanto, si era assunta tutti i relativi costi, affrontando mensilmente la spesa di € 1400/1500,00 circa oltre al costo dei biglietti aerei in occasione del rientro della IG per le festività.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda principale di divorzio.
Ha riferito che, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, aveva sempre avuto un ottimo rapporto con la IG sia prima che dopo la separazione, che non aveva mai lesinato nulla Per_1
alla giovane, almeno per quelle che erano le sue possibilità economiche, che aveva sempre adempiuto al pagamento del mantenimento concordato tra i coniugi all'epoca della separazione, oltre alle spese pagina 3 di 7 straordinarie, nonché contribuito al benessere ed all'educazione della IG con costante attenzione ai suoi bisogni.
Ha quindi allegato che la madre, la quale godeva di redditi ben superiori ai suoi, aveva sempre assecondato le aspettative della giovane, adottando decisioni di spesa in assoluta autonomia, senza alcun preventivo accordo con lui che, comunque, aveva sempre rimborsato la sua quota.
Ha rappresentato che i rapporti con la IG si erano incrinati allorquando la giovane si doveva iscrivere all'Università, con la scelta della facoltà di medicina il cui test di accesso era stato affrontato da senza la dovuta convinzione, posto che la madre, ancora prima di affrontarlo, le aveva Per_1 prospettato la possibilità di iscriversi all'estero, per la precisione in Romania, con un impegno economico rilevante (la sola retta ha un costo di € 8.000,00 annui, alla quale andavano poi aggiunti tutti le ulteriori spese necessarie alla giovane per vivere fuori casa).
Ha riferito che pur non prestando il proprio consenso a tale scelta del tutto arbitraria per sole ragioni di natura economica, aveva comunque prospettato alla IG altre possibilità di studio anche all'estero presso università assai più qualificate ma con rette gratuite o di molto inferiori (come in Austria, ed altri paese UE) e che, ciò malgrado, la ricorrente, in piena autonomia, aveva deciso di affrontare comunque la spesa necessaria, evidentemente alla sua portata, ingenerando nella giovane la assurda convinzione che il padre le volesse negare la possibilità di studiare all'estero.
Sotto il profilo economico ha allegato di prestare servizio presso il Comune di Sassari in qualità di funzionario di categoria D4 con un contratto di lavoro part-time a 30 ore settimanali, distribuite in quattro giorni su cinque, in vigore dal novembre 2023, che negli anni precedenti, fino a ottobre 2022, aveva sempre lavorato presso il Comune di Sassari con un contratto part-time al 50%, mantenendo un impegno lavorativo limitato per ragioni personali, che, successivamente, tra il 13 giugno 2023 e il novembre 2023, aveva lavorato presso il settore del medesimo Comune Controparte_2
con un contratto part-time al 50%, pari a 18 ore settimanali, a seguito di un trasferimento d'ufficio disposto dal Direttore Generale senza una motivazione specifica, al rientro da un periodo di aspettativa, senza percepire alcun emolumento, da ottobre 2022 a giugno 2023.
Ha aggiunto che solo dal febbraio 2024 aveva riacquistato un minimo di serenità che gli consentiva di svolgere il proprio lavoro con una prestazione part- time di 30 ore settimanali, dalla quale peraltro ricavava un reddito appena sufficiente per soddisfare i suoi bisogni primari, riferendo che il reddito percepito per l'anno 2024 (sino al 27 dicembre) era stato di € 14.878,48.
Ha ammesso di aver alienato alcuni immobili di sua proprietà (ricavando € 47.000) e che ciò gli aveva permesso di far fronte alle spese che doveva sostenere e di avere un tenore di vita normale ed ha precisato che gli altri immobili a lui intestatati non solo erano improduttivi di reddito, ma anzi pagina 4 di 7 abbisognavano di importanti interventi di ristrutturazione con costi che egli non era in grado di sostenere.
Ha quindi concluso dando atto di non essere nelle condizioni patrimoniali di versare un mantenimento per la IG di € 800,00, rappresentando che allo stato il contributo di € 400,00 mensili appariva congruo ed adeguato alle sue capacità economiche e dichiarandosi tuttavia disponibile a corrispondere
€ 600,00 mensili allorquando avrebbe estinto definitivamente il mutuo bancario di € 90.000,00 acceso per costruire la casa nella quale viveva attualmente, ovvero a partire dal mese di agosto del 2026.
Con sentenza parziale in data 8 aprile 2025 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia richiesta con apposita istanza dalla ricorrente la quale aveva dichiarato che per ragioni personali e familiari aveva precipuo interesse ad ottenere al più presto la libertà di stato civile.
La causa è stata quindi istruita con la produzione di solo referente documentale ed è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 14 ottobre 2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio la presente causa è proseguita per la sola decisione relativa all'importo del contributo di mantenimento dovuto dal CP_1
in favore della IG maggiore di età ma non economicamente indipendente. Per_1
Come è noto in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Giova altresì ricordare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono
pagina 5 di 7 essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ. sent. n.
13664/22 e cfr. in senso conforme 17005/07).
Ciò premesso in diritto ritiene il Collegio che sulla scorta della documentazione agli atti del giudizio, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dalle parti e valutata la complessiva condizione economica delle stesse debba porsi a carico del l'assegno mensile di € 700,00 rivalutabili Istat CP_1
(comprensiva sia del mantenimento che di tutto quanto necessario per la frequentazione dell'Università) a titolo di mantenimento della IG da versarsi a mani della stessa entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese con modalità concordate.
Tale somma difatti appare congrua rispetto alle aumentate esigenze della IG e proporzionata al reddito del resistente come documentato agli atti.
Se è vero da un lato che il percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, pur tuttavia lo CP_1
stesso risulta in primo luogo proprietario di diversi immobili certificati di ingente valore, tra cui immobile in Sassari, regione Monte Bianchinu con circa 5.000 metri quadri di terreno circostante (dove vive stabilmente e per la ristrutturazione del quale ha ottenuto un finanziamento di € 90.000,00), appartamento in Sassari alla Via Roth, appartamento in Alghero, Viale Europa, cittadina a forte vocazione turistica, oltre diversi terreni.
Risulta inoltre che il negli ultimi anni abbia alienato diversi immobili di sua proprietà CP_1 ricavandone il corrispettivo totale di € 147.000,00 (appartamento al centro di Firenze, venduto nel 2018
e da cui ha ricavato la somma di € 100.000,00, box auto nella via Roth a Sassari alienato nel 2022 per l'importo di € 6.500,00, magazzino nella via Masala alienato nel 2023 per l'importo di € 28.500,00, e una mansarda a Tempio Pausania alienata nel 2024 per l'importo di € 12.000,00), somme che ha evidentemente destinato alle sue esclusive esigenze personali e in parte accantonato per € 37.000,00 con investimenti in azioni e criptovalute, denari che ben potrebbero essere svincolati per sistemare gli immobili che a detta del resistente necessitano di interventi per poter essere locati e/o venduti e per contribuire al mantenimento della IG.
Si rileva inoltre che il mutuo contratto dal scadrà nel settembre del 2026. CP_1
La complessa situazione reddituale ed economica come sopra illustrata appare pienamente compatibile con un contributo mensile di € 700,00 in favore della IG, considerato che tale somma è comprensiva anche di tutte le spese inerenti l'Università e valutato che, anche qualora avesse frequentato Per_1
un altro ateneo in Italia o all'estero, il avrebbe dovuto corrispondere una somma rilevante per CP_1
pagina 6 di 7 permettere alla IG di laurearsi (studi a cui si sta dedicando con ottimo profitto, come da Per_1
certificato universitario agli atti).
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della Controparte_1
IG maggiore di età ma non economicamente indipendente un contributo pari ad € 700,00 Per_1
mensili (comprensivo sia del mantenimento che di quanto necessario per la frequentazione dell'Università), oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese direttamente alla IG con modalità concordate.
- Le spese straordinarie nell'interesse della IG saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF;
- Spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Alghero affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa NI NA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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