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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2024, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2234/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 07/08/1959, rappresentata e difesa dall'avv. VETERE MAURIZIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a CO C.F._2 NOCARA (CS) in data 08/07/1966, rappresentata e difesa dall'avv. MALOMO LUIGI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 16/10/2020 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...]
, deducendo che: CO
- le parti hanno contratto matrimonio in Nucara il 23.7.1983;
- dalla loro unione sono nati figli e , rispettivamente, di 32 e 29 Persona_1 Per_2 anni;
- nel corso degli ultimi tempi sono insorti contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni, tali da incrinare il rapporto coniugale e rendere insopportabile l'ulteriore convivenza e da far venir meno definitivamente l'affectio coniugalis;
- non sussiste più la comunione materiale e spirituale dei coniugi, per l'incomunicabilità con la , e per i fatti accaduti a seguito di querela sporta dalla CO stessa in data 22.12.2019 nei confronti del ricorrente, e della conseguente ordinanza di allontanamento dalla casa familiare del 02.01.2020 emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Castrovillari nei confronti del ricorrente, che da allora non ha più abitato nella casa familiare in comproprietà con la moglie;
- pertanto, la prosecuzione della convivenza nel domicilio familiare non è più possibile, nonostante il tentativo fatto da parte del di ricostruire una serenità familiare. Pt_1
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pag. 2 di 9
“PRONUNCIARE la separazione giudiziale dei coniugi, per tutti i fatti esposti in narrativa. DISPORRE, in via principale l'assegnazione della casa coniugale al;
Parte_1 DISPORRE, in via subordinata, la divisione dell'immobile pro quota del 50% ed in natura, e così l'assegnazione alla moglie della parte superiore dell'abitazione adibita a CP_1 residenza familiare, mentre quella inferiore (Garage) al statuendo in ordine alla Pt_1 corresponsione in denaro da parte della nei confronti del per la CP_1 Pt_1 differenza di valore della quota tra l'appartamento ed il garage, in quanto quest'ultimo di evidente minor valore commerciale”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 18.1.2021 si è costituita la parte resistente esponendo che:
- per episodi di violenza fisica con abusi anche di natura sessuale verso la , CP_1 pende processo penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari;
- il procedimento è il risultato di più anni di angherie e mortificazioni fisiche e psicologiche subite dalla per mano del CP_1 Pt_1
- il GIP del Tribunale di Castrovillari ha applicato al la misura cautelare Pt_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla casa familiare ed ai luoghi frequentati della coniuge con l'obbligo di mantenere una distanza dalla P.O. non inferiore a 500 metri;
- I fatti denunciati dalla trovavano riscontro non solo in precedenti CP_1 segnalazioni di maltrattamenti segnalati alla locale stazione dei Carabinieri ma, anche, nelle dichiarazioni dei vicini di casa e dei figli dei coniugi , e Persona_3 Per_2
i quali confermavano lo stato sottomissione fatto di angherie e Persona_4 violenze alla quale da tempo la madre era sottoposta per mano del Pt_1
- l'immobile di residenza della è adibito a casa coniugale dalla sua CP_1 edificazione e risulta essere già al 50% - comune e indiviso - di proprietà della stessa resistente la quale, allo stato, nonostante l'età ed i problemi di salute di cui è affetta, cerca di sostenersi con piccoli aiuti economici del figlio , lavoratore edile precario Persona_1 coabitante la casa coniugale, e della figlia , sposata e residente sempre con il proprio Per_2 nucleo familiare in Trebisacce, oltre a dei piccoli compensi simbolici e regali in natura ricevuti in cambio di saltuari piccoli aiuti domestici che presta ad anziane famiglie del paese che la contattano all'occorrenza;
- il dipendente pubblico di ruolo presso il Consorzio di Bonifica dell'Alto Ionio Pt_1
Cosentino, da anni, limita la sua partecipazione economica al nucleo familiare, utilizzando ingenti somme di denaro prelevate dal conto familiare per i fini più disparati e per la frequentazione di altre donne alle quali offre regalie, oltre che per l'acquisto di sostanze alcoliche di cui è dipendente;
- il comportamento tenuto negli anni dal nei confronti della coniuge ha comportato Pt_1 lo sfaldamento dell'affectio-coniugalis, con conseguente e necessaria richiesta di addebito della separazione a danno del Parte_1
- il come emerso dinanzi al Tribunale Penale, ha messo in atto comportamenti Pt_1 persecutori nei confronti della resistente, consistenti in continui tampinamenti ed atteggiamenti ossessivo-maniacali connessi ad un convinto diritto di “proprietà” ed
“appartenenza” da vantare sulla moglie;
- per età e per situazioni patologiche, la ha limitate capacità lavorative, CP_1 alle quali dovrà soccombere il contributo al mantenimento economico da parte del coniuge a cui la separazione dovrà essere addebitata per esclusiva responsabilità.
Ciò posto, la resistente ha chiesto a questo Tribunale di:
“pronunciare la separazione dei coniugi – con addebito della CP_1 Pt_1 responsabilità al marito, ex art. 151 c.c., e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati;
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disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra CO
;
[...] disporre assegno di mantenimento, nella misura di € 600,00 mensili, in favore della SI.ra
”. CO All'sito della prima comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 3.2.2021 ha disposto:
“1) autorizza a vivere separati i coniugi e;
Parte_1 CO
2) Assegna a la casa coniugale ove vivrà insieme al figlio CO maggiorenne;
Persona_1
3) ordina a di corrispondere alla moglie un assegno provvisorio mensile Parte_1 complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per la moglie e € 250,00 per il figlio) a titolo di contributo per il mantenimento di moglie e figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie;
”. Rimesse le parti dinanzi al precedente G.I. la causa è stata istruita per mezzo di prova testimoniale. Nelle more del giudizio sono state rigettate le richieste di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzate dalle parti, nonché la richiesta di ammonimento formulata dalla parte resistente. All'esito del deposito degli accertamenti patrimoniali demandati alla Guardia di finanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3. La domanda di addebito della separazione
La parte resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione. CP_1
La domanda è fondata. La ha fondato la propria domanda sui comportamenti di violenza fisica e CP_1 morale posti in essere dal coniuge. Giova rammentare che l'autonomia e la separazione dei procedimenti, cui è improntata la vigente disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, postulano che, al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria e delle altre previste dagli artt. 651 c.p.p. e segg., aventi carattere derogatorio, il processo civile, anche se riguardante un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che costituiscono oggetto di un giudizio penale, prosegua il suo corso senza essere influenzato da quest'ultimo; ma il giudice civile, pur potendo utilizzare gli elementi di prova acquisiti in sede penale, è necessario che accerti autonomamente i fatti con pienezza di cognizione, sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere vincolato dalle soluzioni e dalle qualificazioni adottate dal giudice penale (cfr. Cass. Civ. n. 17316 del 2018 e Cass. Civ. n.
287 del 2016; Cass. Civ. n. 4758 del 2015). Pag. 4 di 9
Il giudice civile, comunque, per formare il proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche gli elementi di prova raccolti in sede di un procedimento penale e, segnatamente, anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, assurgendo gli stessi ad indizi che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 2168 del 2013; Cass. Civ. n. 1948 del 2016).
Né può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, dal momento che quest'ultima può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Tanto premesso, tra le parti è pacifico che la convivenza sia cessata e che la stessa non si è più ricostituita a seguito dell'applicazione al della misura cautelare emessa il
Pt_1 2.1.2020, con la quale è stato disposto l'allontanamento del della casa familiare,
Pt_1 con divieto di avvicinarsi alla medesima ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, , con l'ulteriore prescrizione di CO mantenere sempre una distanza non inferiore a 500 mt dalla medesima. All'esito dello svolgimento del processo pensale, inoltre, il è stato giudicato
Pt_1 colpevole dei reati a lui ascritti – maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale - commessi in danno della (sentenza n. 642/2021 del 16.7.2021). CP_1 Nel caso di specie le ragioni poste alla base dell'ordinanza cautelare, nonché quelle poste a fondamento della condanna del all'esito del processo penale, rivelano
Pt_1 l'esistenza di un rapporto coniugale caratterizzato da maltrattamenti posti in essere dal nei confronti della moglie.
Pt_1
Dalle dichiarazioni rese dai figli della coppia in sede di sommarie informazioni è emerso il pressante controllo del sulla vita della , motivato da una forte Pt_1 CP_1 gelosia nei confronti della donna, nonché le manifestazioni di violenza fisica e morale nei confronti della moglie.
Sebbene alcuno dei figli abbia assistito ad episodi di violenza fisica, al pari dei testi escussi nel presente giudizio, riferiva di aver visto lividi sul corpo della madre Testimone_1 in occasione delle due aggressioni che la stessa ha riferito di aver subito dal Pt_1
(marzo 2019 e dicembre 2019).
Anche la teste iferiva di aver visto lividi sul corpo della donna. Tes_2
La inoltre, riferiva che il padre seguiva la madre dappertutto “anche quando la Pt_1 stessa era in casa” (cfr. richiesta di applicazione della misura cautelare in atti). L'altro figlio della coppia, , pur non avendo assistito alle due Persona_4 aggressioni, in diverse occasioni sentiva il padre chiamare la madre “zoccola, puttana”, precisando altresì che si era frapposto tra il padre e la madre, facendo cadere il primo, allorquando il nell'ambito di una discussione con la , aveva Pt_1 CP_1 tentato di scagliarsi contro la moglie. Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è altresì emerso il pressante controllo esercitato dal sulla vita della . Pt_1 CP_1
In particolare, la teste ha riferito che la doveva uscire Tes_2 CP_1 accompagnata dai figli o dal marito, perché quest'ultimo non voleva che uscisse da sola. La questione dava luogo a discussioni tra i coniugi ai quali la teste aveva assistito.
La teste riferiva anche che quando la si recava a casa sua Tes_2 CP_1 vedeva il che, alla guida dell'auto, si fermava davanti alla casa della per Pt_1 Tes_2 poi ripartire. Pag. 5 di 9
La teste ha riferito, infine, di aver visto il seguire in macchina la moglie mentre la Pt_1 stessa si recava da sola a piedi a fare la spesa. La teste vicina di casa della coppia, ha riferito dell'episodio del 20 dicembre 2019, Tes_3 per il quale il è stato condannato in sede penale (perché con un manico di scopa Pt_1 aggrediva la cagionandole lesioni), dichiarando di aver sentito il CP_3 Pt_1 urlare contro la moglie e di essersi recata all'abitazione dei coniugi, trovando il divano spostato, l'albero di Natale per terra e un bastone di una scopa spezzato. La teste inoltre, ha dichiarato che la non aveva soldi, e che sia la Tes_3 CP_1 teste che la madre le avevano offerto dei soldi ma che la li rifiutava, CP_1 quindi la e la di lei madre le avevano comprato degli indumenti. Tes_3
Orbene, le dichiarazioni rese in sede penale sono univoche e circostanziate e riscontrandosi le une con le altre assurgono al rango di indizi gravi, precisi e concordanti.
Tutti, infatti, evocano in maniera compiuta il clima vessatorio esistente nel rapporto coniugale, sfociato negli episodi di maltrattamenti nell'ultimo anno di convivenza. Le circostanze trovano, peraltro, riscontro nella prova testimoniale espletata all'interno del presente giudizio, ove tutti i testi escussi hanno riferito del pressante controllo, anche economico, del sulla vita della moglie, in un contesto caratterizzato anche da Pt_1 reazioni violente del nei confronti della . Pt_1 CP_1
Nella medesima direzione depone la motivazione della sentenza di condanna del Pt_1 ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 572, 582, 609 bis c.p., condannandolo alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione, previo riconoscimento dell'equivalenza delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti. Trattandosi di sentenza sopravvenuta alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la stessa deve ritenersi tempestivamente prodotta. Di contro, alcun elemento in senso contrario è stato fornito dal ricorrente, il quale, a fronte delle allegazioni di parte resistente, si è limitato ad una contestazione generica – e come tale inidonea allo scopo – dei fatti dedotti. Orbene, la violenza nei confronti dell'altro coniuge è certamente un fatto che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. Infatti, si tratta di una condotta che viola in modo chiaro ed inequivocabile tutti i doveri che il coniuge si è assunto con il vincolo del matrimonio e che attenta a diritti costituzionalmente tutelati. Giova ricordare che Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le altre, si veda Cass. n. 7321/2005). Per l'effetto, la domanda di addebito a carico del resistente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c., con addebito esclusivo a . Parte_1
4. Il mantenimento per il figlio maggiorenne e l'assegnazione della casa coniugale. La resistente ha formulato domanda di corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne . Persona_4
È noto che, in tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni
(arg. da Cass. civ. n. 3908/2009). Pag. 6 di 9
La corresponsione del contributo economico per il figlio maggiorenne, dunque, è soggetta alla necessaria richiesta di parte, la quale deve essere tempestiva.
Nella specie, invero, la domanda di corresponsione del contributo economico è stata proposta solo con la memoria integrativa. Tale domanda è inammissibile perché tardiva.
La memoria integrativa, infatti, è stata depositata il 22.4.2024, dunque, quattro giorni prima della comparizione delle parti davanti al G.I., senza il rispetto dei termini di cui all'art. 166 e 167 c.p.c., i quali vengono a determinarsi con esclusivo riferimento all'udienza innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale (cfr. Cass. civ. n. 20383/2019 in relazione all'art. 4, co. 10 della L. n. 898/1970). Quanto all'assegnazione della casa familiare, la stessa è inevitabilmente legata alla presenza di figli maggiorenni conviventi e non economicamente autosufficienti.
È noto che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Orbene, nella specie la ha dedotto che il figlio (nato il CP_1 Per_1
19.1.1987) sarebbe con lei convivente, tuttavia, non vi è prova della non autosufficienza del figlio di ormai trentasette anni, il quale invero è lavoratore edile, benché definito
“precario” nel ricorso introduttivo. È da escludere, dunque, la sussistenza di una condizione di non autosufficienza laddove la prole abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, indipendentemente dall'eventuale perdita dell'occupazione o dal negativo andamento della stessa (arg. da Cass. n. 6509/2017;
Cass. n. 26259/2005),
La domanda, dunque, va rigettata. Alla luce di quanto sopra esposto, non può pertanto essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e la previsione dell'obbligo di mantenimento per CP_1 la prole maggiorenne contenuta nell'ordinanza presidenziale. Attesa l'assenza di convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente. Non ricorrono, infatti, i presupposti del provvedimento richiesto.
5. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Pertanto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. 12196/2017). Pag. 7 di 9
Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. Per l'effetto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma
2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., n. 9878/2006).
Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 4764/2007; Cass. 6541/2002). L'insufficienza o mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi sufficienti al suo mantenimento, ancorchè non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando i beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della pretesa (arg. da Cass. n. 17134/2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. Civ. n. 21649 del
2010). Orbene, la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento formulata dalla va accolta. CP_1
La non ha una occupazione stabile e svolge lavori saltuari come donna CP_1 delle pulizie. L'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel 2020, indica un reddito complessivo pari a
€ 387,00. La , inoltre, è contitolare, insieme al della casa familiare nella CP_1 Pt_1 quale vive. Dagli accertamenti svolti dal Guardia di Finanza è, inoltre, emerso che la resistente non ha presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni, non è titolare di prestazioni erogate dall'Inps, né intestataria di beni mobili registrati. Il invece, è titolare di redditi lordi di € 24.660, secondo l'ultima dichiarazione dei Pt_1 redditi disponibile;
trattasi di redditi sostanzialmente coincidenti con quelli anteriori alla cessazione della convivenza.
Il ricorrente, oltre alla casa familiare, è comproprietario (per 100/540) e proprietario di altri due immobili. Il è gravato del pagamento della rata di un mutuo (€ 235,55 sino al 2025) ed ha Pt_1 sostenuto spese per la locazione di immobili. Alla luce dei dati sopra riportati, si deve ritenere che la non goda di CP_1 adeguati redditi proporti. L'assegno da porre in capo al tenuto conto dei redditi dell'obbligato, delle spese Pt_1 dallo stesso sostenute, va quantificato in € 450,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
6. Inammissibilità ulteriori domande. Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei Pag. 8 di 9
rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili. È dunque inammissibile la domanda di divisione dell'immobile proposta dal ricorrente in via subordinata rispetto alla richiesta di assegnazione.
7. Il regime delle spese
Tenuto conto della soccombenza della parte sulla domanda di CP_1 assegnazione della casa coniugale e di mantenimento del figlio maggiorenne, va disposta la compensazione nella misura della metà delle spese di lite. Le residue spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
b) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
c) che il valore della presente controversia, per effetto, di quanto sopra, rientra nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00; d) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55; e) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Malomo per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come Parte_1 CO sopra generalizzati, con addebito esclusivo della separazione a Parte_1
B. RIGETTA la domanda principale e riconvenzionale di assegnazione della casa familiare formulata dalle parti;
C. DICHIARA inammissibile la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne formulata da parte della;
CP_1 D. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della resistente , entro il giorno cinque di ogni CO mese, l'assegno mensile di € 450,00, a titolo di mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. COMPENSA per la metà le spese di lite e, per l'effetto, CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del resistente Parte_1 CO
della residua metà delle spese di giudizio che si liquidano in €
[...]
1270,00, per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. MALOMO LUIGI per dichiarato anticipo;
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F. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocara per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.10.2024
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2234/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 07/08/1959, rappresentata e difesa dall'avv. VETERE MAURIZIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a CO C.F._2 NOCARA (CS) in data 08/07/1966, rappresentata e difesa dall'avv. MALOMO LUIGI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 16/10/2020 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...]
, deducendo che: CO
- le parti hanno contratto matrimonio in Nucara il 23.7.1983;
- dalla loro unione sono nati figli e , rispettivamente, di 32 e 29 Persona_1 Per_2 anni;
- nel corso degli ultimi tempi sono insorti contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni, tali da incrinare il rapporto coniugale e rendere insopportabile l'ulteriore convivenza e da far venir meno definitivamente l'affectio coniugalis;
- non sussiste più la comunione materiale e spirituale dei coniugi, per l'incomunicabilità con la , e per i fatti accaduti a seguito di querela sporta dalla CO stessa in data 22.12.2019 nei confronti del ricorrente, e della conseguente ordinanza di allontanamento dalla casa familiare del 02.01.2020 emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Castrovillari nei confronti del ricorrente, che da allora non ha più abitato nella casa familiare in comproprietà con la moglie;
- pertanto, la prosecuzione della convivenza nel domicilio familiare non è più possibile, nonostante il tentativo fatto da parte del di ricostruire una serenità familiare. Pt_1
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pag. 2 di 9
“PRONUNCIARE la separazione giudiziale dei coniugi, per tutti i fatti esposti in narrativa. DISPORRE, in via principale l'assegnazione della casa coniugale al;
Parte_1 DISPORRE, in via subordinata, la divisione dell'immobile pro quota del 50% ed in natura, e così l'assegnazione alla moglie della parte superiore dell'abitazione adibita a CP_1 residenza familiare, mentre quella inferiore (Garage) al statuendo in ordine alla Pt_1 corresponsione in denaro da parte della nei confronti del per la CP_1 Pt_1 differenza di valore della quota tra l'appartamento ed il garage, in quanto quest'ultimo di evidente minor valore commerciale”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 18.1.2021 si è costituita la parte resistente esponendo che:
- per episodi di violenza fisica con abusi anche di natura sessuale verso la , CP_1 pende processo penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari;
- il procedimento è il risultato di più anni di angherie e mortificazioni fisiche e psicologiche subite dalla per mano del CP_1 Pt_1
- il GIP del Tribunale di Castrovillari ha applicato al la misura cautelare Pt_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla casa familiare ed ai luoghi frequentati della coniuge con l'obbligo di mantenere una distanza dalla P.O. non inferiore a 500 metri;
- I fatti denunciati dalla trovavano riscontro non solo in precedenti CP_1 segnalazioni di maltrattamenti segnalati alla locale stazione dei Carabinieri ma, anche, nelle dichiarazioni dei vicini di casa e dei figli dei coniugi , e Persona_3 Per_2
i quali confermavano lo stato sottomissione fatto di angherie e Persona_4 violenze alla quale da tempo la madre era sottoposta per mano del Pt_1
- l'immobile di residenza della è adibito a casa coniugale dalla sua CP_1 edificazione e risulta essere già al 50% - comune e indiviso - di proprietà della stessa resistente la quale, allo stato, nonostante l'età ed i problemi di salute di cui è affetta, cerca di sostenersi con piccoli aiuti economici del figlio , lavoratore edile precario Persona_1 coabitante la casa coniugale, e della figlia , sposata e residente sempre con il proprio Per_2 nucleo familiare in Trebisacce, oltre a dei piccoli compensi simbolici e regali in natura ricevuti in cambio di saltuari piccoli aiuti domestici che presta ad anziane famiglie del paese che la contattano all'occorrenza;
- il dipendente pubblico di ruolo presso il Consorzio di Bonifica dell'Alto Ionio Pt_1
Cosentino, da anni, limita la sua partecipazione economica al nucleo familiare, utilizzando ingenti somme di denaro prelevate dal conto familiare per i fini più disparati e per la frequentazione di altre donne alle quali offre regalie, oltre che per l'acquisto di sostanze alcoliche di cui è dipendente;
- il comportamento tenuto negli anni dal nei confronti della coniuge ha comportato Pt_1 lo sfaldamento dell'affectio-coniugalis, con conseguente e necessaria richiesta di addebito della separazione a danno del Parte_1
- il come emerso dinanzi al Tribunale Penale, ha messo in atto comportamenti Pt_1 persecutori nei confronti della resistente, consistenti in continui tampinamenti ed atteggiamenti ossessivo-maniacali connessi ad un convinto diritto di “proprietà” ed
“appartenenza” da vantare sulla moglie;
- per età e per situazioni patologiche, la ha limitate capacità lavorative, CP_1 alle quali dovrà soccombere il contributo al mantenimento economico da parte del coniuge a cui la separazione dovrà essere addebitata per esclusiva responsabilità.
Ciò posto, la resistente ha chiesto a questo Tribunale di:
“pronunciare la separazione dei coniugi – con addebito della CP_1 Pt_1 responsabilità al marito, ex art. 151 c.c., e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati;
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disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra CO
;
[...] disporre assegno di mantenimento, nella misura di € 600,00 mensili, in favore della SI.ra
”. CO All'sito della prima comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 3.2.2021 ha disposto:
“1) autorizza a vivere separati i coniugi e;
Parte_1 CO
2) Assegna a la casa coniugale ove vivrà insieme al figlio CO maggiorenne;
Persona_1
3) ordina a di corrispondere alla moglie un assegno provvisorio mensile Parte_1 complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per la moglie e € 250,00 per il figlio) a titolo di contributo per il mantenimento di moglie e figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie;
”. Rimesse le parti dinanzi al precedente G.I. la causa è stata istruita per mezzo di prova testimoniale. Nelle more del giudizio sono state rigettate le richieste di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzate dalle parti, nonché la richiesta di ammonimento formulata dalla parte resistente. All'esito del deposito degli accertamenti patrimoniali demandati alla Guardia di finanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3. La domanda di addebito della separazione
La parte resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione. CP_1
La domanda è fondata. La ha fondato la propria domanda sui comportamenti di violenza fisica e CP_1 morale posti in essere dal coniuge. Giova rammentare che l'autonomia e la separazione dei procedimenti, cui è improntata la vigente disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, postulano che, al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria e delle altre previste dagli artt. 651 c.p.p. e segg., aventi carattere derogatorio, il processo civile, anche se riguardante un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che costituiscono oggetto di un giudizio penale, prosegua il suo corso senza essere influenzato da quest'ultimo; ma il giudice civile, pur potendo utilizzare gli elementi di prova acquisiti in sede penale, è necessario che accerti autonomamente i fatti con pienezza di cognizione, sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere vincolato dalle soluzioni e dalle qualificazioni adottate dal giudice penale (cfr. Cass. Civ. n. 17316 del 2018 e Cass. Civ. n.
287 del 2016; Cass. Civ. n. 4758 del 2015). Pag. 4 di 9
Il giudice civile, comunque, per formare il proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche gli elementi di prova raccolti in sede di un procedimento penale e, segnatamente, anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, assurgendo gli stessi ad indizi che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 2168 del 2013; Cass. Civ. n. 1948 del 2016).
Né può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, dal momento che quest'ultima può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Tanto premesso, tra le parti è pacifico che la convivenza sia cessata e che la stessa non si è più ricostituita a seguito dell'applicazione al della misura cautelare emessa il
Pt_1 2.1.2020, con la quale è stato disposto l'allontanamento del della casa familiare,
Pt_1 con divieto di avvicinarsi alla medesima ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, , con l'ulteriore prescrizione di CO mantenere sempre una distanza non inferiore a 500 mt dalla medesima. All'esito dello svolgimento del processo pensale, inoltre, il è stato giudicato
Pt_1 colpevole dei reati a lui ascritti – maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale - commessi in danno della (sentenza n. 642/2021 del 16.7.2021). CP_1 Nel caso di specie le ragioni poste alla base dell'ordinanza cautelare, nonché quelle poste a fondamento della condanna del all'esito del processo penale, rivelano
Pt_1 l'esistenza di un rapporto coniugale caratterizzato da maltrattamenti posti in essere dal nei confronti della moglie.
Pt_1
Dalle dichiarazioni rese dai figli della coppia in sede di sommarie informazioni è emerso il pressante controllo del sulla vita della , motivato da una forte Pt_1 CP_1 gelosia nei confronti della donna, nonché le manifestazioni di violenza fisica e morale nei confronti della moglie.
Sebbene alcuno dei figli abbia assistito ad episodi di violenza fisica, al pari dei testi escussi nel presente giudizio, riferiva di aver visto lividi sul corpo della madre Testimone_1 in occasione delle due aggressioni che la stessa ha riferito di aver subito dal Pt_1
(marzo 2019 e dicembre 2019).
Anche la teste iferiva di aver visto lividi sul corpo della donna. Tes_2
La inoltre, riferiva che il padre seguiva la madre dappertutto “anche quando la Pt_1 stessa era in casa” (cfr. richiesta di applicazione della misura cautelare in atti). L'altro figlio della coppia, , pur non avendo assistito alle due Persona_4 aggressioni, in diverse occasioni sentiva il padre chiamare la madre “zoccola, puttana”, precisando altresì che si era frapposto tra il padre e la madre, facendo cadere il primo, allorquando il nell'ambito di una discussione con la , aveva Pt_1 CP_1 tentato di scagliarsi contro la moglie. Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è altresì emerso il pressante controllo esercitato dal sulla vita della . Pt_1 CP_1
In particolare, la teste ha riferito che la doveva uscire Tes_2 CP_1 accompagnata dai figli o dal marito, perché quest'ultimo non voleva che uscisse da sola. La questione dava luogo a discussioni tra i coniugi ai quali la teste aveva assistito.
La teste riferiva anche che quando la si recava a casa sua Tes_2 CP_1 vedeva il che, alla guida dell'auto, si fermava davanti alla casa della per Pt_1 Tes_2 poi ripartire. Pag. 5 di 9
La teste ha riferito, infine, di aver visto il seguire in macchina la moglie mentre la Pt_1 stessa si recava da sola a piedi a fare la spesa. La teste vicina di casa della coppia, ha riferito dell'episodio del 20 dicembre 2019, Tes_3 per il quale il è stato condannato in sede penale (perché con un manico di scopa Pt_1 aggrediva la cagionandole lesioni), dichiarando di aver sentito il CP_3 Pt_1 urlare contro la moglie e di essersi recata all'abitazione dei coniugi, trovando il divano spostato, l'albero di Natale per terra e un bastone di una scopa spezzato. La teste inoltre, ha dichiarato che la non aveva soldi, e che sia la Tes_3 CP_1 teste che la madre le avevano offerto dei soldi ma che la li rifiutava, CP_1 quindi la e la di lei madre le avevano comprato degli indumenti. Tes_3
Orbene, le dichiarazioni rese in sede penale sono univoche e circostanziate e riscontrandosi le une con le altre assurgono al rango di indizi gravi, precisi e concordanti.
Tutti, infatti, evocano in maniera compiuta il clima vessatorio esistente nel rapporto coniugale, sfociato negli episodi di maltrattamenti nell'ultimo anno di convivenza. Le circostanze trovano, peraltro, riscontro nella prova testimoniale espletata all'interno del presente giudizio, ove tutti i testi escussi hanno riferito del pressante controllo, anche economico, del sulla vita della moglie, in un contesto caratterizzato anche da Pt_1 reazioni violente del nei confronti della . Pt_1 CP_1
Nella medesima direzione depone la motivazione della sentenza di condanna del Pt_1 ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 572, 582, 609 bis c.p., condannandolo alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione, previo riconoscimento dell'equivalenza delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti. Trattandosi di sentenza sopravvenuta alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la stessa deve ritenersi tempestivamente prodotta. Di contro, alcun elemento in senso contrario è stato fornito dal ricorrente, il quale, a fronte delle allegazioni di parte resistente, si è limitato ad una contestazione generica – e come tale inidonea allo scopo – dei fatti dedotti. Orbene, la violenza nei confronti dell'altro coniuge è certamente un fatto che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. Infatti, si tratta di una condotta che viola in modo chiaro ed inequivocabile tutti i doveri che il coniuge si è assunto con il vincolo del matrimonio e che attenta a diritti costituzionalmente tutelati. Giova ricordare che Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le altre, si veda Cass. n. 7321/2005). Per l'effetto, la domanda di addebito a carico del resistente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c., con addebito esclusivo a . Parte_1
4. Il mantenimento per il figlio maggiorenne e l'assegnazione della casa coniugale. La resistente ha formulato domanda di corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne . Persona_4
È noto che, in tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni
(arg. da Cass. civ. n. 3908/2009). Pag. 6 di 9
La corresponsione del contributo economico per il figlio maggiorenne, dunque, è soggetta alla necessaria richiesta di parte, la quale deve essere tempestiva.
Nella specie, invero, la domanda di corresponsione del contributo economico è stata proposta solo con la memoria integrativa. Tale domanda è inammissibile perché tardiva.
La memoria integrativa, infatti, è stata depositata il 22.4.2024, dunque, quattro giorni prima della comparizione delle parti davanti al G.I., senza il rispetto dei termini di cui all'art. 166 e 167 c.p.c., i quali vengono a determinarsi con esclusivo riferimento all'udienza innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale (cfr. Cass. civ. n. 20383/2019 in relazione all'art. 4, co. 10 della L. n. 898/1970). Quanto all'assegnazione della casa familiare, la stessa è inevitabilmente legata alla presenza di figli maggiorenni conviventi e non economicamente autosufficienti.
È noto che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Orbene, nella specie la ha dedotto che il figlio (nato il CP_1 Per_1
19.1.1987) sarebbe con lei convivente, tuttavia, non vi è prova della non autosufficienza del figlio di ormai trentasette anni, il quale invero è lavoratore edile, benché definito
“precario” nel ricorso introduttivo. È da escludere, dunque, la sussistenza di una condizione di non autosufficienza laddove la prole abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, indipendentemente dall'eventuale perdita dell'occupazione o dal negativo andamento della stessa (arg. da Cass. n. 6509/2017;
Cass. n. 26259/2005),
La domanda, dunque, va rigettata. Alla luce di quanto sopra esposto, non può pertanto essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e la previsione dell'obbligo di mantenimento per CP_1 la prole maggiorenne contenuta nell'ordinanza presidenziale. Attesa l'assenza di convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente. Non ricorrono, infatti, i presupposti del provvedimento richiesto.
5. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Pertanto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. 12196/2017). Pag. 7 di 9
Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. Per l'effetto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma
2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., n. 9878/2006).
Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 4764/2007; Cass. 6541/2002). L'insufficienza o mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi sufficienti al suo mantenimento, ancorchè non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando i beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della pretesa (arg. da Cass. n. 17134/2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. Civ. n. 21649 del
2010). Orbene, la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento formulata dalla va accolta. CP_1
La non ha una occupazione stabile e svolge lavori saltuari come donna CP_1 delle pulizie. L'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel 2020, indica un reddito complessivo pari a
€ 387,00. La , inoltre, è contitolare, insieme al della casa familiare nella CP_1 Pt_1 quale vive. Dagli accertamenti svolti dal Guardia di Finanza è, inoltre, emerso che la resistente non ha presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni, non è titolare di prestazioni erogate dall'Inps, né intestataria di beni mobili registrati. Il invece, è titolare di redditi lordi di € 24.660, secondo l'ultima dichiarazione dei Pt_1 redditi disponibile;
trattasi di redditi sostanzialmente coincidenti con quelli anteriori alla cessazione della convivenza.
Il ricorrente, oltre alla casa familiare, è comproprietario (per 100/540) e proprietario di altri due immobili. Il è gravato del pagamento della rata di un mutuo (€ 235,55 sino al 2025) ed ha Pt_1 sostenuto spese per la locazione di immobili. Alla luce dei dati sopra riportati, si deve ritenere che la non goda di CP_1 adeguati redditi proporti. L'assegno da porre in capo al tenuto conto dei redditi dell'obbligato, delle spese Pt_1 dallo stesso sostenute, va quantificato in € 450,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
6. Inammissibilità ulteriori domande. Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei Pag. 8 di 9
rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili. È dunque inammissibile la domanda di divisione dell'immobile proposta dal ricorrente in via subordinata rispetto alla richiesta di assegnazione.
7. Il regime delle spese
Tenuto conto della soccombenza della parte sulla domanda di CP_1 assegnazione della casa coniugale e di mantenimento del figlio maggiorenne, va disposta la compensazione nella misura della metà delle spese di lite. Le residue spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
b) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
c) che il valore della presente controversia, per effetto, di quanto sopra, rientra nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00; d) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55; e) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Malomo per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come Parte_1 CO sopra generalizzati, con addebito esclusivo della separazione a Parte_1
B. RIGETTA la domanda principale e riconvenzionale di assegnazione della casa familiare formulata dalle parti;
C. DICHIARA inammissibile la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne formulata da parte della;
CP_1 D. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della resistente , entro il giorno cinque di ogni CO mese, l'assegno mensile di € 450,00, a titolo di mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. COMPENSA per la metà le spese di lite e, per l'effetto, CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del resistente Parte_1 CO
della residua metà delle spese di giudizio che si liquidano in €
[...]
1270,00, per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. MALOMO LUIGI per dichiarato anticipo;
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F. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocara per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.10.2024
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò