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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1334/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7767/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. RA Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1213/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste LE partti: Le parti espongono i propri assunti e si riportano agli atti
Ricorrente_2 Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di , Ricorrente_3e Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata ZI LE RA (AdE); non costituita l'altra parte pubblica appellata ZI LE RA SC (DE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata dagli appellanti in data 5 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha formalmente accolto parzialmente il ricorso dei contribuenti, Nominativo_2eredi del de cuius (debitore nei rapporti tributari di cui alla pretesa), avverso cartella notificata il 19 aprile 2024, notificante due ruoli, discendenti a carico del cuius dalle liquidazioni automatiche LE sue dichiarazioni ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e dell'art. 54bis 633 del 1972, e precisamente:
• uno, riguardo al modello IVA anno di imposta di imposta 2017 [omessi versamenti dell' imposta a debito per il secondo e terzo trimestre per totale di € . 2.741,00] ;
• altro, riguardo Dichiarazione modello Unico presentata per il periodo d'imposta 2018
[omessi versamenti dell'imposta Irpef e relative addizionali per € . 1.386,00] ; Nominativo_2trasmesse dallo stesso de cuis , che la AdE stessa nelle d ifese asserisce deceduto in data 09/09/2019;
-che la sentenza appellata ha riconosciuto la non debenza LE sanzioni, in parte sgravate in corso di giudizio e in parte ab origine non richieste, sostanzialmente rigettando, per quanto in questa sede principalmente interessa, la impugnativa nel punto di intervenuta decadenza triennale ex art. 25 bis D.P.R. 602/1973;
-che in particolare la sentenza appellata ha ritento la tempestività della notificazione della cartella alla luce della normativa emergenziale COVID;
-che i contribuenti hanno appellato tra l'altro, per quanto qui principale interessa, lamentando la errata applicazione della normativa CIOVID, tenuto anche conto della disposizione di cui all'art. 157 D.L. 34/2020 e ribadendo la estinzione LE pretese per tardività per essere decorso il termine utile per azionarle;
-che l'AdE si è costituita per resistere, insistendo in particolare sulle sospensioni e proroghe di normative COVID ed invocando in particolare l'art. 67 e l'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020 ; che DE, benché ritualmente intimata, è rimasta assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che va precisato che, sebbene la parte appellante abbia sussunto -anche in primo grado- il fatto giuridico del decorso del tempo quale fattispecie estintiva erroneamente nella prescrizione, nel caso il fatto giuridico opposto va ricondotto, in ragione ed applicazione del principio iura novit curia, alla decadenza;
-che dunque nel caso, trattandosi di ruoli di liquidazione automatica trova applicazione per regola generale l'art. 25 bis dpr 602/1973 e riguardo alla disciplina (eccezionale) derogatoria COVID, la normativa per l'anno di imposta 2017, dichiarazione presentata nel 2018, è disposta dall'art. 157 co. 3 D.L. 34/2020, che costituisce norma speciale nella eccezionalità del regime derogatorio previsto dalla normativa COVID (cfr. Cass. 17668/2025), la quale disposizione recita per quanto qui interessa: “ I termini di decadenza per la notificazione LE cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (…) ;
-che conseguentemente, venendo il termine ordinario triennale a scadere il 31 dicembre 2021, la innanzi detta proroga di quattordici mesi porta il termine finale decadenziale per la notificazione della cartella al 28 febbraio 2023: essendo stata notificata la cartella il 19 aprile 2024 è evidente il compimento della decadenza;
-che neppure è utile invocare dall'AdE l'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, poichè -senza prescindere dal considerare e ritenere che questo si applica per le attività successive alla notifica in caso di cartella notificante ruoli da liquidazione automatica, che costituisce il primo atto impositivo accertativi della pretesa e non mero atto di riscossione, ed ha appunto autonoma e speciale proroga ad opera dell'art. 157 e che il generico richiamo alle entrate tributarie e l'alinea , contenuti nell'art. 68 co. 4 bis cit., di riferimento ai ruoli “ anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) ” si riferiscono alle altre entrate derivanti dagli accertamenti relativi alle dichiarazioni e non agli specifici ruoli da liquidazione automatica-, anche a volerlo ritenere errando applicabile, la proroga ivi prevista di ventiquattro mesi incide sul termine ordinario (e non sul termine prorogato dall'art. 157 cit., altrimenti si tratterebbe di una proroga complessiva di 38 mesi, manifestamente irragionevole proprio per una attività automatizzata ossia di mera semplice liquidazione ed oltre ogni termine di proroga o sospensione diverso stabilito dalla stessa normativa complessiva COVID: oltre 1.140 giorni) sicché la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2023: pertanto pur erroneamente applicando la detta disposizione al 19 aprile 2024 era compiuta la decadenza;
-che riguardo invece al ruolo relativo alla dichiarazione del 2019 per il 2018, il termine ordinario triennale di decadenza veniva a scadere il 31 dicembre 2022, prorogato dall'art. 5 co. 8 D.L. 41/2021 ( “ In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione LE cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019 ” ) di un anno, ossia al 31 dicembre 2023: dunque anche per questo ruolo si è compiuta la decadenza;
-che infine anche a voler, rispetto ai detti termini, aggiungere gli 85 giorni di sospensione di cui all'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020, secondo la irragionevole e contraria alla legge (combinato disposto art. 67 ult. co. cit., 68 co. 1 e 4bis cit. e art. 157 D.L. 34/2020) tesi della sospensione cd. a cascata, nel caso né -e all'evidenza- per il primo ruolo (2017 dichiarazione 2018) né per il secondo (2018 dichiarazione 2019) la notifica è avvenuta nel termine aumentato (per questo secondo ruolo da individuarsi nel 26 marzo 2024): dunque la notificazione della cartella in data 19 aprile 2024 è irrimediabilmente tardiva;
-che quindi l'appello, assorbito ogni altro motivo, va accolto per intervenuta decadenza dalla pretesa dell'AdE e la cartella impugnata annullata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti, rinvenendosi ragione legale nella complessità della interpretazione derivante dalla stratificazione della normativa emergenziale COVID;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7767/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. RA Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1213/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00005532 19 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste LE partti: Le parti espongono i propri assunti e si riportano agli atti
Ricorrente_2 Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di , Ricorrente_3e Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata ZI LE RA (AdE); non costituita l'altra parte pubblica appellata ZI LE RA SC (DE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata dagli appellanti in data 5 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha formalmente accolto parzialmente il ricorso dei contribuenti, Nominativo_2eredi del de cuius (debitore nei rapporti tributari di cui alla pretesa), avverso cartella notificata il 19 aprile 2024, notificante due ruoli, discendenti a carico del cuius dalle liquidazioni automatiche LE sue dichiarazioni ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e dell'art. 54bis 633 del 1972, e precisamente:
• uno, riguardo al modello IVA anno di imposta di imposta 2017 [omessi versamenti dell' imposta a debito per il secondo e terzo trimestre per totale di € . 2.741,00] ;
• altro, riguardo Dichiarazione modello Unico presentata per il periodo d'imposta 2018
[omessi versamenti dell'imposta Irpef e relative addizionali per € . 1.386,00] ; Nominativo_2trasmesse dallo stesso de cuis , che la AdE stessa nelle d ifese asserisce deceduto in data 09/09/2019;
-che la sentenza appellata ha riconosciuto la non debenza LE sanzioni, in parte sgravate in corso di giudizio e in parte ab origine non richieste, sostanzialmente rigettando, per quanto in questa sede principalmente interessa, la impugnativa nel punto di intervenuta decadenza triennale ex art. 25 bis D.P.R. 602/1973;
-che in particolare la sentenza appellata ha ritento la tempestività della notificazione della cartella alla luce della normativa emergenziale COVID;
-che i contribuenti hanno appellato tra l'altro, per quanto qui principale interessa, lamentando la errata applicazione della normativa CIOVID, tenuto anche conto della disposizione di cui all'art. 157 D.L. 34/2020 e ribadendo la estinzione LE pretese per tardività per essere decorso il termine utile per azionarle;
-che l'AdE si è costituita per resistere, insistendo in particolare sulle sospensioni e proroghe di normative COVID ed invocando in particolare l'art. 67 e l'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020 ; che DE, benché ritualmente intimata, è rimasta assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che va precisato che, sebbene la parte appellante abbia sussunto -anche in primo grado- il fatto giuridico del decorso del tempo quale fattispecie estintiva erroneamente nella prescrizione, nel caso il fatto giuridico opposto va ricondotto, in ragione ed applicazione del principio iura novit curia, alla decadenza;
-che dunque nel caso, trattandosi di ruoli di liquidazione automatica trova applicazione per regola generale l'art. 25 bis dpr 602/1973 e riguardo alla disciplina (eccezionale) derogatoria COVID, la normativa per l'anno di imposta 2017, dichiarazione presentata nel 2018, è disposta dall'art. 157 co. 3 D.L. 34/2020, che costituisce norma speciale nella eccezionalità del regime derogatorio previsto dalla normativa COVID (cfr. Cass. 17668/2025), la quale disposizione recita per quanto qui interessa: “ I termini di decadenza per la notificazione LE cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (…) ;
-che conseguentemente, venendo il termine ordinario triennale a scadere il 31 dicembre 2021, la innanzi detta proroga di quattordici mesi porta il termine finale decadenziale per la notificazione della cartella al 28 febbraio 2023: essendo stata notificata la cartella il 19 aprile 2024 è evidente il compimento della decadenza;
-che neppure è utile invocare dall'AdE l'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, poichè -senza prescindere dal considerare e ritenere che questo si applica per le attività successive alla notifica in caso di cartella notificante ruoli da liquidazione automatica, che costituisce il primo atto impositivo accertativi della pretesa e non mero atto di riscossione, ed ha appunto autonoma e speciale proroga ad opera dell'art. 157 e che il generico richiamo alle entrate tributarie e l'alinea , contenuti nell'art. 68 co. 4 bis cit., di riferimento ai ruoli “ anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) ” si riferiscono alle altre entrate derivanti dagli accertamenti relativi alle dichiarazioni e non agli specifici ruoli da liquidazione automatica-, anche a volerlo ritenere errando applicabile, la proroga ivi prevista di ventiquattro mesi incide sul termine ordinario (e non sul termine prorogato dall'art. 157 cit., altrimenti si tratterebbe di una proroga complessiva di 38 mesi, manifestamente irragionevole proprio per una attività automatizzata ossia di mera semplice liquidazione ed oltre ogni termine di proroga o sospensione diverso stabilito dalla stessa normativa complessiva COVID: oltre 1.140 giorni) sicché la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2023: pertanto pur erroneamente applicando la detta disposizione al 19 aprile 2024 era compiuta la decadenza;
-che riguardo invece al ruolo relativo alla dichiarazione del 2019 per il 2018, il termine ordinario triennale di decadenza veniva a scadere il 31 dicembre 2022, prorogato dall'art. 5 co. 8 D.L. 41/2021 ( “ In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione LE cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019 ” ) di un anno, ossia al 31 dicembre 2023: dunque anche per questo ruolo si è compiuta la decadenza;
-che infine anche a voler, rispetto ai detti termini, aggiungere gli 85 giorni di sospensione di cui all'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020, secondo la irragionevole e contraria alla legge (combinato disposto art. 67 ult. co. cit., 68 co. 1 e 4bis cit. e art. 157 D.L. 34/2020) tesi della sospensione cd. a cascata, nel caso né -e all'evidenza- per il primo ruolo (2017 dichiarazione 2018) né per il secondo (2018 dichiarazione 2019) la notifica è avvenuta nel termine aumentato (per questo secondo ruolo da individuarsi nel 26 marzo 2024): dunque la notificazione della cartella in data 19 aprile 2024 è irrimediabilmente tardiva;
-che quindi l'appello, assorbito ogni altro motivo, va accolto per intervenuta decadenza dalla pretesa dell'AdE e la cartella impugnata annullata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti, rinvenendosi ragione legale nella complessità della interpretazione derivante dalla stratificazione della normativa emergenziale COVID;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.