Sentenza 3 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/09/2018, n. 39560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39560 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/serrtéte-le conclusioni del PG DA Dir. e—e-e— o sp , -
RITENUTO IN FATTO
1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.g. presso la stessa Corte, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a ST LL con la sentenza in data 21/05/2015 della stessa Corte, irrevocabile il 30/09/2015, per violazione dei limiti di pena previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., avendo l'interessato già usufruito del medesimo beneficio in relazione ad altra condanna precedente, che, cumulata con quella in oggetto, superava il limite dei due anni di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, ST LL, deducendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., 674, 648 e 649 cod. proc. pen. e vizio e/o mancanza di motivazione in relazione all'accertamento dell'avvenuta cognizione di merito sulle cause ostative. Si rileva che, all'atto della pronuncia che concede il beneficio revocato dall'ordinanza impugnata, l'asserita assenza dei presupposti di cui all'art.164 cod. pen. era perfettamente conoscibile alla Corte di appello di Venezia, essendo la decisione precedente divenuta irrevocabile già da un mese;
e che pertanto tale error in iudicando andava fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. La difesa rileva che, anche a volere aderire all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, secondo cui non può procedersi alla revoca della sospensione condizionale della pena solo se la causa ostativa risulti documentata agli atti del giudizio di merito, l'ordinanza impugnata non dà in alcun modo atto di aver proceduto a verificare se, nel caso concreto, vi fosse stata o meno cognizione di merito sul punto. E, quindi, oltre che per violazione delle norme che disciplinano il potere di revoca, sarebbe viziata per omessa motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Se è vero che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero docurnentalmente note al giudice della cognizione, e che a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 - dep. 15/09/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381)i è anche vero che nel caso in esame deve senza dubbio ritenersi, considerati i tempi di iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, che alla data della seconda pronuncia (21/05/2015) il giudice della cognizione non fosse a conoscenza dell'irrevocabilità della sentenza con cui veniva concessa la prima sospensione condizionale della pena, intervenuta il 22/04/2015, nemmeno un mese prima del suo giudizio, e non potesse in alcun modo ritenersi consapevole del superamento, con la concessione del beneficio da lui operata, dei limiti di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen.. Ne deriva che deve ritenersi corretta la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena e infondate le doglianze difensive.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di LL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Angela Tardio vy,