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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2029/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 2029/2020 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]. 3 L'AQUILA, C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo D'ALFONSO e dell'Avv. Luciano DELL'ORSO del
Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTELEONE
ANTONELLA in PIAZZA M. GUIDAZZI N. 3 CESENA
Ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], 27 CESENA, con il patrocinio dell'avv. Andrea
ROMAGNOLI e dell'Avv. Giovanni PRINCIPATO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in CORSO A.DIAZ N. 39 FORLI'
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente procedimento va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato in data 23.01.2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma
1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n.
133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo tutti i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt.181 e 309 c.p.c: invero, all'udienza del 25.01.2025 nessuno compariva e parimenti all'udienza del 19.02.2025 nonostante la regolare comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Tale estinzione comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 2029/2020 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]. 3 L'AQUILA, C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo D'ALFONSO e dell'Avv. Luciano DELL'ORSO del
Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTELEONE
ANTONELLA in PIAZZA M. GUIDAZZI N. 3 CESENA
Ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], 27 CESENA, con il patrocinio dell'avv. Andrea
ROMAGNOLI e dell'Avv. Giovanni PRINCIPATO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in CORSO A.DIAZ N. 39 FORLI'
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente procedimento va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato in data 23.01.2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma
1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n.
133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo tutti i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt.181 e 309 c.p.c: invero, all'udienza del 25.01.2025 nessuno compariva e parimenti all'udienza del 19.02.2025 nonostante la regolare comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Tale estinzione comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi