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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 38760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38760 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CO ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli in data 15/4/2024 sentita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di CH ER, avv. Stefano Idem che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 15 aprile 2024, il Tribunale di Napoli confermando la gravità indiziaria per i reati oggetto d'indagine (la partecipazione ad un'associazione dedita alla commissione di reati fiscali concernenti l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti oltre a diversi reati fine tra i quali anche il Penale Sent. Sez. 2 Num. 38760 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/09/2024 riciclaggio e l'autoriciciaggio) e la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da CH ER avverso l'ordinanza del GIP in data 9/2/2024 con la quale era stata applicata , nei suoi confronti, la misura cautelare egli arresti donniciliari. Avverso l'ordinanza del riesame, a mezzo del difensore fiduciario, il suddetto indagato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. , non avendo il Tribunale motivato in relazione alla gravità indiziaria posto che non vi sarebbero indici dimostrativi dell'appartenenza di CH alla ipotizzata associazione per delinquere, né tantomeno elementi indicativi del ruolo apicale da lui ricoperto, non emergendo la connessione del CH con ES AL, ritenuto figura di spicco all'interno dell'associazione perché gestore della Petrolifera AN s.r.I., società attorno alla quale era stato costituito il meccanismo della frode fiscale e rispetto alla quale si assume che CH fosse amministratore di fatto. In particolare l'assenza di intercettazioni di CH con ES e con altri sodali, secondo la difesa, escluderebbe il coinvolgimento di ricorrente nell'attività gestoria della società e la partecipazione all'associazione criminale. Aggiunge il ricorrente che il coinvolgimento dell'indagato nell'attività della Petrolifera AN non potrebbe essere ricavato dai contatti dello stesso con i familiari che, secondo l'ipotesi d'accusa, gestivano per suo conto le società interessate alla commercializzazione del prodotto. Con il secondo motivo deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dei reati fine siccome ricavata dal ruolo di gestore di fatto della società Petrolifera AN s.r.l. ruolo sul quale, a dire della difesa, né l'ordinanza genetica, né l'ordinanza impugnata, avrebbero motivato. CONSIDERATO IN DIRITTO In data 16.9.2024 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di CH ER, conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c. 1 lett. d) c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. ( Sez. 3, 4.2.2015,n. 5185 rv. 262478; Sez. 6 , 17.6.2015 dep. 22.6.2015 n. 26255, rv. 263921).
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/9/2024
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di CH ER, avv. Stefano Idem che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 15 aprile 2024, il Tribunale di Napoli confermando la gravità indiziaria per i reati oggetto d'indagine (la partecipazione ad un'associazione dedita alla commissione di reati fiscali concernenti l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti oltre a diversi reati fine tra i quali anche il Penale Sent. Sez. 2 Num. 38760 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/09/2024 riciclaggio e l'autoriciciaggio) e la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da CH ER avverso l'ordinanza del GIP in data 9/2/2024 con la quale era stata applicata , nei suoi confronti, la misura cautelare egli arresti donniciliari. Avverso l'ordinanza del riesame, a mezzo del difensore fiduciario, il suddetto indagato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. , non avendo il Tribunale motivato in relazione alla gravità indiziaria posto che non vi sarebbero indici dimostrativi dell'appartenenza di CH alla ipotizzata associazione per delinquere, né tantomeno elementi indicativi del ruolo apicale da lui ricoperto, non emergendo la connessione del CH con ES AL, ritenuto figura di spicco all'interno dell'associazione perché gestore della Petrolifera AN s.r.I., società attorno alla quale era stato costituito il meccanismo della frode fiscale e rispetto alla quale si assume che CH fosse amministratore di fatto. In particolare l'assenza di intercettazioni di CH con ES e con altri sodali, secondo la difesa, escluderebbe il coinvolgimento di ricorrente nell'attività gestoria della società e la partecipazione all'associazione criminale. Aggiunge il ricorrente che il coinvolgimento dell'indagato nell'attività della Petrolifera AN non potrebbe essere ricavato dai contatti dello stesso con i familiari che, secondo l'ipotesi d'accusa, gestivano per suo conto le società interessate alla commercializzazione del prodotto. Con il secondo motivo deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dei reati fine siccome ricavata dal ruolo di gestore di fatto della società Petrolifera AN s.r.l. ruolo sul quale, a dire della difesa, né l'ordinanza genetica, né l'ordinanza impugnata, avrebbero motivato. CONSIDERATO IN DIRITTO In data 16.9.2024 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di CH ER, conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c. 1 lett. d) c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. ( Sez. 3, 4.2.2015,n. 5185 rv. 262478; Sez. 6 , 17.6.2015 dep. 22.6.2015 n. 26255, rv. 263921).
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/9/2024