Sentenza 3 marzo 2011
Massime • 1
L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sulla istanza di remissione del debito va adottata, a pena di nullità assoluta, nel contraddittorio delle parti all'esito di apposita udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2011, n. 13417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13417 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/03/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 776
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 26431/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AM N. IL 17/04/1971;
avverso l'ordinanza n. 100/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 08/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. A. Mura che ha chiesto che il ricorso si dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. L'8 aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da GA GL avverso il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza di remissione del debito.
In merito all'eccezione preliminare in rito avanzata da GL, che si doleva dell'omessa, preventiva fissazione dell'udienza camerale ex art. 678 c.p.p., osservava che correttamente il Magistrato di sorveglianza aveva provveduto de plano sulla domanda di remissione del debito alla luce delle modifiche apportate alla L. n.354 del 1975, art. 69, comma 8, dalla L. 19 dicembre 2002, n. 277, art. 1 e del disposto dell'art. 69 bis, introdotto dalla citata L. n.277 del 2002, art. 2.
Nel merito riteneva insussistente il requisito delle disagiate condizioni economiche.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, GL, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art.6, con riferimento all'esclusione del presupposto delle disagiate condizioni economiche.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per un duplice ordine di ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente e, precisamente, per l'inosservanza delle disposizioni in tema di competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza e per l'omesso rispetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, delle forme previste dall'art. 678 c.p.p. con conseguente lesione dei diritti di difesa. Si tratta di due nullità assolute di carattere generale rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt.179 e 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e c).
2. Il provvedimento impugnato osserva che l'art. 69 bis ord. pen., integralmente sostituito dalla L. n. 277 del 2002, art. 1, comma 2, assume valore di norma paradigmatica per la trattazione di altri procedimenti di competenza del Magistrato di sorveglianza, il quale, pertanto, non solo in tema di liberazione anticipata, ma anche negli altri casi previsti dall'art. 69, comma 8 (remissione del debito, infermità psichica sopravvenuta del condannato) provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti;
il contraddittorio è solamente differito, essendo comunque assicurato in caso di reclamo al Tribunale di sorveglianza da parte del difensore, dell'interessato, del pubblico ministero (art. 69, comma 4).
3. Tale interpretazione non è conforme a criteri di interpretazione letterale e logico-sistematica.
In primis omette di considerare che la L. n. 354 del 1975, art. 69 bis, introdotto dalla L. n. 277 del 2002, art. 1, comma 2, ha introdotto una disciplina specifica per il solo procedimento in materia di liberazione anticipata, come si evince univocamente dalla rubrica della disposizione in esame ("procedimento in materia di liberazione anticipata"), dal tenore letterale del primo comma, che riserva espressamente l'adozione di un provvedimento de plano da parte del Magistrato di sorveglianza solo in tema di liberazione anticipata, dal dato testuale dell'art. 69 bis, comma 3, che, con esclusivo riguardo all'ipotesi disciplinata dal comma 1 della medesima disposizione, prevede il reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio da parte del difensore, dell'interessato, del pubblico ministero.
In secondo luogo il Tribunale di sorveglianza non ha considerato che le modifiche apportate all'ordinamento penitenziario dalla L. n. 277 del 2002, recante il titolo "modifiche alla L. 26 luglio 1975, n.354, in materia di liberazione anticipata", sono state introdotte dal legislatore con specifico ed esclusivo riguardo all'istituto della liberazione anticipata: significativa, al riguardo, appare la scansione dei diversi articoli che, da un lato, hanno modificato l'art. 69, comma 8, delineato una procedura specifica per la liberazione anticipata, attribuito al Magistrato di sorveglianza la competenza in ordine alla revoca della liberazione anticipata (artt. 1 e 2) e, dall'altro, hanno esteso all'affidamento in prova al servizio sociale alcuni aspetti della normativa in tema di liberazione anticipata (artt. 3 e 4).
L'ordinanza impugnata, con la soluzione ermeneutica prospettata, non affronta neppure il tema del necessario coordinamento sistematico tra la L. n. 354 del 1975, art. 69, comma 8, così come modificato dalla L. n. 277 del 2002 e l'art. 678 c.p.p., comma 1, che, mediante il rinvio all'art. 666 c.p.p., delinea quale generale modello procedimentale, per le materie rientranti rispettivamente nella competenza del Tribunale e del Magistrato di sorveglianza, quello dell'udienza camerale partecipata.
Trattasi di un modello generale applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, nel prescrivere che il procedimento si svolga "in camera di consiglio" - senza regolamentarne particolari diversità di struttura -, ometta di fare espresso riferimento alle forme dell'art. 127. In altri termini, quando nella disposizione di specie si preveda che la decisione del giudice debba essere emessa "in camera di consiglio" (secondo l'incipit del primo comma dell'art. 127) e non sia diversamente stabilito, trovano applicazione per relationem la procedura e le forme di base stabilite dall'art. 127. c.p.p.. In tale prospettiva l'art. 69 bis ord. pen. deve essere letto e interpretato, contrariamente all'assunto del Tribunale, come procedura che deroga, per la sola materia della liberazione anticipata, allo schema procedimentale generale delineato dal combinato disposto dell'art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., e prevede per il procedimento dinanzi al Magistrato di sorveglianza un contraddittorio meramente cartolare, suscettibile di dare luogo, in caso di reclamo, ad una procedura partecipata dinanzi al Tribunale di sorveglianza. In proposito occorre osservare, in adesione all'orientamento espresso da una decisione delle Sezioni Unite condivisa dal Collegio (Sez. Un. 28 maggio 2003, n. 26156), che, all'interno di una tecnica legislativa frammentaria ed eterogenea, si atteggiano variamente, oltre il modello camerale tipico delineato dall'art. 127, schemi procedimentali atipici, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato, potendo invero identificarsi nel codice di rito, dal punto di vista strutturale:
- norme nelle quali il riferimento al procedimento "in camera di consiglio" è rafforzato dall'espresso richiamo delle "forme dell'art. 127" (art. 32, comma 1, art. 4, comma 3, art. 48, comma 1, art. 130, comma 2, art. 263, commi 2 e art. 5, art. 269, comma 2, art. 309, comma 8, art. 310, comma 2, art. 311, comma 5, art. 324, comma 6, art. 406, comma 5, art. 409, comma 2, art. 428, comma 2, art. 435, comma 3, art. 599, comma 1, art. 625 bis, comma 4, art. 646, comma 1, art. 734, comma 1, art. 743, comma 2) ovvero, pur non essendo seguito da analogo rinvio (art. 600, comma 1, art. 704, comma 1, art. 718, comma 1, art. 724, comma 3), neppure è connotato da formule derogatorie del contraddittorio eventuale, che autorizzano il giudice a deliberare senza l'osservanza di alcuna formalità;
- norme che, pur facendo riferimento al procedimento "in camera di consiglio", prevedono, viceversa, la specifica deroga all'osservanza delle "forme di cui all'art. 127 c.p.p." (art. 624, comma 3);
- norme che non prescrivono la procedura in camera di consiglio ne' le forme dell'art. 127 e neppure il generico obbligo di sentire le parti (cfr., in tema di applicazione e di estinzione delle misure cautelari personali, l'art. 292, comma 1, art. 299, comma 3 e art. 306, comma 1: "il giudice provvede dispone con ordinanza"), sì da ritenersi tacitamente autorizzata la deliberazione de plano, ovvero prevedono espressamente l'omessa integrazione del contraddittorio e l'adozione del provvedimento de plano mediante le perifrasi "senza formalità di procedura", "senza ritardo", "anche d'ufficio" (art. 36, comma 3, art. 41, comma 1, art. 127, comma 9, art. 591, comma 2, art. 625 bis, comma 4).
Di conseguenza, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza, prima di provvedere sulla istanza di remissione del debito avanzata da GL, avrebbe dovuto procedere alla fissazione dell'udienza camerale partecipata. L'omessa osservanza di tale incombente ha determinato una nullità generale di carattere assoluto, avendo irrimediabilmente pregiudicato i diritti di difesa (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). L'approdo ermeneutico in precedenza illustrato, lungi dal determinare, come paventato dal Tribunale di sorveglianza, conseguenze irrazionali, si traduce in una lettura sistematica della normativa complessivamente più coerente, essendo riservato alla sola materia della liberazione anticipata (a differenza che negli altri casi disciplinati dall'art. 69, comma 8) un doppio grado di "merito", cui può seguire il ricorso per cassazione.
4. L'erronea interpretazione dell'art. 69, comma 8, e art. 69 bis ord. pen., e la non consentita lettura estensiva di quest'ultima disposizione ha, inoltre, condotto alla conclusione, non conforme al dettato normativo e, in particolare, al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che, in tema di remissione del debito, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza sia consentito il reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza, piuttosto che il ricorso immediato per cassazione.
5. Sulla base di quanto sin qui esposto è possibile affermare che la competenza a provvedere sull'istanza di remissione del debito appartiene, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 69, comma 8, al Magistrato di sorveglianza che è chiamato a pronunziarsi con ordinanza, previa instaurazione della procedura camerale partecipata ai sensi del combinato disposto dell'art. 678 c.p.p., comma 1, e art.666 c.p.p.. Avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di remissione del debito può essere proposto soltanto ricorso per cassazione L. n. 354 del 1975, ex art. 71 ter (Sez. 1^, 27 gennaio 2009, n. 8458).
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Ancona il 24 dicembre 2009, con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Ancona che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, si uniformerà ai principi in precedenza illustrati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Ancona il 24 dicembre 2009. Dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Ancona per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011