Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
In tema di rivelazione di segreto d'ufficio, il provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio adottato nei confronti di un pubblico dipendente, non rientrando fra quelli normativamente sottratti alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, non può più ritenersi coperto da segreto una volta che esso abbia avuto esecuzione. Ne consegue che la divulgazione della notizia relativa alla emanazione del suddetto provvedimento non integra il delitto di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2001, n. 20097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20097 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 15/03/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO " N. 423
3. Dott. BRUNO OLIVA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel - " N. 01874/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta DASI LF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 26/10/2000 della Corte d'Appello di Campobasso;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito per la parte civile, l'avv. Antonio Coderoni, che ha concluso per la conferma della sentenza, con condanna del ricorrente alle ulteriori spese;
Udito il difensore avv. Stefano Maranella, che ha concluso per l'accogliemnto del ricorso
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza 26/10/2000, confermava quella in data 1/12/99 del tribunale di Isernia, che aveva dichiarato LF D'SI colpevole del delitto di rivelazione di segreto di ufficio (art. 326/1^ c.p.) e, in concorso sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alle pene, condizionalmente sospese, di mesi quattro di reclusione e della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In particolare, si era addebitato al D'SI, quale Presidente della Comunità Montana "Alto Molise" di avere agevolato, violando così i doveri inerenti alla sua funzione, la conoscenza della notizia d'ufficio relativa alla sospensione cautelare del servizio del Segretario generale della citata Comunità, AN AD avendo informato si tanto, nel corso di un'intervista, il giornalista Vittorio NC della testata "Corriere del Molise", giornale sul quale la notizia era stata, poi, pubblicata con ampi stralci del testo del provvedimento di sospensione cautelare.
La Corte territoriale, dopo avere puntualizzato il bene protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 326/1^ c.p. e dopo avere richiamato i principi in tema di segretezza dell'atto d'ufficio, garantita dall'art. 15 D.P.R. n. 3/57, ha ritenuto che la notizia diffusa dall'imputato rientrava tra quelle che dovevano rimanere segrete sia per la tutela dell'Ente, sia per la tutela del funzionario interessato, con l'effetto che la divulgazione della medesima aveva integrato il reato.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 326 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che, dovendo la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio essere definita con riferimento ad altre norme che tale segreto impongono e considerato che la norma specifica di riferimento va individuata nell'art. 15 D.P.R. n. 3/57, che, però ha quale destinatario solo "l'impiegato pubblico", doveva escludersi la sussistenza di un simile obbligo in capo a lui, non legato da alcun rapporto di dipendenza con la Comunità Montana;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 326 c.p. e vizio di motivazione, sotto il profilo che non si era dato il giusto peso alla circostanza che l'atto di cui si dissente era stato già reso noto all'interessato e al pubblico prima ancora dell'asserita "rivelazione" da lui fatta al giornalista del "Corriere del Molise", sicché doveva escludersi qualunque lesione del bene protetto dalla citata norma;
3) vizio di motivazione circa la riferibilità a lui della divulgazione della notizia e circa la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Con memoria datata 22/02/2001, la difesa del ricorrente ha illustrato ulteriormente le proprie doglianze e ha insistito per l'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso e fondato.
Il punto di fatto, va chiarito, sulla base della ricostruzione operata dal giudice di merito, che AN AD, Segretario generale della Comunità Montana "Alto Molise", era stato rinviato a giudizio per oltraggio in danno dei componenti la Giunta del detto Ente;
a seguito di ciò, il Presidente della Comunità, LF D'SI, con proprio provvedimento 14/9/93, dispose la sospensione cautelare dal servizio del AD, la quale ebbe immediata operatività, tanto che la Giunta, con delibera n. 175 del successivo 21 settembre, alla quale venne data regolare pubblicità con affissione nel relativo albo, provvide alla nomina di altro funzionario in sostituzione del padula, dopo aver dato atto della sospensione di quest'ultimo dal servizio;
il giornalista NC venne a conoscenza di tale situazione e ne chiese "conferma" al Presidente D'SI, che, dopo un iniziale atteggiamento di reticenza, fornì dettagli e chiarimenti sul provvedimento cautelare da lui adottato.
Ciò posto, rileva la Corte che il bene protetto dalla disposizione incriminatrice che qui viene in esame va individuato nel normale funzionamento della Pubblica Amministrazione, il quale è una proiezione dei valori di rango costituzionale di cui all'art. 97 Cost. e si estrinseca, in concreto, anche attraverso l'osservanza del segreto d'ufficio inerente al rapporto funzionale che intercorre tra il pubblico funzionario e l'amministrazione di appartenenza, proprio perché tale segreto costituisce uno strumento per garantire l'efficacia dell'azione dell'ente pubblico, che potrebbe rimanere pregiudicata dalla rilevazione del contenuto degli atti, soprattutto quanto incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici. Con l'entrata in vigore della legge 7/8/90 n. 241 e l'introduzione del principio generale della trasparenza dell'attività della P.A., la violazione del dovere di segretezza va correlata non tanto alla qualità del soggetto agente, quanto piuttosto alla natura delle notizie rivelate, e ciò perché assume primaria importanza anche l'esigenza di tutelare - con la sanzione penale - il dovere di fedeltà del funzionario, ancorché strumentalmente alla garanzia di buon funzionamento dell'amministrazione.
Il dovere di segretezza in capo al soggetto attivo costituisce il presupposto del reato. la notizia d'ufficio, cioè, deve rimanere segreta, vale a dire non essere palesata ad altri che non abbiano diritto a conoscerla, tutte le volte che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia l'obbligo giuridico di non rivelarla.
Tale obbligo può trovare la sua fonte o in una specifica norma di legge o in un regolamento o in un ordine (non illegittimo) del superiore o nella natura intrinseca della stessa notizia d'ufficio, privilegiandosi in questa ultima ipotesi un criterio sostanzialistico.
Tra le fonti del segreto d'ufficio viene certamente in rilievo, come puntualmente sottolineato nella sentenza gravata, l'art. 15 D.P.R. n.3/57 (statuto degli impiegati civili dello Stato), sostituito dall'art. 28 della legge 7/8/90 n. 241, che disciplina appunto il mantenimento del segreto d'ufficio come obbligo di carattere generale tra i doveri dell'impiegato civile dello stato;
e tale norma opera anche, contrariamente a quanto si sostiene al primo motivo di ricorso, per gli amministratori e il personale degli enti locali in forza del rinvio dell'art. 58 della legge 8/6/90 n. 142. Il richiamato art. 15 pone certamente il problema dei rapporti tra il dovere di segretezza e le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90. Dalla disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, le notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete sono sia quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, sia quelle svelate a soggetti non titolari del diritto di accesso o senza il rispetto delle modalità previste. Ciò posto, non può prescindersi, tuttavia, nel caso in esame, dal considerare se la notizia di ufficio (provvedimento di sospensione dal servizio), nel momento in cui venne comunicata dall'impugnato al giornalista NC, fosse destinata o no a rimanere ancora segreta. La problematicità insita in questa necessaria riflessione deve essere risolta in senso negativo.
Ed invero, se non può esservi dubbio che, nel corso dell'iter amministrativo propedeutico al provvedimento di sospensione e fino all'emanazione dello stesso, sussiste l'obbligo del mantenimento del segreto d'ufficio, rivienente dalla richiamata norma generale dell'art. 15 dello Statuto degli impiegati dello Stato, nonché più specificatamente anche dall'art. 24 della legge n. 241/90 che individua le categorie degli interessi tutelabili con il segreto, tra le quali è ricompresa (comma 2 lett. d) "la riservatezza" delle persone, tale segretezza viene meno nel momento in cui la sospensione dal servizio ha effettiva esecuzione, nel senso che non solo è portata a conoscenza dall'interessato che la subisce, ma, per così dire, si "esteriorizza" necessariamente nel modo relazionale, in quanto la stessa collettività viene posta, di fatto, nella condizione di conoscere il mutamento soggettivo intervenuto nell'organizzazione interna di una determinata amministrazione. In sostanza, l'esecuzione del provvedimento di sospensione dal servizio, al pari dell'esecuzione della misura dell'arresto, fa venire meno, per gli innegabili riflessi che ha naturalmente nel modo esterno, la connotazione di segretezza del provvedimento medesimo e, conseguentemente, l'interesse della P.A. alla permanente tutela di un "segreto" che non è più tale;
anzi, la P.A., nel momento in cui dà attuazione alla sospensione cautelare di un proprio dipendente, proprio per assicurare il suo buon funzionamento anche nei rapporti relazionali con il pubblico (si e nell'ambito dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ha l'interesse contrario, quello cioè di informare la collettività della mutata situazione soggettiva di un proprio organo.
Conclusivamente, il provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, una volta eseguito, non può più ritenersi coperto da segreto, con la conseguenza che la divulgazione della notizia relativa alla sua esistenza non integra il delitto di cui all'art. 326/1^ c.p..
Nè può venire in rilievo, per sostenere l'opposta tesi, l'interesse personale (di mero fatto) del funzionario sospeso a far sì che il provvedimento adottato, sia pure in via cautelare, ai suoi danni, rimanga il più possibile avvolto da un alone di riservatezza, posto che tale interesse deve cedere il passo di fronte al preminente interesse pubblico dell'Ente di apparire all'esterno attraverso le persone fisiche che effettivamente sono legittimate ad operare per esso.
Nel caso in esame, come si è sopra chiarito, è pacifica che la sospensione cautelare dal servizio del AD aveva già trovato concreta attuazione sin dal 14/9/93; che era seguita (21/9/93) la delibera di Giunta, regolarmente pubblicata, con la quale era stato nominato altro funzionario in sostituzione;
che solo dopo il verificarsi di tali eventi, divenuti ormai noti o comunque potenzialmente tali, il prevenuto aveva "confermato" al giornalista NC la notizia - non più segreta - della sospensione dal servizio del segretario generale della Comunità Montana "Alto Molise".
Le argomentazioni svolte, assorbenti rispetto ad ogni altra questione prospettata in ricorso, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001