2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.
3. Il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima. ((127)) 4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e' comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell' articolo 127 del codice di procedura penale . Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell' articolo 678 del codice di procedura penale . Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
-------------- AGGIORNAMENTO (127)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall' art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112 , limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima»".