Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione del debito emesso in contraddittorio dal magistrato di sorveglianza può essere impugnato solo con ricorso per cassazione, non essendo applicabile in via analogica il rimedio del reclamo al tribunale di sorveglianza previsto per i provvedimenti emessi "de plano" in materia di liberazione anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 8458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8458 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 315
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 012900/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NT, N. IL 09/01/1940;
avverso ORDINANZA del 04/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA AN che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 4/3/08 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da AR AN contro il provvedimento emesso il 4/6/07 dal locale Magistrato di sorveglianza reiettivo di istanza di remissione del debito. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'interessato sostenendo che l'art. 69 bis o.p., che prevede tale mezzo di gravame, dovrebbe trovare applicazione anche in materia di remissione del debito.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Il provvedimento reiettivo di istanza di remissione del debito di cui si tratta è stato invero regolarmente pronunciato dal Magistrato di sorveglianza in contraddittorio ai sensi degli artt. 69, comma 8, o.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 55 e poteva quindi essere impugnato, ex art. 71 ter o.p., solo con ricorso per Cassazione non essendo, per il principio di tassati vita dei mezzi di impugnazione, applicabile in via analogica il rimedio del reclamo eccezionalmente previsto dall'art. 69 bis, comma 3 o.p. per i provvedimenti emessi de plano in materia di liberazione anticipata.
Correttamente d'altra parte il Tribunale di sorveglianza non ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 586 c.p.p., comma 5, avendo il AR manifestato la volontà di esperire proprio il rimedio non consentito dalla legge per fare valere doglianze di merito non deducibili con il ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009