Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
IC MARINARO Presidente FR TARGIA Consigliere– relatore MI MA Referendario nel giudizio iscritto al n. 2589 del registro di segreteria sul conto giudiziale delle partecipazioni societarie del Comune di Bolzano, per l’esercizio 2022, reso dal Sindaco dott. NZ Caramaschi;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere FR RG, l’Avv. Dario Dal Medico, per il dott. NZ Caramaschi, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 31/2025 il magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni reso, per l’esercizio 2022 ed iscritto al n. 2589 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
In particolare, manifestava dubbi in ordine al criterio utilizzato per l’esposizione del valore delle partecipazioni, essendosi fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto.
Al fine, segnalava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007). Chiariva, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto “consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’Ente” (Corte dei conti, sez. controllo Regione siciliana, n. 90 del 2023). Ha ricordato, in ultimo, che questa Sezione (sent. 3 del 2025) ha avuto modo di precisare che il conto “dovrà esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato secondo il modello del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile”.
3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le perplessità segnalate dal Magistrato istruttore, chiedeva dichiararsi irregolare il conto in esame.
In particolare, faceva presente che il conto appare irregolare con riferimento alla valorizzazione delle partecipazioni, essendo i valori esposti secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto o, in alternativa, in base al metodo del costo di acquisto rettificato. In particolare, richiamava il principio contabile 6.1.3 dell’allegato 4/3 Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria e l’esigenza di consentire un’esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile della situazione finanziaria delle partecipazioni e dell’incidenza delle stesse sul bilancio pubblico.
4. Con nota del 17 ottobre 2025 il Direttore della Ripartizione amministrazione delle risorse finanziarie del comune di Bolzano faceva presente che: i) non sussistevano al momento della presentazione del conto e non sussistono a tutt’oggi norme che prescrivono l’obbligo di indicare il valore effettivo e attualizzato delle azioni, anziché il valore nominale; ii) la giurisprudenza formatasi al momento della redazione del conto prediligeva ancora il valore nominale; iii) la comunicazione del Presidente della Sezione giurisdizionale di Bolzano in materia di criteri per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali non contiene alcun cenno al cambiamento giurisprudenziale in materia; iv) è stato esercitato il diritto di voto alle assemblee delle società partecipate, i rappresentati dell’ente hanno preso parte alle sedute dei consigli di amministrazione, sono stati definiti indirizzi e obiettivi gestionali e di qualità per tutte le società controllate e in house, è stato effettuato il monitoraggio dei documenti di programmazione e rendicontazione.
5. Con memoria del 27 ottobre 2025, il dott. RE Caramaschi, rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Del Medico, chiedeva:
- in via principale, il discarico dell’agente contabile, riconoscendo la legittimità del criterio applicato al momento della gestione, la buona fede dell’agente, la natura meramente formale dell’irregolarità derivante da cambio di orientamento giurisprudenziale, in assenza di modifiche normative, l’assenza di alcuna comunicazione istituzionale in merito e l’assenza di danno erariale;
- in subordine, dichiararsi l’irregolarità solo formale del conto, per errore scusabile, in applicazione dei principi di legittimo affidamento;
- in via istruttoria, disporre, se del caso, l’audizione personale dell’agente contabile.
6. Ciò posto, preme innanzitutto puntualizzare quanto segue.
6.1 Nella cennata nota del Direttore della Ripartizione amministrazione delle risorse finanziarie si legge testualmente:
“ancora alla fine del 2023 la comunicazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale di Bolzano della Corte dei Conti al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano relativa ai criteri per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali non contiene alcun cenno a un cambiamento dell’orientamento della sezione regionale della Corte con eventuale invito alle amministrazioni comunali di attenersi a criteri nuovi e diversi rispetto a quelli avvallati dalla giurisprudenza tradizionale. … Altre sezioni regionali che hanno aderito al nuovo indirizzo giurisprudenziale hanno, invece, comunicato questa decisione alle amministrazioni invitandole espressamente a rappresentare nei conti del consegnatario la situazione reale dei titoli (v. all. 2: comunicazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti dd. 11.09.2023).
L’indirizzo giurisprudenziale a cui si richiama il magistrato istruttore si è consolidato solo dopo il deposito dei conti giudiziali contestati e, come emerge dalla relazione del magistrato istruttore che cita la sentenza n. 3/2025 della Sezione giurisdizionale di Bolzano (inconoscibile al momento del deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023), si denota che anche quest’ultima vi si è allineata solo nel corso del 2025.”
Ora – premessa la palese contraddittorietà del rilievo, laddove si lamenta la mancata indicazione nel 2023 di un orientamento giurisprudenziale che questa Sezione è giunta a definire solo nel 2025 –, la pretestuosità della doglianza emerge vieppiù avendo riguardo all’oggetto e al contenuto della menzionata comunicazione, indirizzata al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e che qui di seguito si trascrive:
“Presentazione e deposito dei conti giudiziali - artt. 139 ss., codice di giustizia contabile-
In relazione all’oggetto, la concreta esperienza operativa di questo Ufficio induce lo scrivente a richiamare l’attenzione degli agenti contabili e dei responsabili del procedimento in materia sui seguenti rispettivi profili:
quanto ai primi, si rammenta la necessità che il conto, “idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile” (v. art. 140, c. 2, c.g.c.), sia presentato munito della sottoscrizione dell’agente preposto;
quanto ai secondi, si rammentano la disposizione di cui all’art. 139, c. 2, c.g.c. – “espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita [quindi “munito dell’attestazione di parifica”, v. art. 140, c. 1], unitamente alla relazione degli organi di controllo interno …” –, nonché la correlata “sanzione pecuniaria” prescritta al successivo art. 141, c. 7.”
Orbene, risulta di tutta evidenza che la tematica della riportata comunicazione in nulla atteneva e attiene rispetto a quella di cui si discute, a differenza del prefato scritto del presidente della Sezione felsinea (“indicazioni per la resa del conto da parte dell’agente contabile consegnatario dei titoli azionari”).
Si tratta di un (invero sorprendente) errore di impostazione, consistente in buona sostanza nel considerare questa Sezione, e quindi la Corte dei conti, alla stregua di un’amministrazione attiva invece che di un organo giurisdizionale.
6.2 In analogo errore cade il difensore dell’agente contabile, che dedica un apposito paragrafo della memoria difensiva a una pretesa “mancata comunicazione del nuovo orientamento da parte della Sezione giurisdizionale di Bolzano”.
6.3 Trattasi di argomentazioni non solo chiaramente fuori luogo, ma anche inutilmente tali, posto che la tutela dell’affidamento in ipotesi di mutamento giurisprudenziale trova (come nella specie si vedrà tra breve) adeguata considerazione nella sua sede propria, ovvero quella di giustizia, quale è appunto la presente.
6.4 È infine appena il caso di annotare che, proprio in quanto organi giurisdizionali (e non articolazioni burocratiche gerarchicamente strutturate), le diverse Corti territoriali ben possono conoscere diverse tempistiche di elaborazione ermeneutica e quindi diversi consolidamenti delle rispettive esperienze operative, dovendosi altrimenti ritenere (in lampante contrasto coi principi che connotano le funzioni magistratuali) che la comunicazione di un presidente di sezione regionale venga a predeterminare, in guisa di circolare amministrativa, l’orientamento delle altre omologhe strutture.
7. Ciò premesso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi, sulla regolarità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari che espone i dati secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
In coerenza con quanto sopra esposto, il conto giudiziale dovrà riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
Nel caso di specie emerge chiaramente che il contabile, adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale tradizionale e non tenendo conto dell’indirizzo giurisprudenziale che andava formandosi, ha utilizzato ai fini della valorizzazione delle azioni il criterio del valore nominale, criterio questo inidoneo a dar conto della reale situazione finanziaria delle partecipazioni e dell’incidenza delle stesse sul bilancio dell’ente. Va anche osservato che le comunicazioni istituzionali cui si fa cenno riguardavano le modalità di trasmissione dei conti e il loro contenuto, né poteva essere diversamente, non avendo assunto la Sezione, a quella data, alcuna posizione al riguardo. Ad un tempo, vanno peraltro evidenziate la buona fede del contabile –configurandosi nella specie un errore scusabile – e l’assenza di danni per l’erario.
8. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni del Comune di Bolzano, reso, per l’esercizio 2022, dal Sindaco dott. NZ Caramaschi.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara irregolare il conto giudiziale in epigrafe. Dichiara esente da addebiti l’agente contabile.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’estensore Il presidente
FR RG IC MA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il giorno
28/11/2025 Il Funzionario AN De DI
(firmato digitalmente)