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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2024, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1312/2018 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso avviso di addebito
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, d'intesa con l'avv. C.F._1
Elena Leone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania, via V. Giuffrida
n.37, come da procure in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in CP_1
Roma via Ciro il Grande n.21, p.iva IN PROPRIO E QUALE P.IVA_1
MANDATARIO DELLA SOCIETÀ DI Controparte_2 [...] elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale dell' di Controparte_3 CP_1
Catania e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata il 29.04.2024
-RESISTENTE-
E NEI CONFRONTI DI
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_4
n. 14, p. iva (GIÀ GIÀ , P.IVA_2 Controparte_5 Controparte_6
), in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro-tempore, cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. Febo P.IVA_3
Pagina 1 Battaglia ed elettivamente domiciliata presso indirizzo pec:
come da procura in atti telematici Email_1
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria l'8.02.2018, , premesso di essere Parte_1 iscritto all' , di lavorare alle dipendenze di Organizzazione_1
nonché di essere regolarmente iscritto alla gestione , ha proposto opposizione sia CP_8 CP_1 avverso l'avviso di addebito n.59320170007790849000, con il quale l' gli ha intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 4.800,00 a titolo di contributi su reddito arti e professioni e relative somme aggiuntive per sanzioni ed interessi moratori, afferenti alla gestione separata per l'anno 2010, ove è stato iscritto d'ufficio con efficacia dal 2008, sia per sentire CP_1 accertare l'annullamento /nullità dei provvedimenti presupposti, ivi compresa la nota del
22.06.2016 con cui il predetto ente territoriale ha liquidato e richiesto le somme oggetto di causa e il silenzio maturato avverso il ricorso amministrativo proposto contro detta nota
A fondamento dell'opposizione de quo, in estrema sintesi, il ricorrente, dopo aver ricostruito la disciplina di riferimento, ha dedotto:
- che l'iscrizione alla predetta Gestione Separata è illegittima per l'insussistenza dei relativi presupposti fattuali e normativi di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/1995 come interpretato dall'art. 18 comma 2 del d.l.
6.07.2011 n.98 conv. con mod. dalla l. n. 17.07.2011
n.111, stante che lo stesso ha svolto in via prevalente l'attività di impiegato e, solo in via secondaria, la libera professione di ingegnere, versando regolarmente il contributo integrativo del 2% (oggi del 4%) sul proprio reddito a favore di;
CP_9
- che, in ogni caso, la pretesa contributiva che ci occupa è prescritta;
- che le sanzioni comminate sono illegittime non avendo perseguito alcuna volontà di evasione essendosi iscritto in apposita cassa di previdenza e perciò ritenendo di essere esonerato dall'effettuare altra iscrizione.
Pagina 2 Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito impugnato, di “a) accertare … la nullità e/o l'annullabilità, illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito opposto numero 59320170007790849000 …
b) per l'effetto, dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' a titolo di CP_1 contribuzione, sanzioni ed interessi, per l'iscrizione alla “Gestione Separata”, anche in quanto prescritte;
c) nonché e in ogni caso, annullare le sanzioni applicate per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dell'opponente ed in via subordinata per la riduzione entro i limiti di legge;
d) accertare … l'inesistenza del ritenuto obbligo di iscrizione alla “Gestione Separata” con annullamento dell'iscrizione medesima;
e) accertare
… la nullità e/o annullamento dei provvedimenti adottati dall' con riferimento CP_1 all'iscrizione alla “Gestione Separata” di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/1995 ed in particolare della nota del 22 giugno 2016 e del silenzio rigetto maturato sul ricorso CP_1 amministrativo proposto dal ricorrente avverso detta nota;
f) condannare l' a cancellare CP_1
l'opponente dalla “Gestione Separata” con effetti ex tunc a far data dall'iscrizione; g) in via meramente subordinata, accertare … l'erroneità della contribuzione applicata con i provvedimenti impugnati e rideterminarla ai sensi di legge;
h) con vittoria di spese e compensi”.
Con provvedimento del 24.09.2019 il presente giudizio è stato rimesso a questo giudice per la formazione del ruolo per scardinamento in funzione dell'immissione in servizio presso l'intestato Tribunale.
In data 21.05.2020 si è regolarmente costituito l' depositando telematicamente CP_1
memoria difensiva con la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di in quanto il credito per cui è causa non rientra tra quelli oggetto di CP_3 cessione. Nel merito, in breve, l'ente previdenziale ha assunto l'infondatezza dell'asserita insussistenza dell'obbligo contributivo emerso a carico del ricorrente, atteso che la contribuzione spettante è correlata al pagamento del contributo soggettivo minimo dovuto alla gestione separata da coloro che non sono iscritti ad altre forme di previdenza per il settore CP_1 dell'attività svolta, laddove a diversi presupposti risponde il pagamento del contributo integrativo stante la natura solidaristica di esso non utilizzabile ai fini pensionistici e, nella specie, il ricorrente per l'anno 2010 ha dichiarato redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale di ingegnere per i quali ha versato alla Cassa di appartenenza solo il contributo integrativo, non avente natura previdenziale, e non anche quello soggettivo.
L'ente previdenziale, inoltre, ha eccepito che il termine per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata coincide con quello
Pagina 3 previsto ai fini fiscali e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente, registrandosi nel caso concreto la mancata compilazione del quadro RR che, essendo volontaria, integra gli estremi dell'occultamento dell'obbligo tale da determinare ex art.2941 comma 8 c.c. la sospensione del corso della prescrizione, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
- che, dunque, sono legittime le sanzioni irrogate a seguito della condotta dolosa tenuta dalla contribuente.
In considerazione delle superiori argomentazioni difensive, l' ha chiesto testualmente CP_1 di “dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, e per l'effetto, accertare e dichiarare
l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con memoria depositata telematicamente l'1.06.2020 si è costituito il Concessionario della riscossione depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto incaricato per legge solo a riscuotere i crediti, una volta ricevuti i ruoli da parte dell'Ente impositore, mentre l'iter amministrativo di accertamento, gestione e formazione degli atti resta di assoluta ed esclusiva pertinenza dell'Ente impositore, sicché nessuna responsabilità potrebbe addebitarsi alla stessa con riferimento all'eventuale inefficacia, ovvero improcedibilità, della cartella esattoriale impugnata.
Conseguentemente, l'Agente della riscossione ha chiesto di “… dichiarare, la carenza di legittimazione passiva della - Nel merito, per le ragioni esposte, Controparte_5
confermare la validità degli atti compiuti da e, conseguentemente, Controparte_5 rigettare l'opposizione alla cartella esattoriale n. 59320170007790849000, notificata in data
3.1.2018, Ente Impositore , proposta dall'Ing. . Con vittoria di CP_1 Parte_1 spese e compensi del presente giudizio”.
Con le note cartolari del 28.05.2020 parte ricorrente ha chiesto la sospensione del presente giudizio allegando e comprovando di aver proposto giorno 23.04.2019 istanza di definizione agevolata contenente l'impegno alla rinuncia al contenzioso in conformità a quanto previsto dal d.l. n.118/2019 conv. in l. n.136/18, modificato dall'art.
1-bis, comma 1, lettera a) del d.l. n.
135/18, convertito in l. n. 12/2019; quindi, all'udienza del 12.06.2020 è stata verificata la regolarità dei pagamenti rateali secondo le scadenze a quella data programmate nel piano transattivo concluso con e disposta la sospensione della controversia che ci Controparte_5
Pagina 4 occupa sì da consentire l'integrale esecuzione del predetto accordo transattivo stante che l'adempimento senza riserve di esso avrebbe assorbito anche la definizione del procedimento essendo regolati i rapporti di debito –credito esistenti tra le parti dalla situazione sostanziale cristallizzatasi a seguito della comunicazione dell'esattore.
Con istanza depositata telematicamente il 27.02.2024 ha riassunto il Parte_1 procedimento de quo per sentire dichiararne l'estinzione avendo provveduto all'integrale pagamento di quanto stabilito nel piano di rateazione e, per l'effetto, definito la pretesa di cui all'avviso di addebito opposto mediante adesione alla procedura di definizione agevolata.
Con memoria depositata in data 29.04.2024 l' ha dato atto che “il Funzionario CP_1 competente della della sede di Catania, … ha comunicato che Organizzazione_2 la pec inviata ad è stata da quest'ultimo riscontrata con nota del 08/04/2024 con la CP_10
quale è stato comunicato che l'avviso n. 59320170007790849 è stato definito mediante adesione agevolata D.L. 119/2018, protocollo n. 176291 del 23.04.2019”, per cui ha chiesto di
“dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Con note depositate l'8.05.2024, l' si è riportato alle difese spiegate Controparte_11 in atti;
quindi, la presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e, all'udienza dell'8.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito oggetto di causa sostenendo l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione di ufficio alla
Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della l.n.335/1995.
A fronte del thema decidendum introdotto da assumendo espressamente Parte_1
l'illegittimità del credito contributivo preteso dall' per la dedotta Controparte_12
inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina in parola unitamente alla mancata proposizione di domande direttamente nei confronti di oggi Controparte_5 [...]
, si ritiene che quest'ultima è stata raggiunta dalla notifica del ricorso Controparte_13
ai fini di una denuntiatio litis e dunque al solo fine di porla a conoscenza dell'esistenza della presente controversia in guida da opporle, con immediatezza, l'eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo oggetto di causa formulata nei confronti
Pagina 5 dell'ente impositore, oltre che per superare le eventuali problematicità correlate all'azionabilità del futuro giudicato che investe la domanda di annullamento della contestata cartella di pagamento.
In effetti, nel giudizio di accertamento negativo del diritto di credito contributivo per l'asserita carenza dei presupposti impositivi, la notifica all'Agente esattoriale era espressamente prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n.209/2002, conv. in l. n.265/2002, per cui, nel contesto considerato, la costituzione dell'Agente della Riscossione non vale ad attribuirgli la qualità di litisconsorte (ex plurimis, Cass. 28.05.2018, n. 13252; Cass. 30.09.2019 n.24371).
Sempre sul piano processuale, poi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
atteso che la presente controversia concerne crediti contributivi dell' non rientranti CP_3 CP_1
nell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'art. 13 comma I della l. n. 448/1998 e dell'art. 3 comma II del 42 quinquies del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla l.
n. 248/2005 disciplinanti la c.d. "cartolarizzazione" dei crediti del cedente nei confronti CP_1
della cessionaria CP_3
Nel merito, è provato ex actis che in data 23.04.2019 la parte ricorrente ha presentato domanda avente prot.n.176291 con la quale ha chiesto di poter accedere della procedura di definizione agevolata per estinzione dei debiti a norma dell'art. 3 del d.l.. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, così come modificato dall'art.
1-bis, comma 1, lettera a) del d.l. n. 135/2018, convertito in l. n. 12/2019, con l'impegno di rinunciare al contenzioso di cui ai carichi della predetta domanda, tra i quali è inserito l'avviso di addebito n. 59320170007790849000 oggetto del presente giudizio.
E' altresì provato che tale istanza è stata accolta dalla prevedendo con Controparte_5
nota del 5.07.2019 un piano di pagamento rateizzato delle poste debitorie con corresponsione dell'ultima rata entro giorno 30.11.2023.
Vi è riscontro documentale che ha provveduto ad adempiere all'accordo Parte_1 transattivo concluso con l' nel rispetto di quanto prescritto dalla legge, Controparte_11
posto che al pagamento delle prime due rate è seguito il regolare pagamento delle successive 16 rate, sì come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
A fronte dei pagamenti per come attuati dalla parte ricorrente, l' e l' non hanno CP_1 CP_10
mosso contestazioni.
Ciò posto, va rilevato che l'inserimento nel corpo della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata dell'impegno a rinunciare al giudizio pendente evidenzia in modo indubbio che una rinuncia deve avvenire ed individua nel fenomeno sotteso alla
Pagina 6 dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata una valenza sostanziale che diviene rilevante attraverso l'adempimento dell'impegno secondo quanto comunicato dall'esattore.
Nel contesto considerato, il comma 6 dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018 conv. con mod. in l. n.
136/2018 stabilisce che “… L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Nel dare applicazione al disposto normativo in parola, la Suprema Corte ha evidenziato che il verificarsi della fattispecie prevista dalla normativa che regola la definizione agevolata integra una ipotesi di estinzione ex lege della situazione sostanziale indicata dal comma 1 dell'art. 6 (v. tra le tante Cass. n.24083/2018; Cass. n. 18946/2021; Cass. n. 13360/2022).
E poiché con istanza depositata il 27.02.2024 parte ricorrente ha chiesto l'estinzione della controversia per cui è causa per aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, dando contestualmente piena prova di aver effettivamente eseguito il versamento integrale del debito rateizzato nei termini ed alle condizioni previste nell'atto comunicato dall'esattore, in assenza di diniego o contestazioni sollevate da parte dell'ente impositore e dall' CP_13
, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
[...]
Le spese processuali tra parte ricorrente e sono compensate per intero tenuto conto CP_3 della decisione in rito conseguenziale a difese spiegate dall'ente previdenziale unitariamente alle proprie. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali tra le altre parti, in continuità al consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, stante che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.13360/2022; conf., fra tante, Cass. n. 6298/2020; Cass.
28366/2021; Cass. n. 2828/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di CP_3
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'avviso di addebito n.
n.59320170007790849000 e, per l'effetto,
DICHIARA estinto il giudizio iscritto al n.1312/2018 r.g.
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
Pagina 7 MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 3.06.2024
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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