(Stabilimenti e depositi costieri)
Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo.
Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d'acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 52 del codice.