Sentenza 3 settembre 2013
Massime • 2
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 cod. proc., civ., non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita successivamente alla sentenza di legittimità, continui ad essere applicabile al caso in esame. (Nella specie, la S.C., pertanto, in relazione a principio di diritto enunciato con riguardo a giudizio arbitrale svoltosi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha escluso che la norma sopravvenuta comportasse il superamento dello stesso ai fini del giudizio di validità espresso nella precedente decisione, alla stregua della disciplina di cui all'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quanto alla validità della clausola compromissoria e alla composizione del collegio arbitrale).
In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente , in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi".
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2013, n. 20128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20128 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DEL PERTUSILLO 03873930584, in persona del presidente p.t. Marani Romano, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Oslavia n. 30, presso l'avv. DOMENICO SORRENTINO, dal quale, unitamente agli avv. NITTI PAOLO e RAVAIOLI MARCO, è rappresentato e, difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 00174956 (già E.A.A.P. - Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese), in persona dell'amministratore delegato p.t. Renato Scognamiglio, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico n. 146, presso l'avv. MOCCI ERNESTO, dal quale, unitamente all'avv. NARDELLI GIOVANNI, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 356/05, pubblicata il 14 aprile 2005. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 4 dicembre 1996, la Corte d'Appello di Bari rigettò l'impugnazione proposta dall'EAAP - Ente Autonomo dell'Acquedotto Pugliese avverso il lodo emesso il 21 dicembre 1993, con cui il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia relativa all'esecuzione delle opere di completamento dell'acquedotto del SI lo aveva condannato al pagamento della somma di Lire 10.941.263.288 in favore del Consorzio Montubi- Terni-A.T.B.-Vianini.
2. - Il ricorso per cassazione proposto dall'EAAP fu accolto con sentenza del 26 giugno 1998, con cui questa Corte enunciò il principio di diritto secondo cui, ai sensi della L. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8, gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno
o da Enti suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua di quelli stipulati dallo Stato, sicché ad essi devono applicarsi le norme del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le quali hanno valore normativo (e non contrattuale), con la conseguenza che in tali contratti le deroghe pattizie al capitolato possono produrre effetti soltanto rispetto alle norme dello stesso che abbiano carattere dispositivo, e non anche rispetto a quelle dotate di forza cogente, fra le quali rientra l'art. 45, che disciplina la composizione del collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie. È pertanto nulla la clausola compromissoria con la quale le parti abbiano previsto una composizione del collegio arbitrale difforme da quella indicata nell'articolo citato, e la nullità può essere fatta valere in sede di impugnazione del lodo, ancorché non sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, in quanto l'art. 829 c.p.c., comma 1, prevede l'onere della deduzione nel giudizio arbitrale solo per le nullità derivanti dall'inosservanza delle modalità previste per la nomina degli arbitri nei capi primo e secondo del titolo ottavo, e non anche per la nullità del lodo dipendente dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria, disciplinati dal n. 1 della stessa disposizione. 3. - Il giudizio è stato pertanto riassunto dal Consorzio del SI (già Consorzio Montubi-Terni-A.T.B.-Vianini), il quale ha chiesto alla Corte d'Appello di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, per effetto della sopravvenuta abrogazione dell'art. 45 citato ad opera del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 231, con la conseguente conferma della validità della clausola compromissoria e del lodo;
in subordine, ha chiesto che la causa fosse decisa nel merito, con la condanna dell'EAAP al pagamento della somma richiesta.
3.1. - Il medesimo giudizio è stato successivamente riassunto anche dall'Acquedotto Pugliese S.p.a. (già EAAP), la quale ha chiesto l'accertamento della nullità del lodo, conformemente al principio enunciato da questa Corte, ed in subordine il rigetto della domanda proposta dal Consorzio.
3.2. - Riuniti i giudizi, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 14 aprile 2005, ha dichiarato la nullità del lodo, rilevando che la composizione del collegio prevista dalla clausola compromissoria non rispettava l'art. 45 cit., e ritenendo di doversi attenere al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, in quanto la nullità del lodo e della clausola compromissoria si erano verificate al momento dell'emissione del lodo, conformemente al principio tempus regit actum, con la conseguente irrilevanza delle modifiche legislative successivamente intervenute. 3. - Avverso la predetta sentenza il Consorzio propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'Acquedotto Pugliese resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 32 e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 231, e la falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 45, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che la sopravvenuta abrogazione della norma che sanzionava di nullità la clausola compromissoria ha fatto venir meno l'efficacia della stessa dal giorno successivo alla pubblicazione del D.P.R. n. 554 nella Gazzetta Ufficiale, determinando la sanatoria con efficacia ex tunc degli atti del giudizio arbitrale. Nega che l'applicazione dello jus superveniens sia preclusa dalla sentenza di cassazione, evidenziando il carattere prosecutorio del rinvio dalla stessa disposto, per effetto del quale il giudicato in ordine alla dichiarazione di nullità è destinato a formarsi soltanto all'esito della pronuncia rescissoria del giudice di merito.
1.1. - La censura non merita accoglimento.
È pur vero, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di cassazione, posto a carico del giudice di rinvio dall'art. 384 cod. proc. civ., è destinato a venir meno nel caso in cui la norma in riferimento alla quale detto principio è stato enunciato sia stata abrogata, modificata o sostituita per effetto di norme sopravvenute o sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza pubblicata in data successiva alla pronuncia rescindente (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13873; 9 luglio 2008, n. 18824;
Cass., Sez. 1, 27 ottobre 2006, n. 23169). Tale affermazione presuppone tuttavia che, in base alle regole generali che disciplinano la gerarchia delle fonti e l'efficacia temporale delle norme giuridiche, lo jus superveniens sia riferibile al rapporto controverso. Nel caso della dichiarazione d'illegittimità costituzionale, tale riferibilità è connaturata all'efficacia propria delle sentenze della Corte costituzionale, le quali, avendo come presupposto l'invalidità originaria della legge, per contrasto con un precetto costituzionale, la eliminano dall'ordinamento con effetto ex tunc, escludendone pertanto l'applicabilità nei giudizi in corso, fatta eccezione soltanto per quelli aventi ad oggetto rapporti ormai esauriti, per intervenuta formazione del giudicato o per l'avvenuta verificazione di un altro evento al quale l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, o ancora per effetto di preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 20 novembre 2012, n. 20381; 21 giugno 2012, n. 10379; Cass., Sez. 3, 6 maggio 2010, n. 10958). Nel caso in cui siano sopravvenute norme abrogative, modificative o sostitutive, occorre invece procedere alla verifica della loro efficacia e delle caratteristiche del rapporto controverso, al fine di stabilire se quest'ultimo, anche alla luce delle disposizioni transitorie eventualmente dettate, sia riconducibile all'ambito applicativo della nuova disciplina, in ragione della retroattività della stessa, della sua portata d'interpretazione autentica della normativa previgente o della sua applicabilità ai rapporti ancora pendenti.
Nella specie, il principio di diritto enunciato dalla sentenza del 26 giugno 1998 ha riguardo al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 45, il quale dettava una disciplina cogente in ordine alla composizione dei collegi arbitrali costituiti per la risoluzione delle controversie insorte nell'esecuzione di opere pubbliche, la cui inosservanza comportava la nullità dei patti compromissori con i quali le parti avessero previsto una composizione difforme da quella indicata dal legislatore. A sostegno della sopravvenuta inapplicabilità del predetto principio, il Consorzio invoca la L. n. 109 del 1994, art.32, come sostituito dalla L. 18 novembre 1998, n. 415, art. 10, il quale, nel consentire il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione di appalti di lavori pubblici, ha demandato il giudizio arbitrale ad un collegio costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, prevedendo espressamente all'ultimo comma che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla L. n. 109 cit., art. 3, comma 2, cessino di avere efficacia le disposizioni di cui al capo 6^ del D.P.R. n. 1063 del 1962, che disciplinavano la definizione delle controversie in materia di lavori pubblici. Tale disposizione, prevedendo una composizione del collegio arbitrale diversa da quella contemplata dall'art. 45 cit. ed includendo espressamente quest'ultimo tra le norme abro-gate, si configura effettivamente come norma sopravvenuta rispetto alla sentenza del 26 giugno 1998, in quanto il regolamento di attuazione della L. n. 109, introdotto con il D.P.R. n. 554 del 1999, è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della medesima legge, come modificato dalla L. n. 415 cit., art. 9, comma 3, tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 aprile 2000, e dunque il 28 luglio 2000: sorge pertanto la necessità di verificare se l'intervenuta abrogazione della norma posta a fondamento della sentenza di cassazione ne abbia fatto venir meno l'applicabilità nel giudizio rescissorio, con la conseguente esclusione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato da questa Corte.
1.2. - Al riguardo, non appare pertinente il richiamo ad alcuni precedenti invocati dalla controricorrente, con i quali, nell'esaminare la questione relativa alla validità della composizione di collegi arbitrali costituiti per la risoluzione di controversie relative all'esecuzione di appalti stipulati sotto la vigenza del D.P.R. n. 1063 del 1962, questa Corte ha escluso la rilevanza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 45 ad opera della L. n. 109 del 1994, art. 32: tali pronunce hanno infatti ad oggetto appalti stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato, in riferimento ai quali, com'è noto, il D.P.R. n. 1063 non assume un valore normativo vincolante, ma trova applicazione esclusivamente in virtù del richiamo eventualmente contenuto nel singolo contratto, con la conseguenza che, avendo l'arbitrato un fondamento esclusivamente pattizio, è stato possibile escludere la portata precettiva dell'art. 32 cit. in virtù della considerazione che la volontà delle parti, essendosi formata sotto la vigenza del D.P.R. n. 1063, avrebbe potuto avere ad oggetto soltanto la composizione del collegio prevista dall'art. 45 cit., che al momento dell'inserzione della clausola compromissoria nel contratto di appalto non era stato ancora modificato dalle norme sopravvenute (cfr. Cass., Sez. 1, 20 giugno 2006, n. 14268; 20 novembre 2003, n. 17599). Nella specie, invece, la controversia si riferisce ad un appalto che, pur essendo stato stipulato da un ente pubblico diverso dallo Stato, è assoggettato alla disciplina di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 non già in virtù di un richiamo pattizio, ma per effetto del rinvio disposto dalla L. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8, in quanto ha ad oggetto un'opera commissionata dall'EAAP in qualità di concessionario della Cassa per il Mezzogiorno, con la conseguenza che, avendo il capitolato generale un valore normativo, assumono rilievo anche le modifiche delle sue disposizioni sopravvenute alla stipulazione del contratto (cfr. Cass., Sez. 1, 26 maggio 2005, n. 11216; 23 maggio 2002, n. 7535). 1.3. - In ordine alle modifiche introdotte dalla L. n. 109 del 1994, art. 32, si osserva innanzitutto che il testo originario di tale disposizione demandava la risoluzione delle controversie in materia di lavori pubblici esclusivamente al giudice competente, vietando alle parti di deferirle a collegi arbitrali. Tale formulazione, che ai sensi dell'art. 38 avrebbe dovuto trovare applicazione ai contratti di appalto posti in essere dalla data di entrata in vigore della legge, restò priva di efficacia, in quanto prima della predetta data (ripetutamente differita da una serie di decreti-legge non convertiti, ma i cui effetti furono fatti salvi dalla L. 29 marzo 1995, n. 95) fu sostituita dal D.L. n. 101 del 1995, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216: l'art.
9-bis di tale decreto reintrodusse l'arbitrato, facendo peraltro riferimento alla disciplina del codice di procedura civile, mentre l'art. 1 abrogò i primi tre commi dell'art. 38 cit., dettando un'articolata disciplina transitoria, che prevedeva in particolare l'applicabilità dell'art. 32 anche ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della L. n. 216 cit. ed ai relativi affidamenti in appalto, qualora il bando fosse stato pubblicato entro sei mesi dalla predetta data (quest'ultimo termine fu poi differito al 31 gennaio 1997 dal D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla L.7 novembre 1996, n. 569). In seguito, il testo della norma è stato nuovamente sostituito ad opera della L. n. 415 del 1998, art. 10, il quale, come si è detto, ha confermato la possibilità di deferire ad arbitri le controversie derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, demandando il giudizio al collegio costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, e prevedendo la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del capo 6^ del D.P.R. n. 1063 del 1962 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della L. n. 109.
Orbene, posto in relazione con le tormentate vicende che hanno interessato l'intera legge ed in particolare l'art. 32, il tenore letterale del comma quarto della norma in esame, nella parte in cui fa riferimento alla cessazione dell'efficacia delle norme del capitolato generale dello Stato, anziché alla loro abrogazione, appare sintomatico dell'intento del legislatore di salvaguardare l'operatività delle medesime norme fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione. E se è vero che nel D.P.R. n. 554 del 1999, art. 231 il legislatore ha fatto uso di una terminologia diversa, limitandosi a prevedere, alla lett. l), l'abrogazione dell'intero D.P.R. n. 1063, senza ulteriori precisazioni, è anche vero, però, che nel valutare la portata di tale disposizione non può non tenersi conto sia del rango subordinato che caratterizza il regolamento rispetto alla legge di cui costituisce attuazione, sia dei dubbi suscitati dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 101 del 1995, che avevano dichiarato applicabile ai progetti affidati in epoca anteriore alla loro entrata in vigore la L. n. 109, art. 32. Poiché, infatti, quest'ultima disposizione, nel testo sostituito dal D.L. n. 101, faceva riferimento all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, senza prevedere una composizione particolare del collegio arbitrale e senza disciplinare la sorte dei collegi già costituiti, sorgeva il problema della validità dei patti compromissori stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore e dei lodi pronunciati da collegi costituiti in base a tali patti. Valorizzando l'aspetto sostanziale del patto compromissorio, quale manifestazione della volontà delle parti di demandare ad arbitri la risoluzione della controversia tra loro insorta o di quelle future, avrebbe potuto sostenersi che la sua validità doveva essere verificata alla stregua della normativa vigente all'epoca della sua stipulazione (cfr. Cass., Sez. 1, 4 febbraio 2011, n. 2750), con la conseguente validità del lodo emesso da un collegio composto in modo difforme dalla previsione dell'art. 32, indipendentemente dalla data di costituzione del collegio e di pronuncia del lodo. Evidenziando il profilo processuale dell'atto, e segnatamente la sua idoneità a comportare, quale effetto di ordine processuale, una valida deroga alla giurisdizione ordinaria, avrebbe dovuto invece farsi riferimento, ai fini della validità del lodo, alla normativa vigente alla data di instaurazione del procedimento arbitrale, da individuarsi in quella di costituzione del collegio (cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1971, n. 3620; Cass., Sez. 1, 24 luglio 1968, n. 2671) ovvero, conformemente all'orientamento più recente di questa Corte, in quella di proposizione della domanda di accesso all'arbitrato (cfr. Cass., Sez. 1, 27 novembre 2003, n. 18116; 8 aprile 2003, n. 5457). L'adesione alla prima opinione avrebbe poi fatto sorgere la questione della sorte del lodo pronunciato da un collegio arbitrale costituito in base ad un compromesso o ad una clausola compromissoria stipulati in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 32, che prevedessero una composizione diversa da quella indicata dal D.P.R. n. 1063, art. 45.
Tali questioni sono state risolte soltanto in parte dalla L. n. 415 del 1998, art. 10, il quale si è limitato a disciplinare la composizione di collegi arbitrali ancora da costituire ai sensi di contratti stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del regolamento di attuazione, che richiamassero il D.P.R. n. 1063, stabilendo che tale richiamo dovesse intendersi riferito a collegi costituiti presso la camera arbitrale in conformità della nuova disciplina. In tale prospettiva, non può che ribadirsi quanto già osservato da questa Corte in uno dei precedenti invocati dalla controricorrente, e cioè che il contenuto precettivo della L. n. 109 del 1994, art. 32, nel testo introdotto dall'art. 10 cit., è privo di qualsiasi riferimento alle controversie già insorte relativamente a lavori appaltati prima della sua entrata in vigore: tale constatazione è avvalorata dal confronto con l'art. 31-bis, il quale, nel disciplinare l'accordo bonario, prevede espressamente che le relative disposizioni si applicano anche alle controversie riguardanti lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, senza distinguere tra le controversie già insorte e quelle future (cfr. Cass., Sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17599, cit.). La sorte dei patti compromissori stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 554 del 1999 che prevedessero una composizione del collegio arbitrale difforme da quella indicata dal D.P.R. n. 1063, art. 45 e quella dei giudizi arbitrali già instaurati alla medesima data è stata invece disciplinata dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, successivo art. 7, il quale ha aggiunto all'art. 32, comma 4 un ulteriore periodo, che ha fatto salvi i predetti patti, ma solo a condizione che il collegio non risultasse già costituito, in tal modo lasciando intendere che la validità dei lodi pronunciati da collegi già costituiti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione deve essere verificata alla stregua della disciplina previgente. La L. n. 109 del 1994, art. 32 ha subito in seguito un'ulteriore modificazione ad opera del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 5, comma 16-sexies, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80, che ha sostituito ancora una volta il comma secondo, reintroducendo il rinvio alla disciplina dell'arbitrato dettata dal codice di procedura civile, e prevedendo il ricorso alla camera arbitrale soltanto in caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla nomina del terzo arbitro.
La ricostruzione delle complesse vicende attraversate dall'art. 32 fa apparire dunque chiare le finalità perseguite dalla disciplina transitoria di cui al comma quarto di tale disposizione, mediante la quale il legislatore, nell'escludere per il futuro l'applicabilità del D.P.R. n. 1063, art. 45, ha voluto salvaguardare l'operatività dei patti compromissori stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, introducendo, per quelli conformi alla disciplina previgente, un riferimento normativo sostitutivo di quello rappresentato dalla norma abrogata, onde evitare che il richiamo di quest'ultima da parte del compromesso o della clausola compromissoria rimanesse privo di effetto a seguito dell'abrogazione, e prevedendo una sanatoria per quelli conclusi in violazione dell'art. 45, la cui invalidità avrebbe costituito una sanzione ormai priva di giustificazione, a fronte dell'intervenuta cessazione dell'obbligo di dare al collegio una determinata composizione. Con riguardo all'ipotesi in cui la predetta invalidità avesse già assunto rilievo, per effetto dell'intervenuta instaurazione del giudizio arbitrale, tale sanatoria si sarebbe tuttavia tradotta in un'alterazione della posizione processuale delle parti, che avrebbe inciso sull'esercizio del loro diritto di difesa: e proprio al fine di evitare tale pregiudizio, il legislatore ha introdotto un limite temporale alla sanatoria, facendolo coincidere con la costituzione del collegio arbitrale, coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale che individuava in tale atto il momento iniziale del giudizio arbitrale.
In applicazione di quest'ultima disposizione, deve pertanto escludersi che l'entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, art. 32, come modificato dalle successive disposizioni citate, abbia comportato il superamento del principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza del 26 giugno 1998: considerato infatti che il giudizio arbitrale si è interamente svolto in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 554 del 1999, la validità della clausola compromissoria, in relazione alla composizione del collegio arbitrale, continua ad essere disciplinata dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 45, la cui inosservanza comporta la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1. 2. - È parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 383 e 394 c.p.c. e art. 830 c.p.c., comma 2, sostenendo che, anche a voler ritenere che la Corte d'Appello fosse tenuta a dichiarare la nullità del lodo, conformemente al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, il giudizio sarebbe dovuto proseguire in sede rescissoria, ai fini della pronuncia di una decisione sul merito sostitutiva del lodo.
2.1. - Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, la competenza a conoscere del merito, a seguito dell'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas judicandi, con la conseguenza che, ove detto presupposto manchi, come nel caso di nullità del compromesso o della clausola compromissoria per contrasto con le norme che disciplinano inderogabilmente la composizione del collegio arbitrale (cfr. Cass., Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5466; Cass., Sez. 1, 3 giugno 2004, n. 10561), il lodo deve considerarsi privo di qualsiasi efficacia, ed alla dichiarazione di nullità di siffatta pronuncia non può far seguito la fase rescissoria, esaurendosi il compito del giudice dell'impugnazione nell'eliminazione dalla realtà giuridica della decisione emessa dal collegio arbitrale privo del potere di risolvere la controversia (cfr. Cass., Sez. 1, 16 ottobre 2009, n. 22083; 25 luglio 2006, n. 16977). 3. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Consorzio del SI al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 15.200,00, ivi compresi Euro 15.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013