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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5036/2022, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
TRA
, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Maria Assunta Pellegrini e
Nadia Tiberia, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in
Frosinone alla via del Poggio n. 6;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai
[...] dipendenti funzionari incaricati, elettivamente domiciliata presso la sede in
, al Viale Pier Luigi Nervi n. 180 scala C;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, note illustrative e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi alla Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale,
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
91/2022, con la quale veniva ingiunto dall' , di Controparte_1 pagare la somma di € 11.772,40 a titolo di sanzione amministrativa, per le violazioni di cui agli artt. 3, comma 3, D.L. 12/2002, art. 39, commi 1 e 2, D.L.
112/2008.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva che i lavoratori di cui alla contestazione, e , Parte_2 Persona_1 Persona_2 avevano iniziato la loro prestazione lavorativa in favore della CP_2 società di cui la ra legale rapp.te, solo in data 1.3.2016, essendo gli stessi Pt_1 in precedenza dipendenti della società che occupava i Parte_3 locali poi condotti in locazione dalla e, che pertanto, nel periodo Controparte_2 antecedente alla formalizzazione del rapporto con quest'ultima, i suddetti lavoratori avevano prestato la loro attività presso la precedente società, né avevano mai prestato lavoro straordinario, non essendo necessario alla società di nuova costituzione, e comunque che era intervenuta conciliazione sindacale tra le parti. In ogni caso deduceva l'eccessivo importo della sanzione comminata.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'autorità opposta, depositando gli atti e deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che le violazioni contestate erano state accertate a seguito di denuncia presentata dai lavoratori e di dichiarazioni rese da terzi durante le operazioni ispettive.
Trasmesso in fascicolo alla sezione civile del Tribunale, tabellarmente competente, prodotta documentazione, all'udienza del 30.10.2025, svoltasi la discussione della causa secondo la modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter
- 128 c.p.c., il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
- 2 - Dalla documentazione prodotta in atti non è possibile trarre elementi probatori contrari alle risultanze degli accertamenti prodotti dall'amministrazione, poiché non è risultato provato alcun elemento che potesse superare la presunzione della sussistenza del rapporto di lavoro con i lavoratori di cui alla violazione per il periodo contestato, con conseguente sussistenza delle violazioni accertate.
Orbene è documentato che i lavoratori Parte_2 Persona_1
e abbiano cominciato la propria attività lavorativa alle Persona_2 dipendenze della a far data dal 1.3.2026. Controparte_2
Tuttavia, a seguito di richiesta di intervento presentata dal Pt_2
l'attività di accertamento espletata dall'Ispettorato accertava il
[...] pregresso svolgimento di prestazioni lavorative subordinate dei suddetti lavoratori in favore della sin dal 22.2.2016. Controparte_2
Ed invero le deposizioni rese in sede di ispezione devono ritenersi particolarmente attendibili, perché genuine, disinteressate e non “inquinate” da possibili elementi esterni condizionanti.
In particolare, le dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. 29316/2008; 15849/2001;
Cass. 10825/2000). La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, inoltre, può costituire mezzo di prova sul quale il giudice può formare il proprio convincimento anche in via esclusiva.
In sede di acquisizione di dichiarazioni nel corso della fase ispettiva, il soggetto terzo rispetto ai lavoratori de quo, riferiva “la Parte_4
ha iniziato la propria attività lavorativa il lunedì 22 febbraio 2016. CP_2
Ricordo che in tale data hanno iniziato a lavorare presso la sede locale della
SE RL i sigg.ri , e Questo Parte_2 Persona_2 Persona_1 personale della SE RL svolgeva sia compiti amministrativi che di gestione del magazzino….Ricordo che l'attività lavorativa della SE RL iniziava alle
6 della mattina, quando anche io cominciavo a lavorare, ma non so l'orario di
- 3 - chiusura con precisione, comunque tra le 20,00 e le 21,00…”.
Sul punto è concorde la dichiarazione del che riferiva di aver Per_1 iniziato a lavorare presso la tra il 22 o il 23 febbraio 2016 unitamente al CP_2
e al confermando altresì i fatti esposti dal nella richiesta Pt_2 Per_2 Pt_2 di intervento.
Dalle testimonianze rese, tutte concordanti, pertanto, è emerso che il
, il e il hanno cominciato l'attività lavorativa presso la Pt_2 Per_2 Per_1 sin dal 22 febbraio 2016, ben prima del formale inquadramento Controparte_2 avvenuto in data 1.3.2016.
Priva di rilevanza è la circostanza, invocata dalla ricorrente, che i lavoratori abbiano concluso conciliazione in sede sindacale riconoscendo il rapporto lavorativo a far data dal 1 marzo 2016.
Ed infatti è pacifico in giurisprudenza che l'accordo raggiunto in sede conciliativa tra datore di lavoro e lavoratore non può spiegare effetti nei confronti di soggetti terzi rimasti estranei alla pattuizione, qual è, all'evidenza, la pubblica amministrazione, ovvero qualunque altro Ente od Istituto deputato alla tutela di interessi pubblici che risultano in qualche modo connessi al rapporto di lavoro che ha formato oggetto di conciliazione. Ne deriva, pertanto,
l'assoluta incapacità della conciliazione di precludere l'avvio, così come il prosieguo, di indagini ispettive da parte degli organi di vigilanza, finalizzate all'accertamento da parte di questi ultimi, di violazioni amministrative e all'adozione, in caso di constatazione e contestazione delle stesse, di provvedimenti sanzionatori di competenza. (cfr. Cassazione – Sezione Lavoro
n. 3344 del 2005).
La Suprema Corte afferma l'assoluta incapacità del verbale conciliativo di contrastare gli esiti dell'attività di vigilanza. In particolare, attribuisce al
Ministero del Lavoro, così come agli altri organi ispettivi, il potere di procedere, in via del tutto autonoma, all'esatta qualificazione del rapporto di lavoro, in forza della loro natura, particolarmente qualificata, di organi istituzionalmente deputati a sorvegliare sul regolare svolgimento del rapporto
- 4 - di lavoro, nonché sul rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale nel suo complesso “la conciliazione giudiziale di una controversia attinente ad un rapporto di lavoro ha efficacia vincolante, in riferimento ai soggetti, esclusivamente per gli stipulanti e, in riferimento all'oggetto, soltanto per quella parte di negozio dispositivo che attiene alla rinuncia a diritti già acquisiti dal lavoratore, con la conseguenza che soltanto per tale parte e soltanto per tali soggetti viene ad essere preclusa l'indagine sull'effettiva natura del rapporto di lavoro. La conciliazione giudiziale, invece, non può estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi e, in particolare, nei confronti di quegli Uffici o Enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, anche se le parti hanno pattuito di qualificarlo altrimenti.” (nel medesimo senso Cass. 24 novembre
2008, n. 27876).
La ragione di un'impostazione così rigorosa risiede nelle finalità di carattere pubblicistico, sottese all'attività di vigilanza, di tutela e salvaguardia delle condizioni di lavoro, nonché, con riferimento specifico alla prestazione previdenziale, dell'interesse pubblico all'ordinato e regolare funzionamento del sistema di sicurezza sociale. L'ordinamento giuridico, in altri termini, non può consentire rinunzie a prestazioni dovute e rese da Enti pubblici che svolgono servizi di interesse superindividuale, né tanto meno transazioni e/o conciliazioni atte ad impedire, agli organi istituzionalmente deputati a vigilare sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro, l'esercizio del potere sanzionatorio di propria competenza.
Deve pertanto essere riconosciuto l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sin dal 22.2.2016, non avendo parte ricorrente avendo offerto la prova di fatti impeditivi della pretesa sanzionatoria in grado di superare la presunzione di subordinazione, non essendo risultato dimostrato che nel detto periodo, i lavoratori fossero alle dipendenze di terzi (asseritamente la
. Parte_3
Quanto alla determinazione della sanzione, deve ritenersi che il
- 5 - quantum complessivamente irrogato sia proporzionato. Il potere amministrativo discrezionale può essere oggetto di censura soltanto nel caso in cui sia connotato da illogicità o irragionevolezza, imponendo all'amministrazione di valutare che la misura adottata sia necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito e, quindi, si determini il minor sacrificio possibile degli interessi diversi o confliggenti, nonché che essa sia idonea a realizzare lo scopo perseguito, ed infine che sia adeguata, costituendo l'adeguatezza la misura quantitativa della decisione adottata.
Da ciò ne consegue che la proporzionalità, quale requisito caratterizzante della necessarietà, dell'adeguatezza e dell'idoneità, non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, configurandosi quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità e alla legalità da intendersi
“nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo
Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). CP_ L resistente, in ragione della gravità dell'illecito contestato e del numero di lavoratori, ha correttamente irrogato una sanzione secondo il principio di proporzionalità ed adeguatezza.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione della norma speciale di cui dell'art. 9 D. lgs. 149/2015, per cui “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1 lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.”
- 6 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro
2.640,00 ai sensi dell'art. 9 D. lgs. 149/2015.
Così deciso in Latina il 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 7 -