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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3431/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Giulia Costantino Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3431/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] l'[...] C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Silvaggi e Ilde
Sacco
e
ON NE, nata a [...] il [...], C.F.
e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Priscilla Baroncelli
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, i sig.ri e ON Parte_1
AN, premettendo di aver contratto matrimonio in Fara in Sabina (RI) in data 12 agosto 2010 e precisando che dalla loro unione non sono nati figli, hanno allegato il venir meno della comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1.la casa coniugale sita Capena (RM), Via dei Pioppi 4 sarà assegnata al marito
con quanto in essa contenuto e la moglie se ne allontanerà entro e non Parte_1
oltre il 31.12.2025;
2. Tenuto conto della domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della disparit à di reddito tra i coniugi , le parti si danno reciprocamente atto che viene convenuto il pagamento da parte del Signor di Pt_1 assegno una tantum, a tacitazione di qualsiasi pretesa di natura economica da parte della sig.ra con rate decorrenti dal deposito del Ricorso per separazione Parte_2
e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. presso il Tribunale di Tivoli. Più precisamente si obbliga a versare in Parte_1 favore di ON AN, a titolo di assegno una tantum, l'importo di euro
40.000,00 (quarantamila/00) con le seguenti modalità:
- quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo bonifico bancario e contestualmente al deposito del ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. presso il Tribunale di
Tivoli;
- quanto agli ulteriori euro 20.000,00 (ventimila/00) in rate mensili di euro 1.000,00
(mille/00) entro il giorno 5 di ogni mese, sempre a mezzo bonifico bancario e con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. sino a concorrenza della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00). Qualora la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civi li del matrimonio intervenga prima del pagamento dell'intero importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) concordato a titolo di assegno divorzile una tantum il residuo sarà corrisposto in favore di
ON AN in una unica soluzione entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divor zio”. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge .
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio , come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e ON Parte_1
AN, i quali hanno contratto matrimonio in Fara in Sabina (RI) in data
12 agosto 2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune,
Anno 2010, Atto N. 60, Parte 2, Serie A, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 09-12-2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Giulia Costantino Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3431/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] l'[...] C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Silvaggi e Ilde
Sacco
e
ON NE, nata a [...] il [...], C.F.
e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Priscilla Baroncelli
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, i sig.ri e ON Parte_1
AN, premettendo di aver contratto matrimonio in Fara in Sabina (RI) in data 12 agosto 2010 e precisando che dalla loro unione non sono nati figli, hanno allegato il venir meno della comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1.la casa coniugale sita Capena (RM), Via dei Pioppi 4 sarà assegnata al marito
con quanto in essa contenuto e la moglie se ne allontanerà entro e non Parte_1
oltre il 31.12.2025;
2. Tenuto conto della domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della disparit à di reddito tra i coniugi , le parti si danno reciprocamente atto che viene convenuto il pagamento da parte del Signor di Pt_1 assegno una tantum, a tacitazione di qualsiasi pretesa di natura economica da parte della sig.ra con rate decorrenti dal deposito del Ricorso per separazione Parte_2
e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. presso il Tribunale di Tivoli. Più precisamente si obbliga a versare in Parte_1 favore di ON AN, a titolo di assegno una tantum, l'importo di euro
40.000,00 (quarantamila/00) con le seguenti modalità:
- quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo bonifico bancario e contestualmente al deposito del ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. presso il Tribunale di
Tivoli;
- quanto agli ulteriori euro 20.000,00 (ventimila/00) in rate mensili di euro 1.000,00
(mille/00) entro il giorno 5 di ogni mese, sempre a mezzo bonifico bancario e con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. sino a concorrenza della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00). Qualora la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civi li del matrimonio intervenga prima del pagamento dell'intero importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) concordato a titolo di assegno divorzile una tantum il residuo sarà corrisposto in favore di
ON AN in una unica soluzione entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divor zio”. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge .
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio , come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e ON Parte_1
AN, i quali hanno contratto matrimonio in Fara in Sabina (RI) in data
12 agosto 2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune,
Anno 2010, Atto N. 60, Parte 2, Serie A, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 09-12-2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia