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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Luigi Pagliuca, in funzione di giudice unico, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7027 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e pendente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Martino Soave
- ricorrente -
e
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 Dlgs 150/11 depositato in data 26.11.24 l'avv. ha chiesto la Parte_1 condanna di al pagamento del compenso allo stesso spettante per l'attività Controparte_1 professionale giudiziale svolta a favore del resistente nella causa civile di primo grado instaurata dinanzi al Tribunale di Verona nei confronti del (iscritta al n. 7292/19 Controparte_2 rg).
Ciò limitatamente alle fasi (di studio, introduttiva ed istruttoria) svolte sino alla rinuncia al mandato in data 2.10.23 (doc. 9 di parte ricorrente) e per l'importo di euro 5.370,53 già comprensivo di accessori (spese generali 15% e cpa 4%).
L non si è costituito nel procedimento a mezzo di legale ma è personalmente comparso CP_1 all'udienza del 20.3.25, difendendosi da solo (come consentito dall'art. 14, c.3 Dlgs 150/11).
Il resistente, dopo aver evidenziato che l'incarico professionale era stato conferito all'avv. Pt_1 unitamente all'avv. Lorenzo Giardini, ha affermato che la maggior parte dell'attività era stata svolta proprio da quest'ultimo professionista, al quale aveva a suo tempo corrisposto un acconto di euro
1 1.000,00, concordando anche un compenso per l'intera attività da calcolare a percentuale (10%) sull'importo del risarcimento che sarebbe stato riconosciuto a suo favore all'esito del giudizio.
Pertanto, in ragione del fatto che all'esito del giudizio era stato riconosciuto a favore del resistente un risarcimento di euro 13.376,80 e che al difensore subentrato nella difesa all'avv. era già Pt_1 stato corrisposto un compenso di euro 2.500,00, l' ha chiesto che a favore del ricorrente – per CP_1
l'attività in concreto dallo stesso svolta – sia riconosciuto un compenso pari al minor importo di euro 1.500,00.
Il ricorso è fondato, nei limiti appresso precisati.
Dall'esame degli atti emerge che, effettivamente, l'incarico professionale era stato conferito sia all'avv. , sia all'avv. Lorenzo Giardini, ai quali l' aveva conferito procura e che Pt_1 CP_1 avevano poi redatto a firma congiunta sia l'atto di citazione introduttivo del giudizio (doc. 1 di parte attrice), sia le tre memorie istruttorie ex art 183, c. 6 cpc (docc. 2, 3, 4 di parte attrice).
Emerge, inoltre, che l'avv. Giardini aveva presenziato alle udienze del 5.12.19 e del 20.2.20, mentre l'avv. aveva partecipato alla successiva udienza del 18.6.20, nonché alle udienze del Pt_1
22.10.21, 12.11.21, 26.11.21, 15.3.22, 19.7.22 e 13.9.22 nel corso delle quali erano stati escussi i testimoni ammessi dal Giudice (cfr verbali prodotti sub. doc. 8).
Tenuto conto del fatto che è pacifico che l'avv. sia deceduto in data 12.10.21 (sicché da CP_3 questo momento in avanti la difesa era stata ovviamente assunta dal solo avv. ) deve Pt_1 conseguentemente ritenersi dimostrato che fosse stata curata da entrambi i legali l'attività di studio della causa ed introduttiva, nonché la fase istruttoria per la parte relativa alla redazione delle memorie ex art 183, c. 6 cpc, mentre era stata curata per intero da parte dell'avv. tutta la Pt_1 residua – e maggiormente corposa – attività pure riconducibile alla fase istruttoria (in particolare tutta l'attività di escussione dei testi in numerose udienze).
Pertanto, tenuto conto del fatto che in caso di nomina di una pluralità di avvocati ognuno di essi ha diritto a percepire dal cliente il compenso per l'attività effettivamente svolta (cfr art. 8, c. 1 DM
55/14), all'avv. può essere riconosciuto metà del compenso liquidabile in relazione alle fasi Pt_1 di studio ed introduttiva (non essendovi dati che consentano di ritenere che, come sostenuto dall' tale attività sia stata svolta in prevalenza dall'avv. Giardini, sicché si deve presumere CP_1 che l'attività sia stata svolta a metà dai due professionisti), nonché 4/5 del compenso liquidabile in relazione all'attività istruttoria (essendo in questo caso dimostrato che la parte nettamente prevalente di tale attività sia stata svolta proprio dall'avv. ). Pt_1
L'attività del ricorrente ha avuto termine – di fatto – con l'esaurimento della prova orale all'udienza del 13.9.22, sicché appare corretto considerare – ai fini della liquidazione del compenso – le tariffe di cui al DM 55/14 in vigore prima della modifica ad opera del DM 147/22, a partire dal 23.10.22
(tariffe che, infatti, ha applicato anche l'avv. nella quantificazione della somma pretesa). Pt_1
Ai sensi dell'art. 5, c. 2 DM 55/14 deve essere considerato lo scaglione tariffario corrispondente all'importo del risarcimento che era stato richiesto alla controparte con l'atto di citazione (euro
27.021,80), quindi quello da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00.
Non vi è poi ragione di discostarsi dal valore medio di liquidazione, in relazione a tutte le fasi.
2 Pertanto, in applicazione dei criteri di cui sopra, il compenso dell'avv. va liquidato come Pt_1 segue:
- euro 810,00 per la fase di studio (pari a metà del valore medio di euro 1.620,00);
- euro 574,00 per la fase introduttiva (pari a metà del valore medio di euro 1.620,00);
- euro 1.376,00 per la fase istruttoria (pari a 4/5 del valore medio di euro 1.720,00);
per un totale di euro 2.760,00, oltre accessori di legge (4% cpa e 15% spese generali).
Non vi è poi prova che l' avesse corrisposto un acconto di euro 1.000,00 e che fosse stata CP_1 concordata una quantificazione del compenso a percentuale (le circostanze sono state negate dal ricorrente ed il resistente non ha fornito la relativa prova sul punto, come da onere sullo stesso incombente).
Pertanto, la richiesta di pagamento formulata dal ricorrente può essere accolta per l'intero importo di euro 2.760,00 oltre accessori, come sopra determinato.
Il resistente, nonostante la regolare convocazione via PEC, non è comparso dinanzi al mediatore prima del presente giudizio e non ha addotto valida giustificazione di tale mancata comparizione.
Tuttavia, poiché l' nel presente giudizio si è difeso in proprio e non si è costituito a mezzo di CP_1 difensore, non sussistono i presupposti per la sua condanna al pagamento a favore dell'Erario di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato versato dal ricorrente per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12bis. c. 2 Dlgs 28/10.
Parimenti, stante la mancata costituzione nel presente giudizio, non può essere neppure emessa condanna del resistente al pagamento a favore del ricorrente di una somma per la mancata comparizione in mediazione, ai sensi dell'art. 12bis, c. 3 Dlgs 28/10.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
Visto l'art. 14 Dlgs 150/11, definitivamente pronunciando:
a) condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 2.760,00 per compenso professionale, oltre cpa 4% e spese generali 15%, a titolo di corrispettivo per l'attività difensiva svolta nel giudizio n. 7292/19 rg dinanzi al Tribunale di Verona;
il tutto maggiorato di interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, c. 4 cc dalla domanda (26.11.24) sino al saldo effettivo;
b) condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1.291,32 di cui euro 439,32 per spese (costo mediazione + contributo unificato) ed euro
852,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa 4% ed iva se dovuta a titolo di rimborso delle spese di lite relative al presente giudizio.
Verona, 21.3.2025
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Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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