Sentenza 28 novembre 2002
Massime • 1
In materia di assistenza giudiziaria penale, gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dall'ordinamento dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa. Ne consegue che sono utilizzabili i verbali contenenti gli interrogatori di persona imputata di reato connesso assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore. (Fattispecie nella quale la formazione dei verbali degli atti assunti per rogatoria era antecedente alle modifiche dell'art. 431 lett. f) cod. proc. pen. introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479: la Corte ha tra l'altro affermato che le norme all'epoca vigenti non si ponevano in contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, di cui all'art. 111, comma 4 della Cost. nel testo introdotto dall'art.1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, atteso che il successivo comma quinto dello stesso articolo prevede che la formazione della prova possa aver luogo senza contraddittorio tra le parti in presenza di circostanze eccezionali, tra le quali viene indicata anche quella di "accertata impossibilità di natura oggettiva", ipotesi comprensiva delle forme assunte dalla prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, posto che non può pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in altro Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2002, n. 41005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41005 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2002 |
Testo completo
Dott. SOSSI MA - Presidente - del 28/11/2002
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI OL - Consigliere - N. 938
3. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 018858/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC NZ AO N. IL 20/05/1963;
avverso SENTENZA del 15/01/2002 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni GALATI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata estinto per prescrizione il reato di cui al capo 45 (detenzione e porto illegale di esplosivo), eliminando la pena di mesi due di reclusione e quindi rideterminando la pena in anni 8 e mesi 6 di reclusione. Rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv.to Dario CORNICELLO, del Foro di Rossano Calabro, che ha insistito per l'accoglimento del difensore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15 gennaio 2002, la corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 settembre 2000 dalla corte di assise della stessa città, assolveva AC VI OL dal delitto di estorsione aggravata in danno della RS SP limitatamente all'episodio della distruzione a mezzo incendio di alcune baracche destinate a suoi uffici, e, per l'effetto, rideterminava la pena in anni otto e mesi otto di reclusione, confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado.
A carico dell'AC (la cui posizione era stata stralciata dal processo principale denominato "Galassia" con più di 180 imputati per legittimo impedimento dello stesso a comparire in udienza, trovandosi in stato di arresto provvisorio a fini estradizionali a Orleans dopo un periodo di latitanza) erano state formulate originariamente varie imputazioni, che poi erano state ridimensionate dal giudice di primo grado che aveva affermato la sua responsabilità penale per:
- concorso nel tentato omicidio aggravato di VE AT, commesso a Cirò Marina il 23 dicembre 1987 e connessi reati in materia di armi (capi nn. 27 e 28):
- concorso in estorsione aggravata in danno della ditta RS SP e nel connesso reato in materia di esplosivi, commesso in Cariati e altrove sino a tutto il 1988 (capi nn. 42 e 43);
- concorso in tentata estorsione aggravata e nel connesso reato in materia di esplosivo in danno della ditta TT, commesso nel maggio 1987 (capi nn. 44 e 45);
- associazione per delinquere di tipo mafioso, commessa a Cirò e territori limitrofi dal 1977 alla data della sentenza (capo n. 107). Nel pronunciarsi sull'appello proposto dall'imputato, il cui coinvolgimento nelle diverse vicende ora indicate traeva origine dalle propalazioni di vari collaboratori di giustizia, la corte di merito rigettava in via preliminare l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa di tutti i verbali di interrogatorio resi al PM da EL CC in Germania senza l'assistenza del difensore, a seguito di rogatoria internazionale.
Secondo la corte, i verbali di interrogatorio del EL, anche se non garantiti dall'assistenza del difensore, dovevano ritenersi pienamente utilizzabili non solo perché inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche e soprattutto perché il collaborante era stato esaminato nel corso del dibattimento, consentendo così alla difesa dell'AC di esercitare il suo diritto alla prova contraria, a nulla rilevando che il PM di udienza non avesse compulsato l'esaminato su ogni fatto da lui riferito in precedenza e risultante dai verbali inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Peraltro, era pacifico che la validità degli atti compiuti all'estero non è compromessa dalla violazione delle norme di rito dell'assistenza difensiva, comportando al più una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile solo da chi vi ha interesse e nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; come pure doveva considerarsi pacifico che le norme contenute nell'art. 431 lett. d) c.p.p. non confliggevano con i principi del giusto processo e, in particolare, con il principio della formazione della prova in contraddittorio enunciato dall'art. 111 comma 4 Cost, dal momento che questa norma prevede espressamente che, in presenza di ipotesi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", il contraddittorio tra le parti possa anche non aver luogo, e tra queste ipotesi di impossibilità oggettiva la giurisprudenza di legittimità ha ricompreso proprio la prova acquisita nel processo mediante una rogatoria internazionale.
Nel merito, la corte osservava che l'impianto di accusa nei confronti dell'AC era assorbito in modo totalizzante dalle chiamate in correità/reità di collaboratori di giustizia. E procedendo all'analisi delle singole imputazioni, evidenziava per ciascuna gli elementi probatori emersi a suo carico.
1) Tentato omicidio di VE AT. Il coinvolgimento dell'imputato nel tentato omicidio in danno di VE AT, capo della ndrina di Cirò Marina, era confermato da IO AT e IC IO, le cui dichiarazioni dovevano ritenersi pienamente attendibili, logiche, coerenti, disinteressate, reiterate, autonome e non condizionate da reciproche suggestioni. A dire dei giudici, i racconti dei due collaboranti coincidevano nella loro essenzialità e procedevano SPzialmente e temporalmente in modo logico, compatibile tra loro, riscontrandosi una convergenza contenutistica sul nucleo centrale e significativo del delitto:
l'accertata esistenza di divergenze tra esse (in particolare, la circostanza della presenza nel commando omicida con il compito di autista dello stesso IC, non riferita dall'IO, che pure si era dichiarato testimone oculare della vicenda, avendo assistito personalmente all'esecuzione del delitto dalla finestra di casa) veniva spiegata in parte con la normale fragilità della memoria dato il tempo trascorso dai fatti, in parte richiamandosi alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del IC che aveva reso le sue propalazioni nel dicembre 1995 quando non era raggiunto da alcun elemento a carico nel delitto, in parte esistendo un coincidente riferimento al particolare del fucile a pompa col quale tale NI RA doveva SPrare alla vittima designata, in parte ancora evidenziando come nella riunione tenutasi a casa di AR allorché si decise di eliminare il VE fu elaborato solo un piano in linea astratta lasciando poi al RA il compito di definire i dettagli dell'esecuzione materiale del delitto. I giudici precisavano inoltre che nella casistica dei delitti di mafia i commandi omicidi sono sempre costituiti da due elementi di fuoco come base, uno di copertura dell'altro, e da un ulteriore soggetto con l'essenziale ruolo di autista e che bisognava tener conto nella descrizione dei piani del narrato della diversa posizione dei dichiaranti (IO era un soggetto in posizione di preminenza nell'organizzazione criminale per il quale aveva importanza essenzialmente il momento deliberativo, il IC apparteneva alla manovalanza criminale e quindi il suo narrato è più diffuso sulle fasi pratiche dell'organizzazione del delitto).
2) Estorsione in danno della ditta RS SP. La prova della partecipazione dell'AC ad uno degli episodi di intimidazione riguardanti questa ditta (la collocazione di un ordigno esplosivo all'interno del cantiere di essa) si trae dalla chiamata in correità del IC riscontrata dalle dichiarazioni de relato del EL, il quale aveva appreso l'episodio all'interno della ndrina di Cariati di cui faceva parte e, in particolare da CR EN, che, subito dopo l'uscita dal carcere, impartì a tutti i sodali dell'organizzazione l'ordine di precedere ad azioni di danneggiamento contro le ditte che lavoravano alla realizzazione del porto di Cariati. La doglianza della difesa, secondo cui mancherebbe il riscontro di generica avendo il IC indicato come oggetto dell'azione intimidatoria una gru e la denuncia della RS un escavatore (il EL e l'amministratore del cantiere non erano stati più precisi in proposito), veniva superata dalla corte osservando che la precisa individuazione tecnica del mezzo attinto era del tutto irrilevante.
3) Tentata estorsione in danno della ditta TT & C srl. Ferma restando la responsabilità dell'AC per la detenzione e il porto illegale di esplosivo, qualificato come danneggiamelo aggravato (e, come tale, estinto per prescrizione) il fatto originariamente rubricato come tentata estorsione non essendo stato dimostrato lo scopo estorsivo dell'azione perpetrata), la prova della responsabilità penale dell'odierno ricorrente emergeva anche qui dalle dichiarazioni del IC e del EL, pienamente convergenti nell'indicare in lui l'esecutore dei danneggiamenti: dichiarazioni riscontrate dalle testimonianze dei marescialli EL e LÒ. 4) Partecipazione all'associazione di tipo mafioso di Cirò. La partecipazione del ricorrente a questo sodalizio articolato e con notevole forza di intimidazione emerge dalle dichiarazioni di numerosi soggetti (IC, RE MA, EL, IO, IP AL): AC era inserito nel gruppo dei giovani delinquenti di Cariati ed era inserito nella cosca dalla quale era stato successivamente allontanato a causa del suo grave stato di tossicodipendenza.
Secondo la sentenza, la tesi difensiva, che traendo spunto da alcune frasi di IC e di IP, segmentate ed estrapolate dal contesto generale, tendeva a descrivere l'AC come un soggetto rassegnato e sottomesso, rimpiazzato per dare un riconoscimento al padre "vecchio uomo di 'ndrangheta", doveva considerarsi priva di ogni fondamento, avendo il capitano NE riferito delle frequentazioni dell'imputato con affiliati della ndrina di Cariati:
senza contare che il ricorrente presentava un cospicuo curriculum di precedenti penali per episodi di tentate estorsioni, significativi di un'attivita' delinquenziale tipica delle consorterie mafiose.
2. Ricorre per Cassazione l'AC a mezzo del proprio difensore avv. Cornicello, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett, b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 63, 191, 431, 511 e 513 c.p.p., 31 disp. att. c.p.p., stante l'inutilizzabilità dei verbali contenenti le dichiarazioni accusatorie rese al PM in Germania dal collaboratore di giustizia EL CC a seguito di rogatoria internazionale, senza l'assistenza del difensore, acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p. ed utilizzati ai fini della decisione. I verbali di interrogatorio del EL erano stati assunti - secondo la difesa del ricorrente - con modalità contrarie ai principi di ordine pubblico vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale, violando il principio costituzionale dell'inderogabilità dell'esercizio del diritto di difesa: come tali, essi erano privi di efficacia erga omnes e gli episodi delittuosi da lui non riferiti durante l'esame dibattimentale restavano fuori dal materiale probatorio e non potevano essere oggetto di lettura acquisitiva ai sensi dell'art. 511 c.p.p.;
2) violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 575 c.p. (capi di imputazione 27 e 28), avendo la corte di merito fondato il giudizio di reità dell'imputato riguardo al tentato omicidio del VE su una inconsueta valorizzazione della duplice chiamata in correità dei collaboratori IO e IC IO, nonostante il contenuto divergente delle loro dichiarazioni sia con riferimento alla composizione storica del gruppo di fuoco sia rispetto ai compiti assegnati ai suoi componenti. Per superare tale discrasia dichiarativa, la corte aveva elaborato una propria supposizione, non suffragata da alcun elemento processual - probatorio (quello del normale utilizzo di un terza persona in un commando omicida nei delitti di mafia), ricorrendo a un calcolo di probabilità statistiche, disancorato dai fatti obiettivamente accertati e che minava il nucleo centrale del racconto dei dichiaranti. Inoltre, i giudici di merito non avevano compiuto alcuna verifica degli elementi di riscontro esterno, affermando tout court la piena credibilità intrinseca dei collaboranti, e annettendo valore probatorio anche a dichiarazioni da essi rese per tutte le altre autonome e diverse incolpazioni;
3) violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli episodi di estorsione in danno della ditta RS SP (capi di imputazione 42 e 43), avendo la corte di merito basato il giudizio di reità dell'AC in ordine a questi reati sulle propalazioni accusatone dei collaboratori di giustizia IC e EL CC, il quale aveva reso dichiarazioni contro l'odierno imputato in relazione al delitto di estorsione in danno della società RS solo nell'interrogatorio espletato in Germania a seguito di rogatoria, ma non aveva poi riferito alcunché su questa vicenda all'udienza dibattimentale svoltasi in Italia. Poiché, per le considerazioni svolte nel primo motivo, non si poteva dare lettura delle dichiarazioni del EL, restava la sola chiamata in correità del IC, il quale peraltro aveva indicato dei particolari (come l'esistenza di una gru) non riscontrati, inducendo i giudici ad integrare il racconto con supposizioni e con le dichiarazioni "de relato" del EL, discostandosi così dai criteri normativi nell'apprezzamento probatorio della chiamata in correità fissati nell'art. 193 comma 3 c.p.p.;
4) violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta responsabilità per i delitti di detenzione e porto illegale di esplosivo, con riguardo al delitto di danneggiamento aggravato dichiarato estinto per prescrizione (capi di imputazione 44 e 45), avendo anche qui la corte ritenuto di poter trovare un riscontro alla chiamata in correità del IC nelle dichiarazioni "de relato" del EL;
5) violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso (capo di imputazione 107), mancando, con riferimento alla posizione dell'AC, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo costitutivi della norma penale dell'art. 416-bis c.p.. La corte di merito, secondo la difesa, aveva omesso di compiere la necessaria e indispensabile analisi critica della condotta partecipativa del ricorrente, traendo il convincimento della sua partecipazione al sodalizio, nonostante che i collaboratori (e presunti associati) non lo avessero riconosciuto come adepto ad esso, e richiamandosi al fatto che il padre dell'imputato, AC UI, era un "presunto vecchio uomo di 'ndrangheta";
6) violazione ed errata applicazione dei criteri normativi di applicazione della pene di vizio della motivazione in proposito, avendo la corte fatto riferimento a frasi stereotipate ed equiparato genericamente la posizione del ricorrente a quella di altri coimputati senza fornire adeguate spiegazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non e' fondato.
L'eccezione di rito, relativa all'inutilizzabilità dei verbali contenenti gli interrogatori del EL assunti dal PM all'estero senza l'assistenza del difensore perché in contrasto con i fondamentali principi di garanzia dell'ordinamento italiano attinenti all'esercizio del diritto di difesa, non tiene conto del fatto che, in materia di assistenza giudiziaria penale, gli atti compiuti all'estero su rogatoria, costituendo tipico esercizio della sovranità del paese richiesto, sono regolati dalle norme di quest'ultimo, osservando le forme per essi stabilite dal proprio ordinamento (art. 725 c.p.p.), in virtù del principio locus regit actum (dir., tra le più recenti, Cass., Sez. 6^, 28 settembre 1999, Pafumi, in Cass. pen. mass. ann., 2000, 3106; Id., Sez. 2^, 8 aprile 1999, D'Ambrosio, in Arc. nuova prov. pen., 1999, 572; Id.,
Sennonché, a tutto concedere, è agevole osservare che, all'epoca della formazione dei verbali degli atti assunti per rogatoria internazionale con le forme prescritte dall'ordinamento dello Stato richiesto (la Germania), l'art. 431 lett. f) c.p.p. non era stato ancora introdotto nel nostro ordinamento, sicché le norme applicate in concreto nel caso di specie (l'art. 431 lett. d) e quella generale dell'art. 696 c.p.p.) debbono ritenersi conformi ai principi vigenti alla data della loro applicazione, operando per le disposizioni di natura processuale il principio del tempus regit actum (cfr.
ipotesi comprensiva delle forme assunte dalla prova acquisita in processo mediante rogatoria internazionale, dal momento che l'ordinamento processuale straniero non può, per ovvie ragioni inerenti alla sovranità nazionale, che conformarsi ai principi costituzionali vigenti in altro Stato. Ragionando diversamente, infatti, si sfocerebbe nel paradossale risultato di non potere fare uso dell'utile strumento delle rogatone internazionali con evidenti disfunzioni, nell'attuale epoca connotata da diffusa mobilità internazionale anche nel campo del crimine, per un tempestivo e valido accertamento dei reati e dei loro autori).
La regola della inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge - dettata dall'art. 191 c.p.p. ed implicitamente invocata dal ricorrente - deve essere posta insomma in relazione al principio di sovranità ed indipendenza degli Stati, in ragione del quale la validità degli atti processuali compiuti all'estero in base a convenzioni internazionali non può che essere apprezzata con riferimento alla legge del luogo di esecuzione, fatto salvo unicamente il limite costituzionale dell'eventuale contrasto della stessa con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano:
contrasto che non si verifica nel caso in cui siano state utilizzate nei confronti di un imputato le dichiarazioni di un coindagato in reato connesso rese davanti all'autorità giudiziaria straniera in presenza del pubblico ministero ma in assenza del difensore e senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 141-bis c.p.p. (
La segnalata circostanza che il PM non abbia posto domande specifiche al EL su determinati episodi delittuosi (come, ad es., quello dell'estorsione ai danni della ditta RS) è priva di qualsiasi rilevanza proprio perché l'esame dei coimputato, come atto di istruzione dibattimentale c'è stato e la difesa è stata posta in condizione di muovergli tutte le contestazioni che riteneva necessarie e/o opportune, prendendo visione dell'atto inserito nel fascicolo per il dibattimento.
In quell'occasione il difensore del ricorrente non ebbe ad eccepire nullità di sorta in ordine all'interrogatorio del EL svoltosi in Germania, e pure avrebbe potuto farlo nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p., trattandosi di nullità a regime intermedio deducibile prima del compimento dell'atto oppure, se ciò non era possibile, immediatamente dopo.
Una volta ritenute pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dal EL in Germania, è di tutta evidenza come per il resto vengano dedotte surrettiziamente come vizi di violazione e/o erronea applicazione della legge penale censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali la corte di merito è pervenuta attraverso la valutazione attenta ed approfondita degli elementi di prova raccolti, fondando il suo convincimento su una motivazione che è esente da errori logici e giuridici.
Ed invero, in piena aderenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata di correità/reità, i giudici di merito hanno fatto per tutti e quattro gli episodi delittuosi contestati all'AC una corretta e puntuale applicazione della regola di giudizio enunciata dall'art. 192 comma 3 c.p.p., secondo cui gli "altri elementi di prova" di cui parla questa norma non devono necessariamente riguardare la prova in sè della colpevolezza dell'imputato, quanto piuttosto devono costituire un riscontro dell'attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all'imputato e al fatto delittuoso a lui attribuito. È certo, in particolare, che le chiamate in correità provenienti da soggetti diversi possono riscontrarsi a vicenda, nel senso che ciascuna può essere ritenuta, rispetto alle altre, come ulteriore elemento che ne conferma l'attendibilità (cfr., ex plurimis,
Id., Sez. 2^, 30 aprile 1999, Cataldo;
Id., Sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archine;
Id., Sez. 6^, 22 gennaio 1997, Dominante). Per poter costituire dei riscontri occorre solo che le ulteriori dichiarazioni accusatorie si caratterizzino:
a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, di suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la ed. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa fomiti dai dichiaranti, ma deve previlegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (
e che, infine, la sua partecipazione al reato associativo appariva pacifica e non si poteva escluderla estrapolando e segmentando le dichiarazioni di IC e di IP dal contesto delle loro dichiarazioni chiaramente ed univocamente accusatorie in questa direzione.
Manifestamente infondato è anche il sesto ed ultimo motivo di ricorso, che attiene alla determinazione della pena. La corte di merito si è intrattenuta a lungo su quelle che ha definito le "determinazioni conclusive" (p. 28), spiegando in dettaglio le ragioni che si oppongono al riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse all'imputato in primo grado: l'AC ha una personalità delinquenziale lucida e attiva, ed è persona pericolosa come dimostra la sua partecipazione a una serie di reati essenziali per la vita del sodalizio di appartenenza, indipendentemente dallo SPzio temporale della sua attività delinquenziale, che è rimasto circoscritto a pochi anni.
Non sussiste, peraltro, la causa estintiva della prescrizione dedotta dal PG di udienza in ordine al reato di cui al capo 45 (detenzione e porto illegale di esplosivo), in quanto il fatto contestato all'AC risulta commesso da più persone, sicché la pena base è aumentata, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 12 comma 2 l. 14 ottobre 1974, n. 497 e il termine prescrizionale non è quindi ancora decorso.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002