Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
La depenalizzazione del reato di ubriachezza nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 688 cod. pen. opera anche quando ricorra l'abitualità di cui al terzo comma dello stesso articolo, in quanto l'aumento di pena previsto da quest'ultimo, riferibile ad entrambe le fattispecie previste dai primi due commi, non vale a far mutare la natura di illecito amministrativo alla fattispecie depenalizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2002, n. 30320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30320 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - 09/07/2002
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 2691
Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 009244/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di FIRENZEnei confronti di:
1) FA MA GL N. IL 16/01/1940
avverso ORDINANZA del 11/11/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Mura che ha chiesto il ricorso Osserva
1. Il P.M. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di affidamento in prova terapeutico presentata da MA MA IA, condannata per ubriachezza (art.688 c.p.).
2. Deduce il P.M. ricorrente che il D.Lgs 507/99 ha depenalizzato soltanto l'ipotesi prevista dall'art. 688, comma 1, e non anche quella di cui ai successivi commi 2 e 3.
Poiché, dunque, alla UF era stata contestata l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 688 c.p.(ubriachezza abituale), il reato non poteva ritenersi depenalizzato e, di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto provvedere in ordine alla richiesta di misura alternativa.
3. Il ricorso è infondato.
Come correttamente rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, l'art. 54 del D.Lgs 507/99 ha depenalizzato il primo comma dell'art.688 c.p. sostituendo con una sanzione amministrativa le sanzioni penali originariamente previste e lasciando inalterati i successivi due commi;
il comma 2, che punisce con l'arresto l'ubriachezza se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità personale, ed il comma 3 che prevede un aumento di pena se l'ubriachezza è abituale. Quest'ultimo comma si riferisce evidentemente sia all'ipotesi generica di ubriachezza che non muta la sua natura di illecito amministrativo seppur aggravato dalla abitualità sia all'ipotesi di cui al secondo comma che conserva la sua natura si reato se l'ubriachezza dei soggetti ivi indicati sia abituale, con aggravamento di pena per l'abitualità.
Poiché, dunque, la condanna riportata dalla MA si riferisce all'art. 688, commi 1 e 3, c.p., ormai depenalizzato, il ricorso del P.M. deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2002