Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 1
Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. è di natura permanente, dato il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo; la permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Occupazione abusiva di alloggi e scriminante dello stato di necessità (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 - 24 ottobre 2014, n. 44363)Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2014
La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio, ed in particolare sulla applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. affermando principi ormai reiterati e consolidati in giurisprudenza: “l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2001, n. 29362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29362 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 21/06/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 4484
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 005825/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. per i MINORI MESSINA - CONFLITTO N. IL 00/00/0000 nel procedimento a carico di:
2) DE GI N. IL 07/07/1973
con ORDINANZA del 24/01/2001 GIP TRIB. per i MINORENNI di MESSINA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario FAVALLI, che chiede che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Messina. In esito al conflitto di competenza tra il pretore di Messina e il tribunale per i minorenni della stessa città, in relazione al procedimento penale
contro
DE IN, imputata di invasione di edifici (art. 633 c.p.). OSSERVA
1^. Con sentenza del 25 gennaio 1999, il pretore di Messina dichiarava la propria incompetenza per materia nel procedimento penale
contro
DE IN, perché all'epoca dei fatti oggetto del processo (13 agosto 1990) l'imputata era minore degli anni diciotto, per cui competente a giudicarla era il tribunale per i minorenni di Messina.
Quest'ultimo, all'udienza del 24 gennaio 2001, su denuncia del PM - rilevato che il reato contestato alla donna era iniziato l'8 febbraio 1991 e si era protratto fino al 18 gennaio 1996, epoca in cui la LI era diventata maggiorenne, e che per l'occupazione verificatasi in epoca anteriore essa era già stata giudicata dal tribunale per i minorenni il 17 giugno 1992 (con sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale) - riteneva che la competenza a giudicare il nuovo reato spettasse al tribunale ordinario, sicché rilevava un conflitto di competenza con il pretore (rectius: tribunale) di Messina e rimetteva copia degli atti necessari alla sua risoluzione alla corte di cassazione.
2^. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Ciò premesso, si osserva:
Competente a conoscere il procedimento penale contro la LI è il tribunale di Messina in composizione monocratica. Per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 17 gennaio 1991, n. 8799, Iafrate;
Id., Sez. 2^, 12 gennaio 1990, n. 3708, Martino;
Id. Sez. 2^, 23 novembre 1987, n. 7427, D'Amore), il reato di invasione di terreni o 6difici di cui all'art. 633 c.p. è di natura permanente, stante il protrarsi dell'evento occupazione nel tempo, al di là della possibile istantanea introduzione nel fondo altrui. La permanenza, peraltro, cessa, con la pronuncia della sentenza di primo grado, anche se non definitiva.
Nel caso in esame, la LI, che al momento in cui venne imputata per la prima volta di tale reato era minore degli anni diciotto, con sentenza del 17 giugno 1992 venne prosciolta dal tribunale per i minorenni di Messina per concessione del perdono giudiziale.
L'attuale imputazione prende quindi praticamente avvio dalla data appena indicata (17 giugno 1992, data in cui è cessata la permanenza del reato giudicato dal tribunale per i minorenni di Messina) per finire a quella del 18 gennaio 1996, data in cui la donna e il suo nucleo familiare lasciarono il cantinato sito al n. 6 di via Grattoni is. 332 - bis, come risulta dagli accertamenti eseguiti preso gli archivi dello IACP (istituto autonomo case popolari).
Alla data del 17 giugno 1992 la LI, nata il [...], era già diventata maggiorenne, con la conseguenza che competente a giudicarla per il protrarsi della illegittima occupazione di quel cantinato, che ha avuto termine il 18 gennaio 1996 (le date risultanti dagli archivi dello IACP sono leggermente diverse, ma non incidono sulla sostanza della questione, oggetto del presente giudizio), è ora il tribunale di Messina in composizione monocratica.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto dichiara
la competenza del tribunale di Messina in composizione monocratica, di dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001