Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7372 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LABORTY SU3-712-197372/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZI NE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 21308/99 Cron. 17025 Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere - Dott. Donato FIGURELLI Rep. Consigliere- Dott. Raffaele FOGLIA Ud. 02/03/01 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SECURPOL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, rappresentato difeso dall'avvocato VINCENZO PIZZUTELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MU RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO SCHIAVI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1015 -1- avverso la sentenza n. 491/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 16/06/99 R.G.N. 1221 e 1353/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PIZZUTELLI;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione dell'ottavo motivo del ricorso e rigetto degli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Frosinone del 2 novembre 1996, la EC srl proponeva appello avverso sentenza del locale Pretore del lavoro del 20 settembre precedente, con cui era stata rigettata l'opposizione da lei proposta il 15 maggio 1996 al decreto ingiuntivo ed all'atto di precetto contestualmente notificatigli, con i quali le era stato ordinato di pagare a UR Raffaele la somma di lire 144.261.663, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per illegittimo licenziamento;
la società appellava altresì la precedente sentenza del medesimo Pretore del 21 marzo 1996, con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato allo stesso UR. Le due impugnazioni venivano riunite e, nel contraddittorio con il UR, il Tribunale, con sentenza del 16 giugno 1999, rigettava l'appello avverso la sentenza del 20 settembre 1996 relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo, mentre, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza relativa al licenziamento, limitava il risarcimento del danno alle mensilità maturate fino al 16 aprile 1996. Esponeva il Tribunale che, con lettera del 24 giugno 1993 al UR, direttore del personale della EC, era stato contestato di avere in più occasioni istigato alcuni vigili a rappresentare alla direzione fatti e comportamenti del Cap. ON aggravati rispetto alla realtà; di avere assicurato ad alcuni vigili che, in presenza di loro mancanze, non avrebbe intentato procedimenti disciplinari;
di essere entrato in più occasioni in disputa con il capitano, anche con invasione delle sue competenze;
di avere disatteso le disposizioni che vietavano ai vigili di rivolgersi a lui o al capitano per fatti coinvolgenti l'uno o l'altro; di avere così determinato, unitamente al capitano, una contrapposizione tra gruppi di vigili, creando una situazione di conflittualità e quindi di disorganizzazione. Con la successiva lettera del 13 luglio 1993, gli era stato altresì contestato che non corrispondevano a verità le accuse mosse, su sua 1 istigazione, dall'ex dipendente LV NO nei confronti del capitano ON, nonché di avere indotto volutamente in errore la direzione sulle ferie richieste dal ON;
indi, con la lettera del 14 agosto 1993, era stato ulteriormente contestato al UR il rinvenimento nella sua abitazione di documenti aziendali senza autorizzazione;
in-fine, con lettera del 14 settembre successivo, era stato intimato l'immediato licenziamento disciplinare. -Il Tribunale premesso che la più grave delle contestazione e cioè quella relativa alla istigazione di taluni vigili a rappresentare comportamenti del ON aggravati rispetto alla realtà, si riferiva ad una missiva del 14 aprile 1993, con cui taluni dipendenti si lamentavano dei comportamenti scorretti e vessatori del medesimo ON - affermava che la prova della insussistenza di questi fatti, gravante sulla società, non era stata raggiunta;
al contrario, emergeva dall'interrogatorio libero del legale rappresentante della società che i fatti segnalati a carico del ON in quella missiva erano corrispondenti al W vero, poiché allo stesso era stato contestato comportamento incivile, insulti, minacce ed abuso di potere, che avevano poi condotto al suo licenziamento. Altrettanto sfornita di prova era l'accusa di avere promesso ai vigili di astenersi dall'intentare procedimenti disciplinari in caso di mancanze, ed infatti il LV aveva negato di essere stato indotto dal UR a firmare l'esposto con la promessa di riassunzione ed il OV aveva negato analoghe pressioni, con la promessa di conversione del suo contratto di formazione e lavoro alla scadenza;
neppure il IA, riportando confidenze del LV, aveva riferito alla Polizia Giudiziaria di costrizioni con promessa di riassunzione;
peraltro il IA non appariva particolarmente attendibile, avendo riferito circostanze poi smentite dal legale rappresentante della società, ed avendo altresì sostenuto di non essere a conoscenza degli addebiti mossi al ON, nonostante due testi avessero riferito che era stato proprio il IA a patrocinare un accordo tra i vigili ed il ON. Peraltro i testi LV, UG, OV e ST, firmatari della denunzia, avevano escluso 2 qualsiasi pressione da parte del UR, mentre il IO ed il EL PR avevano riferito alla Polizia Giudiziaria di avere liberamente sottoscritto la lettera. Escluso poi che l'esistenza di pressioni da parte del UR fosse evincibile dalle deposizioni del CC e del BR, il Tribunale affermava non esservi motivo per sanzionare l'incoraggiamento dato dal UR alla suddetta denunzia del 14 aprile 1993, nella riunione tenutasi nel suo domicilio, stante il comportamento violento e vendicativo attribuito al ON, a cui erano stati ascritti fatti gravi, come le minacce alle guardie giurate a commettere reati di danneggiamento e furto presso i clienti EC per indurli a rinnovare i contratti con la società. Il Tribunale affermava poi che il UR non aveva mentito allorché aveva detto ai vigili che la vicenda era conosciuta dal legale rappresentante della società, perché quest'ultimo lo aveva riconosciuto in sede W di interrogatorio libero. Il Tribunale osservava poi che nessun episodio specifico era stato allegato sulla invasione delle competenze del ON, né vi era stata inosservanza delle disposizioni datate 16 aprile 1993, che vietavano ai vigili di rivolgersi ai due "contendenti”, perché la riunione a casa del UR era avvenuta in epoca precedente (il 14 aprile dello stesso anno). Il Tribunale concludeva,quindi, che le risultanze istruttorie consentivano anche di superare la ricostruzione della sentenza penale emessa nei confronti del ON, in cui si era sottolineata una sorta di strumentalizzazione da parte del UR, perché tutti i più gravi addebiti mossi nei suoi confronti erano venuti a cadere e l'esistenza dei due gruppi di vigili contrapposti non poteva essere addebitata al UR. Il Tribunale osservava, infine, che non vi era necessità di escutere altri testi, in quanto erano stati già sentiti minuziosamente in primo grado i testi indicati anche dalla società. Indi il Tribunale - rilevato che gli ulteriori addebiti, ossia quello relativo alla induzione in errore sulle ferie del ON e quello relativo al possesso di documenti aziendali, non sarebbero comunque proporzionati alla sanzione irrogata osservava, quanto al primo, che effettivamente il ON non aveva lasciato le consegne come avrebbe dovuto, e,quanto al secondo, affermava che trattavasi di copie di cui il direttore del personale ben poteva essere in possesso, anche perché in parte a lui consegnati direttamente. Il Tribunale affermava, pertanto, la mancanza sia della giusta causa sia del giustificato motivo, non essendo ravvisabile a carico del UR alcuna violazione del rapporto di fiducia, mentre la conflittualità in azienda, che lo stesso UR aveva ammesso, non era a lui addebitabile. Quanto al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, il Tribunale riconosceva il diritto alle retribuzioni solo fino al 16 aprile 1996, mentre per il periodo precedente riteneva tardiva l'eccezione sollevata dalla EC in appello sull'aliunde perceptum, trattandosi di circostanze verificatesi prima dell'udienza di discussione del processo di primo grado, il quale si era protratto p dal luglio 1994 al marzo 1996. Quanto alle consulenze che l'appellante assumeva essere state espletate dal UR dopo il licenziamento, alcune erano anteriori al marzo 1996, mentre per le attività similari, limitate peraltro al breve periodo dal 22 marzo al 16 aprile 1996, l'ordine di esibizione era : generico e quindi non era conforme a quanto previsto dall'art. 94 disp. att. cod. proc. civ. Il Tribunale rigettava poi l'appello avverso la sentenza relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo, affermando che la retribuzione annua era pacificamente di 60 milioni, mentre il rigetto della domanda intesa ad ottenere differenze retributive si riferiva ad un periodo anteriore rispetto a quello fatto valere in sede monitoria. Infine il Tribunale affermava che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. Avverso detta sentenza propone ricorso la EC srl affidato a 10 motivi illustrati da memoria. Resiste il UR con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 115, 116, 244, 245, 414, 420, 434 e 437 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, perché il Tribunale non si sarebbe pronunziato sul primo motivo d'appello con il quale, in relazione alla statuizione relativa al licenziamento, si censurava la mancata ammissione da parte del primo giudice degli ulteriori testi indicati, attraverso i quali essa ricorrente avrebbe potuto dimostrare il suo assunto;
inoltre la sentenza sarebbe contraddittoria, per avere affermato, pur senza escuterlo, la inattendibilità del teste IA per le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, mentre dette dichiarazioni corrispondevano a quelle rese da altri testimoni. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seg.,in relazione all'art. 1324, nonché degli artt. 2095, 2104, 2105, 2118 p e 2697 cod. civ.; degli artt. 1 e 3 della legge 604 del 1966; degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed ancora difetto di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente interpretato la lettera di contestazione, non avendo indicato le ragioni che lo avevano portato ad individuare la contestazione più grave nella istigazione del UR nei confronti dei vigili e non avendo tenuto conto che era stato addebitato anche il fatto grave di essere in più occasioni entrato in disputa con il capitano. Sarebbe errato altresì il rilievo del Tribunale sulla mancanza di prove in ordine alla inosservanza delle disposizioni della direzione del 16 aprile 1993, con le quali si vietava ai vigili di rivolgersi ai due "contendenti”, perché la prova emergerebbe dalle deposizioni dei testi CC, OV e ST. Inoltre il Tribunale non aveva congruamente valutato la ulteriore contestazione mossa al UR di avere determinato una contrapposizione tra gruppi di vigili, avendo affermato che questa non era a lui addebitabile, mentre la responsabilità del lavoratore emergeva dalle stesse sue dichiarazioni , nonché dalla sentenza penale del Tribunale di Frosinone. 5 Il Tribunale avrebbe, altresì, violato l'art. 1362 cod. civ., perché era stato contestato al direttore del personale non di avere istigato i vigili a rappresentare a carico del ON fatti inesistenti, ma di averli "aggravati", il che sarebbe sie dimostrato sia dalle ammissioni dello stesso UR,e dal fatto che, non essendo stato mosso alcun addebito nelle relazioni individuali di servizio, era stato It UR a trasformare in un feroce atto di accusa le minime lamentele dei dipendenti, avendo lui dettato il testo del documento, ed avendo fatto gravi minacce e promesse, come risultato dalle prove testimoniali. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per non avere valutato il comportamento del UR,che aveva indotto in errore la direzione sul fatto che il ON si era posto in ferie senza autorizzazione, mentre l'autorizzazione vi era stata ed era mancato solo il passaggio di consegne. W Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2105 e 2106 cod. civ. e 112, 342, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione in relazione all'ulteriore addebito mosso al UR, non essendo stato chiarito se l'accusa di asportazione di documenti aziendali fosse stata ritenuta sproporzionata rispetto al provvedimento di licenziamento, ovvero fosse stata addirittura negata perché si trattava solo di copie;
inoltre erano state ripetute dal Tribunale le argomentazioni già svolte dal Pretore senza confutazione delle censure mosse con il motivo d'appello. Peraltro, le relazioni dei vigili, che erano state poste nella scrivania chiusa a chiave, erano state dal UR asportate e riposte nella sua abitazione durante il periodo di ferie, così violando gli obblighi di fedeltà e di collaborazione che gravano sul prestatore di lavoro. Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 e 5 della legge 604/66 e degli artt. 4 e 38 della legge 300/70 nonché difetto di motivazione. Gli addebiti mossi al UR di avere predisposto la lettera anonima e di avere consegnato ad un dipendente un registratore per registrare le 6 frasi del ON erano stati erroneamente dichiarati inammissibili dal Tribunale, perché, anche se non contenuti nella lettera di contestazione, gli stessi costituivano solo modalità di fatti contestati. Con il sesto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 604/66 in relazione all'art. 1219 cod. civ ed ancora difetto di motivazione, per non avere il Tribunale valutato che la induzione ad aggravare la posizione di altro dipendente e la creazione della feroce contrapposizione con il medesimo, nonché l'asportazione di documenti aziendali costituivano grave violazione dei doveri di collaborazione, soprattutto con riguardo alla posizione di direttore del personale rivestita dal UR, di talché costituirebbe giusta causa di licenziamento il suo complessivo comportamento unitariamente considerato. p Con il settimo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342,in relazione agli artt. 163, 414, 416 e 433 cod. proc. civ. e dult art. 3 legge 604/66 ed ancora difetto di motivazione, per non avere il Tribunale ravvisato una situazione di incompatibilità aziendale, avendo ormai il UR perduto l'autorevolezza necessaria per svolgere le mansioni di direttore del personale. Con l'ottavo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 437, 420, 414 e 416 cod. proc. civ. e 2697 cod civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, per non avere detratto dal risarcimento spettante al UR le retribuzioni da questo percepite dal 7 febbraio al 3 agosto 1995 alle dipendenze della ditta Marco Tex, non essendo l'eccezione tardiva, perché il certificato dell'ufficio di collocamento di Frosinone era stato rilasciato il 26 aprile 1996 e quindi dopo la fine del giudizio di primo grado;
inoltre il UR nella memoria di costituzione aveva confermato la circostanza, ammettendo di avere percepito a tal titolo la somma di lire 28.320.016; inoltre l'eccezione secondo cui il UR aveva ripreso l'attività di consulente e commercialista era tempestiva, in quanto sollevata con la memoria di costituzione di primo grado. Con il nono motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 645, 112, 434 e 416 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 18 legge 300770 nonché difetto di motivazione in relazione alla parziale conferma del decreto ingiuntivo, nel quale la retribuzione annua era stata fissata in sessanta milioni, mentre la medesima avrebbe dovuto essere determinata in lire 55 milioni, poiché, con la sentenza di primo grado relativa al licenziamento, era stata rigettata la domanda proposta dal UR per ottenere le differenze retributive spettanti per la qualifica di quadro, ed il relativo capo era ormai passato in giudicato. Con il decimo ed ultimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 642 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse munito della clausola di provvisoria esecuzione, ancorché l'ingiunzione non recasse la prescritta formula di autorizzazione all'esecuzione provvisoria, ed avesse solo disposto il pagamento immediato. I primi sette motivi - che conviene trattare congiuntamente, giacché i difetti di motivazione, pur essendo ascritti a punti diversi della sentenza, convergono tutti sulla riconosciuta insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento - non meritano accoglimento. Invero, nonostante venga fatto riferimento a molteplici violazioni di norme di legge, le doglianze tutte si traducono in sostanza nella deduzione di vizi motivazionali con cui si intende dimostrare, non già incoerenze logiche né omessa valutazione di circostanze decisive, ma la maggiore fondatezza della tesi propugnata rispetto a quella argomentata dal Tribunale, così sollecitando un diverso apprezzamento dei fatti che è inammissibile in questa sede. Quanto al primo motivo non è vero che il Tribunale non si sia pronunciato sul motivo d'appello diretto a censurare il mancato completamento dell'istruttoria, giacché si spiega in sentenza che questa era stata svolta in primo grado in maniera articolata e minuziosa e che erano stati escussi i principali attori della vicenda, alcuni dei quali erano stati indicati dalla società. D'altra parte il motivo di censura come formulato non potrebbe in alcun caso essere accolto, perché per integrare il difetto di omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorre che l'istanza istruttoria negata attenga a circostanze che con un giudizio di ragionevole certezza e non di mera probabilità, conducano ad una decisione diversa da quella adottata, il che non ricorre nella specie, perché sui fatti dedotti dalla società erano stati già sentiti numerosi testi e non può dirsi certo che l'audizione di IA, AN, ON e IO sulle medesime circostanze avrebbe ribaltato il giudizio espresso in sentenza, giacché il Tribunale ha espressamente considerato anche p le dichiarazioni da questi rese alla Polizia Giudiziaria. Altrettanto infondato è il secondo motivo relativo alla violazione degli artt. 1362 e seg. cod. civ., giacché il Tribunale ha effettuato un esame completo dei fatti addebitati nella lettera di contestazione perché dopo aver preliminarmente rilevato che il più grave atteneva alla accusa di avere istigato alcuni dei vigili a rappresentare alla direzione comportamenti del capitano ON aggravati rispetto alla realtà - ha poi proceduto all'esame ed allal valutazione di tutti gli altri addebiti. Quanto poi alle accuse di avere invaso le competenze del ON e di non avere osservato le disposizioni della direzione che vietavano ai vigili di rivolgersi ai due contendenti, il Tribunale ha motivato in relazione al primo aspetto che non era stato neppure allegato alcun episodio specifico, mentre il secondo non era stato provato, perché l'unico fatto specifico, ossia la riunione a casa del UR era avvenuta il giorno 14 aprile e quindi prima dell'apposito ordine che era stato emanato solo il 16 aprile successivo. Quanto poi all'addebito di avere consegnato ad un vigile un registratore per registrare le parole del ON, le ragioni della mancata valutazione sono state espresse dal Tribunale con l'esatto rilievo che detto comportamento non era stato addebitato nella lettera di contestazione. In relazione poi alla accusa di avere determinato una contrapposizione tra gruppi di vigili, il Tribunale ha affermato che l'esistenza di tale contrapposizione non poteva essere attribuita a responsabilità del UR e nessuna delle circostanze addotte dal ricorrente vale ad inficiare questo rilievo. Infatti la mancanza di responsabilità del UR non può essere efficacemente contraddetta dal rilievo che nelle relazioni individuali dei vari vigili non vi fosse traccia delle accuse che poi vennero mosse con l'esposto del 14 aprile, essendo comprensibili i motivi che sconsigliavano iniziative individuali nei confronti di un superiore;
né rileva la gravità oggettiva di tale contrapposizione, non potendo ravvisarsi la giusta causa di recesso in mancanza di prova sull'addebitabilità dell'evento; inoltre il fatto che l'esposto fosse stato redatto a p casa del UR e con il suo aiuto, è stato valutato ampiamente dal Tribunale, che però non lo ha ritenuto sanzionabile in considerazione del comportamento violento e vendicativo del ON, che rendeva necessaria una iniziativa comune per sottrarre i vigili dal pericolo concreto di ritorsioni (confermate dal fatto che il medesimo aveva imposto servizi prolungati e faticosi ai firmatari dell'esposto), stante anche la gravità dell'accusa (accertata in sede penale) a carico del ON di aver indotto con minacce le guardie giurate a commettere danneggiamenti e furti presso il clienti EC per indurli a rinnovare i contratti con la medesima società. Né ha fondamento la critica mossa dal ricorrente, secondo cui era stata contestata non "l'invenzione" di sana pianta dei fatti a carico del ON, ma il loro “aggravamento", perché il Tribunale ha rilevato che la "parziale" invenzione dei fatti il che equivale al dedotto “aggravamento”- era stata - esclusa dal legale rappresentante della società, il quale aveva dichiarato che i fatti segnalati erano stati ritenuti corrispondenti al vero. Quanto infine alle promesse e le minacce che il UR avrebbe posto in essere nei confronti dei vigili per indurli a firmare l'esposto, il Tribunale ne ha ritenuto correttamente escluso l'esistenza (nelle pagine da 16 a 18) sulla base 10 delle testimonianze del LV, del OV, del UG e del ST e di quanto avevano dichiarato alla polizia giudiziaria il IA, il IO ed il EL PR. Il ricorrente censura poi l' interpretazione data dal Tribunale alle ulteriori deposizioni dei testi CC e BR, senza però evidenziarne difetti di illogicità né di incoerenza, procedendo alla ricostruzione delle medesime deposizioni in senso difforme da quello operato dal Tribunale e chiamando la Corte ad avallare l'interpretazione propugnata, di talché la censura non può essere accolta. Non può essere accolta neppure la doglianza espressa nel terzo motivo, perché la induzione in errore sulle ferie del ON (che erano state invece chieste e autorizzate, ancorché, irregolarmente, non fossero state lasciate le consegne), p come ritenuto dal Tribunale e come la stessa società ricorrente ammette, non può costituire addebito passibile di licenziamento. In relazione al quarto motivo, l'asportazione di documenti aziendali è stata ritenuta anch'esso comportamento non meritevole di licenziamento, considerato altresì che trattavasi di copie e non di originali, che il UR, ben poteva riporre nel suo domicilio, sia nella sua veste di direttore del personale, sia perché erano documenti a lui consegnati direttamente e che lo riguardavano personalmente, contenendo insulti a lui indirizzati dal ON. Tali argomentazioni non possono essere inficiati dalla presente censura, che, senza dedurre vizi di incoerenza, né la mancata valutazione di elementi decisivi di segno contrario, chiede sostanzialmente che agli stessi fatti venga attribuita una gravità tale da giustificare il licenziamento. Altrettanto infondato è il quinto motivo, perché correttamente il Tribunale ha escluso ogni rilevanza agli addebiti mossi al UR di avere predisposto una lettera anonima (di cui era stata trovata copia nella sua abitazione) e di avere consegnato ad un vigile un registratore per registrare le parole del ON, in quanto non inclusi nella lettera di contestazione;
infatti, contrariamente a 11 quanto si sostiene in ricorso, non si trattava secondo logica di “modalità” di fatti già addebitati, ma di comportamenti precisi, che dovevano essere ritualmente contestati, ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70, per dare modo al lavoratore di spiegare le sue difese. Non può essere accolto neppure il sesto motivo, perché con esso si reiterano T censure già svolte nei motivi precedenti e cioè l'avere “aggravato" la posizione di altro dipendente e l'avere asportato documenti aziendali. Anche il settimo motivo non merita accoglimento, perché il Tribunale ha escluso il giustificato motivo di licenziamento non apoditticamente ma all'esito di tutte le complesse considerazioni precedentemente svolte, negando che i fatti contestati integrassero la grave violazione dei doveri contrattuali e p ledessero il rapporto di fiducia. Tale motivazione vale implicitamente a sorreggere anche la irrilevanza della incompatibilità ambientale, che viene sostanzialmente prospettata nel motivo di ricorso non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia come derivante dal comportamento del UR ( che, avendo parteggiato con una parte dei vigili,non avrebbe potuto più riscuotere le fiducia né dai vigili né dalla direzione). Merita invece accoglimento l'ottavo motivo in relazione all'aliunde perceptum, giacché la avvenuta occupazione presso la società Marcotex dal 7 febbraio al 3 agosto 1995 era stata ammessa dal UR nella memoria di costituzione in appello (come confermato in controricorso, ancorché in esso si assuma la percezione della minore somma di lire 20.762.485 rispetto a quella di lire 28.320.016 indicata in ricorso) e quindi la questione della tardività o meno della eccezione (il documento dell'ufficio di collocamento portava peraltro la data del 26 aprile 1996 ed era quindi successivo alla data di conclusione del la circostanra processo di primo grado) aveva perso ogni rilevanza, perché costituiva ormai fatto incontestato tra le parti. Erronea è anche il rigetto dell'ordine di esibizione richiesto per dimostrare i redditi percepiti dal UR per le consulenze prestate per l'Assotiber, Cirilli, 12 Unione Industriali e per l'attività svolta presso la Commissione di conciliazione ed arbitrato, giacché sia l'eccezione sia la richiesta di prova erano state proposte nella memoria di costituzione (come dà atto la stessa sentenza impugnata), per cui non vi era motivo di limitare la detrazione ai redditi percepiti a partire dal marzo 1996, data in cui era terminato il giudizio di primo grado. Inoltre le richieste di esibizione all'Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni Irpef ed Iva per gli anni dal 1993 al 1996, erano sufficientemente precise da soddisfare le prescrizioni dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ. - Vanno invece ancora rigettati il nono ed il decimo motivo. In relazione al nono motivo si osserva che nella sentenza di primo grado relativa al licenziamento ( che la Corte può esaminare essendo stato dedotto un h vizio in procedendo come la preclusione da giudicato) non è stato indicato il preciso ammontare annuo della retribuzione spettante al UR, per cui non ha actuale pregio la prospettazione del ricorrente che essa fosse di cinquantacinque milioni annui e non di sessanta. Vero è che nella medesima pronunzia fu effettivamente rigettata ogni altra istanza e quindi, di conseguenza, anche la domanda intesa al riconoscimento della qualifica di quadro, a cui il UR assumeva di aver diritto a partire dal maggio 1993. Tuttavia nella parte motiva della sentenza le retribuzioni globali di fatto su cui determinare il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo sono fissate nella misura prevista dal CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata per la qualifica di quadro. Va anche respinto il decimo ed ultimo motivo, non essendovi vizi logici né giuridici sulla interpretazione data dal Tribunale al decreto ingiuntivo come munito di provvisoria esecuzione. Conclusivamente, va accolto l'ottavo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati tutti gli altri. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Roma. 13
P.Q.M.
La Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso e rigetta tutti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'ppello di Roma. Così deciso in Roma il 2 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Омге во гим Maure Selle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 30 MAG. 2001 T IL CANCELLIEREANCALOIERE I A 0 D 3 S 1 , O N 3 T T S . O 5 A T L T . L R , O A ' N A B S L I E 3 L P E D 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 14