Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18804 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
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- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18804/2026 Roma, li, 25/06/2026
Sent. n. sez. 614/2026
CC 13/02/2026
R.G.N. 37392/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: De NN SU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del dott. Fabrizio Vanorio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di semilibertà, avanzata nell'interesse di SU De NN.
2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione De NN, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 47 e 50 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa lamenta che la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di semilibertà è stata rigettata sulla base esclusivamente della gravità dei reati in espiazione, in assenza di considerazione per i progressi trattamentali di cui alle relazioni allegate, per la regolare condotta inframuraria senza rilievi disciplinari se non uno del 2016, per la regolare fruizione di permessi concessi in relazione alla malattia del figlio maggiore e
Firmato Da: AN DI RO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebf-Firmato Da: IU IA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
per l'assenza di pendenze giudiziarie. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, [...], Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, [...], e da ultimo Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, [...], Rv. 273985, in cui la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione); infine, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, [...], Rv. 276213). Con riguardo specifico all'applicazione della semilibertà, si è evidenziato che sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del
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detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285550: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, [...], Rv. 270016).
3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, nell'escludere l'affidamento in prova al servizio sociale (e vieppiù la semilibertà), ha fatto esclusivo riferimento alla pericolosità sociale del condannato, gravato da condanne anche per delitti ex art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rapina e ricettazione, all'impossibilità del suo contenimento con le misure di cui sopra e all'inopportunità allo stato di ogni trattamento alternativo. Non spiega, quindi, il Tribunale a quo, le ragioni per le quali, a fronte, comunque, di precedenti penali risalenti, di assenza di precedenti giudiziari (invero non menzionati), di un lungo periodo di detenzione inframuraria e di un fine pena relativamente prossimo, non compia alcuna verifica, sulla base delle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato in relazione al comportamento inframurario e all'eventuale fruizione di permessi, circa la sussistenza di sintomi di una positiva evoluzione della personalità del medesimo e di condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso le richieste misure alternative.
2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di napoli.
Così è deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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