Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., in giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 cod. proc. pen. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento; qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di fare rilevare l'irregolarità, ha diritto, ex art. 184, comma secondo, cod. proc. pen., ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all'imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen. a fare data dalla prima notifica. (Nella specie all'imputato era stato concesso un termine non inferiore a venti giorni di guisa che aveva goduto di quello complessivo di sessanta giorni).
Commentari • 3
- 1. Processo in assenza e rescissione del giudicato (Cass. 2117/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 gennaio 2019
- 2. Sulla violazione del termine a comparire di 60 giorni ex art. 552, co. 3, c.p.p.Accesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2009
- 3. Condanna, citazione in giudizio tardiva, conseguenze, effettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2007, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/11/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA IO - Consigliere - N. 2713
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 028981/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA CO, N. IL 11/05/1945;
avverso SENTENZA del 20/04/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DR. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni del S.P.G., Dr. D'ANGELO;
udito il difensore, avv. PASTORELLI Luca.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - La Corte di Bologna ha confermato la condanna di NA CO, inflitta dal Tribunale ad Euro 1.000,00 e risarcimento dei danni alle Parti Civili, PI AR presidente e IC AM AN vicepresidente della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, nonché IO LL, TI AU, ER ON, EO BI, De TI NI, rispettivamente presidente, vice e membri della sottocommissione "Velocità in salita", per diffamazione continuata a mezzo stampa. Nell'articolo titolato "Chi ha ucciso AB ?" pubblicato su Rombo del 13.6.00, attribuiva l'incidente a seguito del quale lo sportivo aveva trovato la morte in una gara, "... all'inefficienza, gl'interessi, la non gestione ... avvenuto (perché) frutto di arroganza, strafottenza, incompetenza e mala fede di tutti i sognori del CSAI, presidente AR in testa... via gl'incompetenti, i portaborse, i maneggioni, via i presidenti della CSAI alla Pietro AR, che non hanno tempo, ma che soprattutto non capiscono niente della materia e lasciano decidere ai maneggioni "Nell'articolo apparso sullo stesso periodico il 19.6.01, riproponeva le stesse qualificazioni e invitava nuovamente le organizzazioni summenzionate ad andarsene.
Con il ricorso si denuncia, in unico contesto: violazione dell'art.552 c.p.p., comma 3 - violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione. E si argomenta: a) la nullità del decreto di citazione avanti al Tribunale che, notificato il 27.11.03, concerneva l'udienza del 7.1.04, e dunque non era rispettoso del termine di gg. 60; che la nullità della notifica era rilevata dal Tribunale, che la ridisponeva per il 9.3.04, ma avveniva il 5.2.04 non assicurando neanche questa volta il termine di gg. 60. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che l'imputato è stato complessivamente (oltre 60 giorni) messo in grado di approntare la difesa;
b) violazione di legge penale - vizio di motivazione perché, contrariamente a quanto ritenuto, la notizia premessa era vera, perché la questione "sicurezza" preesisteva ed era attuale, come ammesso da AG EO (uno degli offesi), era di pubblico interesse, e la continenza rientra nella polemica rivolta contro l'establishment CSAI.
2 - Il 1^ motivo di ricorso è infondato.
Per diritto vivente (v. S.U. 119/05, Palumbo) solo la citazione omessa da corpo a nullità assoluta ed insanabile. Invece l'irregolarità per mancato rispetto del termine per comparire, di giorni 60 dalla notifica per l'art. 552 c.p.p., comma 3, implica nullità di ordine generale a regime intermedio. Difatti in questo caso l'imputato ha avuto bensì conoscenza effettiva della citazione, ma può quale parte interessata eccepire personalmente o tramite il difensore l'assenza della condizione di esercizio compiuto del diritto di difesa.
A tal fine la nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 180 c.p.p. deve, secondo l'art. 182 c.p.p. comma 2, essere eccepita dalla parte interessata all'osservanza della norma violata prima dell'apertura del dibattimento a pena di decadenza (cfr. Cass. Sez. 1, 6675/00, Patanè, CED rv. 216287; Sez. 5, n. 8826/05 - Bozzetti ed a. - 231588). E, specularmente, l'art. 184 c.p.p., comma 1 dispone la sanatoria della nullità della citazione (o di un avviso), se la parte compare, o ha rinunciato a comparire.
Per l'art. 184 c.p.p., comma 2 la parte comparsa, evitando la decadenza, può condizionare la sanatoria se, ponendo eccezione, "dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità. In tal caso ha diritto ad un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni". E, se si tratta della citazione per il dibattimento, il comma 3 specifica che il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 429 c.p.p., cioè venti giorni, a far data dalla notifica del decreto che ha disposto il giudizio, assente l'imputato (o l'offeso) all'udienza preliminare, ma già consapevole dell'imputazione. Di talché questa norma s'intende regola per l'apprestamento dell'esercizio del diritto di difesa sostanziale.
È evidente che la disciplina dell'art. 184 c.p.p. e quella dell'art.182 c.p.p. hanno la stessa ratio, tante che la giurisprudenza assorbe quest'ultima nel concetto di genere della sanatoria. La differenza di specie è dovuta nel caso al rilievo che l'art. 184 pone l'accento sull'effetto, perché l'eccezione è proposta direttamente dalla persona destinataria dell'atto, mentre l'art. 182 c.p.p. lo pone sullo strumento dell'eccezione in se, perché la nullità può essere eccepita (art. 180 c.p.p.) da diverso legittimato in tempo utile a pena di decadenza (art. 182 c.p.p.). Poiché quest'ultimo mira allo stesso scopo di difesa sostanziale, non è possibile nel caso attribuire all'eccezione diverso effetto. Ritenendolo, si presume che recezione dell'imputato possa conseguirne uno deteriore, e s'intende quella del difensore non onere connesso all'esercizio del diritto di difesa, secondo le reali esigenze, ma espediente dilatorio.
Tanto è escluso dal sistema che, improntato al rispetto del principio del "giusto processo", fonde l'esercizio del diritto di difesa con l'economia processuale. Se ne implica che, sia in caso di eccezione del difensore sul rispetto del termine, che dell'imputato comparso, debba essere assicurato a costui sempre e solo un nuovo termine. L'implicazione non può essere superata con riferimento al parametro strutturale dell'atto a fine di costituzione del rapporto processuale, che concerne solo la nullità assoluta ed insanabile per omessa notifica, ma all'apertura del dibattimento in se quale termine ultimo per l'eccezione.
Infine S.U. 8881/02, Munerato affermando che l'art. 184 c.p.p., comma 3 riguarda la citazione a dibattimento e non è estensibile al procedimento di "riesame", osserva incidentalmente che non prevede un criterio generale di integrazione del termine, bensì l'adozione di un termine proprio nel caso di inosservanza di quello già stabilito per tale citazione.
Ma l'asserto dice troppo, perché non può escludere che debbano computarsi almeno sessanta giorni a far data dalla prima notifica, salvo la contraddizione di sistema che la somma dei due periodi possa risultare inferiore al termine previsto dall'art. 552 c.p.p. anche a fine di valutare congruamente l'opportunità di richiesta di rito speciale sino all'apertura del dibattimento (v. art. 555/2 co.). Pertanto, in materia di citazione a giudizio, il nuovo termine deve comunque essere di tanti giorni, quanti sono necessari ad assicurarne complessivamente il rispetto (cfr. Cass. Sez. 1, 427/01 - rv. 220440).
Nella specie risulta decisivo che sia stato concesso di fatto un termine non inferiore ai 20 giorni e che l'imputato abbia goduto di quello complessivo di oltre 60 giorni.
Il 2^ motivo è inammissibile.
Ripete la tesi di merito, proponendo un indice alternativo per escludere la prova di responsabilità. Ed è manifestamente infondato perché, al di là dell'opinione di necessità di provvedimenti di maggior sicurezza nelle gare del tipo di quella in cui si è verificato l'incidente mortale (aspetto sui si è incentrata l'analisi del Giudice di primo grado), ed è il tema su cui s'incentra il ricorso (onde il riferimento al tenore della testimonianza è ovvio ed irrilevante), non dimostra evidente il previo accertamento da parte del giornalista di mancanze specifiche di cautela nel caso. Di più è evidente che l'incontinenza delle frasi, rispetto al contesto, è ritenuta dai Giudici di merito, perché investe le qualità delle persone per se stesse e perciò travalica il limite dell'esercizio del diritto di critica.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese delle Parti Civili in questo grado, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008