Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2007, n. 1765
CASS
Sentenza 28 novembre 2007

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La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., in giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 cod. proc. pen. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento; qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di fare rilevare l'irregolarità, ha diritto, ex art. 184, comma secondo, cod. proc. pen., ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all'imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen. a fare data dalla prima notifica. (Nella specie all'imputato era stato concesso un termine non inferiore a venti giorni di guisa che aveva goduto di quello complessivo di sessanta giorni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2007, n. 1765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1765
Data del deposito : 28 novembre 2007

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