Art. 4. (( (Sanzioni). )) (( 1. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , applica la sanzione prevista all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
2. Per le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , le violazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 5, sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale, nonche' della misurazione della performance ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 . )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".
2. Per le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , le violazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 5, sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale, nonche' della misurazione della performance ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 . )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".