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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 881/2024 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VARGIU RITA;
- parte attrice opponente - contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MORABITO LUANA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione precetto.
Conclusioni parte attrice: “Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve a
[...]
in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per la compensazione CP_2 dei crediti derivanti dalle spese straordinarie per il minore e per gli arretrati del man- Per_1 tenimento ordinario;
condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. “.
Conclusioni parte convenuta: “In via principale: rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto di precetto notificato alla debitrice unitamente al titolo ese- cutivo in data 13.04.24; In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, in ogni caso dichiarare improcedibile l'eccezione di compensazione ex adverso formulata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto di precetto di cui è causa. Con refusione dei compensi professionali oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luana Morabito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che con atto di precetto notificatole as- Parte_1 sieme all'ordinanza del Tribunale di Pistoia, le era stato ingiunto da parte di
[...]
[..
[...] la somma di € 2.715,39 a titolo di pagamento dell'assegno divorzile Parte_2 per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2024, opponendosi ad esso in quanto il det- to credito era liberamente compensabile con il controcredito derivante da:
a) spese straordinarie del minore (€ 2.241,37);
b) quota parte del mutuo relativo alla casa coniugale pari a € 2.795,45;
c) arretrato del mantenimento ordinario per € 5.436,82.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato che Controparte_1 ha opposto che:
a) l'assegno divorzile ha anche natura alimentare;
b) le spese straordinarie poste in compensazione (apparecchio dentale, spese centro estivo, per strumento musicale e visite oculistiche) non erano state oggetto di preventiva sua autorizzazione;
c) per quanto attiene ai ratei del mutuo, “tutti gli eventuali crediti maturati nei confronti del sig. successivamente alla data di apertura della Controparte_1 procedura di liquidazione controllata… devono trovare sfogo nella procedura mede- sima mediante domanda di insinuazione nello stato passivo ad istanza del singolo creditore interessato a partecipare alla distribuzione del ricavato”;
d) l'adempimento della quota del mutuo rientrerebbe nel novero delle ob- bligazioni naturali.
2.- Oggetto del presente giudizio – depurato da tutte superflue valutazioni delle parti riguardanti le precedenti azioni giudiziarie – è rappresentato dal diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione in danno dell'opponente sulla base delle somme e delle causali indicate nel precetto ed in considerazione di fatti e verificartisi successivamente al maturare del presunto credito.
Sul punto si deve rilevare che nelle more è intervenuta sentenza di divorzio
6 marzo 2025 n. 170 la quale, per quanto qui interessa, ha ridotto l'assegno di- vorzile da € 800,00 ad € 600,00 mensili. Come correttamente ritenuto da parte attrice, una simile evenienza determina una semplice successione del titolo ese- cutivo potiore (sentenza) su quello minore (ordinanza) al pari di quanto accade nell'ipotesi di appello (che è il caso poi preso in considerazione da Cass., 14 giu- gno 2024 n. 3521 citata). Nel caso in esame, quindi, il diritto a procedere all'esecuzione dovrà essere valutato alla luce non dei parametri dell'ordinanza ma di quelli della sentenza, tuttavia sulla base dei fatti oggetto dell'opposizione. Nello
2 specifico il credito azionato si riduce a € 1.800,00 invece degli originari €
2.400,00.
A fronte di ciò, si deve osservare che con la sentenza 20 maggio 2020 n.
9686 la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha rilevato che la funzione dell'assegno divorzile non è alimentare – e quindi finalizzata a sopperire uno stato di bisogno - ma piuttosto compensativa trovando “la sua fonte legale del diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente
a sé”; l'esclusione del carattere alimentare porta quindi alla possibilità di proce- dere a compensazione con ulteriori crediti che non siano invece di natura alimen- tare. Le considerazioni che precedono sono confermate da quelle svolte nel punto
7.2 della sentenza in cui il Tribunale ha dichiarato che il “presupposto per il rico- noscimento dell'assegno divorzile è la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti” e non uno stato di bisogno della parte.
Queste sono le ragioni per cui il credito in oggetto può essere oggetto di compensazione giudiziale.
Per quanto attiene al controcredito, ha indicato le spese Parte_1 anticipate anche per conto del padre per il comune figlio mentre la difesa dell'opposta ha rilevato che esse dovevano essere concordate tra le parti. Alla luce della produzione di parte opponente la seguente tabella indica per ciascun giusti- ficativo di spesa in base alle indicazioni della sentenza di divorzio quali siano le spese per cui era necessario il previo consenso dei coniugi e quelle invece libere:
TIPOLOGIA SPESE data doc. Libere no apparecchio dentale 502,00 € 14/02/2024 9 si apparecchio dentale 302,00 € 27/09/2923 9 sì campo estivo 450,00 € 22/08/2023 9 sì
1.432,00 sì scuola musica
€ 26/02/2204 23 occhiali vista 340,00 € 27/02/2024 16 Sì oculista 152,00 € 01/02/2024 17 Sì dentista 302,00 € 27/09/2023 15 Sì
1.440,00
palestra
€ 21/11/2023 18 Sì acquisto sax 800,00 € 10/11/2023 19 Sì scuola 146,00 € 30/08/2023 20 Sì abbigliamento 148,98 € 15/10/2023 21 Sì
3 TIPOLOGIA SPESE data doc. Libere no doposcuola 70,00 € 16/05/2023 22 Sì
160,00 € 15/03/2024 palestra 24 Si 160,00 € 05/03/2024
160,00 € 12/04/2024 vestiario 41,97 € 23/04/2024 25 Sì apparecchio dentale 502,00 € 10/04/2024 26 Sì centro estivo 131,00 € 08/07/2024 27 Sì centro estivo 750,14 € 04/07/2024 28 Sì assicurazione scuola 30,00 € 19/04/2024 29 Sì
TOTALE 2.778,95 €
In considerazione anche delle contestazioni dell'opposta, quindi, la somma di € 1.389,47 è oggetto di compensazione con il credito di € 1.800,00.
Per quanto attiene invece al credito per il pagamento pro quota delle rate del mutuo si osserva che esso non è risultato oggetto di domanda con la conse- guenza che nulla potrà essere riconosciuto alla parte.
In conclusione, deve accertarsi che l'esecuzione può essere iniziata solo per la somma di € 210,52.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, esse devono essere compensate stante la minima somma riconosciuta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della proposta opposizione, accerta che
[...]
ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di Parte_3 Parte_1 per la somma di € 210,52;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Pistoia, 24/11/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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