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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 324/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RO) in data 23/06/1955, rappresentata e difesa dall'avv. MODENA FRANCO, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 6.8.1977;
- che dal matrimonio sono nati nel 1987, nel 1986 e nel 1982, tutti Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la convivenza è cessata da lungo tempo, in particolare dal 2002. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale la dichiarazione della Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio la resistente, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 27.5.2025, considerata la regolarità della notifica e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato il difensore del ricorrente alla discussione ex art. 473-bis.22, comma
4, c.p.c., il quale ha precisato le conclusioni come da ricorso, con rinuncia all'assegnazione di ulteriori termini.
La causa è stata rimessa in decisione.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza stessa.
4. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'interesse anche della resistente alla pronuncia sullo status, considerata la mancanza di qualsivoglia opposizione, sussistono i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la contumacia della resistente;
PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVARZERE per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 65, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977);
DICHIARA compensate le spese di lite. Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio