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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 9958/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gadaleta Mauro, Parte_1
appellante contro
in proprio P_
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
1.Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n.1453 Parte_1
del 27/06/2023 resa dal Giudice di Pace di Bari, Avv. , nelle cause riunite sotto i nn. Controparte_2
31 e 2883/2019 R.G. chiedendo “1°) Accertare e dichiarare che le motivazioni poste a base della sentenza del GDP di BARI n. 1423/2023 del 27/06/2023 notificata il 06 luglio 2023 sono infondate in fatto e diritto ... e per l'effetto riformare la detta sentenza dichiarandone la nullità ed infondatezza.
Revocare, altresì, il decreto ingiuntivo emesso dal GDP di BARI il 27/11/2018 n. 5391/2018 e rigettare la domanda proposta da dichiarando anche la sua improcedibilità, per P_
le motivazioni indicate in narrativa. 2°) Dichiarare, comunque, l'incompetenza per materia del
Giudice adito per le motivazioni in narrativa e revocare il decreto ingiuntivo opposto. 3°) Dichiarare
l'ammissibilità e fondatezza delle opposizioni ad ingiunzione spiegate da con Parte_1
ricorso depositato il 03/01/2019 iscritto sotto il n. 31/2019 R.G. e con citazione notificata il
03/01/2019 iscritta sotto il n. 2883/2019 R.G. 4°) In mero subordine statuire che all'appellato avv.
competono competenze calcolate nei minimi tariffari per complessivi € 615,25= o P_ per quell'altra somma, che andrà stabilita dal Tribunale nel limite della somma richiesta in €
1.100,00= 5°) Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal dott. per Parte_1 complessivi € 4.576,12= o in quell'altro importo maggiore o minore che sarà ritenuto dovuto dal
Tribunale adito, anche calcolato in via equitativa. Compensare i rispettivi crediti dell'appellante e dell'appellato per gli importi corrispondenti e condannare l'opposto/appellato al pagamento della differenza risultante dovuta oltre interessi ex d.lgs. 202/2012. 6°) Condannare l'opponente appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, distraendole in favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
1.1. Occorre premettere che:
-con ricorso in opposizione ad ingiunzione ex art. 14 dlgs.vo 150/11 depositato in data 3.01.2019 (da cui nasceva il giudizio n. 31/2019) aveva proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso in suo danno deducendo l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. cpc e, comunque, la compensazione con crediti a sua volta vantati verso il;
P_
-si era costituito l'opposto eccependo la tardività dell'opposizione poiché il ricorso era stato notificato oltre 40 giorni dalla notifica del DI nonché l'irritualità dell'opposizione in quanto, dinanzi al GdP, non era utilizzabile il rito sommario ex art. 702 bis cpc previsto dagli artt. 14 ss. dlsgs.vo 150/11 ed invocava la prescrizione e l'infondatezza nel merito dell'opposizione;
-con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione, notificato il 3.01.2019 e depositato il 26.03.2019,
(da cui nasceva il giudizio n. 2883/2019) proponeva le medesime censure di cui Parte_1
sopra avverso il D.I.; -si era costituito l'opposto deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta con atto di citazione in quanto depositata oltre 40 giorni dalla notifica del DI nonché l'irritualità dell'opposizione giacchè essa doveva essere introdotta con ricorso;
- disposta la riunione dei due giudizi , aventi il medesimo oggetto e parti, con sentenza n. 1453/2023, pubblicata il 27.06.2023, il GdP aveva così deciso: “1)- Dichiara improcedibile l'opposizione al D.I.
n. 5391/2018 così come proposta dal con atto di citazione;
2)- Dichiara Parte_1
inammissibile l'opposizione al D.I. n. 5391/2018 così come proposta dal con Parte_1
ricorso ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011; 3)- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da 4)- Conferma il D.I. n. 5391/2018, emesso dal GdP di Bari il P_
27.11.2018 in favore dell'Avv. ; 5)- Condanna al pagamento in P_ Parte_1 favore dell'Avv. dell'importo di €. 1.100,00 liquidato con il D.I. opposto, maggiorato P_
di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
6)- Condanna al pagamento in Parte_1 favore dell'Avv. dell'importo di €. 568,00 …. relativamente a questo processo (oltre P_
rimborso forfettario Iva e CNA nella misura di legge); 7)- Condanna al pagama Parte_1 ento in favore dell'Avv. dell'importo di €. 246,50 …. liquidato con il D.I. n. P_
5391/2018”;
2. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
3. Si è costituito chiedendo, a sua volta, : a) dichiarare inammissibile il giudizio di P_
appello così introdotto dal Sig. , in quanto, in virtù del combinato disposto di cui Parte_1
agli artt. 339, comma 1, cpc e 14, ultimo comma, del D. Lgs. n. 150/2011, unico rimedio esperibile era invece il ricorso straordinario alla Corte di SA. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra detta, sempre nel rito, b) dichiarare inammissibili e/o improcedibili in quanto tardive e/o irrituali le opposizioni al d.i. n. 5391/2018 – R.G. n. 9131/2018 emesso in data 27.11.2018 dal GdP di Bari, così come introdotte nei gudizi nn. 31/2019 e 2883/2019
R.G. del GdP di Pace, per tutte le causali di cui all'antescritta narrativa e quindi, confermare la sentenza n. 1453/2023, pubblicata il 27.06.2023, appellata così come il medesimo decreto ingiuntivo suddetto;
Nel merito, in via subordinata, ossia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle su riportate eccezioni di rito, c) rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato per i motivi esposti nel corpo del presente atto, e per l'effetto , d) rigettare le domande avversarie e, in particolare l'avversa eccezione di compensazione in quanto insussistente
e in ogni caso contestato il presunto controcredito, in conformità all'orientamento di legittimità richiamato in narrativa;
e) dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2956 cod. civ, dei presunti compensi indicati dall'opponente almeno fino al 2015, per decorso del relativo termine triennale;
f) respingere tutte le domande spiegate nei confronti del concludente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5391/2018 – R.G. n. 9131/2018 emesso in data 27.11.2018 dal GdP di Bari, Dott.ssa Di Nubila. Infine in riforma della gravata sentenza, accogliere l'appello incidentale avanzato dall'appellato, Avv. e, quindi, h) P_ accogliere la domanda riconvenzionale dell'opposto appellato (cd. “Reconventio reconventionis”)
e, per l'effetto, i) condannare l'opponente a pagare in favore del sottoscritto appellato, in aggiunta a quanto già ingiunto, la ulteriore somma di €. 3.788,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, quale compenso per l'attività stragiudiziale e giudiziale prestata in favore dell'opponente, sopra dettagliatamente individuata, considerando per essa i minimi tariffari in vigore, oltre quella di cui al decreto ingiuntivo opposto, ovvero quell'altra che sarà ritenuta di giustizia.
4. Acquisito il fascicolo relativo al primo grado, all'odierna udienza, all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione
///
5. Con il primo motivo di appello il deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto improcedibile l'opposizione proposta con citazione per tardiva iscrizione a ruolo, ossia oltre dieci giorni dalla notifica.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto inammissibile l'opposizione introdotta con ricorso poiché esso sarebbe stato notificato oltre i 40 giorni dalla notifica del DI e, comunque, perchè l'opposizione andava proposta con citazione.
Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza per materia .
Ha, quindi, insistito nel merito dell'opposizione.
6. L'opposto, in via del tutto preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere le pronunce emesse a conclusione dei giudizi ex art. 14 dlgs.vo 150/11 inappellabili ma ricorribili per
SA (vedasi la novella ex L. 149/2022) in virtù del 4° co. art. 14 cit. e 339 cpc. Ha, poi, ritenuto infondati i motivi di appello ed insistito nella propria domanda riconvenzionale spiegando appello incidentale nei confronti della sentenza in oggetto nella parte in cui l' ha rigettata ritenendola non connessa con la domanda principale.
7. Orbene, occorre partire dall'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dal
. P_
7.1. Ed invero, l'appellato ha messo in evidenza che, a seguito dell'intervento del D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149, vi è stata una modifica anche del procedimento di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 per la definizione delle controversie concernenti la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, prevedendo al co. 1 che “[…] Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942,
n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo
[…]”.
In particolare, ciò che principalmente è stato rilevato dall'appellato è il riferimento ai relativi rimedi impugnatori sottolineando che, avverso il provvedimento conclusivo di tale procedimento, rimane unicamente esperibile il rimedio del ricorso straordinario per SA, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all' an della pretesa (art. 14 u.c.).
7.2. Osserva, di contro, l'appellante che la sentenza pronunciata dal GdP in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali dell'avvocato , a prescindere dalla forma del provvedimento, va impugnata con l'appello.
7.3. L'eccezione non è fondata.
Può richiamarsi una recente sentenza della Suprema Corte che così si è espressa : “Il dato che il procedimento ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 si applichi ai procedimenti avanti il giudice di pace non è rilevante in sé al fine di ritenere che esattamente il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia del giudice di pace, dovendosi dare applicazione al principio dell'apparenza, che conduce a risultato opposto a quello ritenuto dalla sentenza impugnata. Secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. 11-1-2011 n. 390, Rv. 615406, in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanza per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794, poi trasfuso nell'art. 14 D.Lgs. I settembre 2011 n. 150, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il cosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della novella del 2011 (Cass. Sez. 2 510-2018 n. 24515 Rv. 650653-01 richiamato anche dalla sentenza impugnata, Cass. Sez. 6-2 5-6-2020 n. 10648, Cass. Sez. 2 2022 n. 24481, per tutte) e comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. Dichiarando di fare applicazione del principio di apparenza, la sentenza impugnata ha valorizzato che il giudice di pace avesse deciso con provvedimento che ha qualificato ordinanza, all'esito di istruttoria sommaria, senza fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni;
però, in questo modo la sentenza impugnata non ha considerato che l'intero contenuto del provvedimento del giudice di pace è stato nel senso che il rito sommario speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 non si applicasse alla fattispecie, tanto da dichiarare tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta con ricorso depositato nel rispetto del termine di cui agli artt. 641 e 645 cod. proc. civ. ma notificato oltre quel termine. La contraddizione insita nell'avere deciso con ordinanza secondo le previsioni del rito sommario speciale, nel contempo dichiarando che il rito sommario non era applicabile alla fattispecie esclude che la scelta del rito sia stata consapevolmente attuata dal giudice di primo grado e perciò possa influire sull'individuazione del tipo di impugnazione.
Piuttosto, sono i principi fondamentali della certezza dei mezzi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale e il fine di evitare l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo -e perciò proprio i principi posti a fondamento del principio di apparenza- a imporre di ritenere che, a fronte di provvedimento che - seppure assunto nella forma prevista dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011- espressamente dichiari non applicabile lo stesso art. 14 per il fatto che la causa è soggetta al rito ordinario, l'impugnazione sia quella prevista dal rito ordinario;
ciò in quanto assume rilevanza determinante, al fine di incidere sull'apparenza del provvedimento e indirizzare la parte interessata nell'individuare l'impugnazione corretta, l'esplicita opzione processuale posta dal provvedimento a fondamento della decisione. Non
è ragionevole sostenere che la parte dovesse proporre l'impugnazione prevista dall'art. 14 D.Lgs.
150/2011, davanti a provvedimento del giudice di pace che, seppure con la forma prevista dall'art.
14 D.Lgs. 150/2011, espressamente abbia dichiarato non applicabile alla fattispecie l'art. 14 medesimo, tanto da escludere la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il fatto che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme ordinarie. Infatti, in ipotesi del tutto analoga, nel quale il giudice (in quel caso il Tribunale) aveva deciso con ordinanza ma dichiarando espressamente inapplicabile l'art. 14 D.Lgs. 150/2011, già Cass. Sez. 6-2 27-9-2021 n. 26083 è giunta a medesima soluzione, statuendo: "Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, tanto da dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta con ricorso -invece che con citazione- poiché notificato oltre il termine fissato dall'art. 641 c.p.c.. Tale espressa e inequivocabile opzione processuale -da parte del giudice del merito- consentiva di impugnare la decisione solo con l'appello, con l'esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Né rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento -sentenza oppure ordinanza- che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. 390/2011;
Cass. 26163/2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta a ottemperare all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicché la decisione era -come detto- appellabile e non ricorribile in cassazione". (Cass. 3326/2024).
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha (consapevolmente) applicato il rito ordinario senza mutare il rito, invitando le parti a precisare le conclusioni dopo di che ha emesso sentenza (non ordinanza).
Di qui , in virtù del cd. principio dell'apparenza di cui alla citata sentenza della Suprema Corte, il ha correttamente fatto ricorso all'appello quale mezzo di gravame. Parte_1
8. Passando, quindi, ad esaminare i motivi di appello, si svolgono le seguenti considerazioni.
9. Con il primo motivo il deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 improcedibile l'opposizione proposta con citazione per tardiva iscrizione a ruolo, ossia oltre dieci giorni dalla notifica.
Sostiene che l'opposizione è stata notificata in data 3.01.2019, quindi nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 30.11.19.
Avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che l'iscrizione doveva avvenire entro dieci giorni in quanto egli si sarebbe costituito il 26.03.19, quindi prima dell'udienza, come previsto nei procedimenti dinanzi al GdP. 9.1. Il motivo è fondato poiché nelle cause dinanzi al giudice di pace l'attore può costituirsi direttamente alla prima udienza.
Dall'esame degli atti , la causa n. RG 2883/2019 risulta iscritta a ruolo in data 26.03.19 , ossia oltre
10 giorni dalla notifica della citazione al convenuto ma entro la data della prima udienza.
Di qui l'erroneità della pronuncia.
10. Con il secondo motivo il deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto Parte_1 inammissibile l'opposizione introdotta con ricorso poiché esso sarebbe stato notificato oltre i 40 giorni dalla notifica del DI e, comunque, perchè l'opposizione andava proposta con citazione.
10.1. Anche tale motivo risulta fondato poiché il ricorso è stato depositato dinanzi al giudice di pace in data 3.01.19 quindi entro 40 giorni dalla notifica del DI essendo irrilevante la data della notifica al resistente non potendo certo imputare al ricorrente i termini stabiliti dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza.
Non si ritiene, poi, corretta l'affermazione per cui l'opposizione andava proposta con citazione .
Invero la giurisprudenza ritiene che “L'opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell'art.
702-bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché il relativo atto introduttivo deve avere la forma del ricorso e non dell'atto di citazione” (SA civile sez. VI,
10/05/2017, n.11479
che cassa con rinvio Giudice di Pace Sassari).
11. Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente.
Sul punto deve evidenziarsi che il motivo è infondato giacchè effettivamente il l'ha eccepita Parte_1
solo nella comparsa conclusionale.
12. Superate le predette eccezioni e passando ad esaminare il merito dell'opposizione va detto che l'opponente si duole del fatto che, in spregio agli artt. 633 ss cpc, il si sarebbe limitato a P_
riportare a fondamento del procedimento monitorio la liquidazione dei compensi effettuata in suo favore dal GE senza corredarlo con il parere di congruità dell'Ordine professionale e, comunque, in subordine, essi sarebbero dovuti essere liquidati ai minimi tariffari in ragione della non complessità dell'attività svolta.
12.1. Sul punto l'opposizione è infondata giacchè il credito invocato dal dinanzi al GdP era P_
certo, liquido ed esigibile poiché fondato sulla pronuncia del GE .
Di conseguenza non occorreva il parere di congruità.
13. Quanto alla riconvenzionale proposta dal si svolgono le seguenti considerazioni. Parte_1
In sede di opposizione questi ha detto di essere creditore del per l'attività svolta in suo favore P_
(predisposizione Modello Unico 2012 con compenso di € 450,00; modello Unico 2014 , dichiarazione
Iva 2014, studio di settore con compenso di € 1100,00; contabilità semplificata 2014, dichiarazione redditi 2014, invio telematico dichiarazione 2014 con compenso di € 1154,36; contabilità semplificata 2015 con compenso di € 391,76; dichiarazione redditi 2015 con invio telematico, studio di settore 2015 con compenso di € 1401,76; Modello Unico 2016 e relativo invio telematico con compenso di € 470,00; Modello Unico 2017 con invio telematico per € 470,00; il tutto per un totale di € 5516,12 ma espressamente opposto in compensazione per € 4576,12.
13.1. Ebbene, va ricordato che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito portato dal D.I.
Nell'ambito del giudizio di opposizione l'opponente, convenuto in senso sostanziale, per paralizzare la richiesta monitoria può contrapporre una pretesa creditoria propria della quale chiede l'accertamento.
La compensazione, tuttavia, per essere avanzata in sede di opposizione , deve essere fondata su credito certo, liquido ed esigibile oppure si deve trattare di un debito non liquido, ma di facile e pronta liquidazione ex art. 1243, comma 2, c.c.
Peraltro, alla 'facile e pronta liquidazione' non osta la semplice contestazione del credito, quando questa possa ritenersi prima facie infondata.
L'accertamento domandato , quindi, non deve richiedere lo svolgimento di attività istruttoria e non deve rivestire il carattere della complessità (tale dovendosi ritenere quello suscettibile di ritardare la decisione sul credito principale. Ebbene, nel caso di specie il ha depositato copiosa documentazione attestante l'attività di Parte_1
assistenza fiscale svolta in favore del . P_
Essa , però, non è sufficiente, in assenza di altri elementi, per consentire alla scrivente di quantificare con esattezza il suo credito onde operare la richiesta compensazione che, pertanto, andrà effettuata in altra sede processuale.
14. Da ultimo occorre esaminare l'appello incidentale interposto dal . P_
14. Questi ha sostenuto che il giudice di prime cure abbia errato nel rigettare la sua domanda riconvenzionale ritenendola non connessa con la principale.
Deve , tuttavia, premettersi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale da cui non v'è ragione di discostarsi, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (nella specie, la Corte cassa con rinvio la sentenza d'appello impugnata, che, assegnando valenza decisiva al “nomen juris” scelto dalle parti, aveva qualificato come agenzia anziché commissione il contratto di concessione per la raccolta pubblicitaria, aveva riconosciuto al concessionario il diritto all'indennizzo ex art. 1751 c.c. e aveva affermato la sussistenza del vincolo di esclusiva ex art. 1743 c.c.)” (Cass. 32933/2023).
Ebbene, valutando la domanda del emerge ictu oculi la sua connessione con l'opposizione. P_
Nel merito , però, essa appare solo in parte provata ossia limitatamente agli importi fondati sulle pronunce giudiziali .
Per il resto la liquidazione dei compensi , fondata su atti unilaterali quali la nota spese, necessita di ulteriore prova.
Di conseguenza , nella presente sede la domanda del può essere accolta nella misura di € P_
1477,46 (punti 3,8,14,21 comparsa di costituzione in primo grado). 14. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni l'opposizione del deve ritenersi infondata Parte_1 nel merito con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e rigetto dell'appello dallo stesso proposto.
15. Le spese processuali del secondo grado restano a carico dell'appellante.
Esse vengono liquidate ex DM 55/14 e successive modifiche secondo il parametro cause di valore compreso da € 1101,00 ad € 5200,00 nei medi per le fasi di studio ed introduttiva , nulla per l'istruttoria (non tenutasi) e con riduzione del 50% per la decisoria.
16. Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n.
115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari - sezione terza - disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 9958/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello principale per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5391/2018;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, P_ accoglie la sua domanda riconvenzionale nei limiti di € 1477,46 da porsi a carico di Parte_1
a titolo di ulteriore importo dovuto alla controparte;
[...]
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appellato che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R.
n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 03.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Cristina Fasano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 9958/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gadaleta Mauro, Parte_1
appellante contro
in proprio P_
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
1.Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n.1453 Parte_1
del 27/06/2023 resa dal Giudice di Pace di Bari, Avv. , nelle cause riunite sotto i nn. Controparte_2
31 e 2883/2019 R.G. chiedendo “1°) Accertare e dichiarare che le motivazioni poste a base della sentenza del GDP di BARI n. 1423/2023 del 27/06/2023 notificata il 06 luglio 2023 sono infondate in fatto e diritto ... e per l'effetto riformare la detta sentenza dichiarandone la nullità ed infondatezza.
Revocare, altresì, il decreto ingiuntivo emesso dal GDP di BARI il 27/11/2018 n. 5391/2018 e rigettare la domanda proposta da dichiarando anche la sua improcedibilità, per P_
le motivazioni indicate in narrativa. 2°) Dichiarare, comunque, l'incompetenza per materia del
Giudice adito per le motivazioni in narrativa e revocare il decreto ingiuntivo opposto. 3°) Dichiarare
l'ammissibilità e fondatezza delle opposizioni ad ingiunzione spiegate da con Parte_1
ricorso depositato il 03/01/2019 iscritto sotto il n. 31/2019 R.G. e con citazione notificata il
03/01/2019 iscritta sotto il n. 2883/2019 R.G. 4°) In mero subordine statuire che all'appellato avv.
competono competenze calcolate nei minimi tariffari per complessivi € 615,25= o P_ per quell'altra somma, che andrà stabilita dal Tribunale nel limite della somma richiesta in €
1.100,00= 5°) Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal dott. per Parte_1 complessivi € 4.576,12= o in quell'altro importo maggiore o minore che sarà ritenuto dovuto dal
Tribunale adito, anche calcolato in via equitativa. Compensare i rispettivi crediti dell'appellante e dell'appellato per gli importi corrispondenti e condannare l'opposto/appellato al pagamento della differenza risultante dovuta oltre interessi ex d.lgs. 202/2012. 6°) Condannare l'opponente appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, distraendole in favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
1.1. Occorre premettere che:
-con ricorso in opposizione ad ingiunzione ex art. 14 dlgs.vo 150/11 depositato in data 3.01.2019 (da cui nasceva il giudizio n. 31/2019) aveva proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso in suo danno deducendo l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. cpc e, comunque, la compensazione con crediti a sua volta vantati verso il;
P_
-si era costituito l'opposto eccependo la tardività dell'opposizione poiché il ricorso era stato notificato oltre 40 giorni dalla notifica del DI nonché l'irritualità dell'opposizione in quanto, dinanzi al GdP, non era utilizzabile il rito sommario ex art. 702 bis cpc previsto dagli artt. 14 ss. dlsgs.vo 150/11 ed invocava la prescrizione e l'infondatezza nel merito dell'opposizione;
-con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione, notificato il 3.01.2019 e depositato il 26.03.2019,
(da cui nasceva il giudizio n. 2883/2019) proponeva le medesime censure di cui Parte_1
sopra avverso il D.I.; -si era costituito l'opposto deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta con atto di citazione in quanto depositata oltre 40 giorni dalla notifica del DI nonché l'irritualità dell'opposizione giacchè essa doveva essere introdotta con ricorso;
- disposta la riunione dei due giudizi , aventi il medesimo oggetto e parti, con sentenza n. 1453/2023, pubblicata il 27.06.2023, il GdP aveva così deciso: “1)- Dichiara improcedibile l'opposizione al D.I.
n. 5391/2018 così come proposta dal con atto di citazione;
2)- Dichiara Parte_1
inammissibile l'opposizione al D.I. n. 5391/2018 così come proposta dal con Parte_1
ricorso ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011; 3)- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da 4)- Conferma il D.I. n. 5391/2018, emesso dal GdP di Bari il P_
27.11.2018 in favore dell'Avv. ; 5)- Condanna al pagamento in P_ Parte_1 favore dell'Avv. dell'importo di €. 1.100,00 liquidato con il D.I. opposto, maggiorato P_
di interessi legali dalla domanda al soddisfo;
6)- Condanna al pagamento in Parte_1 favore dell'Avv. dell'importo di €. 568,00 …. relativamente a questo processo (oltre P_
rimborso forfettario Iva e CNA nella misura di legge); 7)- Condanna al pagama Parte_1 ento in favore dell'Avv. dell'importo di €. 246,50 …. liquidato con il D.I. n. P_
5391/2018”;
2. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
3. Si è costituito chiedendo, a sua volta, : a) dichiarare inammissibile il giudizio di P_
appello così introdotto dal Sig. , in quanto, in virtù del combinato disposto di cui Parte_1
agli artt. 339, comma 1, cpc e 14, ultimo comma, del D. Lgs. n. 150/2011, unico rimedio esperibile era invece il ricorso straordinario alla Corte di SA. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra detta, sempre nel rito, b) dichiarare inammissibili e/o improcedibili in quanto tardive e/o irrituali le opposizioni al d.i. n. 5391/2018 – R.G. n. 9131/2018 emesso in data 27.11.2018 dal GdP di Bari, così come introdotte nei gudizi nn. 31/2019 e 2883/2019
R.G. del GdP di Pace, per tutte le causali di cui all'antescritta narrativa e quindi, confermare la sentenza n. 1453/2023, pubblicata il 27.06.2023, appellata così come il medesimo decreto ingiuntivo suddetto;
Nel merito, in via subordinata, ossia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle su riportate eccezioni di rito, c) rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato per i motivi esposti nel corpo del presente atto, e per l'effetto , d) rigettare le domande avversarie e, in particolare l'avversa eccezione di compensazione in quanto insussistente
e in ogni caso contestato il presunto controcredito, in conformità all'orientamento di legittimità richiamato in narrativa;
e) dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2956 cod. civ, dei presunti compensi indicati dall'opponente almeno fino al 2015, per decorso del relativo termine triennale;
f) respingere tutte le domande spiegate nei confronti del concludente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5391/2018 – R.G. n. 9131/2018 emesso in data 27.11.2018 dal GdP di Bari, Dott.ssa Di Nubila. Infine in riforma della gravata sentenza, accogliere l'appello incidentale avanzato dall'appellato, Avv. e, quindi, h) P_ accogliere la domanda riconvenzionale dell'opposto appellato (cd. “Reconventio reconventionis”)
e, per l'effetto, i) condannare l'opponente a pagare in favore del sottoscritto appellato, in aggiunta a quanto già ingiunto, la ulteriore somma di €. 3.788,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, quale compenso per l'attività stragiudiziale e giudiziale prestata in favore dell'opponente, sopra dettagliatamente individuata, considerando per essa i minimi tariffari in vigore, oltre quella di cui al decreto ingiuntivo opposto, ovvero quell'altra che sarà ritenuta di giustizia.
4. Acquisito il fascicolo relativo al primo grado, all'odierna udienza, all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione
///
5. Con il primo motivo di appello il deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto improcedibile l'opposizione proposta con citazione per tardiva iscrizione a ruolo, ossia oltre dieci giorni dalla notifica.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto inammissibile l'opposizione introdotta con ricorso poiché esso sarebbe stato notificato oltre i 40 giorni dalla notifica del DI e, comunque, perchè l'opposizione andava proposta con citazione.
Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza per materia .
Ha, quindi, insistito nel merito dell'opposizione.
6. L'opposto, in via del tutto preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere le pronunce emesse a conclusione dei giudizi ex art. 14 dlgs.vo 150/11 inappellabili ma ricorribili per
SA (vedasi la novella ex L. 149/2022) in virtù del 4° co. art. 14 cit. e 339 cpc. Ha, poi, ritenuto infondati i motivi di appello ed insistito nella propria domanda riconvenzionale spiegando appello incidentale nei confronti della sentenza in oggetto nella parte in cui l' ha rigettata ritenendola non connessa con la domanda principale.
7. Orbene, occorre partire dall'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dal
. P_
7.1. Ed invero, l'appellato ha messo in evidenza che, a seguito dell'intervento del D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149, vi è stata una modifica anche del procedimento di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 per la definizione delle controversie concernenti la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, prevedendo al co. 1 che “[…] Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942,
n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo
[…]”.
In particolare, ciò che principalmente è stato rilevato dall'appellato è il riferimento ai relativi rimedi impugnatori sottolineando che, avverso il provvedimento conclusivo di tale procedimento, rimane unicamente esperibile il rimedio del ricorso straordinario per SA, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all' an della pretesa (art. 14 u.c.).
7.2. Osserva, di contro, l'appellante che la sentenza pronunciata dal GdP in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali dell'avvocato , a prescindere dalla forma del provvedimento, va impugnata con l'appello.
7.3. L'eccezione non è fondata.
Può richiamarsi una recente sentenza della Suprema Corte che così si è espressa : “Il dato che il procedimento ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 si applichi ai procedimenti avanti il giudice di pace non è rilevante in sé al fine di ritenere che esattamente il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia del giudice di pace, dovendosi dare applicazione al principio dell'apparenza, che conduce a risultato opposto a quello ritenuto dalla sentenza impugnata. Secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. 11-1-2011 n. 390, Rv. 615406, in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanza per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794, poi trasfuso nell'art. 14 D.Lgs. I settembre 2011 n. 150, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il cosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della novella del 2011 (Cass. Sez. 2 510-2018 n. 24515 Rv. 650653-01 richiamato anche dalla sentenza impugnata, Cass. Sez. 6-2 5-6-2020 n. 10648, Cass. Sez. 2 2022 n. 24481, per tutte) e comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. Dichiarando di fare applicazione del principio di apparenza, la sentenza impugnata ha valorizzato che il giudice di pace avesse deciso con provvedimento che ha qualificato ordinanza, all'esito di istruttoria sommaria, senza fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni;
però, in questo modo la sentenza impugnata non ha considerato che l'intero contenuto del provvedimento del giudice di pace è stato nel senso che il rito sommario speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 non si applicasse alla fattispecie, tanto da dichiarare tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta con ricorso depositato nel rispetto del termine di cui agli artt. 641 e 645 cod. proc. civ. ma notificato oltre quel termine. La contraddizione insita nell'avere deciso con ordinanza secondo le previsioni del rito sommario speciale, nel contempo dichiarando che il rito sommario non era applicabile alla fattispecie esclude che la scelta del rito sia stata consapevolmente attuata dal giudice di primo grado e perciò possa influire sull'individuazione del tipo di impugnazione.
Piuttosto, sono i principi fondamentali della certezza dei mezzi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale e il fine di evitare l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo -e perciò proprio i principi posti a fondamento del principio di apparenza- a imporre di ritenere che, a fronte di provvedimento che - seppure assunto nella forma prevista dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011- espressamente dichiari non applicabile lo stesso art. 14 per il fatto che la causa è soggetta al rito ordinario, l'impugnazione sia quella prevista dal rito ordinario;
ciò in quanto assume rilevanza determinante, al fine di incidere sull'apparenza del provvedimento e indirizzare la parte interessata nell'individuare l'impugnazione corretta, l'esplicita opzione processuale posta dal provvedimento a fondamento della decisione. Non
è ragionevole sostenere che la parte dovesse proporre l'impugnazione prevista dall'art. 14 D.Lgs.
150/2011, davanti a provvedimento del giudice di pace che, seppure con la forma prevista dall'art.
14 D.Lgs. 150/2011, espressamente abbia dichiarato non applicabile alla fattispecie l'art. 14 medesimo, tanto da escludere la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il fatto che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme ordinarie. Infatti, in ipotesi del tutto analoga, nel quale il giudice (in quel caso il Tribunale) aveva deciso con ordinanza ma dichiarando espressamente inapplicabile l'art. 14 D.Lgs. 150/2011, già Cass. Sez. 6-2 27-9-2021 n. 26083 è giunta a medesima soluzione, statuendo: "Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, tanto da dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta con ricorso -invece che con citazione- poiché notificato oltre il termine fissato dall'art. 641 c.p.c.. Tale espressa e inequivocabile opzione processuale -da parte del giudice del merito- consentiva di impugnare la decisione solo con l'appello, con l'esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Né rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento -sentenza oppure ordinanza- che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. 390/2011;
Cass. 26163/2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta a ottemperare all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicché la decisione era -come detto- appellabile e non ricorribile in cassazione". (Cass. 3326/2024).
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha (consapevolmente) applicato il rito ordinario senza mutare il rito, invitando le parti a precisare le conclusioni dopo di che ha emesso sentenza (non ordinanza).
Di qui , in virtù del cd. principio dell'apparenza di cui alla citata sentenza della Suprema Corte, il ha correttamente fatto ricorso all'appello quale mezzo di gravame. Parte_1
8. Passando, quindi, ad esaminare i motivi di appello, si svolgono le seguenti considerazioni.
9. Con il primo motivo il deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 improcedibile l'opposizione proposta con citazione per tardiva iscrizione a ruolo, ossia oltre dieci giorni dalla notifica.
Sostiene che l'opposizione è stata notificata in data 3.01.2019, quindi nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 30.11.19.
Avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che l'iscrizione doveva avvenire entro dieci giorni in quanto egli si sarebbe costituito il 26.03.19, quindi prima dell'udienza, come previsto nei procedimenti dinanzi al GdP. 9.1. Il motivo è fondato poiché nelle cause dinanzi al giudice di pace l'attore può costituirsi direttamente alla prima udienza.
Dall'esame degli atti , la causa n. RG 2883/2019 risulta iscritta a ruolo in data 26.03.19 , ossia oltre
10 giorni dalla notifica della citazione al convenuto ma entro la data della prima udienza.
Di qui l'erroneità della pronuncia.
10. Con il secondo motivo il deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto Parte_1 inammissibile l'opposizione introdotta con ricorso poiché esso sarebbe stato notificato oltre i 40 giorni dalla notifica del DI e, comunque, perchè l'opposizione andava proposta con citazione.
10.1. Anche tale motivo risulta fondato poiché il ricorso è stato depositato dinanzi al giudice di pace in data 3.01.19 quindi entro 40 giorni dalla notifica del DI essendo irrilevante la data della notifica al resistente non potendo certo imputare al ricorrente i termini stabiliti dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza.
Non si ritiene, poi, corretta l'affermazione per cui l'opposizione andava proposta con citazione .
Invero la giurisprudenza ritiene che “L'opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell'art.
702-bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché il relativo atto introduttivo deve avere la forma del ricorso e non dell'atto di citazione” (SA civile sez. VI,
10/05/2017, n.11479
che cassa con rinvio Giudice di Pace Sassari).
11. Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente.
Sul punto deve evidenziarsi che il motivo è infondato giacchè effettivamente il l'ha eccepita Parte_1
solo nella comparsa conclusionale.
12. Superate le predette eccezioni e passando ad esaminare il merito dell'opposizione va detto che l'opponente si duole del fatto che, in spregio agli artt. 633 ss cpc, il si sarebbe limitato a P_
riportare a fondamento del procedimento monitorio la liquidazione dei compensi effettuata in suo favore dal GE senza corredarlo con il parere di congruità dell'Ordine professionale e, comunque, in subordine, essi sarebbero dovuti essere liquidati ai minimi tariffari in ragione della non complessità dell'attività svolta.
12.1. Sul punto l'opposizione è infondata giacchè il credito invocato dal dinanzi al GdP era P_
certo, liquido ed esigibile poiché fondato sulla pronuncia del GE .
Di conseguenza non occorreva il parere di congruità.
13. Quanto alla riconvenzionale proposta dal si svolgono le seguenti considerazioni. Parte_1
In sede di opposizione questi ha detto di essere creditore del per l'attività svolta in suo favore P_
(predisposizione Modello Unico 2012 con compenso di € 450,00; modello Unico 2014 , dichiarazione
Iva 2014, studio di settore con compenso di € 1100,00; contabilità semplificata 2014, dichiarazione redditi 2014, invio telematico dichiarazione 2014 con compenso di € 1154,36; contabilità semplificata 2015 con compenso di € 391,76; dichiarazione redditi 2015 con invio telematico, studio di settore 2015 con compenso di € 1401,76; Modello Unico 2016 e relativo invio telematico con compenso di € 470,00; Modello Unico 2017 con invio telematico per € 470,00; il tutto per un totale di € 5516,12 ma espressamente opposto in compensazione per € 4576,12.
13.1. Ebbene, va ricordato che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito portato dal D.I.
Nell'ambito del giudizio di opposizione l'opponente, convenuto in senso sostanziale, per paralizzare la richiesta monitoria può contrapporre una pretesa creditoria propria della quale chiede l'accertamento.
La compensazione, tuttavia, per essere avanzata in sede di opposizione , deve essere fondata su credito certo, liquido ed esigibile oppure si deve trattare di un debito non liquido, ma di facile e pronta liquidazione ex art. 1243, comma 2, c.c.
Peraltro, alla 'facile e pronta liquidazione' non osta la semplice contestazione del credito, quando questa possa ritenersi prima facie infondata.
L'accertamento domandato , quindi, non deve richiedere lo svolgimento di attività istruttoria e non deve rivestire il carattere della complessità (tale dovendosi ritenere quello suscettibile di ritardare la decisione sul credito principale. Ebbene, nel caso di specie il ha depositato copiosa documentazione attestante l'attività di Parte_1
assistenza fiscale svolta in favore del . P_
Essa , però, non è sufficiente, in assenza di altri elementi, per consentire alla scrivente di quantificare con esattezza il suo credito onde operare la richiesta compensazione che, pertanto, andrà effettuata in altra sede processuale.
14. Da ultimo occorre esaminare l'appello incidentale interposto dal . P_
14. Questi ha sostenuto che il giudice di prime cure abbia errato nel rigettare la sua domanda riconvenzionale ritenendola non connessa con la principale.
Deve , tuttavia, premettersi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale da cui non v'è ragione di discostarsi, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (nella specie, la Corte cassa con rinvio la sentenza d'appello impugnata, che, assegnando valenza decisiva al “nomen juris” scelto dalle parti, aveva qualificato come agenzia anziché commissione il contratto di concessione per la raccolta pubblicitaria, aveva riconosciuto al concessionario il diritto all'indennizzo ex art. 1751 c.c. e aveva affermato la sussistenza del vincolo di esclusiva ex art. 1743 c.c.)” (Cass. 32933/2023).
Ebbene, valutando la domanda del emerge ictu oculi la sua connessione con l'opposizione. P_
Nel merito , però, essa appare solo in parte provata ossia limitatamente agli importi fondati sulle pronunce giudiziali .
Per il resto la liquidazione dei compensi , fondata su atti unilaterali quali la nota spese, necessita di ulteriore prova.
Di conseguenza , nella presente sede la domanda del può essere accolta nella misura di € P_
1477,46 (punti 3,8,14,21 comparsa di costituzione in primo grado). 14. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni l'opposizione del deve ritenersi infondata Parte_1 nel merito con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e rigetto dell'appello dallo stesso proposto.
15. Le spese processuali del secondo grado restano a carico dell'appellante.
Esse vengono liquidate ex DM 55/14 e successive modifiche secondo il parametro cause di valore compreso da € 1101,00 ad € 5200,00 nei medi per le fasi di studio ed introduttiva , nulla per l'istruttoria (non tenutasi) e con riduzione del 50% per la decisoria.
16. Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n.
115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari - sezione terza - disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 9958/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello principale per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5391/2018;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, P_ accoglie la sua domanda riconvenzionale nei limiti di € 1477,46 da porsi a carico di Parte_1
a titolo di ulteriore importo dovuto alla controparte;
[...]
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appellato che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R.
n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 03.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Cristina Fasano