Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivata in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell'omessa documentazione circa l'impossibilità di procedere a detta nomina, giacché tali oneri sono configurabili solo nell'ipotesi di impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali, e comunque non nel caso di infermità contingente e non prevedibile.
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L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …
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Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza non si applica l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio. Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 7997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7997 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/06/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1047
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 40378/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CK KH, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/06/2013 della Corte di Appello di Campobasso;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza e l'ordinanza impugnate;
udita la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata relativamente all'ordinanza dibattimentale sulla costituzione delle parti;
udito per il ricorrente l'avv. MARZIALI Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Per mezzo del difensore il cittadino senegalese EC KH impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la decisione resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Isernia che lo ha riconosciuto colpevole del reato di resistenza plurima a pubblico ufficiale (per opporsi ad un ordinario controllo identificativo di due carabinieri li prende a spinte, si divincola e fugge), condannandolo -in concorso di attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva- alla pena di quattro mesi di reclusione.
2. Con il ricorso si deducono i vizi di legittimità di seguito specificati.
2.1. Violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 179 e 420 ter c.p.p. e nullità dell'ordinanza del 6.6.2013 con cui la Corte di Appello ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia dell'imputato. Con due messaggi fax inviati alla Corte di Appello in date ed ore precedenti l'udienza di appello il difensore del EC ha addotto il proprio impedimento a partecipare all'udienza per malattia. I giudici del gravame hanno disatteso l'istanza, nominando all'imputato un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4 e definendo il giudizio in base al rilievo, pur riconoscendosi l'impedimento addotto dal difensore istante, questi non aveva documentato le "ragioni della mancata nomina di un sostituto processuale". Motivazione impropria ed elusiva della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'onere di nominare un sostituto sussista quando il difensore titolare adduca la contemporaneità di altri impegni professionali, ma non quando l'impedimento a partecipare al giudizio derivi da ragioni di salute del difensore.
2.2. Erronea applicazione degli artt. 601 e 443 c.p.p.. Il decreto di citazione per il giudizio di appello deve considerarsi nullo e invalidante il susseguente giudizio con la relativa decisione, perché non contiene indicazioni sulle modalità formali del giudizio e segnatamente sulla sua natura camerale ai sensi dell'art. 599 c.p.p., (essendo stata impugnata una sentenza resa nelle forme del rito abbreviato). In ogni caso la Corte territoriale ha in concreto proceduto al giudizio nelle forme ordinarie (come si desume dall'intervenuta nomina di un difensore di ufficio all'imputato per l'assenza di quello di fiducia. Evenienza che avvalora la fondatezza del delineato primo motivo di ricorso.
2.3. Violazione dell'art. 337 c.p. e illogicità manifesta della motivazione.
I giudici di appello hanno deciso in virtù di una travisata lettura delle emergenze processuali, confermando la sussistenza nel contegno dell'imputato della contestata fattispecie di resistenza. Reato di cui non possono rinvenirsi le componenti strutturali nella condotta in concreto tenuta dal EC all'atto del controllo dei due carabinieri che intendevano accertarne le generalità. L'imputato con una reazione spontanea e istintiva si è limitato a divincolarsi, non esercitando alcun gesto di violenza nei confronti dei militari, ne' compiendo atti realmente idonei ad impedire l'attività d'istituto dei due carabinieri. Con la conseguenza che non può ritenersi integrato il reato di resistenza, essendosi in presenza -a tutto voler concedere- di una mera resistenza passiva dell'imputato, penalmente inapprezzabile.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di EC KH va accolto per la fondatezza delle censure in procedendo dedotte con i primi due motivi di ricorso (il secondo motivo di ricorso è prospettato in termini complementari rispetto alla prima doglianza). L'accoglimento del ricorso con riferimento alla dedotte censure di natura processuale assorbe i rilievi sul merito della regiudicanda enunciati con il terzo motivo di impugnazione.
3.1. Il secondo motivo di ricorso sulla irritualità della vocatio in iudicium per l'appello è fondato.
Effettivamente la Corte territoriale ha fatto "confusione" nel disporre la citazione a giudizio dell'imputato. Il decreto di citazione, infatti, non reca traccia, come prevede l'art. 601 c.p.p., comma 2, della menzione della forma camerale del giudizio determinata
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 443 c.p.p., comma 4 e art. 599 c.p.p.- dal rito abbreviato con cui si è svolto il giudizio di primo grado definito con la sentenza del Tribunale di Isernia appellata dall'imputato.
Pur dandosi atto nella intestazione e nella motivazione della sentenza di secondo grado della natura camerale della decisione, il giudizio si è in concreto svolto nelle forme ordinarie, come si evince dall'avvenuta nomina di un difensore di ufficio all'imputato in assenza del difensore di fiducia impedito. Nomina di cui non vi sarebbe stata necessità, come osserva il ricorrente, ove si fosse proceduto con rito camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., in cui non è necessaria la presenza delle parti, purché tempestivamente avvisate (Sez. 2^, n. 30744 del 10.4.2014, Grieco, Rv. 260024). Ora l'erroneità formale del decreto di citazione in appello (ritualmente notificato all'imputato, al suo difensore e al pubblico ministero) non è di per sè causa di nullità del giudizio di merito di secondo grado, perché la sua celebrazione con le forme del rito ordinario non produce, come affermato da questa Corte, nessun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato, che ne risulta anzi maggiormente garantito (Sez. 6^, n. 21977 del 21.4.2008, Simonicini, Rv. 240365; Sez. 6^, n. 36563 del 10.5.2012, Rv. 253537). Nondimeno l'irritualità del giudizio di appello e il suo svolgersi di fatto nelle forme ordinarie rende apprezzabile in questa sede il censurato rigetto della istanza di differimento dell'udienza di trattazione avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato. Istanza che sarebbe stata altrimenti non rilevante, se si fosse proceduto con le forme del rito camerale (v. Sez. U, n. 31461 del 27.6.2006, Passamani, Rv. 234146).
3.2. La Corte di Appello di Campobasso con l'impugnata ordinanza del 6.6.2013 ha diffusamente vagliato la richiesta di rinvio del difensore di fiducia dell'imputato indotto da infermità documentata da un certificato medico allegato alla richiesta. La Corte ha considerato senz'altro giustificata l'assenza in udienza del difensore ("...pur sussistendo il legittimo impedimento del difensore"), ma ha ritenuto di non disporre alcun rinvio in base al rilievo che il difensore non aveva indicato e documentato le ragioni che non gli avevano permesso di nominare un sostituto processuale per il giudizio, come sarebbe stato "suo preciso dovere", giusta quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. La decisione incidentale della Corte territoriale non è giuridicamente corretta per l'inconferenza del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte ritenuta rilevante sul punto. In vero le evocate decisioni di legittimità attengono ai soli casi di impedimento del difensore ex art. 420 ter c.p.p. dovuti a suoi concomitanti impegni professionali. Solo per questi si rende necessaria l'indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, di una surrogatoria nomina di eventuali sostituti processuali o codifensori (cfr. : Sez. U, n. 29529 del 25.6.2009, De Marino, Rv. 244109; Sez. 5^, n. 41148 del 28.10.2010, Cutrale, Rv. 248905; Sez. 3^, n. 26408 del 2.5.2013, Convertini, Rv. 256294). Viceversa dell'indicato onere informativo non può essere gravato, ad avviso del collegio decidente (e nonostante talune più recenti decisioni di segno contrario), il difensore che comunichi e documenti il proprio impedimento causato da infermità contingente e soprattutto non prevedibile. Non prevedibile a palese differenza di quanto per solito accade per la sopravvenienza di impegni professionali contemporanei dello stesso difensore, che ne riceve notizia con congruo anticipo, si da essere in grado di organizzarsi anche avvalendosi di sostituti processuali (cfr.; Sez. 3^, n. 3072 del 17.12.2002, Rigatuso, Rv. 223943; Sez. 5^, n. 35011 del 20.9.2006, Gallo, Rv. 235224; Sez. 5^, n. 29914 del 1.7.2008, Trubia, Rv. 240453; Sez. 1^, n. 47753 del 9.12.2008, Fettah, Rv. 242489).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015