Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
In tema di impedimento del difensore (art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.), l'onere di fornire specifica ragione dell'impossibilità di nominare un sostituto, ex art. 102 cod. proc. pen. - che ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale - non sussiste quando l'impedimento dedotto sia costituito da un sopravvenuto e grave lutto familiare (nella specie decesso del coniuge), comunicato al giudice e debitamente documentato.
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- 1. Il rinvio dell’udienza nel processo amministrativo tra poteri del giudice e diritti delle parti (Nota a Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 31 gennaio 2022, n. 153)Michele Ricciardo Calderaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Michele Ricciardo Calderaro Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il rinvio dell'udienza: il ruolo della discussione orale nel processo amministrativo e la necessità di evitare pronunzie a sorpresa. – 3. Una comparazione processualistica: il rinvio dell'udienza nel processo civile e penale. - 4. Il rinvio dell'udienza di discussione: potere o dovere del giudice amministrativo? – 5. Osservazioni critiche: in alcuni casi sussiste il diritto delle parti al rinvio dell'udienza. 1. Il caso di specie. La sentenza che si annota interviene su una fattispecie molto peculiare attinente alle tasse portuali, di imbarco e sbarco, introdotte dall'art. 33 della l. n. 82/1963, dapprima per alcuni …
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di Michele Ricciardo Calderaro Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il rinvio dell'udienza: il ruolo della discussione orale nel processo amministrativo e la necessità di evitare pronunzie a sorpresa. – 3. Una comparazione processualistica: il rinvio dell'udienza nel processo civile e penale. - 4. Il rinvio dell'udienza di discussione: potere o dovere del giudice amministrativo? – 5. Osservazioni critiche: in alcuni casi sussiste il diritto delle parti al rinvio dell'udienza. 1. Il caso di specie. La sentenza che si annota interviene su una fattispecie molto peculiare attinente alle tasse portuali, di imbarco e sbarco, introdotte dall'art. 33 della l. n. 82/1963, dapprima per alcuni …
Leggi di più… - 3. Il rinvio dell’udienza nel processo amministrativo tra poteri del giudice e diritti delle parti (Nota a Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 31 gennaio 2022, n. 153)Michele Ricciardo Calderaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 24 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2006, n. 35011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35011 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1507
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 043602/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IZ MA, N. IL 10/05/1964;
2) EL OS, N. IL 28/09/1943;
avverso SENTENZA del 14/06/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per annullamento senza rinvio per la prescrizione del reato;
conferma statuizioni civili.
La Corte:
OSSERVA
GA BR SS e MI SA ricorrono per cassazione, con unico atto sottoscritto dal comune difensore, avverso la sentenza 14.6.2005 della Corte di Appello di Catanzaro, confermativa di quella 7.10.2004, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme li aveva condannati alla pena di Euro 300,00 ciascuno nonché in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile (in quanto ritenuti responsabili di ingiuria in persona di De IA EL, cui avevano rivolto l'espressione: "noi non siamo dei morti di fame come voi in quanto fatturiamo dieci miliardi annui", risentiti per le reiterate contestazioni della donna in merito al funzionamento di un telefono cellulare che le avevano venduto).
I ricorrenti deducono: 1) violazione dell'art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 420 ter c.p.p. in relazione al denegato rinvio dell'udienza richiesto per legittimo impedimento del difensore;
2) violazione dell'art. 157 c.p. in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per la sopravvenuta prescrizione;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e/o erronea applicazione delle norme in materia di utilizzabilità e valutazione delle prove;
4) mancanza o manifesta illogicità della motivazione ovvero violazione di legge per disapplicazione dell'art. 599 c.p., comma 2;
5) mancanza o manifesta illogicità della motivazione ovvero violazione di legge per disapplicazione dell'art. 599 c.p., comma 1;
6) difetto di procura del difensore della parte civile in grado di appello.
Deve trovare accoglimento il motivo in rito, ed assorbente dei residui, che deduce nullità per irritale instaurazione del giudizio di secondo grado.
Risulta dagli atti, invero, che il comune difensore Avv.to Francesco Pagliuso richiese il rinvio della udienza 14.6.2005 allegando e documentando, mediante produzione dei un certificato del medico della ASL 6 di Lamezia Terme - un grave lutto familiare, rappresentato dal decesso della congiunta coniuge alle ore 15,55.
Il legittimo impedimento del difensore - prospettato puntualmente all'udienza - è stato disconosciuto dalla Corte territoriale sul rilievo che non risultavano specificate le ragioni per le quali non fosse stata possibile la nomina di un sostituto processuale e per essere imminente la prescrizione.
Orbene, premesso, quanto al rischio di prescrizione, che avrebbe in ogni caso trovato applicazione la sospensione ex Sez. Un.021/Cremonese, è evidente come la Corte territoriale abbia negato il rinvio facendo richiamo all'inadempimento ad un onere del difensore - cioè quello di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. - che in realtà, il giudice di legittimità ha statuito principalmente, ed essenzialmente, nella distinta ipotesi in cui esso difensore deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale (fra le tante, v. Cass. Sez. 4^, 15.10.2003 n. 46044, Paciello;
Cass. Sez. 4^, 11.6.2003 n. 41997, Fawzi;
Cass. Sez. 3^, 24.9.2001 n. 36987, Lista;
Cass. Sez. 1^, 13.3.2000 n. 5978, Sgobba;
Cass. Sez. 6^, 22.11.1999 n. 14640, Mancini). Nella specie, la legittimità dell'impedimento del difensore, colpito dal grave lutto familiare, indiscutibilmente comunicato al giudice (ex art. 420 ter c.p.p.) e debitamente documentato, è stata negata senza congrua motivazione che, ovviamente, avrebbe dovuto apprezzare il prospettato factum impediens prendendo in considerazione il momento di insorgenza e le implicazioni per il difensore quanto alla possibilità di comparire all'udienza e quivi svolgere, senza compromissione alcuna per gli assistiti, il mandato ricevuto. Assorbito ogni altro motivo, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 settembre 2006. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006