Sentenza 10 aprile 2014
Massime • 2
Il giudizio abbreviato di appello si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che non è necessario sostituire il difensore non presente, pur se ritualmente citato, dell'imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e invece, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2014, n. 30744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30744 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 10/04/2014
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 872
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 15058/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC NI N. IL 03/01/1983;
ZA EP N. IL 6/10/1972;
avverso la sentenza n. 2709/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 30/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato Grieco, ed il rigetto del ricorso dell'imputato RO;
udito l'avv. Quaranta Nicola, difensore di fiducia del Grieco e sost. processuale (per delega orale) dell'avv. Conticchio Domenico, difensore di fiducia del RO, il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso per il RO, e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il Grieco. rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Il GUP del Tribunale di Bari, con sentenza emessa il 13 gennaio 2010 all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto:
- EC NI colpevole dei reati di cui ai capi A. D. E.;
- ZA EP colpevole del reato di cui al capo F. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari:
- ha assolto il EC dal reato di cui al capo A., rideterminando in termini più favorevoli la pena per la rapina aggravata di cui al capo D. e per la detenzione ed il porto illegale in luogo pubblico di un fucile a canne mozze di cui al capo E. (fatti commessi in Giovinazzo il 13 luglio 2007);
- ha confermato la condanna del ZA in ordine alla ricettazione di materiale elettrico ed altro, provento della predetta rapina, di cui al capo F.
Contro tale provvedimento, gli imputati (entrambi con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
(ricorso ZA):
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C) ed E), - violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione all'espletamento in appello della perizia fonica - violazione dell'art. 443 c.p.p., comma 4, e art. 599 c.p.p., comma 3, nonché art. 178 c.p.p., lett.
C), e art. 111 Cost.;
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C) ed E), - nullità della perizia fonica per violazione del diritto di difesa intervenuta nel corso delle operazioni peritali e non sanata - violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. C), e art. 111 Cost. - conseguente nullità per difetto di valida motivazione delle sentenze di appello;
3 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E), - mancanza assoluta di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, con il quale l'imputato aveva lamentato la mancata partecipazione alla contestata ricettazione, per non essersi mai recato presso il deposito in cui sarebbe stata allocata la merce rapinata;
4 - violazione degli artt. 648 e 43 c.p., con vizio di motivazione - manifesta illogicità ed inesistenza della motivazione - mancata qualificazione del fatto come favoreggiamento - violazione degli artt. 530 e 546 c.p.p., ovvero del principio che l'onere della prova è a carico dell'accusa - mancanza di una reale motivazione sugli elementi costitutivi della ricettazione;
5 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), C) ed E), - illegittimità della revoca (disposta dal primo giudice) della sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza del 1998 (asseritamente, dopo ben oltre i 5 anni di rito);
(ricorso EC):
1 - contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, e vanno, pertanto, rigettati.
Ricorso ZA:
1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che il perito incaricato di effettuare la richiamata perizia fonica (disposta di ufficio per verificare se l'imputato fosse realmente il soggetto che figurava quale interlocutore nelle conversazioni intercettate valorizzate dal GUP ai fini dell'affermazione di responsabilità) sarebbe stato esaminato (con successiva acquisizione della erizia), in appello, in una udienza nel corso della quale l'imputato, contumace, sarebbe stato privo dell'assistenza di un difensore (di fiducia o di ufficio): ne conseguirebbe che la predetta perizia (unico elemento valorizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità) sarebbe in suo danno inutilizzabile.
1.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che, al termine delle operazioni peritali del 18 dicembre 2010, non gli fosse stata indicata la data del prosieguo delle operazioni peritali, neanche separatamente comunicata;
il vizio non potrebbe ritenersi sanato, poiché all'udienza del 30 maggio 2011, nel corso della quale il perito era stato esaminato, l'imputato era rimasto privo di difesa, come lamentato nel primo motivo.
1.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono non consentiti, o comunque manifestamente infondati.
1.2.1. Deve premettersi che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio -13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. E, nel caso in esame, come si vedrà, la questione di diritto evocata in ricorso è stata decisa correttamente dalla Corte di appello.
1.2.2. Il giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato si svolge con le forme previste dall'art. 599 c.p.p. (cfr. art. 443 c.p.p., comma 4): in esso non trova, pertanto, applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato (operante nel corso del giudizio abbreviato soltanto in primo grado, in virtù del rinvio dell'art. 441 c.p.p., comma 1, alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, e quindi all'art. 420 c.p.p. ss. c.p.p.).
In virtù del rinvio operato dall'art. 443 c.p.p., comma 4, alle forme previste dall'art. 599 c.p.p., che a sua volta rinvia alle forme previste dall'art. 127 c.p.p., nel corso del giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato "i difensori sono sentiti se compaiono" (art. 127 c.p.p., comma 3). Tale previsione comporta l'inapplicabilità dell'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare (in proposito, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 4, la cui disciplina è in parte qua ribadita dall'art. 599 c.p.p., comma 2, il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire); ne' è prevista, ex artt. 599 e 127 c.p.p., la necessità di sostituire, ex art. 420 c.p.p., comma 3, il difensore non presente (pur se ritualmente citato) dell'imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, proprio perché, come anticipato, la presenza delle parti è facoltativa, ed "i difensori sono sentiti se compaiono".
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "il giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato si svolge con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 599 c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 443 c.p.p., comma 4: in esso non trova, pertanto, applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, ne' è prevista la necessità di sostituire il difensore non presente (pur se ritualmente citato) dell'imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, poiché, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 3, "i difensori sono sentiti se compaiono". (Deve precisarsi che soltanto nel corso del giudizio abbreviato in primo grado, in virtù del rinvio dell'art. 441 c.p.p., comma 1, alle disposizioni previste per l'udienza preliminare,
operano l'art. 420 c.p.p. e ss.)".
1.2.3. In virtù del principio appena affermato, appare evidente che il primo motivo è, pertanto, in parte qua manifestamente infondato:
se, da un lato, l'imputato RO non doveva essere dichiarato contumace (ma in proposito nessuna doglianza è stata mossa dal difensore, e nessun pregiudizio appare enucleabile di ufficio), dall'altro, anche se il difensore del ZA non fosse comparso all'udienza camerale 30 maggio 2011, egli, in considerazione del rito, non avrebbe potuto far valere un eventuale impedimento a comparire, ne', pur non essendo comparso, doveva essere sostituito da un difensore immediatamente reperibile, potendo essere sentito unicamente "se comparso".
1.2.4. Appare di conseguenza non consentita la seconda doglianza, che, non sussistendo il vizio invocato dal difensore con il primo motivo, risulta dedotta tardivamente, ovvero per la prima volta in questa sede.
2. Il terzo motivo, con il quale in concreto l'imputato si duole dell'interpretazione delle intercettazioni ai fini dell'affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato. È, in proposito, consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164).
E la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità (limitandosi inammissibilmente a riproporre, più o meno pedissequamente, doglianze già ritenute infondate dalla corte di appello), ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare (in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli esiti di alcune intercettazioni di conversazioni (f. 19 ss.) la cui interpretazione, non viziata da travisamenti, che il ricorrente non documenta nei modi di rito (limitandosi a censurarne genericamente la valutazione di veridicità ed in sostanza l'interpretazione, senza neanche riportare compiutamente i passi a suo dire controversi) è incensurabile in sede di legittimità.
A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa.
3. Con il quarto motivo, l'imputato lamenta che mancherebbe la prova dell'acquisto dei beni che si assume ricettati, ovvero di una attività di intermediazione che li avesse ad oggetto, poiché al più l'imputato avrebbe favorito l'occultamento della merce, e dovrebbe quindi rispondere unicamente di favoreggiamento.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. La ricettazione può essere integrata da una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra condotta delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto proprio o di terzi;
ed il criterio di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento deve essere individuato proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto. D'altro canto, un esame comparativo degli artt. 379 e 648 c.p. consente di evidenziare chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione (il favoreggiamento reale è, infatti, configurabile, per espressa previsione dell'art. 379 c.p., "fuori ... dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p."), in tutti i casi nei quali l'attività dell'agente che si risolva nel portare ausilio all'autore di un reato già consumato, sia determinata dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto.
Ciò premesso, questa Corte Suprema ha, in più occasioni (Sez. 2, sentenza n. 47171 del 6 dicembre 2005, CED Cass. n. 232931; Sez. 6, sentenza n. 3407 del 21 febbraio 1994, CED Cass. n. 198264), chiarito che, nell'ipotesi di occultamento di merce costituente provento di reato, la distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento fonda sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale:
- nel favoreggiamento opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, al solo fine di prestargli aiuto per contribuire ad assicurargliene il prodotto od il profitto, senza trarre per sè o per terzi alcuna utilità;
- nella ricettazione opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico, caratterizzato dal fine di trarre profitto, per sè o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. Resta, inoltre, salvo il caso che l'agente abbia prestato, od anche soltanto offerto, l'aiuto de quo, per una finalità di profitto propria del medesimo agente e comune all'autore del reato o di terzi, ma prima o durante la commissione del reato "principale": in tal caso l'agente risponderà di concorso in quest'ultimo reato (Sez. 5, sentenza n. 4997 del 17 gennaio 2007, CED Cass. n. 236066). La Corte di appello, correttamente conformandosi a tale orientamento, ha valorizzato (f. 21 s.) il fatto che il ricorrente si sia con più condotte interposto "nella vicenda di collocazione della refurtiva sul mercato", contribuendo anche ad agevolare il "ricettatore che avrebbe acquistato la merce rubata in cambio della somma pattuita di Euro 12.000", in tal modo palesando l'accertata finalità, motivatamente desunta ex actis, "di procurare (quanto meno) ad altri (ed in particolar modo a MONTANARO SANTE, con il quale era in costante contatto, ed agli amici di costui) l'illecito profitto derivante dalla cessione onerosa della refurtiva". Detto riferimento va, necessariamente, precisato valorizzando la - pure enucleata dalla Corte di appello - condotta risoltasi in favore del ricettatore interessato all'acquisto della refurtiva (f. 22).
4. Con il quinto motivo, l'imputato lamenta che il GUP avrebbe disposto la revoca della sospensione condizionale della pena già separatamente concessa illegittimamente, e comunque "d'ufficio, senza alcun preavviso e contraddittorio con le parti sul punto", in difetto della richiesta del P.M., invece di rimettere la questione ai giudice dell'esecuzione.
4.1. Il motivo è generico e manifestamente infondato. Il potere-dovere di revoca della sospensione condizionale della pena - ricorrendone i presupposti - è previsto dall'art. 168 c.p., a norma del quale "la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto ...", e quindi di ufficio, anche in difetto della richiesta del P.M., e senza preavvisi (nel caso di specie, a seguito della revoca de qua, disposta in primo grado, l'interessato ha potuto esercitare il suo diritto di difesa attraverso l'esercizio del potere di impugnazione, in appello e cassazione); esso è immediatamente esercitabile, non essendo dovuta l'obbligatoria devoluzione della questione al giudice dell'esecuzione.
Inoltre, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità (limitandosi inammissibilmente a riproporre, più o meno pedissequamente, doglianze già ritenute infondate dalla Corte di appello), ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi fattuali posti a fondamento dell'intervenuta revoca (f. 24).
A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti (non allegando il certificato penale, dall'esame del quale, al contrario, la Corte di appello - f. 23 - aveva motivatamente tratto il convincimento dell'infondatezza delle doglianze difensive costituenti motivo di gravame).
Ricorso EC:
5. Il ricorrente lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione perché, pur avendo il perito fonico nominato di ufficio dalla Corte di appello escluso l'attribuibilità al EC di due conversazioni ambientali intercettate, nondimeno l'affermazione di responsabilità è stata fondata sull'individuazione operata dai verbalizzanti, in precedenza ritenuta insufficiente dalla stessa Corte di appello (in caso contrario, non sarebbe stato necessario disporre la perizia); contesta, inoltre, l'affidabilità della predetta individuazione;
afferma, infine, che dalle intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello emergerebbe, in realtà, unicamente la prova che l'imputato sarebbe coinvolto nella collocazione della refurtiva sul mercato, nella consapevolezza della sua provenienza furtiva, non altro.
5.1. Il motivo è in parte inammissibile per genericità, in parte infondato.
5.1.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è,
condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni, le censure alternative ed indifferenziate di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultano prive della necessaria specificità, il che rende in parte qua il ricorso inammissibile.
5.1.2. La Corte di appello ha comunque, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente doglianze analoghe a quelle già proposte come motivo di appello, e già non accolte, compiutamente indicato (f. 9 ss.) le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, in particolare valorizzando gli esiti delle disposte intercettazioni (interpretate in difetto di documentati travisamenti, e quindi - come già anticipato nel p. 2 di queste Considerazioni in diritto - incensurabilmente in sede di legittimità), motivatamente individuando nel ricorrente uno degli interlocutori, in parte sulla base degli esiti della disposta perizia fonica, in parte sulla base delle comuni conoscenze investigative (necessariamente acquisite lavorando in gruppo, pur se occupandosi in prima persona di segmenti di indagine eventualmente diversi: le doglianze difensive sono quindi, in parte qua, infondate) degli operanti (f. 12 s.). Peraltro, con riguardo alle intercettazioni ambientali oggetto di doglianza, non corrisponde al vero che il perito avrebbe affermato che la voce non sarebbe attribuibile all'imputato EC, avendo il prof. MASTRONARDI unicamente rilevato "la non idoneità a fini comparativi delle registrazioni per i rumori di sottofondo senza escludere tuttavia l'appartenenza al EC del timbro vocale" (f. 12).
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
Le statuizioni accessorie.
6. Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 10 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014