Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 1
Non è affetto da nullità il decreto di citazione per il giudizio di appello avente ad oggetto esclusivamente la misura della pena che non indichi che il processo debba svolgersi in forma camerale. (Fattispecie nella quale il processo di appello si era svolto in pubblica udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2012, n. 36563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36563 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/05/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 778
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 24856/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 484/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Gianfilippo Elti Di Rodeano. RITENUTO IN FATTO
1. A..S. impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione 19 novembre 2010 del Tribunale di Bologna che lo condannò per i delitti di maltrattamenti, lesioni aggravate e di tentata violenza privata in danno della moglie G.I.B. e, ritenuta la continuazione tra i reati, gli applicò alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione nonché la misura di sicurezza della libertà per un periodo della durata di due anni, A fronte dei motivi d'appello proposti dalla difesa con i quali si chiedeva la riduzione di pena da operare sul reato base e sui reati satelliti e la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto: adeguata alla gravità dei fatti la determinazione della pena da parte del primo giudice, anche in considerazioni delle plurime lesioni cagionate alla moglie e dell'intensità degli atti di violenza cui reiteratamente aveva sottoposto la stessa, come dimostrati dai certificati prodotti;
corretto anche il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla mancanza di ogni minimo segno di resipiscenza di S. , dimostrato dagli atteggiamenti intimidatori tenuti nel corso del processo e in particolare quando si è "fatto notare" nei pressi dell'abitazione della madre della moglie il giorno prima della trattazione dell'udienza fissata per l'assunzione della sua testimonianza.
Quanto alla eccezione in rito dedotta dalla difesa e relativa alla circostanza che la citazione per il giudizio d'appello non sarebbe stata valida, poiché mancate delle indicazioni prescritte dall'art.601 c.p.p., comma 2, per la trattazione del processo con rito camerale con censure limitate alla sola determinazione della pena, la Corte di merito ha rilevato che la citazione è stata regolarmente notificata all'imputato, peraltro dichiarato contumace, e alla difesa e che lo svolgimento del processo nelle forme del "rito ordinario" non ha determinato alcuna invalidità o irregolarità, tenuto conto delle maggiori garanzie riconosciute all'imputato nella trattazione del processo in udienza pubblica anziché in camera di consiglio ex art. 599 c.p.p., comma 1. 2. La difesa deduce:
-violazione di legge processuale e in particolare del combinato disposto dell'art. 599, comma 1, art. 601 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 178, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, poiché non è stata fatta menzione nel decreto di citazione che il processo sarebbe stato trattato in camera di consiglio ex art. 599 c.p.p., comma 1,; omissione che incide sui diritti di difesa, poiché avrebbe dovuto essere emesso un decreto di citazione e non un mero avviso di fissazione dell'udienza; tale omissione comporta la lesione del diritto di difesa, sanzionata a pena di nullità.
-violazione di legge in relazione all'art. 429 c.p.p., comma 1, per incompleta enunciazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza con riferimento alla pericolosità sociale e nullità della sentenza nella parte in cui ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni.
- violazione di legge per violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, anche con riferimento all'art. 533 c.p.p. per quanto concerne la valutazione degli elementi indiziari poti a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'aggressione relativa al capo b), subita dalla persona offesa il 16 maggio 2008, con le relative conseguenze in relazione alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua articolazione.
1.1. Quanto alla mancata indicazioni richieste dall'art. 601 c.p.p., comma 2, per i processi da trattare in camera di consiglio, la Corte
di appello ha risolto correttamente la questione posta dalla difesa in udienza, rilevando che la trattazione del processo nelle forme ordinarie anziché in quelle previste per il rito camerale non ha eliminato in radice ogni invalidità o irregolarità del citazione a giudizio, peraltro regolarmente notificata all'imputato e al difensore.
Questa Corte si è più volte pronunciata nel senso indicato dal giudice d'appello affermando che - in relazione proprio alla mancata indicazione nel decreto di citazione del riferimento al rito camerale che si sarebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 2, l'inosservanza in appello del procedimento in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio, atteso che la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale e non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.(Sez. 5^, 15 luglio 1996, dep. 6 novembre 1996, n. 9447; Sez. 6^, 21 aprile 2008, dep. 30 maggio 2008, n. 21977).
1.2. Con riferimento alla misura di sicurezza della libertà vigilata e alla mancata contestazione nel decreto di citazione a giudizio delle circostanze che ne avrebbero comportato l'applicazione. La Questione è infondata, poiché la libertà vigilata facoltativa può essere ordinata dal giudice, ai sensi dell'art. 229 c.p., n. 1 in correlazione al giudizio di pericolosità e indipendentemente da qualsiasi contestazione delle circostanze che possono importare la applicazione delle misure di sicurezza, quando la condanna superi un anno di reclusione (Sez. 2^, 12 ottobre 1987, dep. 28 marzo 1988, n. 3976; Sez. 5^, 23 maggio 1990, dep. 5 aprile 1991, n. 3736; Sez 6^, 21 giugno 2011, dep. 12 luglio 2011; n. 37137).
1.3. La censura relativa alla violazione delle regole di valutazione delle prove e, in ogni caso, al difetto di motivazione è inammissibile poiché non proposta nel precedente giudizio d'appello. Peraltro, la censura è infondata, poiché la sentenza impugnata ha descritto l'episodio in questione e ne ha dimostrato la sussistenza con specifico riferimento alle prove acquisite agli atti del processo, sviluppando una complessiva argomentazione logica e coerente in riferimento alla condotta dell'imputato e ai singoli episodi significativi per dimostrare la configurabilità del reato di maltrattamenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a rifondere alla parte civile B.G.I. le spese di questo fase, liquidate in complessivi Euro 1.500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012